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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
23
Data
03/10/2012
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 5 ottobre 2012, n. 145 Con il regolamento regionale del del 30 maggio 2013, n. 14 sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico.
Allegati
Nessun allegato

 



(1) Con il regolamento regionale del del 30 maggio 2013, n. 14 sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico.

 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

 

 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la L.R. n. 13 del 25 maggio 2012, modificata dalla Legge Regionale 25 settembre 2012, n° 26;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1930 del 02/10/2012 di adozione del regolamento;



EMANA


Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Ambito di applicazione


Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia.

 

Art. 2

Destinatari


E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio dell’attività:
 
a) di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico;
b) di accompagnatore turistico;

a coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate. (2)

(2) Vedi il R.R. del 30 maggio 2013, n. 14.

Art. 3

Criteri


1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 2 riguardante l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti elementi:
a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
b) fatture emesse,possesso di partita IVA;
c) lettere d’incarico per conto di:
• enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco iscritte all’UNPLI(Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia)sezione Puglia;
• enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.
d) ricevute di pagamento d’imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale turistica;
 
e) dichiarazioni dei redditi;
f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;
g) attestazione del rapporto di lavoro subordinato.

2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Gli interessati, aventi diritto, devono:
• certificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all’art. 3 comma 1. della l.r. 25 maggio 2012, n.13;
• devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi prescritti nel comma 1. dell’art.3 del presente regolamento.

 

Art. 4

Funzioni delle Province


1. Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di riconoscimento all’abilitazione di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e di accompagnatore turistico, al rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto.

2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli interessati.

3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio dell’attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale. L’interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.

 

Art. 5

Norme finali


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, s’intendono richiamate le norme di cui alla l.r. 25 maggio 2012, n.13 e alla l.r. 25 settembre 2012, n. 26.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 03 ottobre 2012