Art. 1
Modifiche
all’articolo 7
della legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 43
1.
All’articolo 7
della legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico (GAP)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma
7, del r.d. 773/1931, le nuove
autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un
raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su
suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università,
biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.
Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione.
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Ai fini della presente legge per
nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi,
esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali
superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento
dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei
casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della
titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo
rappresentante legale.”;
c) il comma 3 è
abrogato;
d) dopo il comma
3, come in ultimo abrogato dalla presente legge, è inserito il seguente:
“3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:
a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il
gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20
metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla
gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque
denominati, che prevedano vincite in denaro;
b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie
calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri
quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione
superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una
unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei
apparecchi;
c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a),
gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, (1) del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti
architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale
dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di
tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale
dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di
pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere
effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati
all’attività prevalente dell’esercizio;
d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e
negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali
a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e
delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva
totale. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e le
modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d).”;
e) il comma 4 è
abrogato;
f) il comma 5 è
sostituito dal seguente: “5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco
con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a
frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione
organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da
altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale,
vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare
riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul
riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla
prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di
sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti
attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative.”;
g) al comma 7, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che
ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque
altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque
denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o
proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di
qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.”;
h) dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente: “7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di
esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui
rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a
rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito
codice di autoregolamentazione.”;
i) al comma 8 sono
soppressi i numeri: “3, 4,”.
(1) Parole alfanumeriche così sostituite con rettifica pubblicata nel
BUR n. 930/2019.
Art.
2
Introduzione
dell’articolo 8
bis. della l.r.
43/2013
1.
Dopo l’articolo 8
della l.r.
43/2013 è introdotto il seguente:
“8
bis. (Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli)
1.
La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione,
le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di
giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico
programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della
vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in
materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto
deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da
parte di gestori ed esercenti. Nell’ambito della missione 12, programma 4,
titolo 1 è istituito un capitolo di nuova istituzione, denominato: “Spese per la
convenzione con le Forze dell’Ordine operanti sul territorio per lo svolgimento
di attività aggiuntiva finalizzata al controllo, verifica e prevenzione di
violazione delle norme regionali e nazionali in materia di gioco di azzardo”.
Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a
euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si
fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo
1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente
in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.”.
Art.
3
Abrogazione
dell’articolo 10
della l.r.
43/2013
1.
L’articolo 10
della l.r.
43/2013 è abrogato.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.