IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma
2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Vista la
L. n. 104 del 05/02/1992;
Vista la L.R. n.20 del 31/12/2010, art.
42;
Vista la
L.R.n.38 del 30/12/2011 art. 9;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.1568 del 31/07/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei
contributi alle emittenti televisive locali per la promozione della lingua dei
segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42
della l.r.
n. 31 dicembre 2010, n. 19. (1)
(1) nel Bollettino Ufficiale è stato
erroneamente riportata la legge regionale del 31 dicembre 2010, n.
20.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni: a) LIS - lingua dei segni italiana: lingua puramente ed
esclusivamente visiva, con una propria struttura fonologica, morfologica e
sintattica, particolarmente usata dalla comunità italiana composta da sordi e
figli di genitori sordi; b) l’ENS - Ente Nazionale per la protezione e
l’assistenza dei Sordi è riconosciuto Ente Morale con Legge 12 maggio 1942, n.
889, riorganizzato con Legge 21 agosto 1950, n. 698, ha personalità giuridica di
diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979. È una Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n. 460), iscritta nel Registro
delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 Febbraio 2000 n° 361 e nel Registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n. 383) che
tutela, rappresenta, promuove e difende i diritti civili, morali, culturali ed
economici dei Sordi Italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi
rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge; c) la
“copertura”: l’ambito territoriale entro cui è diffuso il segnale di
trasmissione di un’emittente televisiva locale.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
L’UTILIZZO DELLA LIS NEI TELEGIORNALI PRODOTTI DA EMITTENTI TELEVISIVE
LOCALI
Art. 3
Beneficiari
1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei
contributi alle emittenti televisive locali che producono trasmissioni
televisive di informazione, riconducibili al format di “telegiornale”,
impiegando tra l’altro la sottotitolatura dei testi audio e professionisti
qualificati come interpreti LIS, in possesso di qualifiche e requisiti
professionali di cui all’art. 4 co. 2 che segue.
Art. 4
Tipologie di iniziative finanziabili
1. Le iniziative finanziabili riguardano il completamento della
produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere
giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche
giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi, con
servizi di traduzione LIS e adeguata sottotitolatura dei testi audio, adeguata
sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti.
2. I contributi regionali possono finanziare esclusivamente
l’impiego di professionisti interpreti LIS, riconosciuti dall’ENS e dalle
associazioni nazionali di categoria (ANIOS ed ANIMU), che, nelle more della
eventuale istituzione a livello nazionale e/o regionale di un Albo di interpreti
LIS, siano in possesso di dei seguenti requisiti: a) diploma o qualifica di
interprete LIS conseguito in alternativa o a seguito della qualifica di
assistente alla comunicazione, in un corso di almeno 1200 ore svolto presso enti
riconosciuti da una Regione o dallo Stato Italiano; b) attestato rilasciato
da una associazione nazionale di categoria degli interpreti che certifichi
l’acquisita esperienza di almeno due anni.
3. I contributi regionali non possono finanziare l’attività di
produzione dei programmi di informazione né le attività giornalistiche.
Art. 5
Presentazione delle domande di contributo
1. Le strutture competenti dell’Assessorato al Welfare
pubblicano entro 60 gg dalla entrata in vigore del presente Regolamento apposito
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo da parte delle
emittenti televisive locali.
2. Sono ammissibili tutte le emittenti televisive locali che
assicurino una copertura televisiva alle proprie trasmissioni almeno provinciale
e che abbiano sede legale in Puglia.
3. La domanda di contributo è presentata entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione dell’apposito Avviso pubblico; è sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto richiedente, e compilata, pena l’esclusione,
utilizzando i format predisposti appositamente dalla struttura regionale
competente in uno con l’Avviso pubblico.
4. La domanda di contributo dovrà essere presentata con invio
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro
postale di invio.
5. La domanda di contributo è corredata di: a) copia della
concessione di emittenza; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l’estensione del bacino di utenza,
con l’indicazione dell’ascolto medio per minuto e degli indicatori di ascolto
medio Auditel riferiti all’anno 2011 e al primo trimestre 2012, ovvero idonea
attestazione rilasciata dal CORECOM; c) relazione illustrativa dei programmi
di informazione che si intendono realizzare, con la specificazione di contenuti,
finalità di comunicazione, la durata, eventuale serialità, modalità di
inserimento nel palinsesto (periodicità, frequenza, durata); d) preventivo
di spesa dettagliato relativo al contributo richiesto, per un periodo almeno
biennale; e) curriculum professionale dei professionisti coinvolti per il
servizio di interpretariato LIS; f) descrizione dettagliata dei software
applicativi impiegati per la sottotitolatura qualificata dei testi audio; g)
attestazione di apposita intesa con l’ENS Puglia per il monitoraggio qualitativo
delle attività e per la qualificazione e l’esperienza dei professionisti
prescelti.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di
servizi strettamente inerenti alla progettazione delle attività di traduzione e
di sottotitolatura, nonché per l’adeguamento della programmazione dei servizi
informativi dedicati alla popolazione target, nella misura massima del 30% del
costo totale del Progetto; b) spese per personale dipendente ovvero per
collaborazioni, volte ad assicurare l’attività di traduzione LIS a cura di
interpreti LIS come definiti all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento; c)
spese per implementare software e soluzioni tecniche per assicurare i
sottotitoli a materiale video/audio a corredo della trasmissione di
informazione; d) spesa per (eventuale) fidejussione assicurativa o bancaria
a garanzia dell’intero importo concesso a titolo di contributo regionale.
Art. 7
Determinazione del contributo
1. Per la determinazione della misura del contributo da
concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in
considerazione: a) gli indici di ascolto medio di ciascuna emittente
televisiva, con riferimento al numero medio di contatti per minuti, riferiti
all’anno 2011 e al periodo gennaio 2011 - marzo 2012; b) la periodicità del
telegiornale/altro format di informazione dotato di traduzione LIS; c) la
frequenza giornaliera o settimanale; d) la durata del telegiornale/altro
format di informazione trasmesso; e) la fascia oraria di programmazione;
f) i contenuti e le attività programmate; g) i profili professionali
delle risorse umane impiegate; h) la capacità di programmazione multicanale
e il collegamento tra più media.
2. Sono considerate ammissibili le candidature di emittenti
televisive i cui progetti abbiano conseguito almeno 70 punti su 100, secondo la
griglia di valutazione di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Regolamento.
3. Il contributo è calcolato suddividendo i fondi individuati
mediante apposita deliberazione della Giunta regionale per il totale dei
punteggi attribuiti ai progetti considerati ammissibili e moltiplicando
l’importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo
beneficiario.
4. Per la valutazione dei progetti proposti sarà costituito
apposito gruppo di lavoro in seno all’Assessorato al Welfare, composto da
funzionari incardinati presso i Servizi che afferiscono allo stesso Assessorato,
nonché da un componente designato dall’ENS regionale per la valutazione degli
specifici contenuti tecnici delle elaborazioni progettuali.
CAPO IV (2)
DISPOSIZIONI COMUNI
(2) n.d.r. Erroneamente indicato Capo IV
Art. 8
Concessione ed erogazione del contributo
1. La concessione del contributo regionale, previa approvazione
della graduatoria finale delle candidature pervenute in risposta all’apposito
Avviso pubblico, è formalizzata mediante sottoscrizione di apposito disciplinare
tra la Regione Puglia e ciascuno dei soggetti beneficiari.
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al
50 per cento, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. Il saldo
del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione sulla
base delle linee guida della rendicontazione che saranno appositamente approvate
e diffuse dalla struttura competente dell’Assessorato al Welfare.
Art. 9
Comitato di monitoraggio
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 42
della l.r.
n. 31 dicembre 2010, n. 19 (3) , è istituito
presso l’Assessorato al Welfare, con apposito atto dirigenziale del dirigente
del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, un comitato
di monitoraggio composto da n. 2 dirigenti o loro delegati dell’Assessorato al
Welfare, da n. 1 componente dell’Osservatorio Regionale del Volontariato,
designato dall’Assessore al Welfare, da n. 1 componente designato dal Presidente
regionale di ENS Puglia.
(3) nel Bollettino Ufficiale è stato
erroneamente riportata la legge regionale del 31 dicembre 2010, n.
20.
Art. 10
Revoca del contributo
1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta
la revoca dello stesso contributo. In caso di rendicontazione parziale delle
spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma
effettivamente e regolarmente rendicontata.
2. La mancata attivazione delle attività entro 60 gg dalla
concessione del contributo regionale comporta la revoca dello stesso.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n.7“Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 20 Agosto 2012
Allegato 1
(TABELLA DI VALUTAZIONE )
Allegato A B
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