Art. 1
Finalità
1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa
dell’Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività
professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. La Regione disciplina l’esercizio in Puglia delle attività
di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e
dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del
consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche
ai portatori di bisogni speciali.
Art. 2
Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle
funzioni
1. La Regione Puglia definisce le attività professionali
turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione
nel settore turistico) - Capo I (Professioni turistiche), articolo 6
(Definizione), del d.lgs. 79/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico), dall’articolo 59 (Libera prestazione di servizi
per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico) del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva 12
dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi nel mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di attività
produttive), articolo 14
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE), della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse).
2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto
di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale,
accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto,
musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici,
ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o
comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli
aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e
delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello
svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione
della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e
all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;
b)
è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone
singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o
all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli
organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi
significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di
fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle
guide turistiche.
3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in
occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività
estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di ogni
attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti
per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili. (1)
(1) Comma così sostituito dall'art.1
della L.
R. 25 settembre 2012, n. 26. Il testo originario era così formulato:
"3. Le attività professionali, come individuate al comma 2 sono svolte a titolo
esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo
professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale
divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di
concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di
clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori
turistico-ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio,
dell’artigianato e dei servizi."
Art. 3
Requisiti per l’esercizio delle professioni
1. Per l’esercizio delle professioni
turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione
europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la
loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) abilitazione
all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo
esame di abilitazione professionale;
c) maggiore età;
d) possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma
conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla
competente autorità italiana;
[e) idoneità psico-fisica
all’esercizio della specifica attività professionale;] (2)
f) godimento dei diritti civili e
politici.
[2. L’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica consente l’esercizio della professione
nell’ambito territoriale della regione Puglia. ] (3)
[3. L’abilitazione all’esercizio della
professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività su
tutto il territorio nazionale e all’estero.] (4)
4. La guida turistica e l’accompagnatore possono altresì
sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo
all’accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.
(2) Lettera abrogata dall'art. 1
della L.R. 11 aprile 2013, n. 9
.
(3) Comma abrogato dall'art. 2
della L.R.
25 settembre 2012, n. 26.
(4) Comma abrogato dall'art. 2
della L.R.
25 settembre 2012, n. 26.
Art. 4
Esonero parziale dall’esame
1. Le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la
propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni
ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della
conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi
archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi
architettonici e urbanistici.
Art. 5
Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di
riconoscimento
1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le
province, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte
in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle
attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la
qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti
tematici.
[2. La Provincia istituisce elenchi riferiti a
ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono
rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso
dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo
esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono
trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il
costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico
regionale (www.viaggiareinpuglia.it).] (5)
[3. In ordine alla tenuta degli elenchi, le
Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei
titoli e delle capacità professionali.] (6)
4. La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito
tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante
l’attività professionale. [Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni
tre anni, a cura della Provincia.] (7)
(5) Comma abrogato dall'art. 3
della L.R.
25 settembre 2012, n. 26.
(6) Comma abrogato dall'art. 3
della L.R.
25 settembre 2012, n. 26.
(7) Comma modificato dalla l.r.
n. 23/2016, art. 16.
Art. 6 (8)
Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico
da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea
1. Ai cittadini di altri Stati membri delI’Unione europea
che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si
applicano le disposizioni di cul al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania).
(8) Articolo sostituito dall'art.
4 della L.R. 25
settembre 2012, n. 26. Il testo originario dell'articolo era
così formulato: "Art. 6 (Libera prestazione) 1. I
soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica nell’ambito
dell’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione europea operano in regime
di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né
abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell’articolo 10
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore) del d.lgs.
206/2007. 2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da
parte delle guide turistiche di cui al comma 1, della specifica documentazione
attestante l’abilitazione. "
Art. 7 (9)
Esami di abilitazione
1. L’esame di abilitazione per le figure professionali
turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue
straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a
procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti
amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le
Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o
normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea.
2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione,
trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati,
per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.
(9) Articolo
sostituito dall'art. 5 della L.R.
25 settembre 2012, n. 26. Il testo
originario dell'articolo era così formulato: " Art. 7
( Esami di abilitazione) 1. L’esame di abilitazione per le figure professionali
turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue
straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a
procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti
amministrativi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente
tali atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi
programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o
dell’Unione europea."
Art. 8
Formazione professionale
1. Nel rispetto delle direttive regionali, le Province, singole
o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla
figura di guida turistica.
Art. 9 (10)
Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) mille euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica e di
accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui
all’articolo 2, comma 3;
c) cinquanta euro per la mancata esibizione
del tesserino.
2. Fatte salve le competenze dell’autorità di pubblica
sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo
sull’esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente
legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza
delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge di
depenalizzazione).
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai
Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza
e controllo.
(10) Articolo
sostituito dall'art.
6 della L.R. 25
settembre 2012, n. 26. Il testo originario
dell'articolo era così formulato: " Art. 9 (Funzioni
amministrative di vigilanza e controllo) 1. Fatte salve le competenze degli
organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e
controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla presente legge. 2.
I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio
copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai
clienti. "
Art. 10
Norma transitoria (12)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, è
riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica
e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le
attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.
[2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con regolamento
i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione di
cui al comma 1.] (11)
2.
L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o
accompagnatore turistico è riconosciuta a coloro che alla data di entrata in
vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica
professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da
istituti scolastici pubblici o parificati pugliesi, nonché a coloro che hanno
conseguito in Puglia l’attestato di qualifica professionale di guida turistica o
accompagnatore turistico, all’esito di appositi corsi formativi autorizzati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (13)
(11) Comma abrogato dall'art. 7
della L.R. 25
settembre 2012, n. 26.
(12) In attuazione del presente articolo
vedi il r.r.
n. 23/2012.
(13) Comma aggiunto dalla l.r. n. 40/2016, art.16, c. 1.
Art. 10 bis (14)
Disposizioni finali
1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli
atti amministrativi di cui all’articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il
regolamento (15) di cui all’articolo 10 (Norma
transitoria).
(14) Articolo aggiunto dall'art.8
della L.R.
25 settembre 2012, n. 26.
(15) Vedi Regolamento
regionale n. 23 del 3 ottobre 2012.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 maggio 2012