IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, e comma 4 lett. e L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 15/06/2016 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. II
presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge
Regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di dignità regionale e politiche per
l’inclusione sociale attiva”, di seguito nominata legge regionale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15 della medesima legge
regionale e ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto Regionale approvato con Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7,come novellato dall’articolo
3 della legge regionale n. 44/2014.
2. La
disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita in coerenza con
la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15
marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147. (1)
3. Ai fini
dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in
coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale,
con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n.
1304/2013, nonché in coerenza con la disciplina della misura nazionale di
sostegno al reddito di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15
settembre 2017, n.147, e con l’accordo approvato in Conferenza Unificata in data
11 febbraio 2016 sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione
Attiva. (2)
4. II
presente Regolamento integra, per i soli effetti sull’attuazione del Reddito di
Dignità, il Regolamento
Regionale 10 marzo 2014, n. 3, recante disposizioni concernenti
l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato
del lavoro, per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione,
inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione in favore di persone con fragilità di cui
all’articolo
1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in
materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel
mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo
economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente
e disposizioni diverse”.
(1) Comma così sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 1,
comma 1.
(2) Comma così sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 1,
comma 2.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai sensi
del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per nucleo familiare si intende il nucleo familiare beneficiario della misura,
anche monopersonale, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e risultante
dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
b)
per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei
requisiti di accesso di cui all’articolo
5 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso al Reddito di
Dignità; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo
stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini
ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest’ultimo
in modo univoco;
c)
per Servizio sociale dell’Ambito territoriale si intende il Servizio sociale dei
Comuni associati in Ambito territoriale sociale, di cui all’art.
5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, ove configurato come Servizio
sovracomunale, ovvero il Servizio Sociale professionale del singolo Comune in
cui ha la residenza il nucleo familiare beneficiario;
d)
per Servizi in materia di lavoro, per le rispettive competenze, si
intendono:
- i
Centri per l’Impiego, quali servizi pubblici per il lavoro, che svolgono
direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi attribuite ai
sensi del d.lgs. n. 150 del 2015;
- i
servizi accreditati per il lavoro, ai sensi della legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25, e nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. n. 276 del 2003 e dal d.lgs. n. 150 del 2015;
- i
servizi per l’orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in
Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n. 276 del 2003;
e)
per bimestre si intende ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre;
f)
per percorso di attivazione deve intendersi l’avvio di ogni attività capace di
promuovere l’inserimento sociolavorativo dei beneficiari, di responsabilizzare
rispetto a predefiniti obiettivi di crescita individuale e di comunità, di
accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti a valle degli stessi
percorsi;
g)
per equipe multiprofessionale, ai sensi dell’articolo
12 comma 4 della legge regionale, si intende l’equipe responsabile della
realizzazione operativa del programma “SIA — ReD” in ciascun Ambito
territoriale. Ogni equipe è costituita da operatori sociali e socioeducativi, un
operatore dell’amministrazione competente sul territorio in materia di servizi
per l’orientamento e il lavoro, eventuali altre figure professionali da attivare
in relazione ai bisogni rilevati in fase di prevalutazione dei casi. L’equipe
collabora con gli operatori di organizzazioni non profit attive nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, pronto intervento sociale e di
inclusione sociale attiva;
h)
per Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Ambito territoriale deve intendersi
il funzionario pubblico individuato dall’Ufficio di Piano di Zona o dal Comune
capofila quale responsabile del procedimento amministrativo e di tutte le
procedure connesse all’attuazione della misura denominata Reddito di Dignità,
nonché referente per l’equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei
Comuni dell’Ambito e per i servizi per l’impiego territorialmente
competenti.
Articolo 3
(Composizione della misura) (3)
1.
Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in
combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di
accesso da parte dei soggetti richiedenti:
a) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al
tirocinio sociolavorativo per l’inclusione o ad altro percorso di attivazione
individuale, come definito nell’ambito del patto individuale di inclusione
sociale attiva;
b) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento
di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di
attivazione;
c) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni
genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l’integrazione sociale,
attività di affiancamento e supporto individuale per l’inserimento sociale di
beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.
2.
La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le
politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici
gruppi sociali, le condizioni alle quali il Reddito di Dignità può integrare il
Reddito di Inclusione di cui alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15
settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.
(3) Articolo integralmente
sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 2, comma 1.
Titolo II
Requisiti soggettivi per l’accesso a ReD
Articolo 4
(L’accesso alla misura) (4)
1.
Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al
comma 2 dell’articolo 3, i requisiti di accesso sono disciplinati dal di cui
alla I. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la
specifica platea di beneficiari.
2.
Con riferimento al sostegno al Reddito di Dignità per il contrasto alla povertà
di cui al comma 1 dell’articolo
3,
sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i
seguenti:
a)
avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda;
b)
residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione
dell’istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il
periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE)
non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente
lettera;
c)
possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui
attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell’art. 43 comma 2 Cod.
Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione
dell’istanza;
d)
possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.,
ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore
a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore al valore annualmente definito con
apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione il
valore ISRE non deve superare euro 3.000,00. In caso di variazione della
composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o
in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di
una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE
aggiornata.
e)
nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati
la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in spesso di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. Nonché motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni
precedenti;
f)
valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con
un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con
apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la
soglia è fissata a punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui
al successivo articolo;
g)
espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di
inclusione sociale attiva;
h)
non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre
2017, n. 147, salvo espressa deroga disposta con provvedimento della Giunta
Regionale.
3.
Il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte
di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria.
4.
Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano
a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici,
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo
concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello
stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo
sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione
sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali
esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni
di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di
servizi.
5.
La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza
con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per
specifici gruppi sociali, le specifiche condizioni e modalità di accesso al
Reddito di Dignità in presenza della necessità di interventi indifferibili e
urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per persone
vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e
adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, nonché di persone
con disabilità coinvolte in sperimentazioni a regia regionale finalizzate
all’inclusione sociolavorativa e alla vita indipendente.
(4) Articolo
integralmente sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 3, comma 1.
Articolo 5
(Valutazione multidimensionale del bisogno) (5)
1.
Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al
comma 2 dell’articolo 3 (ReI), i criteri di priorità sono disciplinati dal
D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di
beneficiari.
2.
Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al
comma 1 dell’articolo 3, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita
alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della
presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:
a)
numero di figli
b)
numero di figli minori
c)
nucleo familiare monogenitoriale
d)
presenza di persona con disabilità grave o non
autosufficienza
e)
valore ISEE.
I
suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati
sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di
validità.
Con
riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce
requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, la
valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni
socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia
stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In
sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35 sui 100 punti
totali attribuiti in base alla scala di seguito
specificata:
a)
presenza nel nucleo familiare di figli
max 25 punti
n.
1 figlio 10
p.
n.
2 figli 20
p.
n.
3 figli o più 25
p.
b)
presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36
mesi
5
punti
c)
nucleo familiare monogenitoriale
25 punti
d)
presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
max 10 p.
disabilità
grave
5 p.
non
autosufficienza
10 p.
e)
valore ISEE max 35 punti
così
attribuito: al valore massimo di 35 si sottrae il valore dell’ISEE diviso per
171,429
Il
punteggio massimo di pt. 35 si attribuisce a ISEE ORDINARIO
“0”.
3.
I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati
sulla base delle sole
informazioni
desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE
resa per il nucleo
familiare
del richiedente e in corso di validità.”
(5) Articolo
integralmente sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 4, comma 1.
Titolo III
Le modalità e procedure per l’accesso
Articolo 6
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Con
apposito provvedimento della Giunta Regionale preposta alla gestione della
misura, è approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’accesso
al Reddito di Dignità, nonché lo schema della domanda e il manuale per l’accesso
e l’utilizzo della piattaforma telematica unica per la presentazione delle
domande, per l’istruttoria delle stesse, per la rendicontazione delle risorse
utilizzate e per il monitoraggio dei patti per l’inclusione sociale attiva.
2. La
piattaforma telematica unica assicura la cooperazione applicativa con la
piattaforma INPS per:
- la
presentazione delle domande dei cittadini aventi i requisiti di accesso;
- la
verifica automatica dei requisiti di accesso, preliminare alle fasi di
valutazione da parte delle equipe multiprofessionali di cui alla lett. g)
dell’articolo
2;
- la
gestione integrata della copertura finanziaria dei fondi nazionali e dei fondi
regionali per ciascuna delle domande prese in carico e il monitoraggio delle
dotazioni finanziarie residue.
3. Le
domande di accesso al Reddito di Dignità sono presentate esclusivamente mediante
piattaforma telematica unica, a partire dal giorno successivo .della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’Avviso pubblico
di cui al comma 1.
4. La
piattaforma telematica unica integra le funzionalità richieste per l’accesso
alla sola misura economica di sostegno al reddito di cui alla lett. a) dell’articolo
3 comma 1, con le funzionalità richieste per l’accesso alle altre componenti
del Reddito di Dignità, sviluppata in cooperazione applicativa tra INPS e
Regione Puglia.
Articolo 7
(Soggetti abilitati alla presentazione della domanda)
1. I
cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura, in
risposta ad apposito Avviso pubblico regionale, a partire dalla data indicata
come data di avvio della procedura possono presentare la domanda su piattaforma
telematica unica:
a)
come utenti diretti della piattaforma telematica unica, previa generazione delle
credenziali personali di accesso;
b)
mediante Centri di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello
nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ovvero da quelli
convenzionati con gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento,
alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma
SGATE, con oneri a carico degli stessi Comuni;
c)
mediante i servizi per il lavoro accreditati, a condizione che si sia provveduto
alla definizione di apposite convenzioni con i Comuni di riferimento, alle
medesime condizioni di cui alla lett. b.
d)
gli sportelli del Servizi di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali
che attivano espressamente il servizio di ricezione domande e caricamento su
piattaforma telematica. (6)
2.
Fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del comma 1, i Servizi Sociali dei
Comuni e degli Ambiti territoriali sono deputati ad assicurare l’accesso alle
informazioni di base su tutte le fasi di istruttoria delle domande, essendo gli
stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti
soggettivi di accesso. (7)
(6) Comma aggiunto
dal R.R.
n.2/2018, art. 5, comma
1.
(7) Comma sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 5, comma
2.
Articolo 8
(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e
soggetti responsabili) (8)
1.
A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi
tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono
le seguenti fasi di istruttoria:
Fase
I - verifica preliminare dei requisiti anagrafici di accesso, a cura dei Comuni
associati in Ambito territoriale
Fase
II (domande ReI) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità
ReI, la stessa è trasmessa, mediante cooperazione applicativa su portale INPS,
per l’istruttoria e le determinazioni conseguenti;
Fase
II (domande ReD) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l’eligibilità
ReD, non essendo ammissibile ReI, la stessa è istruita telematicamente mediante
cooperazione applicativa con le banche dati del Casellario dell’Assistenza INPS,
e mediante integrazione di istruttoria a cura dei Comuni;
Fase
III - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo
punteggio sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 2, attraverso
l’applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica
unica;
Fase
IV - dopo il rilascio degli elenchi degli ammessi a ReI o a ReD, valutazione
multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari
e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo
familiare, a cura dell’equipe multiprofessionale presso ciascun Ambito
territoriale sociale, in collaborazione con il Centro per l’Impiego competente,
ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l’inclusione
sociale.
2.
I tempi di svolgimento delle Fasi di cui al comma 1 per l’istruttoria delle
domande di accesso al ReD - Reddito di Dignità, sono disciplinati da apposito
provvedimento della Giunta Regionale.
3.
Ai sensi dell’art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento
la Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, approva ai fini esclusivi dell’attuazione della misura Reddito di
dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree
territoriali di competenza dei centri territoriali per l’impiego, e gli Ambiti
territoriali sociali di cui all’art. 5
della legge
regionale 10 luglio 2006 n.19.
(8) Articolo integralmente
sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 6, comma 1.
Titolo IV
Determinazione del beneficio economico
Articolo 9
(Modalità di calcolo del beneficio economico)
1.
Per il beneficio economico di cui all’articolo 3 comma 2, i criteri di
determinazione dell’importo economico da riconoscere sono disciplinati dal D.
Lgs. 15 settembre 2017, n. 147. (9)
2. Per la
parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla
lett. b) dell’articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell’importo
economico sono i seguenti:
a)
composizione del nucleo familiare
b)
impiego orario settimanale per lo svolgimento del tirocinio per l’inclusione
socio lavorativa ovvero per il percorso di attivazione come definito con il
patto individuale per l’inclusione sociale attiva.
3.
L’ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale
di cui alla lett. a) dell’articolo 3 comma 1 è pari ad Euro 400,00. Con apposito
provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici in
relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. [Ndr: art. 9 del
Reg. R. n. 8/2016]. (10)
4.
L’ammontare massimo mensile del sostegno economico nei casi in cui con appositi
provvedimenti di Giunta Regionale si disponga l’integrazione del ReD al ReI di
cui al D.Lgs. n. 147/2017, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con
cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei
familiari con meno di cinque componenti.(11)
(9) Comma sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 7, comma
1.
(10) Comma sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 7, comma
2.
(11) Comma sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 7, comma
3.
Articolo 10
(Erogazione del beneficio economico)
1. Il
beneficio economico determinato dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e
b) dell’articolo 3 comma 1, come attivati in relazione al possesso dei
rispettivi requisiti di accesso, è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate
bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12
(dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un
periodo minimo di 6 mesi.
2. La
Misura, previo un periodo di interruzione di almeno 6 mesi, può essere concessa
nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, a condizione che perdurino i
requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.
3. Il
beneficio economico del Reddito di Dignità è erogato con cadenza bimestrale, in
6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di
12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un
periodo massimo di 6 mesi, salvo espresse deroghe disposte con proprio
provvedimento dalla Giunta Regionale per specifici target di beneficiari, ovvero
per le successive fasi di attuazione della misura.
L’importo
maturato per un bimestre è erogato di norma entro il bimestre successivo. (12)
4.
L’erogazione del beneficio economico avviene mediante apposita Carta-Acquisti
rilasciata da INPS-Poste Italiane ai titolari in quanto richiedenti il Reddito
di Dignità che, a seguito di verifica, siano risultati ammessi al beneficio.
(12) Comma sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 8, comma
1.
Titolo V
Il patto individuale di inclusione sociale attiva
Articolo 11
(Definizione e contenuti)
1. Il patto
individuale di inclusione sociale attiva di cui all’articolo
11 della legge regionale è un accordo in forma scritta stipulato fra il
soggetto richiedente e il Ambito territoriale, Il patto individuale di
inclusionesociale attiva è stipulato entro 30 giorni dalla ammissione alla
Misura Reddito di Dignità, e in ogni caso al termine della Fase Ill di cui
all’articolo 8 comma 1.
2. Il patto
individuale di inclusione sociale attiva dichiara gli obiettivi di inclusione
sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di
marginalità sociale, nonché gli obiettivi di responsabilità genitoriale in
favore dei minori componenti il nucleo e, a tal fine, prevede le attività
destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra
cui:
a)
azioni di ricerca attiva di lavoro;
b)
adesione a progetti di formazione ove necessari per il rafforzamento
professionale;
c)
adesione a un percorso di tirocinio per l’inclusione sociale attiva di cui
all’articolo
1 comma 2 lett. d) della I.r. n. 23/2013 o ad altro percorso di
attivazione;
d)
frequenza e impegno scolastico dei figli minori
e)
comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
f)
espletamento di lavoro di cura e assistenza diretta personalizzata in favore di
componente non autosufficiente del proprio nucleo familiare.
3. Ai fini
della definizione del patto, l’equipe multiprofessionale di cui all’articolo
12 comma 4 della legge regionale procede alla valutazione multidimensionale
del fabbisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, utilizzando un
apposito strumento di supporto alla valutazione approvato con apposito
provvedimento della struttura amministrativa preposta alla gestione della
misura, i cui esiti sono in sintesi riportati su piattaforma telematica unica ai
fini dell’aggiornamento del sistema informativo.
4. Al fine
di accrescere il pronostico di efficacia dei patti individuali di inclusione
sociale attiva e dei progetti personalizzati in essi compresi, in considerazione
del contesto comunitario in cui gli stessi saranno definiti, i Comuni associati
in Ambiti territoriali sociali possono sottoscrivere appositi patti di comunità
con le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni private per
supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie
del Reddito di Dignità
Articolo 12
(Obblighi del soggetto beneficiario e del nucleo familiare
beneficiario)
1. II
soggetto beneficiario del Reddito di Dignità e i componenti del suo nucleo
familiare in età superiore ai 18 anni, hanno l’obbligo di:
a)
impegnarsi nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione
di cui all’articolo
11,
b)
comunicare al Servizio Sociale dell’Ambito territoriale ogni variazione riguardo
la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare, lo stato
di occupazione, le componenti reddituali e patrimoniali già dichiarati nella
DSU, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.
Titolo VI
Disciplina del tirocinio per l’inclusione sociale e
l’inserimento socio
lavorativo ai fini dell’attuazione del Reddito di
Dignità
Articolo 13
(Ambito di applicazione e destinatari)
1. Le
disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano gli standard di
riferimento, le modalità operative e le procedure per l’attivazione dei tirocini
per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo, attivati nell’ambito
della Misura del Reddito di Dignità, quali elementi essenziali per la
definizione dei patti individuali per l’inclusione sociale attiva di cui all’articolo
11 della legge regionale.
2.
Obiettivi dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali
e sanitari professionali di cui all’articolo
1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in
materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel
mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo
economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente
e disposizioni diverse” sono i seguenti:
-
valorizzare le competenze di base e professionali del beneficiario nell’ambito
di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto alla organizzazione ordinaria
del lavoro già in essere presso il soggetto ospitante;
-
accrescere il pronostico di occupabilità delle persone che si trovano
temporaneamente fuori dal mercato del lavoro
-
promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di
responsabilità sociale del sistema delle imprese profit e non profit sul
territorio.
3. I
tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo sono rivolti a
tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri,
comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito
di dignità.
4. II
soggetto promotore, di cui al successivo articolo 14, eroga in favore del
tirocinante una indennità stabilita sulla base di quanto indicato all’articolo
9 e secondo quanto previsto nella convenzione di tirocinio.
5. II
beneficio economico corrisposto in relazione al tirocinio svolto dai soggetti
beneficiari ha natura di indennità economica in presenza di condizioni di
fragilità economica e in relazione alla tipologia e intensità temporale di
impegno settimanale prevista dal tirocinio medesimo.
6. Per
tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla
disciplina nazionale e alla disciplina di cui al Regolamento
Regionale 10 marzo 2014, n. 3, in quanto applicabile.
Articolo 14
(Soggetti promotori dei tirocini per l’inclusione sociale e
l’inserimento sociolavorativo)
1. Con
riferimento ai tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo
attivati nell’ambito del Reddito di Dignità, i soggetti promotori sono i Comuni
associati in Ambiti territoriali, come definiti dalla Legge
Regionale n. 19/2006 e s.m.i., i quali agiscono d’intesa con gli altri
servizi territoriali competenti (sociosanitari, del lavoro, educativi) così come
indicato dal comma
2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2016.
2. I
soggetti promotori, come individuati al comma precedente, sono garanti della
qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative, di
integrazione ed inclusione che lo stesso prevede secondo le modalità definite
con il Patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’articolo
11 della legge regionale. A questo scopo, in sede di sottoscrizione della
convenzione di cui al successivo articolo
16, il soggetto promotore individua il tutor responsabile delle attività che
ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto di tirocinio.
3. Ai sensi
dell’articolo
11 comma 3 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, ogni tutor
responsabile può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci progetti
di tirocinio, con i rispetti posti attivabili.
Articolo 15
(Soggetti ospitanti i tirocini per l’inclusione sociale e Catalogo
Regionale)
1. I
soggetti che possono ospitare la realizzazione di un progetto di tirocinio per
l’inclusione sono gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, le imprese
produttive del territorio, le organizzazioni del terzo settore ai sensi della
normativa vigente e le altre organizzazioni private presenti in ciascun Ambito
territoriale, nonché tutti i soggetti in possesso dei requisiti che verranno
individuati nell’Avviso pubblico di cui al successivo comma 3.
2.
Nell’ambito delle procedure di attivazione dei tirocini sopra citati i soggetti
ospitanti presentano apposita manifestazione di interesse nel Catalogo di
“progetti di tirocinio per l’inclusione sociale”, costituito e consultabile su
piattaforma telematica unica, e articolato in due distinte sezioni, quella dei
tirocini attivati e ospitati da soggetti pubblici, e quella dei tirocini
attivati e ospitati da soggetti privati, profit e non profit.
3. Con
apposito provvedimento di Giunta Regionale deputata alla gestione della misura
Reddito di Dignità, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore dei
presente Regolamento, è approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione
delle Manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l’inclusione e la
disciplina della procedura di candidatura, valutazione e selezione delle
Manifestazioni di interesse con il supporto della piattaforma telematica
unica.
4. I
soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono
ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito
indicati:
a.
un tirocinante nelle unità produttive fino a tre dipendenti e nelle unità
produttive con il solo datore di lavoro;
b.
non più di un tirocinante ogni 3 dipendenti nelle unità produttive con un numero
di dipendenti compreso tra quattro e ventuno;
c.
un numero di tirocinanti che non rappresenti più del venti per cento dei
dipendenti nelle unità produttive che contino più di ventuno dipendenti della
medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore.
5. Tutti i
soggetti privati proponenti non devono versare in situazione di crisi, ai sensi
degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà, non devono aver proceduto al
licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla
pubblicazione dell’Avviso di cui al comma 3 del presente articolo, non devono
avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli
ultimi 12 mesi, non devono essere sottoposti a procedure fallimentari o
concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento, non devono essere in
pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in
materia di licenziamenti collettivi. Devono inoltre essere in regola con la
vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.
6. Il
soggetto ospitante il tirocinio per l’inclusione può definire, in sede di
manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei tirocini, il
fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche
anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini
stessi. A seguito della valutazione multidimensionale, i servizi pubblici per
l’impiego e i servizi per l’orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche
associati in Ambiti territoriali sociali promuovono un dialogo con i soggetti
ospitanti per favorire l’incontro domanda-offerta ai . fini dell’abbinamento dei
beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio.
7. Al fine
della presentazione della manifestazione di interesse per l’inserimento a
Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara il possesso
dei requisiti di cui al presente articolo, nonché l’eventuale necessità di
integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo
individuale, da individuare nell’ambito delle opportunità di cui all’apposito
catalogo formativo regionale.
Articolo 16
(Contenuti della convenzione di tirocinio)
1. I
tirocini per l’inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni
sottoscritte dall’Ambito territoriale sociale e dal soggetto ospitante, al fine
di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna
convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.
2. Sono
obblighi del soggetto ospitante il tirocinio:
a.
la sottoscrizione con ciascun tirocinante di un apposito patto individuale che
disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del
relativo tirocinio nell’ambito del più complessivo processo di attivazione;
b.
la attivazione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e
di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;
c.
la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel
Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno
n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per ciascuna sede del
tirocinio;
d.
la richiesta presso il Centro per l’impiego competente di attivazione dei
percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;
e.
la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno
dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da
trasmettere al Comune capofila dell’Ambito territoriale di riferimento, nonché
al Centro per l’Impiego competente;
f.
la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di
tirocinanti;
g.
il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi
di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di
assicurazione.
3. Gli
oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma
2 lett. g), sono rimborsati dall’Ambito territoriale a valere sulle risorse del
Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione e del POR
Puglia 2014-2020.
4. Gli
oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente
rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo
e operativo del tirocinio, restano a carico dell’Ambito territoriale di
riferimento rispetto alla residenza del soggetto beneficiario e a valere sulle
risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione
e del POR Puglia 2014-2020.
Articolo 17
(Monitoraggio dei tirocini)
1. La
Regione per il tramite dei Centri per l’impiego, e in collaborazione con i tutor
responsabili delle attività di cui al comma
3 dell’articolo 14 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto
utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa
regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione
di accordi con i competenti organi ispettivi.
2. Per il
perseguimento dell’obiettivo di cui al comma precedente, effettua una specifica
attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia del tirocinio come
strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad
oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema
informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.
3.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare
attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del
soggetto ospitante presenti nell’attuazione del tirocinio, quali a titolo
esemplificativo:
a)
la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura
di specifica mansione;
b)
le cessazioni anomale;
c)
le attività svolta in maniera difforme dal progetto di tirocinio;
d)
l’incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno
stesso soggetto ospitante;
e)
la concentrazione dell’attivazione di tirocinio in specifici periodi
dell’anno;
f)
lo svolgimento dell’attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.
Titolo VII
Cause di sospensione e revoca
Articolo 18
(Ulteriori cause di sospensione e revoca del beneficio
economico)
1. Con
riferimento alle cause di sospensione del beneficio economico di cui alla misura
Reddito di Dignità, come disciplinate dall’art.
10 comma 1 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di
sospensione:
a)
le cause di cui all’art.
15 del Reg. R. n. 3/2014;
b)
le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all’articolo 1,
comma 387, della I. n. 208/2015, di attuazione del SIA.
2. Con
riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura
Reddito di Dignità, come disciplinate dall’art. 10 comma 2 della legge
regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di revoca:
a)
le cause di cui all’art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;
b)
le cause come specificate nel D. Lgs. n. 147/2017, di disciplina del
SIA;
c)
la irreperibilità del richiedente, che non consenta ai Servizi Sociali dei
Comuni referenti entro 30 (trenta) gg dal provvedimento di ammissione di
definire e far sottoscrivere il patto individuale di inclusione. (13)
(13) Comma sostituito dal R.R.
n.2/2018, art. 9, comma
1.
Titolo VIII
Modifiche al regolamento n. 34 del 27 dicembre 2012
Articolo 19
(Modifiche al Regolamento
Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012)
1. All’art.
3, comma 1, n.7 del Regolamento regionale n. 34/2012, “Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro della Regione Puglia”, che disciplina i soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati, sono eliminate le parole
“limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio
assistenziali di cui alla L.R.
n.19 del 20 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”.
2. I Comuni
che abbiano già presentato istanza per l’accreditamento, o risultino già
inseriti nell’Albo dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della
previgente disciplina, sono automaticamente accreditati alla erogazione dei
servizi per tutte le fasce di utenza.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 23 GIUGNO 2016