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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2010
Numero
19
Data
31/12/2010
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 2010, n. 195, suppl.
Allegati

 



TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1 

Spesa a carattere pluriennale

1.  Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

 

Art. 2 

Modifica all'articolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

1.  Il comma 1 dell'articolo 72 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal seguente:
“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall'Unione europea o dallo Stato, comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con imputazione, per i trasferimenti vincolati, all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per l'eventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento regionale, a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, il fondo di cui all'articolo 54. La riassegnazione delle somme è disposta con deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.”.

 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo I

Disposizioni tributarie

Art. 3 

Addizionale regionale IRPEF per l'anno 2011

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - IRAP), è confermata nella misura dello 0,9 per cento.

 

Art. 4 

Aliquota IRAP per l'anno 2011.

1.  Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per l'anno 2011.

 

Art. 5 

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1.  L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicata con il comma 8 dell'articolo 3 (Disposizioni varie) della L.R. n. 40/2007 e abolita con l'articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina (1) .

2.  L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della regione Puglia.

3.  A partire dal 1° marzo 2011, l'imposta è dovuta alla Regione Puglia dall'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). Ove, secondo apposito atto negoziale, la fornitura di carburanti venga effettuata da unica società petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, l'imposta è dovuta dalla società petrolifera.

4.  L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 241/1997 e determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). Gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo.

5.  I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze e presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente e da questo ritrasmesso alla Regione Puglia – Servizio finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, il carburante erogato per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione (2) .

6.  Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base dei controlli effettuati dalla stessa Agenzia, dalla Guardia di finanza, dal Servizio finanze della Regione Puglia e sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. La Regione Puglia, per il tramite del Servizio finanze, ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell'Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per l'accertamento. All'effettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 (Tutela del bilancio), comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dell'articolo 18 (Poteri e controlli) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (3) .

7.  La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, può essere variata detta misura, nei limiti quantitativi fissati dall'articolo 19 del D.Lgs. 398/1990. Si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 662/1996. Giusta articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 662/1996), per il ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del D.Lgs. 504/1995 (4) .

8.  Per la riscossione coattiva si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). Alla predisposizione dei ruoli provvede l'Agenzia delle dogane che indica la Regione Puglia quale ente creditore (5) .

9.  Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (6) .

10.  Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e devono contenere l'indicazione della Regione Puglia quale ente creditore. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia – Servizio finanze - della relativa istanza. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile. È abrogato l'articolo 2 della L.R. n. 9/1994 (7) .

11.  Con delibera di Giunta regionale sono predisposti gli opportuni potenziamenti del Servizio finanze per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo ed è autorizzata la stipula di protocolli di intesa o convenzioni con l'Agenzia delle dogane e/o con la Guardia di finanza per la gestione del tributo di cui al presente articolo.

12.  Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate sul capitolo di entrata 1021110 “Quota imposta regionale benzina per autotrazione (L.R. n. 9/1994)” (8) .


(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. A riguardo vedasi art.7, c. 1 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 che abolisce l'imposta sulla benzina per autotrazione con decorrenza 1° gennaio 2013.

(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. A riguardo vedasi art.7, c. 2 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. Il testo originario era così formulato: «6. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. All'accertamento del tributo, delle relative sanzioni e interessi può provvedere anche l'Amministrazione regionale mediante il Servizio finanze, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La Regione Puglia, per il tramite del Servizio finanze, accede ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell'Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici, i quali procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità. All'effettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 504/1995.».

(4) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.

(5) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.

(6) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. A riguardo vedasi art.7, c. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

(7) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. A riguardo vedasi art.7, c. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

(8) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lettera h), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. A riguardo vedasi art.7, c. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

 

Capo II

Disposizioni in materia di Servizio finanze e Avvocatura

Art. 6 

Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18.

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell'avvocatura della Regione Puglia), è inserito il seguente:
“1–bis. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ai dirigenti e funzionari del Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono riconosciute, in caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in sentenza. A tal fine viene istituito apposito fondo, separato da quello dell'Avvocatura regionale.”.

 

Art. 7 

Disposizioni in materia di dipendenti dell'Avvocatura (9)

1.  Nell'ambito della UPB 00.04.01, il capitolo di spesa 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale” finanzia specifici incentivi per i dipendenti nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei diritti e onorari che confluiscono annualmente nel Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 del Reg. reg. 1° febbraio 2010, n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati).

2.  Ai dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di alta professionalità o posizione organizzativa, che svolgono funzioni di supporto all'attività professionale degli avvocati interni, in aggiunta al trattamento accessorio incentivante previsto dal vigente contratto collettivo decentrato integrativo (CID), compete uno specifico incentivo a titolo di produttività finanziato annualmente all'interno delle risorse di cui al comma 1 e corrisposto in un'unica soluzione secondo i risultati del sistema permanente di valutazione conseguiti nell'anno di riferimento.

(9) vedi il r.r. n. 5/2017.

 

Capo III

Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Art. 8 

Modifica alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 11

1.  L'articolo 2 (Efficacia della legge) della legge regionale 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale - SSR), è abrogato.

 

Art. 9 

Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 12

1.  Alla  legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 Sospensione effetti norme diverse. 1. Fino all'emanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dell'articolo 19, dell'articolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 21, del comma 1 dell'articolo 22 e degli articoli 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).”;

b)  l'articolo 4 (Efficacia della legge) è abrogato.

 

Art. 10 

Abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27

1.  L'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), è abrogato in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333.

 

Art. 11 

Accordo per l'approvazione del Piano di rientro – Adempimenti.

1.  Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), la Giunta regionale è incaricata di provvedere con propri atti, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni.

2.  La Giunta regionale è incaricata di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'armonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537(Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle lettere a) e b) del comma 1-sexies dell'articolo 79 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, come modificato dall'articolo 41, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi.

3.  [Con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010)] (10) .

4.  [Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della L. 296/2006, dell'articolo 2, commi 71 e 73, della L. 191/2009 e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della L. 311/2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti] (11) .

5.  [In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con l'attivazione e potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati gli indirizzi applicativi di cui all'articolo 2, comma 72, lettera b), della L. 191/2009] (12) .

(10)(11)(12)  Commi abrogati dall'art. 2, L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

 

Art. 12 

Norme in materia di attività libero professionale intramoenia

1.  Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro di cui all'Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010, la Giunta regionale, con specifico provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle intese Stato-Regioni e dei vigenti contratti e accordi collettivi, le modalità uniformi di esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari nell'ambito delle aziende ed enti del SSR.

2.  Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, inoltre:
a)  le modalità per la definizione annuale dei volumi di attività istituzionale dovuti;

b)  le modalità per la determinazione dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto e che devono realizzare effettivamente un abbattimento dei tempi e delle liste di attesa;

c)  le tariffe massime da applicarsi su tutto il territorio regionale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia;

d)  la percentuale da applicare all'ammontare delle tariffe al fine di riconoscere alle aziende ed enti del SSR una quota a copertura dei costi di gestione;

e)  le modalità per conseguire un allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;

f)  la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OS di verifica, anche con l'intervento del collegio di direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazioni alle norme, contratti, intese e altre disposizioni da parte del personale medico, sanitario e veterinario;

g)  la gestione nell'ambito del sistema di prenotazione e accesso alle prestazioni sanitarie (CUP) di tutte le prestazioni offerte in regime di libera professione e alla tenuta e gestione di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni;

h)  le modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività;

i)  le modalità di esecuzione del monitoraggio e del controllo dell'attività libero professionale, in modo da rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale e all'attività libero professionale, da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale e di verificare l'eventuale insorgenza di conflitti di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo anche le relative misure sanzionatorie.

3.  Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, le tariffe per l'attività libero professionale intramoenia sono bloccate a quelle approvate al 30 giugno 2010 e non possono essere modificate.

4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di partecipazione regionale alla spesa per prestazioni libero professionali in regime di ricovero, di cui all'articolo 29 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria in regime libero professionale) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è fissata al 50 per cento.

 

Giurisprudenza

Corte dei Conti

Sentenza  n. 325 /2011

 

Art. 13 

Esenzione ticket per visite ed esami specialistici

1.  [A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all'articolo 8, comma 16, della L. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è riconosciuta esclusivamente:
a)  ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98;

b)  ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;

c)  ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

d)  ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

e)  agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

f)  ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

g)  ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico] (13) .

2.  [La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo] (14) .

3.  L'articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45(Norme in materia sanitaria), è abrogato.

4.  L'articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), così come modificato dall'articolo 34 della L.R. n. 4/2010, è abrogato.

(13) Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 16 giugno 2011, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre -2 dicembre 2011, n. 325, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma.

(14) Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 16 giugno 2011, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre -2 dicembre 2011, n. 325 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 14  (15)

Norme in materia di Commissariamento delle aziende sanitarie

[1.  Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un Commissario straordinario.

2.  Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3–bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.

3.  Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell'ufficio.

4.  Per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene d'intesa con l'università degli studi competente per territorio.

5.  Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia.

6.  L'articolo 21 (Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere) della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999), è abrogato.]

(15) Articolo abrogato dalla l.r. 15/2018, art,5, comma 1.


 

Art. 15 

Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1.  All'articolo 14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Oncologico”) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12(Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Giovanni Paolo II”»;

b)  al comma 1 la parola: “Oncologico” è sostituita dalle seguenti: “Giovanni Paolo II”;

c)  dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie.”;

d)  al primo periodo del comma 9 le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”;

e)  al secondo periodo del comma 9 le parole: “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”;

f)  al comma 9-bis dopo la parola “provvedimento” sono inserite le seguenti: “della Giunta regionale”.

2.  Le lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano in caso di nuove nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 16 

Accesso servizi InnovaPuglia Spa

1.  Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa, le aziende sanitarie e gli enti pubblici del SSR per lo svolgimento di attività e servizi informatici e telematici possono avvalersi di InnovaPuglia SPA, alle medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione di tali attività e servizi da parte della Giunta regionale.

 

Art. 17 

Proroga termini budget sanitari.

1.  In deroga all'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per l'adozione del bilancio economico preventivo relativo all'esercizio 2011 da parte delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Agenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31 gennaio 2011.

 

Art. 18 

Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dell'IRPEF

1.  È istituito nella parte entrate del bilancio di previsione, nell'ambito della UPB 01.02.03, il capitolo 1021000, la cui declaratoria è “Proventi della quota 5 per mille dell'IRPEF in favore della Regione Puglia” e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB 05.02.01, la cui declaratoria è “Spese per interventi straordinari di grave indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille IRPEF devoluto alla Regione Puglia”, con uno stanziamento per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 12.368,60.

2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'annualità precedente e assegna alla competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria gli adempimenti esecutivi.

 

Art. 19 

Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2010.

1.  Al comma 6 dell'articolo12 (Processo di accreditamento al Servizio sanitario) della L.R. n. 4/2010, le parole: “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2011”.

 

Art. 20 

Modifiche e integrazioni all'articolo 49 della L.R. n. 19/2006 (16) .

1.  All'articolo 49 della L.R. n. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)  il comma 8, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), della L.R. n. 4/2010, è sostituito dal seguente: “8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all'entità e all'impegno finanziario richiesto per l'adeguamento agli standard, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiari al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l'avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l'avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nell'ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese.”;

b)  dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8–bis. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono definite le direttive ai Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria da parte del soggetto titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8.”.

(16) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 gennaio 2011, n. 137.(vedasi allegato)

 

Capo IV

Disposizioni in materia di Agricoltura

Art. 21 

Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica

1.  La Regione, nelle more dell'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad erogare per l'anno 2011 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 14 milioni e 500 mila, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:
a)  spese di funzionamento;

b)  spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c)  spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;

d)  spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun consorzio all'Unione regionale delle bonifiche;

e)  spese per il pagamento degli oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2011.

2.  Alla spesa per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione dell'importo complessivo di euro 14 milioni 500 mila sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” – UPB 06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.1 - delle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

3.  Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale può avvalersi di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri per le prestazioni della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 14 mila e fanno carico al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

4.  Ad integrazione delle norme previste dalla normativa vigente in materia di controllo e vigilanza, l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di legittimità e di merito degli atti amministrativi presupposti alle spese di cui alle lettere a), b), c) a cura del Servizio agricoltura.

 

Capo V

Disposizioni in materia di Sviluppo economico, lavoro e innovazione

Art. 22  (17)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37

[1.  I proventi rivenienti dalle violazioni dell'articolo 28 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all'articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), con la presente legge vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della L.R. n. 37/1985 e all'attuazione della legge regionale 15 novembre 2007, n. 31 (Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo).

2.  All'articolo 8 della L.R. n. 37/1985 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4–bis. Il rilascio dell'autorizzazione regionale e l'esercizio dell'attività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell'anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni.

4–ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area coltivata.”.

3.  L'articolo 28 della L.R. n. 37/1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 sono determinate annualmente con delibera di Giunta regionale.
2. La sanzione amministrativa è comminata anche a coloro che proseguono l'attività estrattiva oltre i termini previsti dall'autorizzazione.
3. Quando l'esercente non ottemperi agli obblighi di sistemazione, recupero e ripristino del terreno comunque interessato dall'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzatorio, provvede il Comune competente per territorio, addebitando le relative spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.
4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere utilizzate fino alla concorrenza delle entrate effettivamente accertate e riscosse.”.

4.  Nel bilancio della Regione, per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il capitolo di entrata 3061150, U.P.B. 03.01.03, la cui declaratoria è “Proventi rivenenti dalla tariffazione dell'esercizio dell'attività estrattiva” ed è istituito, nell'ambito della UPB 02.10.01, il capitolo di spesa 241025, la cui declaratoria è “Spese relative alla gestione delle attività previste dalla L.R. n. 37/1985 e dalla L.R. n. 31/2007; 20 per cento dell'entrata collegata”.]

(17) Articolo abrogato dalla l.r. n.22/2019, art. 37, comma 3.

 
 
 
 
 Rapporti sorti nella vigenza della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34,
come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 8- Norma transitoria.

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2004, n. 3 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 8 e alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piano regolatori generali), è inserito il seguente:
“1–bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, purché il livello occupazionale superi comunque le dieci unità e la decurtazione dell'originario piano occupazionale non sia superiore al 60 per cento del totale previsto dall'accordo di programma.”.

 

Art. 24 

Procedura di recupero dei contributi ai sensi della legge regionale 26 marzo 1985, n. 9.

1.  Al comma 2 dell'articolo 51 (Procedure di recupero contributo regionale) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in caso di intervenuta sentenza passata in giudicato, ai Comuni che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

Art. 25 

Contributo straordinario di parte corrente agli enti fieristici.

1.  Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale, è assegnato agli stessi un trasferimento di parte corrente nel bilancio 2011. Gli enti fieristici presentano, al competente Servizio regionale, apposita istanza corredata di una relazione sulle spese generali di funzionamento relative all'anno 2010. I criteri di riparto tra gli stessi enti fieristici sono stabiliti, entro il 30 aprile 2011, con apposito atto della Giunta regionale, che tiene complessivamente conto delle istanze presentate entro il 28 febbraio 2011. A tal fine, il capitolo di spesa 352026, U.P.B. 02.01.02, denominato “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di S. Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina. Legge regionale n. 4/2003”, è stanziato, in termini di competenza e cassa, per euro 600 mila.

 

Art. 26 

Contributi finalizzati all'impiego dei lavoratori socialmente utili.

1.  Al fine di sostenere i progetti realizzati dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), a valere sulle risorse statali e del fondo sociale europeo a destinazione vincolata per le politiche attive del lavoro, la Regione Puglia provvede, in concorso con gli enti utilizzatori, alla erogazione di contributi finalizzati all'impiego dei lavoratori socialmente utili, elevando il tetto orario fino a un massimo di 36 ore settimanali, unitamente al versamento dei relativi contributi previdenziali per la determinazione della misura dei trattamenti pensionistici.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di ambiente, reti e qualità urbana

Art. 27 

Definizione transattiva di contenziosi derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche.

1.  Al fine di consentire la definizione transattivi di contenziosi amministrativi e giudiziari derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale, è istituito, nell'ambito della U.P.B. 09.01.04 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il capitolo di spesa 511017, denominato “Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

 

Art. 28 

 Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee

 per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza (18) (19) .

 

1.  Tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'articolo 10 (Pozzi) del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), ad uso diverso dal domestico e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 11 (Canoni per le utenze) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo) prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del canone definito dall'articolo 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate.


2.  Le utenze così regolate hanno la durata prevista dall'articolo 7 (Durata della concessione) della L.R. n. 18/1999, e devono corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.


3.  I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo 3062200.


4.  Per le denunce di esistenza pozzi per le quali non si richiede il provvedimento di riconoscimento di utenza ai sensi del comma 1 del presente articolo trova applicazione l'articolo 12 (Sanzioni) della L.R. n. 18/1999.


5.  L'istanza in bollo per il riconoscimento di utenza deve essere indirizzata all'Ufficio di Coordinamento delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio del Servizio regionale lavori pubblici. Alla istanza devono essere allegati, oltre alla copia della autodenuncia, gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000. Gli atti sono presentati in duplice esemplare, unitamente a una copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) del D.P.R. 445/2000. L'accettazione al protocollo dell'ufficio regionale competente equivale a presa d'atto del riconoscimento di utenza e da tale data decorrono i termini di cui al comma 2 del presente articolo.


6.  Alla scadenza del periodo di validità del presente riconoscimento di utenza e in sede di rinnovo, eventuali carenze nei versamenti effettuati, con riferimento agli usi e alle superfici effettive, si intendono sanate con il pagamento delle somme mancanti, maggiorate degli interessi legali maturati.

(18) Articolo così sostituito dall’ art. 24, L.R. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche, per le norme transitorie, l’ art. 25 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza. 1. Tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato rilasciato provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede entro il 30 giugno 2011 al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del canone definito dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche e integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. Nelle more del trasferimento delle funzioni dalla Regione alle Province, è istituito un ufficio stralcio presso il Servizio lavori pubblici, con il compito di definire le relative pratiche giacenti e formare il personale al fine di non arrecare disagi all'utenza e ai cittadini.2. Le utenze così regolate avranno la durata prevista dall'articolo 7 della L.R. n. 18/1999 a fronte della quale devono essere corrisposti anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni, in funzione della destinazione delle acque.3. I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n. 60225323, intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari - codice 3121 - capitolo 3062200.».

(19) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’ art. 39, comma 1, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 e l'art. 21, L.R. 3 luglio 2012, n. 18.

 

Art. 29 

Modifica alla L.R. n. 18/1999.

1.  Dopo l'articolo 11 della L.R. n. 18/1999 è inserito il seguente:
“Art. 11-bis
Destinazione dei canoni per le utenze.
1. I canoni e la tassa regionale di cui all'articolo 11 sono destinati, al fine di incentivare il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica, secondo le previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 1, lettera a-bis), della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), come inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27.

2. La Regione, con il regolamento di cui al comma 1, aggiorna i canoni e la tassa prevista dall'articolo 11 al fine di conseguire l'obiettivo stabilito dal presente articolo.”

 

Art. 30 

Concessioni sanatorie (20)(21).

1.  Le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4 (Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee) della L.R. n. 18/1999 entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), come previsto dal D.Lgs. 152/2006, al pagamento del canone definito dall'articolo 18 della L. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni e all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. Qualora il versamento totale o parziale della sanzione amministrativa sia stato già effettuato, il versamento richiesto si intende integrativo a completamento.


2.  Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.


3.  I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo 3062200.


4.  La comunicazione, in carta semplice, attestante la volontà di volersi avvalere del regime transitorio previsto dalla presente legge, completa dei dati anagrafici del richiedente e dei dati catastali del pozzo, deve essere indirizzata all'Ufficio di coordinamento delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio del Servizio regionale lavori pubblici. Alla comunicazione devono essere allegati gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Gli atti sono presentati unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000. L'accettazione al protocollo dell'ufficio regionale competente equivale al rilascio della concessione in sanatoria e da tale data decorrono i termini di durata prevista dall'articolo 7 della L.R. n. 18/1999.


5.  Le istanze di concessione in sanatoria giacenti negli uffici competenti per le quali non pervenga la comunicazione di cui al comma 4 e che non risultino complete nella documentazione e nei versamenti previsti si intendono rigettate. Per tali utenze trova applicazione l'articolo 12 (Sanzioni) della L.R. n. 18/1999.

(20) Articolo così sostituito dall’ art. 24, L.R. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche, per le norme transitorie, l’ art. 25 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Concessioni in sanatoria. 1. Le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/1999, entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 gennaio 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 11, comma 2, della L.R. n. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), prevista dal D.Lgs. 152/2006, al pagamento del canone definito dall'articolo 18 della L. 36/1994, e successive modifiche e integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.2. I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati su conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 - capitolo 3062200.».

(21) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’ art. 39, comma 1, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 e l'art. 21, L.R. 3 luglio 2012, n. 18.

 

Art. 31 

Catasto delle utenze SACoD (22) .

1.  Le utenze pervenute fino alla data del 31 dicembre 2011, relative alle denunce di esistenza e alle concessioni in sanatoria, sono inserite nel Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni (SACod) a cura dell'ufficio competente territorialmente del Servizio regionale lavori pubblici.

2.  I dati riguardanti le utenze, così come regolate dal comma 1, confluiscono nel SACoD a cura del competente ufficio regionale, il quale, successivamente a tale adempimento, trasferisce i fascicoli alla Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia di decentramento di funzioni al sistema delle autonomie locali, per effetto della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36(Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dei relativi decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale.

3.  Alle Province competenti per territorio, cui è stata trasferita la funzione amministrativa dal 1° gennaio 2011, spetta lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.

 

(22) Articolo così sostituito dall’ art. 26, comma 1, L.R. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Catasto delle utenze SACoD. 1. Gli utenti che intendono avvalersi della presente disciplina transitoria sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di coordinamento delle Strutture tecniche provinciali (ex Genio civile) competente per territorio, del Servizio regionale lavori pubblici, copia delle attestazioni di avvenuto pagamento. Gli uffici regionali suddetti provvedono agli accertamenti di congruità dei versamenti effettuati.2. I dati riguardanti le utenze così come innanzi regolate confluiscono nel sistema denominato Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni (SACoD), a cura del competente ufficio regionale, il quale, successivamente a tale adempimento, trasferisce i relativi fascicoli alla Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia di decentramento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, per effetto della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dei relativi decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale.3. Alle Province competenti per territorio, cui è trasferita la funzione amministrativa, spetta lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.».

 

Art. 32 

Modifica all'articolo 33 della L.R. n. 10/2009 - Oneri istruttori.

1.  All'articolo 33 della L.R. n. 10/2009 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7–bis. A copertura dei costi dell'attività istruttoria espletata a livello regionale per il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), su strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonché Accordi di programma, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si pone, a carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso determinato in mille euro fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino a un massimo di euro 5 mila. L'avvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del rilascio del parere.”.

2.  Resta altresì di competenza del Servizio regionale lavori pubblici - Ufficio sismico e geologico - il rilascio dei pareri sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001.

2-bis.  Gli oneri istruttori previsti al comma 1 non sono dovuti per l'istruttoria dei pareri su strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti interventi finalizzati all'esercizio di attività estrattive (23) .

(23) Comma aggiunto dall’ art. 27, L.R. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 33 

Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi (24)

1.  Tutte le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori, anche parzialmente finanziati dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1 milione e 500 mila del costo complessivo, possono inoltrare istanza al dirigente del Servizio regionale lavori pubblici finalizzata alla individuazione e al conferimento dell'incarico di collaudo, secondo quanto previsto dall'articolo 21 (Collaudo delle opere) della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di impossibile individuazione, accertata e certificata dal Responsabile unico del procedimento (RUP), di personale tecnico dipendente della medesima stazione appaltante, ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice, restando di competenza del citato Servizio regionale lavori pubblici le procedure di affidamento di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), alla cui disciplina si provvede con apposito regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 
(24) Articolo così sostituito dall’ art. 28, L.R. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 33. Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi. 1. Tutte le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori, servizi e forniture, anche parzialmente finanziate dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1 milione 500 mila del costo complessivo, possono inoltrare istanza al Dirigente del Servizio regionale lavori pubblici finalizzata all'individuazione e al conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di impossibile individuazione di personale tecnico appartenente alla Pubblica amministrazione e solo a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure previste dall'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), e successive modificazioni e integrazioni.».

 

Art. 34 

 Disposizioni integrative in materia di protezione civile: interventi per il contrasto dei rischi per incendi boschivi.

1.  Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), nonché per supportare con mezzi aerei di soccorso le squadre impegnate a terra nella lotta agli incendi boschivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa 531031, denominato “Spese per il contrasto aereo degli incendi boschivi”, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2011 di euro 1 milione in termini di competenza e cassa. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con leggi di bilancio annuali e pluriennali.

 

Art. 35 

Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17

1.  Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17  (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007.

 

Art. 36 

Atti autorizzativi in materia di paesaggio. Oneri istruttori

1.  Dopo l'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), è inserito il seguente:
«Art. 10-bis
Oneri istruttori in materia di paesaggio.
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale.

2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1.

3. È istituito nel bilancio regionale, nell'ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica”, alimentato dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 1, sul conto corrente 60205323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.

4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.

 

Tabella 1

Importo progetto

 

 

Tariffa

 

 

Fino a 200.000 euro

100 euro

Da 200.001 a 5.000.000 di euro

100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000

Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro

1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000

Oltre 20.000.001

2.2.50 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000».

 

 

 

 

Art. 37 

 Abrogazione lettere d) ed i) del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (25)

1.  Sono abrogate le lettere d) ed i) del comma 7 dell'articolo 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”).

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre -2 dicembre 2011, n. 325, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui abroga la lettera i) e la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»).

 

Art. 38 

Servizio cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia.

1.  Allo scopo di assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l'Arcipelago delle Isole Tremiti mediante il ripristino, anche stagionale, del servizio cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 03.05.04., il capitolo di spesa 551060, denominato “Servizio di cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”, con una dotazione finanziaria, relativamente all'anno 2011, pari a euro 300 mila.

2.  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), la delega amministrativa dell'istituendo servizio stagionale è affidata all'Amministrazione provinciale di Foggia, che vi provvede di concerto con le competenti autorità.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

Art. 39 

Consorzio Teatro pubblico pugliese

1.  La dotazione del capitolo di spesa 813060 - U.P.B. 04.01.01 - denominato “Quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese (TPP)”, istituito con l'articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno all'Assemblea dei soci del TPP.

 

Art. 40 

Contributo straordinario alle Università pugliesi

1.  Al fine di consentire parità di accesso all'istruzione universitaria a tutti gli studenti della regione, sostenendo l'impegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito dell'UPB 04.04.02, apposito capitolo di spesa 915060, denominato “Contributo straordinario a favore delle Università pugliesi”, con uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro tre milioni.

2.  I criteri di riparto tra le stesse università sono stabiliti, entro il 30 marzo 2011, con apposito atto della Giunta regionale, che tiene conto delle decurtazioni subite a valere sul Fondo di finanziamento ordinario ministeriale, in modo da favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti.

 

Art. 41 

 Istituzione premio delle giovani eccellenze pugliesi.

1.  È istituito il premio delle giovani eccellenze pugliesi riservato a coloro che abbiano conseguito col massimo dei voti il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma di laurea.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915070, denominato “Fondi destinati al premio per le giovani eccellenze pugliesi”, con una dotazione finanziaria di euro 50 mila in termini di competenza e cassa.

 

Art. 42 

Iniziative a sostegno degli audiolesi

1.  Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l'informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all'utilizzo dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.

2.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.

 

Art. 43 

Modifica all'articolo 40 della L.R. n. 10/2007

1.  Le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio Volontario Interprovinciale per la Valorizzazione dei Trulli e delle Grotte con sede in Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31 dicembre 2011.

 

Art. 44 

 Istituzione del fondo regionale per lo sport di cittadinanza

1.  Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti), è istituito il “Fondo per lo sport di cittadinanza” destinato a finanziare i progetti volti a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e a favorire la pratica sportiva per tutti e tutte.

2.  Il fondo per lo sport di cittadinanza, di competenza del Servizio sport per tutti e utilizzato secondo le procedure della L.R. n. 33/2006, ha una propria dotazione finanziaria definita annualmente dal bilancio regionale e finanzia i progetti afferenti le attività motorio-sportive e ludico-ricreative proposti dalle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritte al registro regionale istituito dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosciute quali enti con finalità assistenziali e aventi finalità di carattere prevalentemente sportivo.

3.  I progetti definiti a garantire lo sport di cittadinanza sono finalizzati a:
a)  garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;

b)  promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;

c)  promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;

d)  favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;

e)  educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario e ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;

f)  includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

g)  promuovere e organizzare un'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di relazioni istituzionali

Art. 45 

Risorse necessarie al funzionamento del Servizio relazioni esterne

1.  Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-programmatico all'Assessorato al “Sud e federalismo” e la piena operatività del Servizio relazioni esterne, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 00.05.01, il capitolo di spesa 5010, denominato “Spese per il funzionamento del Servizio relazioni esterne”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

 

Giurisprudenza

Corte dei Conti

Sentenza  n. 325 /2011

Art. 46 

Risorse necessarie alla sensibilizzazione della cultura della legalità (26)

1.  È istituita l'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale. Con legge regionale vengono definiti compiti e funzioni. Per finanziare le attività dell'agenzia, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese per la promozione della legalità nell'ambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre -2 dicembre 2011, n. 325 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 47 

 Risorse necessarie alla partecipazione in FormezItalia Spa

1.  In ragione delle finalità istituzionali e statutarie, si dispone la partecipazione nel capitale sociale della società “FormezItalia Spa - Centro di ricerca e formazione per la P.A.” costituita per la creazione di un sistema unitario e coordinato di interventi finalizzato alla formazione, alla riqualificazione e al reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 07.02.01, il capitolo di spesa 3960, denominato “Intervento finanziario per l'acquisizione di cento azioni del capitale sociale della società FormezItalia Spa”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle azioni fino all'importo stanziato nel capitolo di spesa.

 

Art. 48 

Risorse necessarie alla partecipazione in Banca Etica

1.  Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato all'utile sociale, ambientale e culturale e al sostegno di iniziative del “terzo settore”, la Regione partecipa alla “Banca popolare Etica - società cooperativa per azioni”, di seguito denominata Banca Etica. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 07.02.01, il capitolo di spesa 3955, denominato “Intervento finanziario per l'acquisizione di mille azioni del capitale sociale di Banca Etica Soc. coop. per azioni”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 55 mila 500. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle azioni fino all'importo stanziato nel capitolo di spesa.

 

Art. 49 

Spese di funzionamento della società-veicolo per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione

1.  Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 42 della L.R. n. 10/2009 per le spese di funzionamento della società veicolo denominata “Puglia valore immobiliare società di cartolarizzazione srl”, costituita con apposito provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nell'ambito della UPB 07.02.01, apposito capitolo di spesa 3945, denominato “Spese per il funzionamento della società-veicolo per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione (art. 42 L.R. n. 10/2009)”, dotato di uno stanziamento per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio

Art. 50 

 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1.  Alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)  la lettera a) del comma 2-octies dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente: «a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;»;

b)  al comma 2-octies dell'articolo 33 le parole: “di cui alle lettere a), b), c), e), f), g)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h)”;

c)  dopo la lettera g) del comma 2-octies dell'articolo 33 è aggiunta la seguente: «h) all'Università degli studi di Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare per attività istituzionali e didattiche.»;

d)  il comma 2-nonies dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: “2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari.”;

e)  dopo l'articolo 21 è inserito il seguente: “Art. 21-bis Spese istruttorie. 1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.”.

 

Capo X

Disposizioni varie

Giurisprudenza

Corte dei Conti

Sentenza  n. 325 /2011

Art. 51 

 Lavoro straordinario (27)

1.  Il termine previsto dall'articolo 34 (Lavoro straordinario) della L.R. n. 34/2009 è prorogato sino al 31 dicembre 2010.

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre -2 dicembre 2011, n. 325 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 52 

Contributo straordinario per attività connesse al recupero del peschereccio “Francesco Padre”

1.  È istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 03.05.04, il capitolo di spesa 552080, denominato “Contributo straordinario a favore della Procura della Repubblica di Trani per le attività connesse al recupero del peschereccio “Francesco Padre”, con uno stanziamento per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

Art. 53 

 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8

1.  All'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Ufficio di Presidenza adegua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'importo complessivo massimo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese, in modo tale che non ecceda l'indennità massima complessiva spettante ai membri del Parlamento.”;

b)  il comma 3 è abrogato.

Giurisprudenza

Corte dei Conti

Sentenza  n. 325 /2011

Art. 54 

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale (28)

1.  Ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre -2 dicembre 2011, n. 325 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Capo XI

Disposizioni finali

Art. 55 

Copertura finanziaria.

1.  La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Tabella “A”

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(in milioni di euro)

Settori in intervento

2011

2012

2013

Ragioneria (mutui)

266

267

263

Ragioneria (ruoli S.F.)

5

4,9

4,6

Edilizia Residenziale

1

1,0

1,0

Totale

272

272,9

268,6