(1) Vedi, al riguardo, quanto previsto
dalla Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 614
allegata.
Art.
1
Finalità
1. Le finalità della presente legge sono dirette:
a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco,
nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti,
nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b. alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo
responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e
sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in
riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;
c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al
contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da
gioco.
Art. 2
Ambiti di intervento
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione
Puglia:
a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto
delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei
soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi
territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende
sanitarie locali (ASL) e Comuni;
b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze
derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;
c. promuove attività di formazione, aggiornamento e
qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche
attraverso corsi in house;
d. favorisce l’attività delle organizzazioni del privato
sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione
delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi
deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le
età.
Art. 3
Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP
1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali
promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona
iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle
dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:
a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed
educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;
b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della
formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare
situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse
alla dipendenza da gioco;
c. iniziative di informazione sui servizi sociali e
socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei
soggetti coinvolti;
d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per
contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei
familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la
mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura
e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio
familiare.
Art. 4
Osservatorio e marchio regionale
1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo
di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente
legge.
2. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne
assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura
regionale ed è composto da:
a. l’Assessore regionale alla salute o suo
delegato;
b. l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo
delegato;
c. l’Assessore regionale al commercio o suo
delegato;
d. tre consiglieri regionali;
e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due
rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;
f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI
Puglia;
g. un rappresentante per ciascuna
ASL.
3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a. relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto
nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da
GAP;
b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento
delle finalità indicate all’articolo 1;
c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un
servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione
del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a
titolo gratuito.
5. È istituito il marchio regionale “Libero da
slot - Regione Puglia”.
6. Il marchio “Libero da slot - Regione
Puglia” è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi
commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati
all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le
apparecchiature per il gioco d’azzardo.
7. I Comuni istituiscono un
pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Libero da slot - Regione
Puglia”.
Art. 5
Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo
1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita
dedicata al tema “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo” presso tutti
gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e
prevenire contro i rischi del gioco d’azzardo.
Art. 6
Informazione sanitaria nelle case da gioco
Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie
ippiche deve essere presente un’area dedicata all’informazione e, in
particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta
all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di
cui alla lettera d) dell’articolo 3.
Art. 7
Apertura ed esercizio dell’attività (2)
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di
apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono
soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2.
il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo
110, comma 7, del r.d. 773/1931, le
nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni
in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve
su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università,
biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.
Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione. (3)
2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si
intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di
apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della
superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è
equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma,
per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di
variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.(4)
[3. Per le autorizzazioni esistenti il termine
di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.] (5)
3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:
a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il
gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20
metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla
gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque
denominati, che prevedano vincite in denaro;
b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie
calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri
quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione
superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una
unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei
apparecchi;
c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a),
gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, sono
collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate
all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la
superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella
dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri
regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici
necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco
e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio;
d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e
negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali
a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e
delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva
totale. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e le
modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d). (6)
[4. Al fine di perseguire le finalità di
cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni
possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli
elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle
relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui
può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa
sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.]
(7)
5. I gestori di centri scommesse e spazi
per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono
tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione
organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da
altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale,
vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare
riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul
riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla
prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di
sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti
attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative. (8)
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo,
ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui
all’articolo 6.
7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria
relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. E’ altresì vietata,
all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie,
agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con
vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di
cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di
vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel
tempo. (9)
7 bis. La
Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale
e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi
pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche
attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione. (10)
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 2, [3, 4,] 5, 6 e 7 (11) è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a
sessanta giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6
sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle
violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3,
4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati
al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le
attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di
cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 7 della presente legge, recante «Contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico (GAP)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale
per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
(3) Comma sostituito
dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. a).
(4) Comma sostituito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. b).
(5) Comma abrogato dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett. c).
(6) Comma inserito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett.
d).
(7) Comma abrogato dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett.
e).
(8) Comma sostituito dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett.
f).
(9) Periodo aggiunto dalla l.r.
21/2019, art.1,
comma 1, lett.
g).