La presente legge è stata abrogata dalla
l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. j)
Art. 1
Modifica e integrazione dell’articolo 27
della legge
regionale 28 maggio 2004, n.8
[1. All’articolo 27
(Sospensione e revoca dell’accreditamento) della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a
seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi
contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del
mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni
rappresentative a livello regionale.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l’accreditamento è sospeso
fino alla stipula dei predetti accordi.”. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. j)
[La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]
Data a Bari, addì 1 febbraio 2013