IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’ art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 725
del 11 aprile 2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
Modifiche all’art. 6 del reg. reg. 4/2007: “Criteri per la
compartecipazione alla spesa per il servizio”
1. Il comma 4, dell’art. 6,
del reg.reg.
4/2007 è così integralmente sostituito:
“1. Limitatamente alle
prestazioni sociali agevolate, nell’Ambito di percorsi assistenziali integrati
di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a
ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di
cui all’art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della
stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di
accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è
riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla
partecipazione ai costi della prestazione. A tal fine si considera l’ISEE
estratto del destinatario della prestazione o dell’intervento.”
2. Il
comma 7, dell’art. 6,
del reg.reg.
4/2007 è così sostituito:
“L’Ambito territoriale adotta il
regolamento per la definizione delle modalità per l’accesso e la
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni con le
modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi.”
3. Il comma 8,
dell’art. 6,
del reg.reg.
4/2007 è abrogato
Art. 2
Modifiche all’art. 53 del reg. reg. 4/2007: “Asilo nido”
1. L’art. 53
del reg.reg.
4/2007 è così sostituito1 :
“1.
L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un
servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi,
quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e
qualitativi di seguito indicati:
______________________________
Dimensioni Descrizione e standard
______________________________ Tipologia e carattere;
destinatari :
L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e
sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età
compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e
formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del
diritto all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e
religiosa. L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una
migliore organizzazione dei nuclei familiari. L’asilo nido garantisce il
diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili,
secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per
essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono
definiti progetti educativi specifici.
In risposta alle nuove esigenze
sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole
d’infanzia o sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra
i 24 e i 36 mesi.
Si definisce micro-nido la struttura con finalità
analoghe a quelle dell’asilo nido, ma con una ricettività ridotta.
Altre
strutture assimilate sono il nido aziendale o il nido di condominio, che
mantengono le stesse caratteristiche dell’asilo nido o del micro-nido, in
relazione al numero di posti bambino.
Per tutte le tipologie di nido di
infanzia qui individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli
standard di seguito indicati.
______ 1 Le modifiche
rispetto al testo vigente sono evidenziate in colore blu e grassetto.
_________________________ Ricettività
La ricettività minima e massima del nido di infanzia, espressa
in termini di capienza, è fissata rispettivamente a 20 e a 60 posti bambino.
La ricettività minima e massima della struttura micro-nido è fissata
rispettivamente a 6 e a 20 posti bambino.
La presenza programmata su
base annua nella struttura può essere determinata nelle misure massime del:
- 30% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 3-12
mesi; - 25% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età
13-23 mesi; - 20% in più rispetto alla ricettività
per utenti in fascia di età 24-36 mesi.
Detti
incrementi possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero
tra bambini iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti
dalla sezione “modulo abitativo” con riferimento alla superficie richiesta per
gli spazi interni, che va parametrata in relazione alla ricettività o capienza.
Nel caso di asilo nido che accolga più di una delle fasce di età sopra
indicate, la presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla
ricettività cumulati su una sola fascia di età degli utenti, bensì
esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra
indicati. L’asilo nido e il micro-nido sono da intendere operanti a tempo pieno, quando
osservano orario di apertura pari o superiore a 36 ore
e almeno 5 gg di apertura settimanali, o a tempo parziale quando osservano un orario di apertura inferiore alle 36 ore
settimanali. Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai
servizi generali sono i seguenti: a) ambiente di ingresso, con adeguato
spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni,
evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture
aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico; b)
unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui
dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal
progetto educativo, in grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il
pasto ovvero in spazi funzionalmente collegati e attrezzati, anche ad uso non
esclusivo, purchè prima dell’utilizzo siano assicurate le migliori condizioni di
igienicità e di fruibilità compatibili con il sonno; c) locali per l’igiene
destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma contigui a ciascuna
delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una
dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini
di età superiore a 12 mesi; d)
spazi comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a
rotazione dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli
gruppi; e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale
spogliatoio e WC per il personale, locali separati per deposito per attrezzature
e materiali di pulizia e per la conservazione dei materiali connessi alla
preparazione dei pasti, spazio per la preparazione del materiale didattico e il
colloquio con i genitori); f) cucina o terminale di cucina o altro spazio
attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione
dall’esterno; g) spazi esterni o spazi gioco attrezzati con strutture fisse
e dedicate.
Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno
essere adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei
bambini in ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli
spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano. Ad
eccezione degli spazi di cui alle lettere e) ed f), gli spazi destinati alle
attività per i bambini nonché i locali per l’igiene
destinati ai bambini, non possono essere situate in seminterrati
o piani interrati, pena la non concessione, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al finanziamento dell’intera
struttura. Le unità minime funzionali, o sezioni, sono
distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini
e della differenziazione delle attività. _________________________
Prestazioni
Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento
delle seguenti finalità: a) sostegno alle famiglie, con particolare
attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte
educative; b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e
continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da
quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare; c) stimolazione
allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere
psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e sociali. Devono essere assicurati, durante la permanenza del
bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il
servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in
spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che
preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative
di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione. Deve
essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o
sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse
esigenze dei bambini componenti la sezione. _________________________
Personale
Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà
essere calcolato sulla base del numero totale di posti
programmati in relazione alla ricettività o capienza della
struttura. La struttura deve avere un coordinatore
pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali
previsti dalla normativa vigente, e in coerenza con
quanto indicato all’art. 46 del presente Regolamento. Il
personale richiesto per la organizzazione delle attività di asilo nido sono:
- gli educatori: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini di età
compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa tra
i 13 e i 23 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36
mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;
- il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano
svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto
personale - ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini; -
personale dedicato per la cucina, se i pasti vengono preparati all’interno della
struttura. In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore -
bambino deve essere di 1 educatore per 1 bambino. Se la struttura accoglie
anche minori con problematiche psico-sociali, nella équipe devono essere
presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre
figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie
richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio
Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.
_________________________ Modulo abitativo
La superficie esterna alla struttura asilo nido o nido
d’infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la
presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 10
mq per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già operanti e
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero di
nuova costituzione, collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati
lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 7 mq per bambino iscritto tra i 18 e
i 36 mesi, che, limitatamente al caso in cui lo spazio esterno non sia
disponibile in misura adeguata, può essere sostituito, entro la misura massima
del 70%, da spazi interni attrezzati stabilmente per il gioco. La superficie
interna dell’asilo nido, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano
ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 7,5 mq. per posto
bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per
il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.
Micro-nido: superficie esterna minima non inferiore a 10 mq. per bambino
iscritto tra i 18 e i 36 mesi; superficie interna minima pari a 7 mq per bambino
iscritto, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per
il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini. Solo
per le strutture già operanti come micro-nido all’interno dei centri urbani
consolidati, lo spazio esterno può essere sostituito, previo parere del Comune
competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura
non inferiore a 4 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi, diverso dagli
spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività
della struttura. Non possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici
soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la permanenza dei
bambini nello svolgimento delle attività quotidiane. Le zone esterne possono
essere utilizzate nelle fasce orarie di non utilizzo da parte della struttura,
per la fruizione pubblica limitata a bambini, accompagnati da adulti, ovvero
genitori, con eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione
connessa, previo protocollo di intesa tra il Comune stesso e il soggetto
titolare della struttura.
2. Una stessa struttura può ospitare l’asilo
nido o micro-nido e una o più tipologie di servizi per l’infanzia o scuole per
bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e degli spazi
comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti,
nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una scansione oraria
programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi servizi. Il
coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per l’intera struttura
e tutti i servizi in essa previsti.
Il presente Regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 18 aprile 2012
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