IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 1, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2062 del 7/11/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
Il presente regolamento reca le disposizioni attuative degli
articoli 20
bis e 20
ter della Legge
Regionale 30 novembre 2000, n.18 e per le fattispecie espressamente indicate
dagli articoli 25 e 26 (1) della legge
regionale 25 maggio 2012, n. 12 (modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 novembre 2000, n.18 conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi).
(1) La l.r.
n. 12/2012 è composta di solo 2 articoli pertanto il
riferimento degli articoli 25 e 26 sono errati.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a)
“area boscata”: i terreni coperti da vegetazione forestale arbustiva o arborea
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali,
i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d’arboricoltura da legno di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 18 luglio 2001, n. 227. Le suddette formazioni vegetali e i terreni
su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri
quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b)
“trasformazione del bosco”: ogni intervento artificiale che comporti
l’eliminazione della vegetazione esistente, l’asportazione o la modifica di
un’area boscata, finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale;
anche il cambio di destinazione d’uso di una qualsiasi area boscata che non
comporti taglio di alberi o arbusti. Non costituisce “trasformazione” il taglio
di utilizzazione e gli altri interventi di gestione selvicolturale, condotti in
osservanza delle norme forestali.
c) “compensazione”: l’attività di
rimboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su
terreni non boscati.
d) “disboscamento”: l’asportazione, l’eliminazione o la
modifica totale dell’area boscata.
e) “Piano Forestale Regionale”: documento
di pianificazione a livello regionale, attuativo delle politiche comunitarie,
nazionali e regionali per la tutela forestale e ambientale, per la
valorizzazione della biodiversità, per la conservazione del patrimonio boschivo,
per lo sviluppo della aree boscate e per la promozione della gestione
sostenibile.
f) coefficiente di boscosità”: il rapporto, espresso in termini
percentuali, tra la superficie boscata e la superficie del territorio comunale.
g) “Servizio Foreste”: struttura della Regione Puglia competente nella
materia forestale.
Art. 3
(Trasformazione e rimboschimento compensativo)
1. Il “Piano Forestale Regionale” (nel seguito, PFR) di cui
all’art. 4
c.1 let. e della Legge
Regionale 18/2000:
a) delimita le aree sulle quali la trasformazione può
essere autorizzata;
b) definisce le modalità e i limiti, anche quantitativi,
per le autorizzazioni alla trasformazione delle aree boscate;
c) stabilisce
le tipologie, le caratteristiche qualitative e quantitative, nonché la
localizzazione degli interventi di natura compensativa.
2. In mancanza
del PFR, il Servizio Foreste procede all’esame delle richieste e concede
l’autorizzazione per i casi previsti dal comma 5 dell’articolo 20
bis della L.R.
18/2000.
3. Per la trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a
vincolo idrogeologico, il Servizio Foreste procede all’esame delle richieste e,
dopo aver valutato le possibili alternative presentate, concede l’autorizzazione
per i casi previsti dal comma 3 dell’articolo 20
ter della L.R.
18/2000.
4. Per gli interventi in aree che rientrano nella Rete
Natura 2000, è richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale.
5. Le
condizioni prefigurate alla lettera e) del comma 5 dell’art. 20
bis e alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 20
ter della LR
18/2000, sono fissate al 20 maggio 2012.
Art. 4
(Divieto di trasformazione e compensazione)
1. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati
nei casi di:
a) non compatibilità della conservazione della biodiversità;
b) perdita di stabilità dei terreni;
c) compromissione del regime delle
acque ed erosione superficiale del suolo;
d) possibile caduta massi e/o
valanghe;
e) rimozione di azione frangivento;
f) compromissione
dell’igiene ambientale locale;
g) aree boscate naturali;
h) aree boscate
a latifoglie;
i) boschi da seme;
l) tipi forestali rari;
m) aree
percorse da incendio, per il limite temporale definito dalla normativa vigente.
2. La trasformazione del bosco:
a) non deve determinare la
distruzione dell’habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie
animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello
regionale. Vanno rispettate le norme di tutela delle aree protette e dei siti
con particolare regime di tutela previsto dalla normativa;
b) deve essere
coerente e raccordata con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d.
3267/1923;
c) deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei
piani paesistici di cui all’art. 143 del d.lgs. 42/2004 e con l’autorizzazione
paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del medesimo decreto legislativo;
d) deve consentire la conservazione della biodiversità e salvaguardare gli
ecosistemi.
Art. 5
(Istanza e documentazione per il rilascio
dell’autorizzazione)
1. L’istanza volta ad ottenere il rilascio
dell’autorizzazione alla trasformazione con relativa compensazione, è presentata
al Servizio Foreste, corredata dalla seguente documentazione in formato digitale
o, laddove non possibile, cartaceo:
a) autocertificazione del richiedente,
attestante:
a.1) lo scopo per il quale viene richiesta la trasformazione;
a.2) il titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la
trasformazione, fatta eccezione per i lavori pubblici;
b) assenso del
proprietario, qualora non coincida con il richiedente, ad eseguire la
trasformazione, fatta eccezione per i lavori pubblici;
c) corografia in
scala 1:10.000, riportante l’area perla quale si chiede la trasformazione;
d) planimetria catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle e
delle superfici interessate dall’intervento prodotta, ove tecnicamente possibile
- in un’unica tavola;
e) dichiarazione di conformità allo strumento
urbanistico vigente, corredata da certificato dell’Ufficio Tecnico Comunale nei
casi indicati negli articoli 20 bis e 20 ter della LR 18/2000.
f) relazione
contenente la descrizione sintetica del bosco da trasformare e l’indicazione di
possibili alternative di minore impatto ambientale;
g) “progetto di
compensazione”, consistente in un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, individuato all’art. 6, costituito da:
g.1) relazione tecnica
dettagliata dell’intervento compensativo proposto, riportando le possibili
soluzioni alternative;
g.2) corografia in scala 1:10.000, riportante l’area
oggetto dell’intervento proposto;
g.3) computo metrico estimativo, redatto
in conformità al prezziario regionale, dei lavori conseguenti all’intervento
proposto;
g.4) piano di manutenzione del rimboschimento compensativo;
h)
assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi
compensativi all’esecuzione degli interventi compensativi medesimi;
i)
versamento della somma di € 200,00 quale spese istruttorie di cui al successivo
articolo 14.
Art. 6
(Competenze professionali)
1. La progettazione, la direzione lavori, l’accertamento
tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di compensazione sono espletati da
dottori forestali e/o da dottori agronomi, abilitati all’esercizio
professionale.
2. La progettazione, la direzione lavori, l’accertamento
tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di viabilità forestale o di
sistemazione idraulica, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica,
possono essere espletati anche da altri professionisti, differenti da quelli
individuati al precedente comma 1, competenti ai sensi di legge e abilitati
all’esercizio professionale.
3. Nel caso di richieste avanzate da Enti
pubblici, territoriali e non, i compiti professionali previsti nei precedenti
commi 1 e 2, possono essere espletati da funzionari dipendenti che, per almeno 5
anni continuativi, abbiano maturato specifiche professionalità, attestate
dall’amministrazione di competenza.
Art. 7
(Autorizzazione alla trasformazione del bosco)
1. La trasformazione del bosco è autorizzata con un atto del
Dirigente del competente Ufficio del Servizio Foreste. Tale autorizzazione
attiene al profilo forestale in uno, ove previsto, al vincolo idrogeologico.
2. L’ autorizzazione, di cui al precedente comma, contiene:
a) le
superfici a bosco da trasformare;
b) gli interventi compensativi da
realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi;
c) i
termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi
autorizzati;
d) le modalità per il deposito delle cauzioni, individuate
all’art. 12.
3. L’autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a
silenzio-assenso ed è rilasciata entro 180 giorni dall’acquisizione
dell’istanza.
Art. 8
(Rapporti di compensazione)
1. Il coefficiente di boscosità è:
a) “scarso” se il valore
non è superiore a 20%;
b) “medio” se il valore è compreso tra 20% e 50%;
c) “elevato” se il valore non è inferiore a 50%.
2. Nelle aree a
scarso e medio coefficiente di boscosità, per ogni metro quadrato di bosco
trasformato, deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie
reale variabile da 2 a 5 metri quadrati. Sino all’approvazione del PFR, si
applica il valore 1: 2,5.
3. Nelle aree ad elevato coefficiente di
boscosità, per ogni metro quadrato di bosco trasformato, deve essere realizzato
intervento compensativo su una superficie reale di pari metri quadrati.
Art. 9
(Estensione degli interventi compensative)
1. La compensazione è sempre obbligatoria, qualsiasi sia la
superficie di area boscata da trasformare.
2. L’area da compensare non
può essere inferiore a 2000 mq;
3. Nel caso di nuove realizzazioni,
limitatamente a superfici residuali di maglie di completamento ovvero di piani
urbanistici esecutivi, realizzati almeno all’80%, così come certificati dal
Comune interessato, si può procedere alla compensazione solo dopo aver redatto
apposito studio che tenga conto dell’intera superficie boscata all’interno della
maglia residuale. Lo studio è approvato dal Servizio Foreste.
4.
Successivamente all’approvazione del suddetto studio, il richiedente provvede
alla compensazione della sua parte di competenza riferita all’intero lotto di
proprietà, in base a quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 10
(Qualificazione degli interventi compensativi)
1. La compensazione consiste nella realizzazione di
interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa
di un’area boscata o di una sua porzione.
2. Non sono interventi
compensativi:
a) le opere di mitigazione o di rinverdimento pur connesse
alla realizzazione delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione;
b) le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla
realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di
qualsiasi tipo;
c) il rinverdimento di scarpate, di cave, di discariche, e
simili;
d) gli interventi di pulizia del bosco finalizzati esclusivamente al
taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o
deperienti.
Art. 11
(Ubicazione degli interventi compensativi)
1. Le aree oggetto di interventi compensativi devono
trovarsi nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la
trasformazione del bosco, ma, se non possibile, anche in altri bacini il più
possibile finitimi, concordati con il Servizio Foreste.
Art. 12
(Cauzione per i lavori di compensazione)
1. Prima dell’inizio dei lavori di trasformazione deve essere
prestata una cauzione quinquennale, attraverso la stipulazione di polizza
fidejussoria, a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte degli interventi
compensativi, con escussione diretta del beneficiario “Regione Puglia - Servizio
Foreste”.
2. Il servizio foreste, acquisita la certificazione di
regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, a seguito di verifica
positiva in loco, svincola la polizza fidejussoria prestata.
Art. 13
(Norme finali)
1. Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il
collaudo degli interventi è a carico del richiedente.
2. Per gli
interventi di compensazione boschiva devono prioritariamente ricongiungersi
cenosi forestali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di
particolare importanza.
3. Per gli interventi di compensazione boschivi
vanno utilizzate specie autoctone, in conformità al d.lgs 386/2003.
Art 14
(Spese istruttorie)
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi
in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei
soggetti richiedenti, pubblici e privati, nella misura di € 200,00 a pratica, da
aggiornare a cadenza triennale con provvedimento di Giunta Regionale.
2.
Il versamento, da parte dei soggetti obbligati, va effettuato sul conto
corretnte 60225323, intestato a “Regione Puglia- tasse, Tributi e proventi
regionale” - IBAN it 94 d 076 0104000000060225323 con causale “Oneri
trasformazione boschiva”.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 12 novembre 2013