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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2012
Numero
13
Data
25/05/2012
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia del 29 maggio 2012, n, 77 Suppl.1 In attuazione della presente legge è stato emanato il Regolamento regionale n. 23 del 3 ottobre 2012
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2. La Regione disciplina l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.


Art. 2

Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni

1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico) - Capo I (Professioni turistiche), articolo 6 (Definizione), del d.lgs. 79/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), dall’articolo 59 (Libera prestazione di servizi per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di attività produttive), articolo 14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;
b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art.1  della L. R. 25 settembre 2012, n. 26. Il testo originario era così formulato: "3. Le attività professionali, come individuate al comma 2 sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell’artigianato e dei servizi."


Art. 3

Requisiti per l’esercizio delle professioni

1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione professionale;
c) maggiore età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;
[e) idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale;] (2) 
f) godimento dei diritti civili e politici.

[2. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della regione Puglia. ] (3)

[3. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale e all’estero.] (4)

4. La guida turistica e l’accompagnatore possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all’accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.

(2) Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2013, n. 9 .

(3) Comma abrogato dall'art. 2  della L.R.  25 settembre 2012, n. 26.

(4) Comma abrogato dall'art. 2  della L.R.  25 settembre 2012, n. 26.

 


Art. 4

Esonero parziale dall’esame

1. Le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.


Art. 5

Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento

1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le province, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.

[2. La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it).] (5)

[3. In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle capacità professionali.] (6) 

4. La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale. [Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia.] (7)

(5) Comma abrogato dall'art. 3  della L.R.  25 settembre 2012, n. 26.

(6) Comma abrogato dall'art. 3  della L.R.  25 settembre 2012, n. 26.

(7) Comma modificato dalla l.r. n. 23/2016, art. 16.


 

Art. 6 (8)

Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea


1. Ai cittadini di altri Stati membri delI’Unione europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cul al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

(8) Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 settembre 2012, n. 26. Il testo originario dell'articolo era così formulato: "Art. 6 (Libera prestazione) 1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione europea operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell’articolo 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore) del d.lgs. 206/2007. 2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da parte delle guide turistiche di cui al comma 1, della specifica documentazione attestante l’abilitazione. "

 


Art. 7
(9)

Esami di abilitazione

1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea.

2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione, trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.

(9) Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R.  25 settembre 2012, n. 26. Il testo originario dell'articolo era così formulato: " Art. 7 ( Esami di abilitazione) 1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente tali atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea."


Art. 8

Formazione professionale

1. Nel rispetto delle direttive regionali, le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla figura di guida turistica.


 

Art. 9  (10)

Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo


1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) mille euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui all’articolo 2, comma 3;
c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.


2. Fatte salve le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge di depenalizzazione).

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

(10) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 settembre 2012, n. 26. Il testo originario dell'articolo era così formulato: " Art. 9 (Funzioni amministrative di vigilanza e controllo) 1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla presente legge. 2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti. "


Art. 10

Norma transitoria (12)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.

[2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con regolamento i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione di cui al comma 1.] (11)

2. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico è riconosciuta a coloro che alla data di entrata in vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da istituti scolastici pubblici o parificati pugliesi, nonché a coloro che hanno conseguito in Puglia l’attestato di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, all’esito di appositi corsi formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (13)

(11) Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 settembre 2012, n. 26.

(12) In attuazione del presente articolo vedi il r.r. n. 23/2012.

(13) Comma aggiunto dalla l.r. n. 40/2016, art.16, c. 1.

Art. 10 bis (14)

Disposizioni finali


1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di cui all’articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento (15) di cui all’articolo 10 (Norma transitoria).

(14) Articolo aggiunto dall'art.8 della L.R. 25 settembre 2012, n. 26.

(15) Vedi Regolamento regionale n. 23 del 3 ottobre 2012.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 maggio 2012