Regolamento
da ritenersi implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 34/20102 che
ne ha modificato e sostituito il testo.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma
3, L.R. 12
maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 2005 del 16/10/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità
La Regione Puglia riconosce un sistema di servizi per il lavoro
che consente a soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi
della vigente normativa, di operare ad integrazione delle attività
istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il tramite dei
Centri per l’Impiego. L’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati
costituisce titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul
territorio della Regione Puglia ed ha durata sperimentale di due anni a partire
dalla data di emanazione del presente regolamento, con il quale si intende
disciplinare: 1. I soggetti legittimati; 2. I requisiti minimi per
l’accreditamento dei servizi al lavoro; 3. Le procedure per la concessione e
la revoca dell’accreditamento; 4. Le modalità di iscrizione all’albo dei
soggetti accreditati e di verifica del mantenimento dei requisiti; 5. Gli
standard essenziali di erogazione dei servizi.
Art. 2
Funzioni degli operatori accreditati
Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti
nell’Albo concorrono all’attuazione delle politiche per il lavoro attraverso
l’erogazione di servizi diretti a: a) favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; b) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga
durata attraverso la realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro;
c) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e
donne nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale; d) promuovere
misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai
lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i
lavoratori stranieri; e) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle
persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro; f) sostenere la
mobilità professionale o territoriale dei lavoratori.
Art. 3
Soggetti legittimati
Sono legittimati a richiedere l’iscrizione all’albo dei
soggetti accreditati i soggetti pubblici o privati, di seguito indicati, che
siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4: 1) Le società
commerciali cosi come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi; 2) Le
Università ed i Consorzi universitari; 3) Le Camere di Commercio
direttamente o per il tramite delle Aziende speciali; 4) Le Scuole superiori
compresi gli I.T.S. di cui all’art. 13, comma 2,della Legge 2 aprile 2007, n.40;
5) Le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle
associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con
riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 52; 6) Le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la
tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle
disabilità; 7) I Comuni limitatamente alla fascia di utenza destinataria
degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R.
n.19 del 20 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
8) Le fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui al
comma 2 dell’art.6 Dlgvo 276/2003 e s.m.i.
Le società autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 sono
automaticamente accreditate presso la Regione Puglia.
Art. 4
Requisiti dei soggetti legittimati
Ai fini dell’accreditamento, ai soggetti privati di cui
all’art. 3, punto 1), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridico -
finanziari: a) capitale sociale interamente versato non inferiore a _
50.000,00; b) la previsione nell’oggetto sociale statutario dello
svolgimento dei servizi al lavoro per i quali si chiede l’accreditamento: -
orientamento; - servizi per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro -
sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori; - ogni altro servizio
connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso
da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati
dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici; c) bilancio societario
sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di
revisione iscritti al registro dei revisori contabili; per le società di nuova
costituzione la verifica sui bilanci è richiesta a partire dalle annualità
successive all’iscrizione nell’albo dei soggetti accreditati. d) assenza di
stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure
per la dichiarazione di una delle predette situazioni; e) assenza in capo
agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari di condanne penali, anche non definitive
ivi comprese, sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto
previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro; non devono essere, altresì, sottoposti a
misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.
I soggetti di cui all’art. 3 nn. 5), 6) e 7) devono possedere
contestualmente i requisiti di cui alle lettere b), d), e) del precedente
capoverso.
I soggetti di cui all’art. 3 nn.2) e 4), qualora già
accreditati per lo svolgimento delle attività formative secondo le procedure
previste dal Servizio Formazione Professionale, sono iscritti d’ufficio all’albo
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro. La
sospensione, ovvero la revoca dell’accreditamento per la formazione
professionale a carico dei sopra citati soggetti comporta d’ufficio la
sospensione, ovvero la revoca dell’accreditamento ai servizi per l’impiego. I
Servizi Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro della Regione Puglia
provvederanno ad assicurare altresì adeguate forme di raccordo dei due sistemi.
I soggetti pubblici e privati devono altresì: a) rispettare
gli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione nazionale; b) rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assicurativi; c) rispettare la normativa in
materia di diritto al lavoro dei disabili; d) rispettare la normativa in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; e) applicare
integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali,
territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull’attuazione del
principio di parità di genere; f) rispettare le disposizioni in tema di
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I soggetti di cui all’art. 3 nn.1), 6), 8) devono avere sede
legale ubicata nel territorio regionale o, in alternativa, almeno due sedi
operative ubicate in due diverse province del territorio regionale.
L’attività per la quale viene richiesto l’accreditamento deve essere svolta
in locali: • distinti ed identificabili rispetto a quelli nei quali sono
ubicate attività svolte da altri soggetti; • la cui disponibilità sia
giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente l’accreditamento; i
soggetti di cui all’art.2 punto 8) potranno indicare la sede dell’ordine qualora
coincidente con quella della fondazione; • conformi alla normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; •
conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza; •
conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili; •
attrezzati con adeguati arredi per l’attesa dell’utenza; • atti a garantire
la riservatezza durante i colloqui individuali.
L’apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello per lo
svolgimento delle attività per cui è richiesto l’accreditamento deve essere
garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a trenta.
I soggetti richiedenti devono inoltre assicurare la
disponibilità, in ciascuna sede, di: • attrezzature d’ufficio idonee allo
svolgimento delle attività per cui viene richiesto l’accreditamento; •
collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema Informativo
Lavoro Regionale (“SINTESI”) e con la Borsa nazionale continua del lavoro, per
il tramite del sistema CLICLAVORO (http://www.cliclavoro.gov.it/), così
come espressamente richiesto dall’art. 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
• indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali delle unità
organizzative: - degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Albo
regionale; - dei servizi e delle prestazioni offerti, delle relative
finalità, nonché degli orari di apertura al pubblico garantiti per ciascun
servizio/prestazione; - dell’organigramma delle funzioni aziendali, con
indicazione di responsabilità e ruoli; - del responsabile dell’unità
organizzativa.
Ai fini dell’accreditamento, deve essere garantita, all’interno
di ciascuna unità organizzativa, la presenza delle seguenti figure professionali
che garantiscano i servizi al lavoro di base: • Responsabile dell’unità
organizzativa; • Addetto all’accoglienza ed informazione degli utenti; •
Tutor individuale. • Esperto junior, in affiancamento al tutor individuale.
Ciascuna Unità Organizzativa potrà inoltre dotarsi di soggetti
che garantiscano servizi specialistici per l’inserimento dei disabili, delle
donne, dei migranti, nonché di un responsabile della certificazione delle
competenze. Le figure professionali di cui ai commi precedenti devono essere
assunte con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che
chiede l’accreditamento, nelle forme consentite dalla legge.
Art. 5
Requisiti del responsabile dell’unità organizzativa
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa deve essere in
possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica e comprovata esperienza lavorativa di almeno
due anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni
aziendali direttive nell’area delle risorse umane; b) diploma di laurea
triennale e comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nella
responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive
nell’area delle risorse umane; c) titolo di studio secondario superiore e
comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nella responsabilità
gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell’area delle
risorse umane.
Al Responsabile dell'Unità Organizzativa competono il
coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative, la
promozione dei servizi, l’attuazione e il monitoraggio delle azioni e dei
programmi di attività, la gestione del sistema informativo, la gestione delle
relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali. Per le
Università e loro Consorzi, il Responsabile Organizzativo può essere individuato
nel delegato del Rettore al Placement. Per le Scuole secondarie superiori,
il Responsabile Organizzativo può essere individuato nel Dirigente Scolastico o
suo delegato in possesso di specifiche competenze.
Art. 6
Requisiti dell’Addetto all’accoglienza e all’Informazione
L'Addetto all’accoglienza e all’informazione deve essere in
possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in discipline umanistiche o giuridiche;
b) diploma di laurea triennale in discipline umanistiche o giuridiche, e
corsi di specializzazione e/o master in materia di gestione delle risorse umane,
diritto del lavoro e delle relazioni industriali; c) titolo di studio
secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni
nell’area delle risorse umane.
All'Addetto all’accoglienza e all’informazione competono la
gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché
la consulenza informativa di primo livello.
Art. 7
Requisiti del Tutor individuale
Il Tutor individuale deve essere in possesso di uno dei
seguenti titoli: a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, e 3 anni di esperienza nei
servizi per il lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale,
bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro; b)
diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corso di
specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto
del lavoro e delle relazioni industriali e 3 anni di esperienza nei servizi per
il lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di
competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro; c) titolo di
studio di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di
almeno cinque anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle risorse
umane e 5 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento
a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio
domanda offerta di lavoro.
La figura del tutor individuale sarà affiancata da un esperto
junior in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e
corsi di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane,
diritto del lavoro e delle relazioni industriali; b) diploma di laurea
triennale in discipline giuridiche o umanistiche, corsi di specializzazione o
master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle
relazioni industriali; c) titolo di studio di scuola secondaria superiore e
comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito di funzioni
aziendali nell’area delle risorse umane e 2 anni di esperienza nei servizi al
lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di
competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.
Al Tutor individuale competono: • La gestione della
valutazione del caso individuale (profiling); • La gestione dell’incontro
tra domanda e offerta di lavoro; • Il tutoraggio nelle misure di sostegno
all’inserimento lavorativo; • La gestione dei contatti con le imprese e la
conseguente individuazione dei fabbisogni; • Il supporto e la consulenza ai
datori di lavoro per l’inserimento occupazionale; • La gestione
dell’incontro tra domanda e offerta del lavoro.
Art. 8
Servizi specialistici e requisiti professionali e competenze
degli operatori
Qualora intendano erogare anche servizi specialistici
finalizzati all’inserimento lavorativo dei disabili, delle donne, dei migranti,
i soggetti legittimati dovranno dotare le singole sedi di riferimento di
operatori con particolari professionalità.
Qualora intendano offrire il servizio di certificazione delle
competenze dovranno dotarsi di almeno un Responsabile che dovrà operare per
tutte le sedi.
L'Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili
deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare
riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
incrocio domanda offerta di lavoro; b) diploma di laurea triennale in
discipline giuridiche o umanistiche e corsi di specializzazione o master in
materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni
industriali e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare
riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
mediazione domanda offerta di lavoro; c) titolo di studio di scuola
secondaria superiore con indirizzo pedagogico, educativo e socio-assistenziale e
comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’area del disagio e
disabili, per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l’utenza
supportata, la metodologia utilizzata ed il contesto nel quale si è operato.
All’operatore competono: • la diagnosi dei fabbisogni • l’analisi
delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti; •
l’individuazione personalizzata delle opportunità orientative, formative e
professionali, con particolare riferimento al contesto sociale alle risorse e ai
vincoli; • l’identificazione delle competenze individuali e degli interessi
professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
• il supporto all’utente nella predisposizione di un progetto personale,
verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni,
interlocutori, risorse); • la stipula e la gestione del patto di servizio
con l’utente e del piano di azione • il monitoraggio delle azioni intraprese
e la valutazione della loro efficacia in conformità al progetto di massima.
L'Operatore di cui al precedente comma sarà affiancato da un
esperto junior in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle
risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali; b) diploma
di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corso di
specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto
del lavoro e delle relazioni industriali; c) titolo di studio secondario
superiore con indirizzo pedagogico, educativo e socio-assistenziale e comprovata
esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell’area del disagio e disabili, per la
quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l’utenza supportata, la
metodologia utilizzata ed il contesto nel quale si è operato.
L'Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo delle donne
deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche, e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare
riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
incontro domanda offerta di lavoro; b) diploma di laurea triennale in
discipline giuridiche e umanistiche, e corso di specializzazione o master in
materia di pari opportunità e/o gestione delle risorse umane e 3 anni di
esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento
professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro domanda offerta di
lavoro; c) diploma di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza
lavorativa di almeno 5 anni nella promozione dell’inserimento e della crescita
professionale delle donne all’interno mercato del lavoro;
All'Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne competono: • l’informazione sui Servizi e sulle Politiche del lavoro
disponibili con particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali e
provinciali nonché sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare
l’ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro; • La
consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento
lavorativo o di auto-impiego e il tutoraggio in itinere; • L’informazione
sulle misure di sostegno per l’inserimento lavorativo, fruibili all’interno del
servizio o presso centri specialistici del territorio.
L'Operatore potrà essere affiancato da un esperto junior in
possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e
corso di specializzazione o master in materia di pari opportunità e/o gestione
delle risorse umane; b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche
e umanistiche e corsi di specializzazione o master in materia di pari
opportunità e/o gestione delle risorse umane; c) diploma di scuola
secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella
promozione dell’inserimento e della crescita professionale delle donne
all’interno del mercato del lavoro;
L'Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti
deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera e 3 anni di
esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento
professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda-offerta
di lavoro; b) diploma di laurea triennale specialistica in discipline
giuridiche o umanistiche, e master o corso di specializzazione in mediazione
culturale, conoscenza di almeno una lingua straniera e 3 anni di esperienza nei
servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale,
bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro;
c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa
di almeno tre anni nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e
nella mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera e 5
anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a:
orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio
domanda offerta di lavoro;
All’operatore di supporto all’inserimento lavorativo dei
migranti competono: • l’informazione sui Servizi e Politiche del lavoro
destinati ai cittadini migranti e sulla rete dei servizi esterni orientati a
facilitare il re-impiego e la permanenza dei cittadini migranti nel mercato del
lavoro con particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali e
provinciali • la consulenza per la redazione di un progetto personalizzato
di inserimento lavorativo o di auto-impiego e tutoraggio in itinere; •
l’informazione sulle misure di sostegno per l’inserimento lavorativo fruibili
all’interno del servizio o presso centri specialistici del territorio.
L'Operatore potrà essere affiancato da un esperto junior in
possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e
conoscenza di almeno una lingua straniera e master o corsi di specializzazione
in mediazione culturale; b) diploma di laurea triennale specialistica in
discipline giuridiche o umanistiche e master o corso di specializzazione in
mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera; c)
titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di
almeno tre anni nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e
nella mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera e 2
anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a:
orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio
domanda offerta di lavoro.
Il Responsabile della certificazione delle competenze deve
essere in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di laurea
specialistica in scienze dell’educazione/formazione e 1 anno di esperienza nel
campo della valutazione e della formazione; b) diploma di laurea triennale
in discipline pedagogiche e specifica formazione di almeno 160 ore in processi
formativi, metodologie e tecniche della valutazione dei processi formativi e dei
percorsi lavorativi, ovvero comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo
della formazione e della valutazione dei processi formativi e dei percorsi
lavorativi; c) diploma di scuola secondaria superiore e specifica formazione
di almeno 320 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della
valutazione dei processi formativi e dei percorsi lavorativi, ovvero comprovata
esperienza di almeno 6 anni nel campo della valutazione dei processi formativi e
dei percorsi lavorativi e della formazione.
Al responsabile della certificazione delle competenze
competono: • l’individuazione degli standard di riferimento e dei processi
di valutazione; • Il controllo dei processi e degli atti relativi alla
registrazione e documentazione delle certificazioni; • Il coordinamento
delle azioni di pubblicizzazione.
Art. 9
Sistema di qualità e carta dei servizi
I soggetti accreditati, entro sei mesi dal provvedimento di
accreditamento, devono dotarsi di: • un sistema di gestione della qualità
certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 ed eventuali
successive modificazioni, con riferimento al settore coerente alla tipologia di
attività; • una carta dei servizi in cui sono descritti modalità, criteri e
strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri
dell’utente e le procedure di reclamo e controllo.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente comma
costituisce motivo di revoca dell’accreditamento e la contestuale cancellazione
dall’Albo regionale dei soggetti accreditati.
Art. 10
Albo regionale dei soggetti accreditati
E’ istituito presso la Regione Puglia l’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito
denominato Albo regionale. L’Albo regionale è articolato in una sezione
regionale e in sezioni provinciali. I soggetti che svolgono attività in più
province sono iscritti nella sezione regionale. Ciascuna sezione è suddivisa per
servizio/area per il quale il soggetto è accreditato.
Le sezioni sono strutturate con le seguenti modalità: • Id
operatore e anno di iscrizione • Data iscrizione all’albo; • Indicazione
dei Servizi per i quali il soggetto si è accreditato, distinti tra Servizi di
base e specialistici. • Denominazione Unità Organizzativa;
Art. 11
Modalità di presentazione della richiesta e di rilascio
dell’accreditamento
Per ottenere l’accreditamento i soggetti legittimati
interessati potranno presentare istanza di candidatura secondo le modalità
stabilite da apposito avviso che sarà predisposto a cura del Servizio Politiche
per il Lavoro della Regione Puglia.
In caso di accoglimento dell’istanza, i competenti Uffici entro
sessanta giorni dalla ricezione della candidatura, con apposito provvedimento,
dispongono l’iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.
Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia può anche avvalersi
dell’ausilio di organismi esterni per lo svolgimento delle attività di
istruttoria.
Art. 12
Durata dell’accreditamento
L’accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla data
di adozione del provvedimento.
E’ fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, entro 15 giorni dal
verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione
dell’accreditamento.
Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine
biennale, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato deve
richiedere il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione attestante il
mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del
procedimento di rinnovo l’accreditamento è provvisoriamente prorogato.
Art. 13
Modalità di revoca dell’accreditamento
Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia può
avvalersi dell’ausilio di organismi esterni per la verifica del mantenimento dei
requisiti previsti in capo ai soggetti accreditati e per la richiesta di
variazioni, nonché per lo svolgimento delle funzioni di audit e di monitoraggio
di cui al successivo punto 17.
Il riscontro di eventuali difformità o il mutamento delle
condizioni e dei requisiti che hanno determinato l’accreditamento è comunicato
al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio di quindici
giorni per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di
irregolarità.
La Regione dispone la revoca dell’accreditamento e la
contestuale cancellazione dall’Albo regionale dei soggetti accreditati nei
seguenti casi: a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’artt.2-3-
4-5-6-7-8 del presente atto; b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al
presente provvedimento ed in particolare a quanto stabilito dai successivi artt.
12 e 15; c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui
al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.
Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la
revoca dell’accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni
successivi. Considerato che trattatasi di attività del tutto sperimentale,
fatte salve le ipotesi indicate di violazione degli obblighi imposti ai soggetti
accreditati, la Regione si riserva di valutare alla fine del primo anno di
sperimentazione, ulteriori ipotesi di revoca dell’accreditamento connesse al
mancato raggiungimento degli obiettivi.
Art. 14
Obblighi dei soggetti accreditati
I soggetti accreditati ai sensi del presente regolamento sono
tenuti a: a) interconnettersi con il sistema informativo lavoro regionale
(“SINTESI”) e con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro per il tramite del
sistema Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) per conferire in
via obbligatoria i dati relativi ai curricula dei cittadini serviti ed alle
opportunità di lavoro espresse dai datori di lavoro che richiedono loro servizi
di selezione ai sensi del comma 3 art. 15 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.; devono
inoltre garantire la piena interconnettività e condivisione dei dati con i
sistemi informativi sopra indicati; b) inviare al Servizio Politiche del
Lavoro della Regione Puglia ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro; c) comunicare al Servizio Politiche
del Lavoro della Regione Puglia le buone pratiche realizzate, nonché le
informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che
ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari
opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con
maggiore difficoltà nell’inserimento lavorativo; e) svolgere i propri
servizi senza oneri per i lavoratori, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 276 del
2003 e s.m.i.; f) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei
dati personali e il divieto d’indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9
e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
Art. 15
Raccordo Pubblico Privato
La Regione Puglia, di concerto con le Province, stabilisce, nel
rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, le modalità di
coordinamento, raccordo e di erogazione dei servizi definiti nel presente atto.
Le Province esercitano, sul proprio territorio, una funzione di
raccordo e di coordinamento, in coerenza con gli indirizzi regionali, delle
attività istituzionalmente svolte dai Centri per l’Impiego con quelle svolte dai
soggetti accreditati.
Le Amministrazioni Provinciali, nei propri contesti di
riferimento, coordinano le azioni di monitoraggio dei servizi erogati al fine di
qualificarne l’azione e di valorizzarne l’efficacia e l’efficienza, secondo gli
indicatori previsti al successivo punto 17, e tenendo conto di quanto disposto
dal Masterplan dei Servizi per il Lavoro, adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 847 del 23/03/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 68 del 16 aprile 2010.
I soggetti pubblici e privati accreditati mettono a
disposizione della Regione e delle Province i dati necessari al fine di
assicurare le attività di verifica dei risultati raggiunti, nonché per valutare
la possibilità di introdurre correttivi ed integrazioni al sistema di
accreditamento.
Art. 16
Divieto di transazione commerciale
Il provvedimento di accreditamento non può costituire oggetto
di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di
natura commerciale con cui sia ceduta a terzi tutta o parte dell’attività
oggetto dell’accreditamento.
In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il
cessionario dovrà procedere ad apposita iscrizione all’albo, qualora in possesso
dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
Art. 17
Indicatori di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi erogati
In conformità a quanto già stabilito per i Servizi pubblici con
DGR n.847 del 23 marzo 2010, la valutazione sulla efficacia e l’efficienza dei
servizi sarà effettuata sulla base degli indicatori riportati nelle schede
tecniche allegate.
Considerato che trattasi di attività del tutto sperimentale,
fatte salve le ipotesi indicate di violazione degli obblighi imposti ai soggetti
accreditati, la Regione si riserva di valutare, alla fine del primo anno di
sperimentazione, la configurabilità di ulteriori ipotesi di revoca
dell’accreditamento connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi.
ALLEGATO (SCHEDE
TECNICHE)
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 22 ottobre 2012
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