IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2887 del 20/12/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità)
La Regione Puglia riconosce un sistema di servizi per il
lavoro che consente a soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai
sensi della vigente normativa, di operare ad integrazione delle attività
istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il tramite dei
Centri per l’Impiego.
L’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati
costituisce titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul
territorio della Regione Puglia ed ha durata sperimentale di due anni a partire
dalla data di emanazione del presente regolamento, con il quale si intende
disciplinare:
1. I soggetti legittimati;
2. I requisiti minimi per
l’accreditamento dei servizi al lavoro;
3. Le procedure per la concessione e
la revoca dell’accreditamento;
4. Le modalità di iscrizione all’albo dei
soggetti accreditati e di verifica del mantenimento dei requisiti;
5. Gli
standard essenziali di erogazione dei servizi.
Art. 2
(Funzioni degli operatori accreditati)
Gli operatori pubblici e privati accreditati ed
iscritti nell’Albo concorrono all’attuazione delle politiche per il lavoro
attraverso l’erogazione di servizi diretti a:
a) favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) prevenire e
contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di
azioni di accompagnamento al lavoro;
c) favorire lo
sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al
lavoro e nella crescita professionale;
d) promuovere misure
personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai
lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i
lavoratori stranieri;
e) sviluppare forme adeguate di
accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro;
f) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei
lavoratori.
Art. 3
(Soggetti legittimati)
Sono legittimati a richiedere l’iscrizione all’albo dei
soggetti accreditati i soggetti pubblici o privati, di seguito indicati, che
siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4:
1) Le società
commerciali cosi come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi;
2) Le
Università ed i Consorzi universitari;
3) Le Camere di Commercio
direttamente o per il tramite delle Aziende speciali;
4) Le Scuole superiori
compresi gli I.T.S. di cui all’art. 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007,
n.40;
5) Le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle
associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con
riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 52;
6) Le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la
tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle
disabilità;
7) I Comuni [limitatamente alla fascia di utenza
destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R.
n.19 del 20 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia”]; (1)
8) Le fondazioni o altro soggetto
dotato di personalità giuridica di cui al comma 2 dell’art.6 Dlgvo 276/2003 e
s.m.i.
Le società autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 sono
automaticamente accreditate presso la Regione Puglia.
(1) Numero modificato dal r.r.
n. 8/2016, art. 19, c. 1.
Art. 4
(Requisiti dei soggetti legittimati)
Ai fini dell’accreditamento, ai soggetti privati di cui
all’art. 3, punto 1) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridico -
finanziari:
a) capitale sociale interamente
versato non inferiore a euro 50.000,00;
b) la previsione
nell’oggetto sociale statutario dello svolgimento dei servizi al lavoro per i
quali si chiede l’accreditamento:
- orientamento;
- servizi per
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro
- sostegno alla mobilità
geografica dei lavoratori;
- ogni altro servizio connesso e strumentale alle
funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli sottoposti alle
procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva
ai servizi pubblici;
c) bilancio societario sottoposto a
verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione
iscritti al registro dei revisori contabili; per le società di nuova
costituzione la verifica sui bilanci è richiesta a partire dalle annualità
successive all’iscrizione nell’albo dei soggetti accreditati.
d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette
situazioni;
e) assenza in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari di condanne penali, anche non definitive ivi comprese, sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto
dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro; non devono essere, altresì, sottoposti a misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.
I
soggetti di cui all’art. 3 nn. 5), 6) e 7) devono possedere contestualmente i
requisiti di cui alle lettere b), d), e) del precedente capoverso.
I
soggetti di cui all’art. 3 nn. 2) e 4), qualora già accreditati per lo
svolgimento delle attività formative secondo le procedure previste dal Servizio
Formazione Professionale, sono iscritti d’ufficio all’albo dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro. La sospensione, ovvero la
revoca dell’accreditamento per la formazione professionale a carico dei sopra
citati soggetti comporta d’ufficio la sospensione, ovvero la revoca
dell’accreditamento ai servizi per l’impiego. I Servizi Formazione Professionale
e Politiche per il Lavoro della Regione Puglia provvederanno ad assicurare
altresì adeguate forme di raccordo dei due sistemi.
I soggetti pubblici e privati devono altresì:
a) rispettare gli obblighi concernenti il pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
b) rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assicurativi;
c) rispettare la
normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
d)
rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) applicare integralmente gli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa
vigente sull’attuazione del principio di parità di genere;
f) rispettare le disposizioni in tema di autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
I soggetti di cui all’art. 3 nn.1), 6),
8) devono avere sede legale ubicata nel territorio regionale o, in alternativa,
almeno due sedi operative ubicate in due diverse province del
territorio regionale.
L’attività per la quale viene richiesto
l’accreditamento deve essere svolta in locali:
• distinti ed identificabili
rispetto a quelli nei quali sono ubicate attività svolte da altri soggetti;
• la cui disponibilità sia giuridicamente riconducibile al soggetto
richiedente l’accreditamento; i soggetti di cui all’art.2 punto 8) potranno
indicare la sede dell’ordine qualora coincidente con quella della fondazione;
• conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
• conformi alla normativa in materia di
tutela di igiene e sicurezza;
• conformi alla normativa in materia di
accessibilità per i disabili;
• attrezzati con adeguati arredi per l’attesa
dell’utenza;
• atti a garantire la riservatezza durante i colloqui
individuali.
L’apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello per
lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l’accreditamento deve essere
garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a trenta.
I
soggetti richiedenti devono inoltre assicurare la disponibilità, in ciascuna
sede, di:
• attrezzature d’ufficio idonee allo svolgimento delle attività
per cui viene richiesto l’accreditamento;
• collegamenti telematici idonei a
interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro Regionale (“SINTESI”) e con
la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema CLICLAVORO
(http://www.cliclavoro.gov.it/), così come espressamente richiesto dall’art. 48
della legge 4 novembre 2010, n. 183.
• indicazione visibile all’esterno e
all’interno dei locali delle unità organizzative:
- degli estremi del
provvedimento d’iscrizione nell’Albo regionale;
- dei servizi e delle
prestazioni offerti, delle relative finalità, nonché degli orari di apertura al
pubblico garantiti per ciascun servizio/prestazione;
- dell’organigramma
delle funzioni aziendali, con indicazione di responsabilità e ruoli;
- del
responsabile dell’unità organizzativa.
Ai fini dell’accreditamento, deve
essere garantita, all’interno di ciascuna unità organizzativa, la presenza delle
seguenti figure professionali che garantiscano i servizi al lavoro di base:
• Responsabile dell’unità organizzativa;
• Addetto all’accoglienza ed
informazione degli utenti;
• Tutor individuale.
• Esperto junior, in
affiancamento al tutor individuale.
Ciascuna Unità Organizzativa potrà
inoltre dotarsi di soggetti che garantiscano servizi specialistici per
l’inserimento dei disabili, delle donne, dei migranti, nonché di un responsabile
della valutazione delle competenze.
Le figure professionali di cui ai commi
precedenti devono essere assunte con contratto di lavoro stipulato
direttamente con il soggetto che chiede l’accreditamento, nelle
forme consentite dalla legge.
Art. 5
(Requisiti del responsabile dell’unità organizzativa)
Il Responsabile dell’Unità Organizzativa
deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a)
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e comprovata
esperienza lavorativa di almeno due anni nella responsabilità gestionale di
unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell’area delle risorse
umane;
b) diploma di laurea triennale e comprovata
esperienza lavorativa di almeno tre anni nella responsabilità gestionale di
unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell’area delle risorse
umane;
c) titolo di studio secondario superiore e
comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nella responsabilità
gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell’area delle
risorse umane.
Al Responsabile dell’Unità Organizzativa competono il
coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative, la
promozione dei servizi, l’attuazione e il monitoraggio delle azioni e dei
programmi di attività, la gestione del sistema informativo, la gestione delle
relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali.
Per le
Università e loro Consorzi, il Responsabile Organizzativo può essere individuato
nel delegato del Rettore al Placement.
Per le Scuole secondarie superiori,
il Responsabile Organizzativo può essere individuato nel Dirigente Scolastico o
suo delegato in possesso di specifiche competenze.
Art. 6
(Requisiti dell’Addetto all’accoglienza e all’Informazione)
L’Addetto all’accoglienza e
all’informazione deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in discipline umanistiche o giuridiche;
b)
diploma di laurea triennale in discipline umanistiche o giuridiche, e corsi di
specializzazione e/o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto
del lavoro e delle relazioni industriali;
c) titolo di
studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque
anni nell’area delle risorse umane.
All’Addetto all’accoglienza e
all’informazione competono la gestione dell’accoglienza e dello screening dei
fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello.
Art. 7
(Requisiti del Tutor individuale)
Il Tutor individuale deve essere in
possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche, e 3 anni di esperienza nei servizi per il lavoro con particolare
riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
incrocio domanda offerta di lavoro;
b) diploma di laurea
triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corso di specializzazione o
master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle
relazioni industriali e 3 anni di esperienza nei servizi per il lavoro con
particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze,
counselling, incrocio domanda offerta di lavoro;
c) titolo
di studio di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di
almeno cinque anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle risorse
umane e 5 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento
a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio
domanda offerta di lavoro.
La figura del tutor individuale sarà
affiancata da un esperto junior in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e corsi di specializzazione
o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle
relazioni industriali;
b) diploma di laurea triennale in
discipline giuridiche o umanistiche, corsi di specializzazione o master in
materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni
industriali;
c) titolo di studio di scuola secondaria
superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito
di funzioni aziendali nell’area delle risorse umane e 2 anni di esperienza nei
servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale,
bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.
Al Tutor individuale competono:
• La gestione della valutazione del
caso individuale (profiling);
• La gestione dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
• Il tutoraggio nelle misure di sostegno all’inserimento
lavorativo;
• La gestione dei contatti con le imprese e la conseguente
individuazione dei fabbisogni;
• Il supporto e la consulenza ai datori di
lavoro per l’inserimento occupazionale;
• La gestione dell’incontro tra
domanda e offerta del lavoro.
Art. 8
(Servizi specialistici e requisiti professionali e competenze
degli operatori)
Qualora intendano erogare anche servizi specialistici
finalizzati all’inserimento lavorativo dei disabili, delle donne, dei migranti,
i soggetti legittimati dovranno dotare le singole sedi di riferimento di
operatori con particolari professionalità.
Nell’ambito dei servizi
specialistici è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di
garantire la correttezza metodologica in fase di erogazione del servizio e di
presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze.
Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà obbligatorio
dal momento dell’adozione del Sistema di certificazione delle competenze in via
di definizione da parte dell’amministrazione regionale.
L’Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e 3 anni di esperienza nei
servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale,
bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro;
b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o
umanistiche e corsi di specializzazione o master in materia di gestione delle
risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali e 3 anni di
esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento
professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta
di lavoro;
c) titolo di studio di scuola secondaria
superiore con indirizzo pedagogico, educativo e socio-assistenziale e comprovata
esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’area del disagio e disabili, per la
quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l’utenza supportata, la
metodologia utilizzata ed il contesto nel quale si è operato
All’operatore competono:
• la diagnosi dei fabbisogni
•
l’analisi delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti;
• l’individuazione personalizzata delle opportunità orientative, formative e
professionali, con particolare riferimento al contesto sociale alle risorse e ai
vincoli;
• l’identificazione delle competenze individuali e degli interessi
professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
• il supporto all’utente nella predisposizione di un progetto personale,
verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni,
interlocutori, risorse);
• la stipula e la gestione del patto di servizio
con l’utente e del piano di azione
• il monitoraggio delle azioni intraprese
e la valutazione della loro efficacia in conformità al progetto di massima.
L’Operatore di cui al precedente comma sarà affiancato da un esperto
junior in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma
di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle
risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
b) diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o
umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle
risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
c) titolo di studio secondario superiore con indirizzo
pedagogico, educativo e socio-assistenziale e comprovata esperienza lavorativa
di almeno 2 anni nell’area del disagio e disabili, per la quale sia documentata
la funzione specifica ricoperta, l’utenza supportata, la metodologia utilizzata
ed il contesto nel quale si è operato.
L’Operatore a Supporto
dell’inserimento lavorativo delle donne deve essere in possesso di uno
dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, e 3
anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a:
orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro
domanda offerta di lavoro;
b) diploma di laurea triennale
in discipline giuridiche e umanistiche, e corso di specializzazione o master in
materia di pari opportunità e/o gestione delle risorse umane e 3 anni di
esperienza nei servizi al lavoro con particolare riferimento a: orientamento
professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro domanda offerta di
lavoro;
c) diploma di scuola secondaria superiore e
comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella promozione
dell’inserimento e della crescita professionale delle donne all’interno mercato
del lavoro;
All’Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne competono:
• l’informazione sui Servizi e sulle Politiche del lavoro
disponibili con particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali e
provinciali nonché sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare
l’ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro;
• La
consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento
lavorativo o di auto-impiego e il tutoraggio in itinere;
• L’informazione
sulle misure di sostegno per l’inserimento lavorativo, fruibili all’interno del
servizio o presso centri specialistici del territorio.
L’Operatore potrà essere affiancato da un esperto junior in
possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di pari opportunità
e/o gestione delle risorse umane;
b) diploma di laurea
triennale in discipline giuridiche e umanistiche e corsi di specializzazione o
master in materia di pari opportunità e/o gestione delle risorse umane;
c) diploma di scuola secondaria superiore e comprovata
esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella promozione dell’inserimento e della
crescita professionale delle donne all’interno del mercato del lavoro;
L’Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, nonché conoscenza di
almeno una lingua straniera e 3 anni di esperienza nei servizi al lavoro con
particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze,
counselling, mediazione domanda-offerta di lavoro;
b)
diploma di laurea triennale specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche, e master o corso di specializzazione in mediazione culturale,
conoscenza di almeno una lingua straniera e 3 anni di esperienza nei servizi al
lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di
competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro;
c) titolo di studio secondario superiore e comprovata
esperienza lavorativa di almeno tre anni nella integrazione socio-lavorativa dei
cittadini migranti e nella mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una
lingua straniera e 5 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare
riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
incrocio domanda offerta di lavoro;
All’operatore di supporto
all’inserimento lavorativo dei migranti competono:
• l’informazione sui
Servizi e Politiche del lavoro destinati ai cittadini migranti e sulla rete dei
servizi esterni orientati a facilitare il re-impiego e la permanenza dei
cittadini migranti nel mercato del lavoro con particolare riferimento ai
programmi nazionali, regionali e provinciali
• la consulenza per la
redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o di
auto-impiego e tutoraggio in itinere;
• l’informazione sulle misure di
sostegno per l’inserimento lavorativo fruibili all’interno del servizio o presso
centri specialistici del territorio.
L’Operatore potrà essere affiancato
da un esperto junior in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in discipline giuridiche o umanistiche e conoscenza di almeno una
lingua straniera e master o corsi di specializzazione in mediazione culturale;
b) diploma di laurea triennale specialistica in discipline
giuridiche o umanistiche e master o corso di specializzazione in mediazione
culturale, nonché conoscenza di almeno una lingua straniera;
c) titolo di studio secondario superiore e comprovata
esperienza lavorativa di almeno tre anni nella integrazione socio-lavorativa dei
cittadini migranti e nella mediazione culturale, nonché conoscenza di almeno una
lingua straniera e 2 anni di esperienza nei servizi al lavoro con particolare
riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling,
incrocio domanda offerta di lavoro.
Al Responsabile della
valutazione delle competenze competono:
• l’individuazione e la
definizione delle metodologie di verifica dell’apprendimento e di valutazione
delle competenze secondo gli standard di riferimento;
• il presidio
dell’intero processo di riconoscimento e certificazione delle competenze;
•
la verifica della coerenza e della correttezza metodologica nello svolgimento
delle attività e nella redazione degli atti relativi all’attestazione,
registrazione e documentazione delle certificazioni;
• la supervisione delle
azioni di diffusione e pubblicizzazione, in particolare in merito alla
trasparenza delle informazioni agli utenti in relazione ai processi ed ai vari
attestati conseguibili.
Art. 9
(Sistema di qualità e carta dei servizi)
I soggetti accreditati, entro sei mesi dal provvedimento di
accreditamento, devono dotarsi di:
• un sistema di gestione della qualità
certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 ed eventuali
successive modificazioni, con riferimento al settore coerente alla tipologia di
attività;
• una carta dei servizi in cui sono descritti modalità, criteri e
strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri
dell’utente e le procedure di reclamo e controllo.
Il mancato
adempimento dell’obbligo di cui al precedente comma costituisce motivo di revoca
dell’accreditamento e la contestuale cancellazione dall’Albo regionale dei
soggetti accreditati.
Art. 10
(Albo regionale dei soggetti accreditati)
E’ istituito presso la Regione Puglia l’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito
denominato Albo regionale. L’Albo regionale è articolato in una sezione
regionale e in sezioni provinciali. I soggetti che
svolgono attività in più province sono iscritti nella sezione regionale.
Ciascuna sezione è suddivisa per servizio/area per il quale il soggetto è
accreditato.
Le sezioni sono strutturate con le seguenti modalità:
• Id
operatore e anno di iscrizione
• Data iscrizione all’albo;
• Indicazione
dei Servizi per i quali il soggetto si è accreditato, distinti tra Servizi di
base e specialistici.
• Denominazione Unità Organizzativa.
Art. 11
(Modalità di presentazione della richiesta e di rilascio
dell’accreditamento)
Per ottenere l’accreditamento i soggetti legittimati
interessati potranno presentare istanza di candidatura secondo le modalità
stabilite da apposito avviso che sarà predisposto a cura del Servizio Politiche
per il Lavoro della Regione Puglia.
In caso di accoglimento dell’istanza, i
competenti Uffici entro sessanta giorni dalla ricezione della candidatura, con
apposito provvedimento, dispongono l’iscrizione nell’albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al
soggetto interessato. Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia
può anche avvalersi dell’ausilio di organismi esterni per lo svolgimento delle
attività di istruttoria.
Art. 12
(Durata dell’accreditamento)
L’accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla data
di adozione del provvedimento.
E’ fatto obbligo al soggetto accreditato di
comunicare al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, entro 15
giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la
concessione dell’accreditamento.
Entro i sessanta giorni precedenti la
scadenza del termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il
soggetto accreditato deve richiedere il rinnovo dell’iscrizione, allegando la
documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more
della definizione del procedimento di rinnovo l’accreditamento è
provvisoriamente prorogato.
Art. 13
(Modalità di revoca dell’accreditamento)
Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia
può avvalersi dell’ausilio di organismi esterni per la verifica del mantenimento
dei requisiti previsti in capo ai soggetti accreditati e per la richiesta di
variazioni, nonché per lo svolgimento delle funzioni di audit e di monitoraggio
di cui al successivo punto 17.
Il riscontro di eventuali difformità o il
mutamento delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato
l’accreditamento è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un
termine perentorio di quindici giorni per fornire eventuali
chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.
La Regione dispone
la revoca dell’accreditamento e la contestuale cancellazione dall’Albo regionale
dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
a) sopravvenuta
mancanza dei requisiti di cui all’artt. 2-3- 4-5-6-7-8 del presente atto;
b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente
provvedimento ed in particolare a quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 15;
c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine
di cui al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti
forniti.
Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la
revoca dell’accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni
successivi.
Considerato che trattatasi di attività del tutto sperimentale,
fatte salve le ipotesi indicate di violazione degli obblighi imposti ai soggetti
accreditati, la Regione si riserva di valutare alla fine del primo anno di
sperimentazione, ulteriori ipotesi di revoca dell’accreditamento connesse al
mancato raggiungimento degli obiettivi.
Art. 14
(Obblighi dei soggetti accreditati)
I soggetti accreditati ai sensi del presente regolamento
sono tenuti a:
a) interconnettersi con il sistema
informativo lavoro regionale (“SINTESI”) e con la Borsa Continua Nazionale del
Lavoro per il tramite del sistema Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) per
conferire in via obbligatoria i dati relativi ai curricula dei
cittadini serviti ed alle opportunità di lavoro espresse dai datori di lavoro
che richiedono loro servizi di selezione ai sensi del comma 3 art. 15 D. Lgs.
276/2003 e s.m.i.; devono inoltre garantire la piena interconnettività e
condivisione dei dati con i sistemi informativi sopra indicati;
b) inviare al Servizio Politiche del Lavoro della Regione
Puglia ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato
del lavoro;
c) comunicare al Servizio Politiche del Lavoro
della Regione Puglia le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i
dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti,
persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie
più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell’inserimento lavorativo;
e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori,
ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i.;
f)
osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il
divieto d’indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto
Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
Art. 15
(Raccordo Pubblico Privato)
La Regione Puglia, di concerto con le Province, stabilisce,
nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, le modalità di
coordinamento, raccordo e di erogazione dei servizi definiti nel presente atto.
Le Province esercitano, sul proprio territorio, una funzione di raccordo e
di coordinamento, in coerenza con gli indirizzi regionali, delle attività
istituzionalmente svolte dai Centri per l’Impiego con quelle svolte dai soggetti
accreditati.
Le Amministrazioni Provinciali, nei propri contesti di
riferimento, coordinano le azioni di monitoraggio dei servizi erogati al fine di
qualificarne l’azione e di valorizzarne l’efficacia e l’efficienza, secondo gli
indicatori previsti al successivo punto 17, e tenendo conto di quanto disposto
dal Masterplan dei Servizi per il Lavoro, adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 847 del 23/03/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 68 del 16 aprile 2010.
I soggetti pubblici e privati
accreditati mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati
necessari al fine di assicurare le attività di verifica dei risultati raggiunti,
nonché per valutare la possibilità di introdurre correttivi ed integrazioni al
sistema di accreditamento.
Art. 16
(Divieto di transazione commerciale)
Il provvedimento di accreditamento non può costituire
oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a
contratti di natura commerciale con cui sia ceduta a terzi tutta o parte
dell’attività oggetto dell’accreditamento.
In caso di cessione di azienda o
di ramo di azienda, il cessionario dovrà procedere ad apposita iscrizione
all’albo, qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
Art. 17
(Indicatori di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi erogati)
In conformità a quanto già stabilito per i Servizi pubblici
con DGR n.847 del 23 marzo 2010, la valutazione sulla efficacia e l’efficienza
dei servizi sarà effettuata sulla base degli indicatori riportati nelle schede
tecniche allegate.
Considerato che trattasi di attività del tutto
sperimentale, fatte salve le ipotesi indicate di violazione degli obblighi
imposti ai soggetti accreditati, la Regione si riserva di valutare, alla fine
del primo anno di sperimentazione, la configurabilità di ulteriori ipotesi di
revoca dell’accreditamento connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi.
SCHEDE TECNICHE INDICATORI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
|
INDICATORI |
A. Supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili |
|
SP.A.1. Diagnosi dei
bisogni e della domanda individuale di orientamento;
SP.A.2. Analisi ed
eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
SP.A.3.
Analisi delle esperienza formative, professionali degli utenti;
SP.A.4. Individuazione con l’utente delle risorse, dei vincoli e
delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare
riferimento al contesto sociale;
SP.A.5. Identificazione con
l’utente delle competenze individuali e degli interessi professionali
valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
SP.A.6. Supporto all’utente nella predisposizione di un progetto
personale verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivo,
tempi, azioni, interlocutori, risorse);
SP.A.7. Stipula e gestione
del patto di servizio e del piano di azione con
l’utente; |
IND.SP.A.7.1 Numero
Utenti presi in carico attraverso Patto di Servizio
IND.SP.A.7.2
Numero Utenti con cui si redige il PAI - Piano Individuale
|
SP.A.8. Supporto
all’utente nel monitoraggio delle azioni (orientative, formative o di
inserimento lavorativo) intraprese e valutazione della loro conformità al
progetto di massima.
|
IND.SP.A.8.1 Numero
Utenti inviati a misure di politica attiva
IND.SP.A.8.2 Numero
Utenti che hanno concluso percorsi di politica attiva
IND.SP.A.8.3
Numero Utenti inseriti al lavoro
IND.SP.A.8.4 Numero Utenti
soddisfatti della qualità del servizio
|
B. Supporto dell’inserimento
lavorativo delle donne |
|
SP. B. 1. Accesso e
Informazione sui Servizi e Politiche del lavoro disponibili (programmi
nazionali, regionali e provinciali) e sulla rete dei servizi esterni
orientati a facilitare l’ingresso e la permanenza delle donne nel mercato
del lavoro; |
IND.SP.B.1 Numero
Utenti presi in carico attraverso Patto di Servizio |
SP. B. 2. Consulenza
per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o
di auto-impiego e tutoraggio in itinere dello stesso (Stipula del PAI -
Piano di Azione Individuale) verso le donne inoccupate/disoccupate o
inattive;
|
IND.SP.B.2 Numero
Utenti con cui si redige il PAI - Piano Individuale
|
SP. B. 3. Accesso a
misure di sostegno per l’inserimento lavorativo, all’interno del servizio
(es. colloqui di gruppo, consulenza per l’auto impiego, bilancio di
competenze, tirocini formativi, percorsi e voucher formativi, bonus
assunzionali e di conciliazione, etc.) e/o presso centri specialistici sul
territorio, in collegamento con gli Uffici del Piano di Zona per i servizi
sociali erogati dai Comuni/Ambiti di zona, Ufficio della Consigliera di
Parità Regionale e Provinciale, Associazioni Terzo Settore
etc. |
IND.SP.B.3.1 Numero
Utenti inviati a misure di politica attiva
IND.SP.B.3.2 Numero
Utenti che hanno concluso percorsi di politica attiva
IND.SP.B.3.3
Numero Utenti inseriti al lavoro
IND.SP.B.3.4 Numero Utenti
soddisfatti della qualità del servizio |
C. Supporto dell’inserimento
lavorativo dei migranti |
|
SP. C. 1. Accesso e
Informazione sui Servizi e Politiche del lavoro disponibili (programmi
nazionali, regionali e provinciali) destinati ai cittadini migranti e
sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare il re-impiego e la
permanenza dei cittadini migranti nel mercato del lavoro;
|
IND.SP.C.1 Numero
Utenti presi in carico attraverso Patto di Servizio
|
SP. C. 2. Consulenza
per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o
di auto-impiego e tutoraggio in itinere dello stesso (Stipula del PAI -
Piano di Azione Individuale) verso cittadini migranti;
|
IND.SP.C.2 Numero
Utenti con cui si redige il PAI - Piano Individuale |
SP. C. 3. Accesso a
misure di sostegno per l’inserimento lavorativo di natura orientativa,
formativa e professionalizzante all’interno del servizio (es. colloqui di
gruppo, consulenza per l’auto impiego, bilancio di competenze, tirocini
formativi, percorsi e voucher formativi, bonus assunzionali e di
conciliazione, etc.) e/o presso centri specialistici sul territorio in
collegamento con gli Uffici del Piano di Zona per i servizi sociali
erogati dai Comuni/Ambiti di zona, Uffici Territoriali del Governo,
Associazioni Terzo Settore e dei Migranti etc.
|
IND.SP.C.3.1 Numero
Utenti inviati a misure di politica attiva
IND.SP.C.3.2 Numero
Utenti che hanno concluso percorsi di politica attiva
IND.SP.C.3.3
Numero Utenti inseriti al lavoro
IND.SP.A.3.4 Numero Utenti
soddisfatti della qualità del servizio
|
D. Valutazione delle
competenze |
|
SP. D. 1.
Individuazione degli standard di riferimento e dei processi di valutazione
con eventuale reperimento di esperti ai fini del rilascio dei documenti
certificativi; |
IND.SP.D.1.1 Numero
Utenti che richiedono il servizio
IND.SP.D.1.2 Numero Utenti a cui
viene rilasciata la documentazione certificativa richiesta
IND.SP.A.1.3 Numero Utenti soddisfatti della qualità del
servizio |
SP. D. 2. Controllo
dei processi e degli atti relativi alla registrazione e documentazione
delle certificazioni;
SP. D. 3.
Coordinamento delle azioni di pubblicizzazione. |
|
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 27 dicembre 2012