Vedi regolamento
attuativo 15/2020
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La
Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio
dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e
degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della
Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il
miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché
lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
della presente legge si definisce:
a)
autorizzazione alla realizzazione, il provvedimento con il quale si consente di
destinare, con o senza lavori, un immobile o parte di esso a struttura sanitaria
e socio-sanitaria pubblica o privata;
b)
autorizzazione all’esercizio, il provvedimento con il quale si consente alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di svolgere attività
sanitarie e socio-sanitarie;
c)
accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle
strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori
di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario;
d)
accordo e contratto, gli atti con i quali, rispettivamente, la Regione e le
aziende sanitarie locali (AASSLL) definiscono, con i soggetti accreditati
pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli
utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a
carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa
determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale;
e)
regolamento regionale, il regolamento
regionale 14 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie) e successiva normativa in materia di
requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e
socio sanitarie;
f)
struttura sanitaria e socio-sanitaria, qualunque struttura che eroghi
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle
abilità acquisite;
g)
nuova realizzazione, la costruzione o l’allestimento ex novo di strutture
destinate all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
h)
studio medico o di altre professioni sanitarie, il luogo nel quale un
professionista sanitario, regolarmente abilitato ed iscritto all’ordine o albo
di competenza, esercita la propria attività professionale in forma singola o
associata. [Le prestazioni effettuabili presso lo studio si caratterizzano
come semplici visite senza l’utilizzo di apparecchi diagnostici complessi e
senza azioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;]
(1)
i)
studio odontoiatrico, il luogo nel quale il professionista, regolarmente
abilitato e iscritto all’albo degli odontoiatri, esercita la propria attività
professionale in forma singola od associata;
j)
ambulatorio, la struttura aperta al pubblico, con vincoli di giorni e orari di
apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che
ne fanno parte, e natura giuridica di impresa con separazione tra attività
professionale e gestione amministrativa. L’ambulatorio può essere gestito in
forma individuale, associata o societaria e avvalersi esclusivamente di
professionisti sanitari regolarmente abilitati e iscritti agli ordini o albi
professionali di competenza;
k)
ampliamento un aumento di posti letto, posti letto-tecnici e grandi
apparecchiature o l’attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a
quelle precedentemente svolte;
I)
trasformazione la modifica strutturale o funzionale o il cambio d’uso, con o
senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
(1) Periodo soppresso dalla l.r.
65/2017, art.1,
comma 1, lett.a).
Art. 3
Compiti della Regione
1. La
Regione con appositi regolamenti:
a)
individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o
di capacità produttive ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica
all’autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli
standard per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dalle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini
dell’accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete
dei presidi ospedalieri pubblici e privati; *
b)
stabilisce i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e i requisiti per
l’accreditamento istituzionale.
2. Con atto
deliberativo la Giunta regionale:
a) approva
i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento;
b)
adotta atti di indirizzo cui i comuni devono attenersi nell’esercizio delle
funzioni agli stessi delegate dalla presente legge;
c)
stabilisce procedure e modalità operative per l’autorizzazione e
l’accreditamento;
d) adotta
i provvedimenti di cui all’articolo 21, commi 1 e 2;
e)
determina il corrispettivo delle prestazioni per gli
accreditati/contrattualizzati, da remunerare sempre nel limite del volume
massimo di prestazioni, nel rispetto delle condizioni minime previste dalla
contrattazione collettiva di settore.
3. Con
determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo):
a)
rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs.
502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui
all’articolo 7;
a
bis) applica le sanzioni di cui all’articolo 14 per le strutture di propria
competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio. (2)
[b) applica le
sanzioni di cui all’articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei
casi previsti dalla legge, la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio;](3)
c)
rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di
accreditamento.In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è
data comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi. (4) Il direttore del
Dipartimento regionale promozione della salute del benessere sociale e dello
sport per tutti, predispone la relazione di cui all’articolo 30 ed effettua con
cadenza annuale il monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale
in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e
attuazione delle verifiche previste dalla presente legge.
(2) Lettera aggiunta dalla l.r.
18\2020, art. 1,
comma 1.
(3) Lettera soppressa dalla l.r.
65/2017, art.2,comma
1, lett. a).
(4) Periodo inserito dalla l.r.
65/2017, art. 2,
comma 1, lett. b).
* Vedi l.r.
33/2021, art. 1,
comma 2.
Art. 4
Compiti dei comuni
1.
Sono esercitate dai comuni, in
conformità alle disposizioni della I. 241/1990, le funzioni concernenti:
a) il
rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all’articolo 7, previa
verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio di cui all’articolo 8, comma 4. In presenza di
motivi ostativi all’ accoglimento dell’istanza è data comunicazione ai sensi
dell’articolo 10-bis della I. 241/ 1990. (5)
b)
l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi
comuni autorizzate, svolta con i propri uffici e con il dipartimento di
prevenzione territorialmente competente;
[c) l’applicazione delle sanzioni di competenza di cui
all’articolo 14.] (6)
(5) Periodo aggiunto dalla l.r.
65/2017, art. 3,
comma 1, lett. a).
(6) Lettera soppressa dalla l.r.
65/2017, art. 3,
comma 1, lett. b).
CAPO II
AUTORIZZAZIONI
Art. 5
Autorizzazioni (7)
1. Sono soggetti all’autorizzazione alla
realizzazione:
1.1. strutture che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per
acuti;
1.2. strutture che erogano prestazioni di
assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
1.2.1. ospedali di
comunità;
1.2.2.
strutture di riabilitazione - centro risvegli per soggetti in stato vegetativo e
stato di minima coscienza;
1.2.3. centri residenziali per cure
palliative e terapia del dolore (hospice);
1.2.4.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e per
soggetti affetti da demenza;
1.2.5.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali;
1.2.6.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti con problemi
psichiatrici;
1.2.7.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per la cura, la riabilitazione e
l’assistenza a persone con problemi di dipendenza
patologica;
1.2.8.
strutture socio-sanitarie per l’assistenza a persone affette da AIDS conclamata
e con patologie correlate invalidanti;
1.3.
stabilimenti termali;
1.4.
centri di procreazione medicalmente assistita (PMA); (8)
1.5.
consultori familiari pubblici e privati. (9)
1.6.
strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale:
1.6.1.
strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate
con apposito provvedimento di Giunta regionale;
1.6.2.
strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate con apposito
provvedimento della Giunta regionale;
1.6.3.
strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi
macchine;
1.6.4.
strutture per radioterapia;
1.6.5.
strutture per medicina nucleare in vivo;
1.6.6.
centri per dialisi;
1.6.7.
centri per terapia iperbarica;
1.7.
le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale:
1.7.1.
attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2.
attività di medicina di laboratorio;
1.7.3.
attività di diagnostica per immagini anche al domicilio, (10) senza utilizzo di grandi macchine;
1.7.4.
attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia;
1.7.5.
le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime
ambulatoriale.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono
soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti
ipotesi:
2.1.
gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi
compresi:
2.1.1.
l’aumento del numero dei posti letto, posti letto -tecnici e grandi
apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
2.1.2.
l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a
quelle già autorizzate;
2.2.
la trasformazione di strutture già esistenti e
specificamente:
2.2.1.
la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già
autorizzati;
2.2.2.
la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già
autorizzate;
2.2.3.
il cambio d’uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o
sociosanitarie, con
o senza lavori;
2.2.4.
l’adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa
utilizzazione;
2.3.
il trasferimento in altra sede di strutture già
autorizzate.
3.
Sono soggette all’autorizzazione all’esercizio:
3.1.
le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione di cui
al comma 1;
3.2.
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per
erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del
paziente nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività
diagnostiche, volte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure
domiciliari, (11) tutte individuate con apposito
provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche
secondo le disposizioni di cui all’Intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in
materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanit arie in ambito
odontostomatologico.
3.2.bis
Con apposito provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede
conseguentemente ad aggiornare la Sezione B.01.03 “ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI” del regolamento regionale 13 gennaio 1995, n. 3 (Requisiti per
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie). (12)
4.
Con apposito regolamento regionale vengono definiti i requisiti minimi per
l’autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie.
5.
Nellemoredell’applicazione del regolamento regionaledi cui al comma 4,per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici si farà
riferimento ai requisiti minimi previsti dall’Intesa Stato-regioni del 9 giugno
2016.
6.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi
per l’esercizio delle professioni sanitarie,individuate dai regolamenti
ministeriali,in attuazione dell’articolo 6 deld.lgs. 502/1992. Tali studi, nei
quali i professionisti esercitano l’attività in forma singola, autonoma e
indipendente pur utilizzando stessa unità immobiliare con altri, oppure in forma
associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità di
erogazione e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere
caratteristiche tali da non configurare l’esercizio delle attività previste per
gli stessi studi dal comma 3, punto 3.2. del presente articolo. Resta salvo
l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’ASL competente per
territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si
svolge l’attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto
riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito
in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene
pubblica del dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente,
entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento
dell’attività professionale. L’ASL effettua la vigilanza nei confronti degli
studi ove si esercitano le professioni sanitarie, per assicurare il rispetto
della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
7.
Nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta regionale previsto al
comma 3, punto 3.2., i titolari degli studi odontoiatrici, medici e delle altre
professioni sanitarie, mediante apposita dichiarazione scritta, sulla base di
una valutazione personale e discrezionale, certificano l’effettuazione o la non
effettuazione di prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente. A seguito dell’emanazione dell’apposito provvedimento di
Giunta regionale, ed entro i termini stabiliti dallo stesso, gli studi operanti
in possesso solo del nulla osta della ASL di appartenenza, ove ricadenti tra
quelli attrezzati per erogare le suddette procedure complesse, dovranno
presentare domanda di autorizzazione all’esercizio ai relativi requisiti
.
8.
Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie sono tenuti
alpagamento della tassa governativa di cui all’articolo 1, letter a e), del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza sanitaria ospedaliera e dei relativi personale ed uffici),
recepito con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario).
9.
Agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si
applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali.
(7) Articolo sostituito dalla l.r.
65/2017, art. 4,
comma 1.
(8) Vedi la l.r.
52/2019, art. 51
che detta disposizioni in materia di fabbisogno dei centri di procreazione
medicalmente assistita ( Centri PMA) ai fini del parere di compatibilità per
l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA.
(9) Parole aggiunte dalla l.r.
44/2018, art. 40,
comma 1.
(10) Parole aggiunte dalla l.r.
23/2021, art.1,
comma 1.
(11) Parole aggiunte dalla l.r.
23/2021, art.1,
comma 2.
(12) Paragrafo aggiunto dalla l.r.
23/2021, art.1,
comma 3.
Art. 6
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
1.
l requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi richiesti per l’autorizzazione delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o
altra specifica normativa.
2.
Le prestazioni a ciclo diurno per
acuti sono comunque erogate all’interno di strutture di ricovero con specifica
identificazione dei posti letto dedicati e della relativa organizzazione
tecnico-sanitaria.
Art. 7
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
di strutture sanitarie e socio-sanitarie
1.
I soggetti pubblici e privati di cui
all’articolo 5, comma 1,[ punto 1.1], (13)
inoltrano al comune competente per territorio istanza di
autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di
proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del
progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo
abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2.
Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento
alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta
verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. (14)
3.
Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda
sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già
presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta
giorni.
4.
Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere
dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine
previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità,
qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione
all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne
dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. (15)
5.
Il comune inderogabilmente, (16) entro centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.In
caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro
il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del
parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno
successivo alla scadenza del termine di 1centoventi giorni dalla data del
ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità
regionale.(17)
6.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4
del presente articolo è prorogato con provvedimento del dirigente della sezione
regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o
completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri
la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore di
lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma
4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. (18)
6 bis.
Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità
nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
(19)
(13) Parole eliminate dalla l.r.
65/2017, art.5,comma
1, lett. a)
(14) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1,
comma 2.
(15) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 3.
(16) Parola aggiunta dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 4.
(17) Periodo aggiunto dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 5.
(18) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 6.
(19) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 7.
Art. 8
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
delle attività sanitarie e socio-sanitarie
1.
Tutti i soggetti che intendono
gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione
all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
2.
Alla domanda di autorizzazione
all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei
requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la
documentazione richiesta dall›ente competente. L’atto di notorietà deve indicare
compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella
struttura.
3.
Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, nonché per
i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di
assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e
ambulatoriale. (20)
4.
Al comune compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. [e punto 3.3.] (21)
5.
La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano
l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o
altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.
L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro
novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla
Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i
successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più
di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa
acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
7.
Gli ambulatori di patologia clinica
autorizzati all’esercizio possono istituire, previa istanza di autorizzazione
all’esercizio alla Regione, (22) un punto prelievo
nelle zone carenti del territorio dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.
Per “zona carente” si intende l’ambito territoriale, entro un raggio di quattro
km lineari dalla sede del punto prelievo che si intende istituire, in cui non
insistono strutture di laboratorio e/o altri punti prelievo. L’autorizzazione è
rilasciata previa verifica dei requisiti di cui al regolamento regionale.
(20) Comma sostituito dall l.r.
65/2017, art. 6,
comma 1, lett. a).
(21) Parole eliminate dalla l.r.
65/2017, art. 6,
comma 1, lett. b).
(22) Parole sostituite dalla l.r.
65/2017, art.6,
comma 1, lett. c).
Art. 9
Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e
decadenza
1.
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in
forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività
sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o
persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.
2.
L’autorizzazione all’esercizio,
unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita
ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento
dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al
comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi
di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 2112 del codice civile.
3.
In caso di decesso della persona
fisica autorizzata, gli eredi, fermo restando il mantenimento dei requisiti,
hanno facoltà di continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non
superiore a un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono trasferire
ad altro soggetto il complesso organizzato di beni e/o persone, ovvero
proseguire essi stessi l’attività autorizzata, previa acquisizione del
provvedimento previsto dal comma 2.
4.
La decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle
ipotesi di:
a)
esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella
autorizzata;
b)
estinzione della persona giuridica autorizzata;
c)
rinuncia del soggetto autorizzato;
d)
trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del
provvedimento di cui al comma 2;
e) inutile
decorso del periodo di cui al comma 3.
5.
La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a)
coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli
articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter
(Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
b)
coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli
articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza);
c)
coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli
articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui),
316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione
indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d)
coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una
misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche
straniere);
e)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti
l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
f)
coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei
confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei
lavoratori.
Art. 10
Disposizioni comuni alle autorizzazioni
1.
L’autorizzazione contiene:
a) i dati
anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
b) la
ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il
soggetto richiedente sia una società;
c) la
sede legale, l’ubicazione e la denominazione della struttura;
d) la
tipologia delle prestazioni autorizzate;
e) il
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da
applicare ed eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei
requisiti minimi di cui all’articolo 6;
f) il
nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.
2.
La sostituzione del responsabile
sanitario è comunicata all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per l’aggiornamento (23) del relativo
provvedimento.
(23) Parole sostituite dalla l.r.
65/2017, art. 7,
comma 1, lett. a).
Art. 11
Legale rappresentante della struttura
1.
Il legale rappresentante della
struttura comunica tempestivamente all’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio : (24)
a)
il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o
impedimento dello stesso;
b) le
sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella
struttura;
c)
tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella
composizione della società titolare della struttura;
d) la
temporanea chiusura o inattività della struttura;
e)
eventuali contratti decentrati o aziendali con le organizzazioni sindacali.
2.
Il legale rappresentante della struttura:
a)
verifica l’assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa
vigente;
b)
assicura la presenza del responsabile sanitario e del restante personale;
c)
comunica alla Regione o al comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, le
sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie.
(24) Parole sostituite dalla l.r.
65/2017, art. 8,
comma 1, lett. a)
Art. 12
Responsabile sanitario - Requisiti
1.
In ogni struttura sanitaria è
obbligatorio il responsabile sanitario.
2.
Nelle strutture pubbliche ed
equiparate di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, il responsabile sanitario
deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3.
Nelle strutture private di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e
negli ambulatori accreditati, il responsabile sanitario deve essere in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l’accesso al secondo livello di rigenziale per il personale del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) per l’incarico di direttore
medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ancorché in quiescenza,
nei limiti di quanto disposto dal comma 8. (25)
4.
Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del
responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto
a quella della struttura, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto
dal comma 8. (26)
5.
Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di
laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche
da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 febbraio 1984 (Indirizzo e coordinamento dell’attività
amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione,
di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei
presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio.) con almeno
cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata
accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l’attività è stata
svolta, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8. (27)
6.
Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una
struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche
ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche
residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto
complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture
socio-santarie. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche
diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o
sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario. Fermo
restando, per tutte le ipotesi di cuisopra, l’obbligo di garantire il debito
orario previsto dai regolamenti sia per il responsabile sanitario, sia per il
responsabile delle attività cliniche.(28)
7.
La funzione di responsabile sanitario
è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o
azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per
le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le
strutture ambulatoriali.
8.
Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di
responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in
materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del
servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici
non accreditati. (29)
(25) Comma sostituito dalla l.r.
65/2017, art. 9,
comma 1, lett. a).
(26) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 8.
(27) Comma gia modificato dalla l.r.
65/2017, art. 9,
comma 1, lett. b). è stato poi, sostituito l.r.
18\2020,art.1, comma 9.
(28) Comma giià modificato dalla l.r.
67/2018, art. 96,
comma 1, lett.a),dalla l.r.
65/2017, art. 9,
comma 1, lett. c). infine è stato sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 10.
(29) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art.1, comma 11.
Art. 13
Responsabile sanitario - Compiti
1.
Il responsabile sanitario cura
l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e
organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e
dell’autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle
norme vigenti.
Art. 14
Sanzioni
1.
Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le
rispettive competenze, a seguilo di accertamenti eseguiti dagli organi della
pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa
osservanza della I. 241/1990:
a) la
chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;
b) la
cessazione dell’attività trasferita in altra sede senza la preventiva
autorizzazione di cui all’articolo 18.
2.
Il dirigente delle sezione regionale
competente o il comune revocano l’autorizzazione e dispongono la chiusura della
struttura nella quale sia stato accertato l’esercizio abusivo della professione
sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze
comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei
casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all’Autorità
giudiziaria.
3.
Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro
10 mila e un massimo di euro 60 mila.
4.
Il dirigente della sezione regionale
competente o il comune, nel caso in cui siano state apportate modifiche
strutturali, funzionali o della tipologia delle prestazioni erogate tali da
configurare rischio per la salute pubblica, dispongono il ripristino della
situazione preesistente, concedendo un termine non superiore a trenta giorni. In
tal caso l’autorità sanitaria locale dispone la sospensione dell’attività nel
periodo necessario al ripristino dello status quo ante.
5.
Ove il trasgressore non provveda nel
termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il comune
dispongono la chiusura della struttura. La riapertura può essere concessa non
prima di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di chiusura, previa
verifica dell’avvenuta rimozione delle cause che l’hanno determinata.
6.
In caso di carenza dei requisiti di
cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di
autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate
mediante idonei interventi, il dirigente della sezione regionale competente o il
comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine
compreso fra trenta e novanta giorni.
7.
Ove il trasgressore non provveda nel
termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il comune
dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre
mesi.
8.
L’attività sospesa può essere
nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale
competente o il comune dichiarano la revoca dell’autorizzazione.
9.
Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6
mila e un massimo di euro 36 mila.
10.
Il legale rappresentante e il responsabile sanitario della struttura che non
adempiono agli obblighi a essi rispettivamente imposti dagli articoli 12, 13,
17, 18 e 24 sono soggetti, rispettivamente, alla sanzione amministrativa
pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 18 mila.
.
11. Le
sanzioni pecuniarie stabilite nei commi 3, 9 e 10 sono applicate tenendo conto,
oltre che dell’entità della carenza o della violazione, anche delle dimensioni e
del volume d’affari della struttura. La sanzione si riduce a un terzo qualora
non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente
periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non
esecutive. (30)
12. Le
sanzioni pecuniarie stabilite nei commi 3, 9 e 10 sono raddoppiate in caso di
reiterazione dello stesso tipo di infrazione nell’arco temporale di tre
anni.
13.
L’accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente.
14. Per
l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Resta fermo l’obbligo di rapporto all’Autorità giudiziaria nel caso di
violazione di norme penali.
15. I
proventi delle sanzioni amministrative comminate dall’autorità competente sono
incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività
socio-sanitarie e al potenziamento delle dotazioni organiche e finanziarie dei
dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e dell’organismo tecnicamente
accreditante.
16.
Eventuali modifiche e/o adeguamenti degli importi delle sanzioni previste dalla
presente legge potranno essere adottate con provvedimento della Giunta
regionale.
(30) Periodi aggiunti dalla l.r.
65/2017, art. 10,
comma 1 lett. a).
Art. 15
Registro delle strutture autorizzate
1.
E’ istituito presso la competente sezione dell’Assessorato regionale il registro
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate all’esercizio.
2.
Ai sensi del comma 1 il sindaco
trasmette all’azienda sanitaria locale territorialmente competente copia di
tutti gli atti autorizzativi rilasciati, nonché le pronunce di sospensione,
decadenza e revoca, al fine della registrazione degli stessi nel sistema
informativo sanitario regionale.
Art. 16
Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza
1.
Sulla permanenza dei requisiti minimi
previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla
assenza di cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio previste
dall’articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare
immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dall’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o
l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove
possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di
legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti
la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti
dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data
di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto
opportuno.
2.
La Regione o il comune, ferme
restando le verifiche a campione in ordine alla comunicazione di cui al comma 1,
dispongono i controlli e le verifiche ispettive, tese all’accertamento della
permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per mezzo del dipartimento di prevenzione territorialmente
competente e, ove necessario, di ulteriori strutture delle AASSLL. Di ogni
verifica è redatto apposito verbale da consegnarsi in copia al legale
rappresentante della struttura e alla Regione o al comune per gli eventuali
provvedimenti di cui all’articolo 14.
3.
Al fine di assicurare il puntuale svolgimento da parte del personale del
servizio igiene e sanità pubblica delle attività derivanti da piani straordinari
o periodici di verifica approvati dalla Regione, nonché da verifiche disposte in
forza di norme nazionali, i direttori generali delle AASSLL adottano, a seguito
di proposta del direttore del dipartimento di prevenzione, gli interventi
organizzativi necessari per il rispetto dei medesimi piani anche mediante
l’utilizzo degli istituti contrattuali previsti dei vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Art. 17
Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate
all’esercizio
1.
L’autorizzazione all’esercizio è
conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dal provvedimento che la conferisce.
2.
Il trasferimento definitivo della
sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è
consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione
all’esercizio per trasferimento nell’ambito della stessa azienda sanitaria
locale.
3.
Le strutture sanitarie e
socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo 5, comma 1,
sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione
dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell’articolo 7. La verifica di
compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti
dall’articolo 28, comma 3.
Art. 18
Trasferimento temporaneo delle strutture autorizzate (31)
1.
In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali
necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici della
struttura sanitaria e socio sanitaria previsti dalla normativa vigente, il
legale rappresentante richiede all’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio, l’autorizzazione temporanea all’esercizio per
trasferimento presso altra idonea sede nell’ambito della stessa azienda
sanitaria locale. L’istanza deve contenere:
a)
l’individuazione struttura che si intende temporaneamente
trasferire;
b)
l’indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento, che possono essere
totali o parziali;
c)
un cronoprogramma dei lavori e la durata della permanenza presso la sede
temporanea;
d)
l’ubicazione dell’immobile che si intende utilizzare per il trasferimento
temporaneo;
e)
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante
della struttura sanitari a o socio sanitaria autorizzata o accreditata che
attesti la conformità dell’immobile temporanea mente utilizzato alle norme di
sicurezza e di carattere igienico-sanitario;
f)
la planimetria in scala adeguata e relazione
tecnico-descrittiva.
2.
La Regione o il comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza,
avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio,
dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al
regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della
contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento
dell’incarico di verifica.
3.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra
gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune
competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione
temporanea all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni,
con indicazione della durata massima della permanenza presso la sede
temporanea.
4.
Qualora il trasferimento temporaneo sia richiesto per una struttura sanitaria o
socio sanitaria accreditata, la Regione, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente
accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed
entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica
rilascia il provvedimento di accreditamento temporaneo.
(31) Articolo sostituito dalla l.r.
65/2017, art.11,
comma 1.
CAPO III
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE EROGANTI
PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
Art. 19
Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei
requisiti (32)
1.
L’accreditamento istituzionale deve
concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai
cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate
per conto e a carico del Servizio sanitario.
2.
Le strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate all’esercizio, che intendono
erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale all’interno dei
vincoli della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere
preventivamente l’accreditamento.
3.
L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti
vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda
sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo
che: 3.1. in ipotesi di autorizzazione
all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi
macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data
di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per
l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui
all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.); 3.2. in
ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per
immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1,
punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge
a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini con
utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto
1.6.3.); 3.3. in ipotesi di autorizzazione
all’esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di
medicina nucleare in vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto
1.6.5,). Ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei
requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l’autorizzazione
all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale (33) (34)
4.
L’accreditamento, nell’ambito della programmazione regionale, è titolo
necessario per l’instaurazione dei rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del
d.lgs. 502/1992.
5.
Soggetti del provvedimento di
accreditamento istituzionale sono le strutture sanitarie e socio-sanitarie e
relative attività , i professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure
domiciliari. (35)
6.
I soggetti accreditati erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario
regionale nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
(32) Vedi la l.r.
52/2019 che all'art. 42
disciplina l'accreditamento dei consultori familiari privati no
-profit.
(33) Comma sostituito dall l.r.
52/2019, art.49,comma1.
Il testo precedente era il seguente : 3. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non
produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla
programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e
trasformazione di cui all’articolo 5, comma 2, inerenti strutture già
accreditate. Vedi i commi 2 e 3 del citato art. 49
della l.r.
52/2019 che così dispongono : 2.
II fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120
mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree
interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di
riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e dei P.T.A.. Per i PTA tale
deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti
distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per
la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga ai
parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1
RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in
possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere
sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di
presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di
verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al
medesimo distretto socio-sanitario nell’arco temporale del bimestre maturato in
conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7
novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi
previsti dalla sopramenzionata deliberazione di Giunta regionale. Fermo restando
che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande
macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione
all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi
macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per
immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che
presenta istanza di autorizzazione immagini con utilizzo di TAC, in carenza di
quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla
realizzazione/installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla
base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più
accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui
effetti decorreranno dalla data del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio. 3. Nelle more della definizione di uno specifico
fabbisogno per il rilascio dei parere di compatibilità finalizzato alla
realizzazione e all’esercizio delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di
nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime di
autorizzazione deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate”
installate e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso
le strutture solo autorizzate per l’attività di diagnostica per immagini senza
utilizzo di grandi macchine. Nelle more della definizione di uno specifico
fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle RMN a basso
campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di
prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale
deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso
alla data alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le
strutture accreditate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo
di grandi macchine.
* La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio - 12 marzo 2021, n.
36 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale della l.r. 52/2019, art.49, comma
3.
(34) Periodo sostituito dalla l.r.
18\2020, art. 9,
comma 1.
(35) Parole aggiunte dalla l.r.
23/2021, art. 2,
comma 1.
Art. 20
Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento
1.
L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti
ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.
2.
Condizioni essenziali per
l’accreditamento sono:
a) il
possesso dell’autorizzazione all’esercizio;
b)
l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume
massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello
regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma
dell’articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;
c)
l’adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità
dell’assistenza;
d) la
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente
al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell’attività svolta e dei
risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all’articolo
8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;
e)
l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva
nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti,
società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori,
nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per
Cento;
f) il
dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto
riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato
nella normativa vigente;
g)
per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo
di posti letto come definito dalla normativa vigente;
h) il
rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,
decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.
3.
Sono esclusi dal processo di
accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono
attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti
termali.
Art. 21
Rapporti con i soggetti accreditati
1.
La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le
rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione
dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e
delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione
regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per
l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali
stipulare i contratti.
2.
La Giunta regionale disciplina i
rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno
schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione
delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le
modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni
erogate.
3.
La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le
organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano
rispettivamente:
a)
accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere
scientifico (IRCSS) privati;
b)
contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
4.
Le AASSLL non sono obbligate a
stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.
Art. 22
Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione per
l’accreditamento
1.
I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dell’accreditamento fissati
dalla Giunta regionale secondo le indicazioni contenute nell’Intesa
Stato-regioni del 20 dicembre 2012 (36) devono
risultare:
a)
compatibili con l’esigenza di garantire che lo sviluppo del sistema sia
funzionale alle scelte di programmazione regionale;
b)
orientati a promuovere l’appropriatezza, l’accessibilità, l’efficacia,
l’efficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA;
c)
finalizzati a perseguire l’uniformità dei livelli di qualità dell’assistenza
offerta dai soggetti pubblici e privati;
d)
commisurati rispetto al livello quantitativo e qualitativo di dotazioni
strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
e)
tesi a favorire il miglioramento della qualità e l’umanizzazione dell’assistenza
attraverso la risultanza positiva rispetto al controllo di qualità, anche con
riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle
prestazioni previsti dagli articoli 10 e 14 del d.lgs. 502/1992 e dal sistema di
garanzia dei LEA.
2.
La Giunta regionale individua gli
strumenti per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale.
3.
La Giunta regionale aggiorna i
requisiti ulteriori organizzativi e tecnologici richiesti per l’accreditamento
ogni qualvolta l’evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, e
aggiorna i requisiti ulteriori strutturali nel caso in cui sia stabilito dalla
normativa nazionale.
(36) Parole aggiunte dalla l.r.
65/2017, art. 12,
comma 1, lett. a).
Art. 23
Organismo tecnicamente accreditante
1.
E’ istituito presso [ la
competente sezione dell’Assessorato regionale ] l’Agenzia regionale
strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia (37) l’Organismo tecnicamente accreditante, che deve
prevedere al suo interno il supporto tecnico di profili professionali attinenti
la specifica struttura o il servizio da accreditare, cui spetta il compito,
nell’ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche e
l’effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del
provvedimento di accreditamento.
2.
Il regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità
operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, [di cui all’articolo 30]di cui all’articolo 29,(38) comma 9, garantisce che l’attività di verifica
si svolga nel rispetto dei criteri di trasparenza nella gestione delle attività
e di autonomia e terzietà dell’Organismo stesso, rispetto sia alle strutture
valutate, sia all’autorità regionale che concede l’accreditamento.
3.
L’Organismo tecnicamente accreditante, nell’espletamento dell’attività di
controllo sulle strutture già accreditate, verifica i requisiti ulteriori di
accreditamento e segnala ogni eventuale violazione ai fini dell’applicazione
delle sanzioni previste dalla presente legge.(39)
(37) Parole sostituite dalla l.r.
65/2017, art. 13,
comma 1, lett. a).
(38) Parole sostituite dalla l.r.
65/2017, art. 13, comma 1, lett. b).
(39) Comma già modificato dalla l.r.
65/2017, art. 13, comma 1, lett. c). è stato, infine sostituito dalla l.r.
18\2020,art. 1
comma 12.
Art. 24
Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti
1.
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale.
Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore
della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e
dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di
cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
1
bis. I centri diurni di cui all’articolo 4 del
regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 in possesso al 31 dicembre 2017 di
parere di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all’articolo 7 della
presente legge e di autorizzazione all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di
cui ai successivi commi del presente articolo. (40)
2.
Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con
unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale. (41)
3.
Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli
indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto
dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti
tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore
all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro
novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente,
completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.
4.
Il legale rappresentante del soggetto
accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e
non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di
rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori
previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10.
Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e
il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi
e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.
5.
Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una
struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il
trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare. 6. Il laboratorio
di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona carente, come
definita dall’articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio del proprio
distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede.
6. Il
laboratorio di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona
carente, come definita dall’articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio
del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede.
6 bis. I
soggetti accreditati che operano att raverso più sedi e/o branche specialistiche
e che sono titolari anche di un laboratorio analisi, possono attivare,
indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei
limiti della ASL di appartenenza, punti di prelievo presso le altre strutture
dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto
al laboratorio di analisi. (42)
(40) Comma aggiunto dalla l.r.
52/2019, art.41,
comma1.
(31 ) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art. 1
comma 13.
(42) Comma aggiunto dalla l.r.
65/2017, art. 14,
comma 1.
Art. 25
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale a
seguito di unica istanza.(43)
1.
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale a seguito di unica
istanza. 1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 2, ove la struttura sia
accreditabile, la Regione conferisce contestuale incarico al dipartimento di
prevenzione della ASL competente per territorio e all’Organismo tecnicamente
accreditante, rispettivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti
minimi e della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento.
2. Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall’articolo 2,
comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui
all’articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e
previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con
unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove
accreditabili, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1.
(43) Articolo sostituito dalla l.r.
18\2020,art. 1
comma 14.
Art. 26
Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni
1.
La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di
accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante.
2.
Ferma restando l’applicazione della
l. 241/1990, l’accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione
dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992
stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
a)
venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;
b)
carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa;
c)
violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo
8-quinquies del digs. 502/1992;
d)
violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,
decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.
3.
Nei casi di cui al comma 2, lettere
b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e
qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente
della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta
giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause
della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.
4.
La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito
alla rimozione previsto al comma 3, qualora nei casi previsti dal medesimo comma
la violazione o la carenza sia grave e continuativa, oppure sia stata reiterata.
(44)
5.
L’accreditamento è sospeso nei
seguenti casi:
a)
mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti
sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui
all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
b)
sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.
6.
Fatte salve le eventuali
responsabilità penali e civili, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 14, nelle fattispecie previste dal comma 2, lettere b), c) e d), e
in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 24, comma 4, si applica
la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di
euro 40 mila, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14, commi 11, 12, 13,
14, 15 e 16.
(44) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020,art. 1 comma 15.
Art. 27
Registro dei soggetti accreditati
1.
È istituito, presso la competente
sezione dell›Assessorato regionale alle politiche per la salute, il registro dei
soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per
tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con periodicità annuale.
2.
Ciascuna azienda sanitaria locale
pubblica l’elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti,
con l’indicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa
e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario
regionale.
Art. 28
Trasferimento definitivo delle strutture accreditate
1.
L’accreditamento si intende conferito
esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta
dall’atto che lo concede.
2.
Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie
già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento
nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di
apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, [
nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria
locale.] (45) Per gli IRCCS e i presidi
ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle
strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.
70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le
strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il
territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3.
Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con
riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario
o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore
generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e
non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica
è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la
verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge,
rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento e del mantenimento dell’accredita mento.
4.
L’autorizzazione di cui ai commi 2 e
3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1,
punto 2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento di cui all’articolo 8.
5.
la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di
prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la
nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra
specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento
da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni
dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter
istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito
favorevole , rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i
successivi sessanta giorni. (46)
6. La
Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova
sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto
dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal
ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento. (47)
(45) Parole soppresse dalla l.r.
67/2018, art. 91,
comma 1.
(46) Comma sostituito dalla l.r.
65/2017, art. 16,
comma 1, lett. a).
(47) Comma sostituito dalla l.r.
65/2017, art. 16, comma 1, lett. b).
Art. 29
Norme transitorie e finali
1.
In sede di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, il
legale rappresentante del soggetto già autorizzato all’esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge trasmette dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e, successivamente,
entro il termine di scadenza di ogni quinquennio.
2.
Per i soggetti autorizzati
all’esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge la cadenza quinquennale decorre dalla data di rilascio della
autorizzazione all’esercizio.
3.
In sede di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 24, il
legale rappresentante del soggetto già accreditato alla data di. entrata in
vigore della presente legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e successivamente entro il
termine di scadenza di ogni triennio.
4.
Per i soggetti accreditati in data
successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la cadenza
triennale decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento.
5.
L’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati,
nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo
contrattuale con le AASSLL, è disciplinato secondo le seguenti fasi:
a) le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS
pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al
regolamento regionale. I piani di adeguamento sono approvati dalla Giunta
regionale che provvede, con propria deliberazione, ad adottare specifici
programmi di attuazione dei piani di adeguamento;
b)
gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi
socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di
adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale,
corredato di relativo cronoprogramma.
5
bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal regolamento
regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei
servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone
con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una
dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al
successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi
requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono
rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto
salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti
dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione
dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e accreditamento
istituzionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve
diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.(48)
5 bis. Alle strutture
sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal regolamento
regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei
requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento
delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e
l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio
sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di
adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme
regionali, sono rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti
organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali
nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla
data di presentazione dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e
accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente
legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi
regolamenti.(49)
6.
Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18
gennaio 2007, n. 4:
a)
57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata
alle persone con disturbi dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
f)
articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato
alle persone con disturbi dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche
psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).
Continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18
gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne
e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito
regolamento che individua:
1) il
fabbisogno regionale di strutture;
2) i
requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i
requisiti per l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle
procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019,
n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai
soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA)
estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti)
e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -
Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno
socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già
contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di
personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).(50)
7.
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge
e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di
autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49
della l.r.
19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate
inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento
relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o
dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati
con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione
e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di
strutture socio- assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli
organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in
vigore della presente legge. (51)
7 bis. Sono
fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla
ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri
presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per
le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il
rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio,
rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di
approvazione, anche se in esubero. (52)
8.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento per le strutture e servizi per
la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di dipendenza
patologica, è abrogata la legge
regionale 9 settembre 1996, n. 22 (Criteri relativi alla regolamentazione
dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle
tossicodipendenze).
9.
Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative
dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune,
nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di
rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a
quello di ubicazione della struttura da accreditare.
10.
Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica e gli studi
odontoiatrici già operanti nel territorio devono conformarsi alla nuova
disciplina entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
10 bis.
Dalla data di entrata in vigore del presente comma sono dichiarate inammissibili
le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione
all’esercizio delle strutture sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, punto
1.2.7. fino all’entrata in vigore del regolamento regionale che individua il
fabbisogno regionale di dette strutture, da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatte salve le istanze di
autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all’esercizio delle
strutture sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.2.7. già previste in
atti di programma zione regionale. (53)
10
ter. Le autorizzazioni sanitarie all’esercizio concesse in precedenza alla data
di entrata in vigore del presente comma restano valide, fermo restando
l’adeguamento alla nuova disciplina da effettuarsi entro due anni, secondo
quanto previsto al comma 10 del presente articolo. (54)
10 quater. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 26, comma 4, nelle ipotesi di cui al comma 3 del medesimo
articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale adottati
ai sensi del previgente articolo 27 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), senza previo invito alla rimozione delle carenze o della
violazione, per i quali siano pendenti giudizi non ancora definiti alla data di
entrata in vigore della presente norma, devono intendersi revocati.
(55)
10
quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la
cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione
dell’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19). (56)
“10
sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro
il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo
di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati
presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione
all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’articolo 8, comma 2. (57)
10 septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente comma con regolamento regionale è aggiornato il fabbisogno di
prestazioni all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie private.
(58)
(48) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2018, art.67,
comma 1
(49) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 67,
comma 1.
(50) Comma sostituito dalla l.r.
18\2020, art. 1, comma 16
(51) Comma sostituito dalla l.r.
65/2017, art. 17,
comma 1, lett. c).
(52) Comma inserito dalla l.r.
53/2018, art. 6,
comma 1, lett. a).
(53) Comma aggiunto dalla l.r.
65/2017, art. 17,
comma 1, lett. d).
(54) Comma aggiunto dalla l.r.
65/2017, art. 17,
comma 1, lett. d).
(55) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2018, art. 59,
comma 1.
(56) Comma già aggiunto dalla l.r.
35/2020, art. 6,
comma 1. è stato nuovamente sostituito dalla l.r.
15/2021, art.1,
comma 1, lett. a); ( precedentemente era cosi formulato : quinquies. La validità dei pareri di compatibilità in scadenza il 31
gennaio 2021 è prorogata di un anno. Sono fatti salvi comunque quei pareri di
compatibilità relativi a strutture sanitarie e sociosanitarie, per le quali i
richiedenti presentino istanza di autorizzazione all’esercizio, con o senza
accreditamento, munita dei titoli previsti dalla legge, fino al 31 gennaio
2021.
(57) Comma aggiunto dalla l.r.
15/2021 art. 1,
comma 1, lett.b)
(58) Comma aggiunto dalla l.r.
15/2021 art. 1,
comma 1, lett.b)
Art. 30
Clausola valutativa
1.
La Giunta regionale, acquisita la
relazione del direttore del Dipartimento promozione della salute del benessere
sociale e dello sport per tutti, entro il secondo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, riferisce
al Consiglio regionale sulla sua attuazione e in particolare su:
a)
effetti sulle variazioni numeriche e tipologia dei contenziosi;
b)
applicazione del sistema sanzionatorio in relazione alla violazione delle
disposizioni dettate.
Art. 31
Abrogazioni
1.
Con l’entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) la
legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazioni alla
realizzazione e all’esercizio dell’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private);
b) il
comma
1 dell’articolo 16 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2004);
c)
l’articolo
16 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia);
d)
l’articolo
17 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005);
e)
l’articolo
12 delle legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria);
f)
l’articolo
6 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e
modifiche della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia” e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008);
g)
l’articolo
8 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia
sanitaria);
h)
l’articolo
38 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011
della Regione Puglia);
i)
l’articolo
4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali);
j) la
legge
regionale 1 febbraio 2013, n. 3 (Modifica e integrazione dell’articolo 27
della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 “Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”);
k)
gli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 14 (Modifiche e
integrazioni alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in
altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate.
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45.
Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18);
I)
gli articoli
15 e 16 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
della Regione Puglia).
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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