Art. 1
Interpretazione autentica del comma 7
dell’articolo 16 della
legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
1 Il comma 7 dell’articolo 16
della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), nella parte in cui disciplina l’efficacia temporale della pronuncia
di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), va
interpretato nel senso di prevedere la prorogabilità del termine applicabile per
legge nei casi e con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 15
della medesima legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 25 giugno 2013