Art. 1
Modifica all’articolo 14
della legge regionale 27 giugno
2003, n. 8
1. Il comma 5 dell’articolo 14
della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), è
sostituito dal seguente:
“5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono a
totale carico del Consigliere regionale.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 11 ottobre 2013