(1) Con il regolamento
regionale del del 30 maggio 2013, n. 14 sono
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento
dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. n. 13 del
25 maggio 2012, modificata dalla Legge Regionale 25 settembre 2012, n° 26;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.1930 del 02/10/2012 di adozione
del regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e
i termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno
già esercitato tali attività in Puglia.
Art. 2
Destinatari
E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio
dell’attività:
a) di guida turistica, ivi compresa la guida
turistica esperta in ambito ambientale escursionistico;
b) di accompagnatore
turistico;
a coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta
negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo
di almeno 100 (cento) giornate. (2)
(2) Vedi il R.R.
del 30 maggio 2013, n. 14.
Art. 3
Criteri
1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 2
riguardante l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti
elementi:
a) contratti di lavoro con specificazione delle
mansioni;
b) fatture emesse,possesso di partita IVA;
c) lettere
d’incarico per conto di:
• enti pubblici, enti morali, fondazioni,
associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici,
enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute
secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco
iscritte all’UNPLI(Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia)sezione Puglia;
• enti
parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di
educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni
scientifiche assimilabili.
d) ricevute di pagamento d’imposte e di
versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale
turistica;
e) dichiarazioni dei redditi;
f) iscrizione negli
appositi registri delle camere di commercio;
g) attestazione del rapporto di
lavoro subordinato.
2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda
degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Gli interessati, aventi diritto, devono:
• certificare
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all’art. 3
comma 1. della l.r.
25 maggio 2012, n.13;
• devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi
prescritti nel comma 1. dell’art.3 del presente regolamento.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla
presentazione delle domande di riconoscimento all’abilitazione di guida
turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale
escursionistico e di accompagnatore turistico, al rilascio dell’attestato di
abilitazione richiesto.
2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di
procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli
interessati.
3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio
dell’attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale.
L’interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella
misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.
Art. 5
Norme finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, s’intendono richiamate le norme di cui alla l.r.
25 maggio 2012, n.13 e alla l.r.
25 settembre 2012, n. 26.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 03 ottobre 2012