Art. 1
Oggetto e finalità.
1. La Regione Puglia, di concerto con le
comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce,
promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di
recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la
memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale,
immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le
tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha
caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio
regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in
una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e
di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità
locale.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di
cui al comma 1, promuove l'istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di
promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche
adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività.
3. Gli ecomusei perseguono le seguenti
finalità:
a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare
ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze
della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle
popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni
religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle
tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione
agricola, silvicola, artigianale e industriale; b) rafforzare il senso di
appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la
riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al
fine di valorizzare i caratteri identitari locali; c) promuovere la
partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche
e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione
attiva del patrimonio culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale
del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A
tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la
costruzione di “mappe di comunità”, cosi come definite dall'articolo 13 (Le
mappe di comunità), comma 1, dell'Elaborato 2 (Norme tecniche di attuazione)
allegato alla Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 1 (Approvazione della proposta di
Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), o analoghi
strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e
rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio,
per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per
la sua cura); d) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e
valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione
europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con
legge 9 gennaio 2006, n. 14, con compiti di promozione e attivazione sul
territorio del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla
legge
regionale 7 ottobre 2009 n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica); e) valorizzare e diffondere la conoscenza e l'uso del
patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla
costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi
volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area connotata da
specifici caratteri identitari; f) favorire e promuovere progetti di
sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza
del territorio; g) promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi
alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso
attività didattico - educative; h) predisporre itinerari di visita e
percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e
accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni
locali; i) sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in
particolare quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo,
gli enti e associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile
anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni
sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità
locali e dai territori; j) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di
lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai
visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali,
nonché di didattica, sport e svago in genere; k) promuovere, anche a fini
di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere
residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni
agroalimentari ed artigianali presenti; l) promuovere iniziative di
cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà ecomuseali anche
attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;
m) mettere in atto procedure e metodi per l'attuazione della Convenzione
europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle
singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per
la manutenzione del paesaggio e della cultura locale; n) rappresentare
presidi locali dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i
beni culturali, fungendo da attivatori dei processi di sensibilizzazione della
società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico
di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 4
(Finalità e funzioni dell'Osservatorio) della L.R.
n. 20/2009.
Art. 2
Riconoscimento e gestione degli ecomusei.
1. Gli ecomusei sono promossi da
associazioni e fondazioni culturali, ambientalistiche e di conservazione del
patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano
come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero enti
locali singoli e associati, enti di ricerca pubblici e privati.
2. La Regione Puglia riconosce e
disciplina gli ecomusei sul proprio territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1,
nell'ambito dell'organizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi
da destinare a sede del laboratorio ecomuseale dove svolgere attività di
gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico - educative e
di ricerca in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di
promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.
4. La Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un
regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il
riconoscimento della qualifica di ecomuseo nonché per la individuazione dei
soggetti pubblici e i requisisti dei soggetti privati ai quali è consentita la
gestione degli ecomusei. Tale regolamento (1)
tiene conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche di specificità
culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone
l'ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità
locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'ecomuseo;
c) presenza di un insieme diversificato di
soggetti partecipanti quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati,
fondazioni ed enti locali singoli o associati;
d) allestimento di spazi adeguati ad
ospitare laboratori ecomuseali come centri di interpretazione, documentazione e
informazione;
e) esistenza di itinerari di visita e
allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione;
f) rapporto con altri ecomusei
eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi.
5. La Regione istituisce un elenco degli
ecomusei di interesse regionale riconosciuti con le modalità di cui al comma 2 e
sulla base del regolamento di cui al comma 4. Tale elenco viene annualmente
aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli ecomusei equivale a riconoscimento
della qualifica di ecomuseo.
Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere
della Consulta di cui all'articolo 4, verifica la permanenza dei requisisti
minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo provvedendo a eventuali
cancellazioni.
6. La programmazione e gestione delle
attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in
stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
e dei beni culturali, il quale per il conseguimento delle proprie finalità
istituzionali svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può
promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali
interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.
7. La Regione promuove altresì le
iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche
mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei
già attivi in Puglia e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.
Denominazione e marchio.
1. Ogni ecomuseo ha diritto alla
denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della
qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione riconosce ad
ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è
veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme
consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio
che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei della Puglia (Rete Ecomusei
Puglia).
Art. 4
Consulta regionale degli Ecomusei.
1. La Giunta regionale nomina una Consulta
regionale degli ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente
legge.
2. La Consulta:
a) si esprime sul
riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione
degli operatori degli ecomusei;
b) svolge azione di coordinamento nei
confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2;
c) svolge azione di programmazione delle
attività di promozione degli ecomusei a livello regionale, nazionale e
internazionale.
3. La Consulta è composta da:
a)
l'Assessore regionale con delega ai beni culturali;
b) un rappresentante della commissione
consiliare competente in materia di territorio e ambiente;
c) un rappresentante della commissione
consiliare competente in materia di beni culturali;
d) un rappresentante designato da ciascun
ecomuseo;
e) i dirigenti dei servizi competenti
nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;
f) un rappresentante dell'Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali;
g) un rappresentante dell'Università di
Bari, un rappresentante dell'Università del Salento e un rappresentante
dell'Università di Foggia;
h) i rappresentanti dei Comuni dei
territori interessati agli ecomusei e un rappresentante della relativa Provincia
di appartenenza;
i) i rappresentanti delle associazioni
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il proprio interesse.
4. La Consulta elegge il proprio
presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui comma 3.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte
da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni
culturali.
6. La Consulta determina le modalità del
proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare
alle proprie sedute esperti o rappresentanti e operatori degli ecomusei
regionali.
7. Ai componenti della Consulta non è
riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte l'anno e la
partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
8. La composizione della Consulta è
formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di
ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni
sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
Art. 5
Finanziamenti.
1. Alla spesa derivante dalla gestione
degli ecomusei iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 5, ammontante
per l'esercizio finanziario 2011 a euro 20.000,00, si fa fronte con i fondi di
cui al capitolo di bilancio 811005 - UPB 04.03.01 “Contributi per musei di enti
locali, ecomusei ed enti e/o istituzioni di interesse locale”. Per gli esercizi
successivi, si fa fronte con gli stanziamenti definiti nei capitoli dei
rispettivi bilanci di previsione.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali.
1. In prima applicazione della presente
legge sono qualificati “Ecomusei” i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che
operano per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1, che abbiano già
promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il
contributo della Consulta per gli ecomusei e dell'Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali, provvede alla ricognizione di tali
iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui all'articolo
3.
2. In prima applicazione della presente
legge la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Entro un anno dall'approvazione del
regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2, gli ecomusei di cui al comma 1
devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo
regolamento.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.