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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
21
Data
12/11/2013
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione
Note
Bollettino n° 150 pubblicato il 18-11-2013
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2062 del 7/11/2013 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:


Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento reca le disposizioni attuative degli articoli 20 bis e 20 ter della Legge Regionale 30 novembre 2000, n.18 e per le fattispecie espressamente indicate dagli articoli 25 e 26 (1) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 12 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n.18 conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi).
(1) La l.r. n. 12/2012   è composta di solo 2 articoli pertanto il riferimento degli articoli 25 e 26 sono errati.

Art. 2
(Definizioni)


Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) “area boscata”: i terreni coperti da vegetazione forestale arbustiva o arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2001, n. 227. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) “trasformazione del bosco”: ogni intervento artificiale che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente, l’asportazione o la modifica di un’area boscata, finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale; anche il cambio di destinazione d’uso di una qualsiasi area boscata che non comporti taglio di alberi o arbusti. Non costituisce “trasformazione” il taglio di utilizzazione e gli altri interventi di gestione selvicolturale, condotti in osservanza delle norme forestali.
c) “compensazione”: l’attività di rimboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati.
d) “disboscamento”: l’asportazione, l’eliminazione o la modifica totale dell’area boscata.
e) “Piano Forestale Regionale”: documento di pianificazione a livello regionale, attuativo delle politiche comunitarie, nazionali e regionali per la tutela forestale e ambientale, per la valorizzazione della biodiversità, per la conservazione del patrimonio boschivo, per lo sviluppo della aree boscate e per la promozione della gestione sostenibile.
f) coefficiente di boscosità”: il rapporto, espresso in termini percentuali, tra la superficie boscata e la superficie del territorio comunale.
g) “Servizio Foreste”: struttura della Regione Puglia competente nella materia forestale.


Art. 3
(Trasformazione e rimboschimento compensativo)


1. Il “Piano Forestale Regionale” (nel seguito, PFR) di cui all’art. 4 c.1 let. e della Legge Regionale 18/2000:
a) delimita le aree sulle quali la trasformazione può essere autorizzata;
b) definisce le modalità e i limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione delle aree boscate;
c) stabilisce le tipologie, le caratteristiche qualitative e quantitative, nonché la localizzazione degli interventi di natura compensativa.

2. In mancanza del PFR, il Servizio Foreste procede all’esame delle richieste e concede l’autorizzazione per i casi previsti dal comma 5 dell’articolo 20 bis della L.R. 18/2000.

3. Per la trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico, il Servizio Foreste procede all’esame delle richieste e, dopo aver valutato le possibili alternative presentate, concede l’autorizzazione per i casi previsti dal comma 3 dell’articolo 20 ter della L.R. 18/2000.

4. Per gli interventi in aree che rientrano nella Rete Natura 2000, è richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

5. Le condizioni prefigurate alla lettera e) del comma 5 dell’art. 20 bis e alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 20 ter della LR 18/2000, sono fissate al 20 maggio 2012.



Art. 4
(Divieto di trasformazione e compensazione)


1. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati nei casi di:
a) non compatibilità della conservazione della biodiversità;
b) perdita di stabilità dei terreni;
c) compromissione del regime delle acque ed erosione superficiale del suolo;
d) possibile caduta massi e/o valanghe;
e) rimozione di azione frangivento;
f) compromissione dell’igiene ambientale locale;
g) aree boscate naturali;
h) aree boscate a latifoglie;
i) boschi da seme;
l) tipi forestali rari;
m) aree percorse da incendio, per il limite temporale definito dalla normativa vigente.

2. La trasformazione del bosco:
a) non deve determinare la distruzione dell’habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale. Vanno rispettate le norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa;
b) deve essere coerente e raccordata con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923;
c) deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all’art. 143 del d.lgs. 42/2004 e con l’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del medesimo decreto legislativo;
d) deve consentire la conservazione della biodiversità e salvaguardare gli ecosistemi.



Art. 5
(Istanza e documentazione per il rilascio dell’autorizzazione)


1. L’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione con relativa compensazione, è presentata al Servizio Foreste, corredata dalla seguente documentazione in formato digitale o, laddove non possibile, cartaceo:
a) autocertificazione del richiedente, attestante:
a.1) lo scopo per il quale viene richiesta la trasformazione;
a.2) il titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione, fatta eccezione per i lavori pubblici;
b) assenso del proprietario, qualora non coincida con il richiedente, ad eseguire la trasformazione, fatta eccezione per i lavori pubblici;
c) corografia in scala 1:10.000, riportante l’area perla quale si chiede la trasformazione;
d) planimetria catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle e delle superfici interessate dall’intervento prodotta, ove tecnicamente possibile - in un’unica tavola;
e) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente, corredata da certificato dell’Ufficio Tecnico Comunale nei casi indicati negli articoli 20 bis e 20 ter della LR 18/2000.
f) relazione contenente la descrizione sintetica del bosco da trasformare e l’indicazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;
g) “progetto di compensazione”, consistente in un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, individuato all’art. 6, costituito da:
g.1) relazione tecnica dettagliata dell’intervento compensativo proposto, riportando le possibili soluzioni alternative;
g.2) corografia in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto dell’intervento proposto;
g.3) computo metrico estimativo, redatto in conformità al prezziario regionale, dei lavori conseguenti all’intervento proposto;
g.4) piano di manutenzione del rimboschimento compensativo;
h) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all’esecuzione degli interventi compensativi medesimi;
i) versamento della somma di € 200,00 quale spese istruttorie di cui al successivo articolo 14.


Art. 6
(Competenze professionali)

1. La progettazione, la direzione lavori, l’accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di compensazione sono espletati da dottori forestali e/o da dottori agronomi, abilitati all’esercizio professionale.

2. La progettazione, la direzione lavori, l’accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di viabilità forestale o di sistemazione idraulica, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, possono essere espletati anche da altri professionisti, differenti da quelli individuati al precedente comma 1, competenti ai sensi di legge e abilitati all’esercizio professionale.

3. Nel caso di richieste avanzate da Enti pubblici, territoriali e non, i compiti professionali previsti nei precedenti commi 1 e 2, possono essere espletati da funzionari dipendenti che, per almeno 5 anni continuativi, abbiano maturato specifiche professionalità, attestate dall’amministrazione di competenza.


Art. 7
(Autorizzazione alla trasformazione del bosco)

1. La trasformazione del bosco è autorizzata con un atto del Dirigente del competente Ufficio del Servizio Foreste. Tale autorizzazione attiene al profilo forestale in uno, ove previsto, al vincolo idrogeologico.

2. L’ autorizzazione, di cui al precedente comma, contiene:
a) le superfici a bosco da trasformare;
b) gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi;
c) i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi autorizzati;
d) le modalità per il deposito delle cauzioni, individuate all’art. 12.

3. L’autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio-assenso ed è rilasciata entro 180 giorni dall’acquisizione dell’istanza.


Art. 8
(Rapporti di compensazione)

1. Il coefficiente di boscosità è:
a) “scarso” se il valore non è superiore a 20%;
b) “medio” se il valore è compreso tra 20% e 50%;
c) “elevato” se il valore non è inferiore a 50%.

2. Nelle aree a scarso e medio coefficiente di boscosità, per ogni metro quadrato di bosco trasformato, deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie reale variabile da 2 a 5 metri quadrati. Sino all’approvazione del PFR, si applica il valore 1: 2,5.

3. Nelle aree ad elevato coefficiente di boscosità, per ogni metro quadrato di bosco trasformato, deve essere realizzato intervento compensativo su una superficie reale di pari metri quadrati.


Art. 9
(Estensione degli interventi compensative)


1. La compensazione è sempre obbligatoria, qualsiasi sia la superficie di area boscata da trasformare.

2. L’area da compensare non può essere inferiore a 2000 mq;

3. Nel caso di nuove realizzazioni, limitatamente a superfici residuali di maglie di completamento ovvero di piani urbanistici esecutivi, realizzati almeno all’80%, così come certificati dal Comune interessato, si può procedere alla compensazione solo dopo aver redatto apposito studio che tenga conto dell’intera superficie boscata all’interno della maglia residuale. Lo studio è approvato dal Servizio Foreste.

4. Successivamente all’approvazione del suddetto studio, il richiedente provvede alla compensazione della sua parte di competenza riferita all’intero lotto di proprietà, in base a quanto previsto dal presente regolamento.


Art. 10
(Qualificazione degli interventi compensativi)


1. La compensazione consiste nella realizzazione di interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un’area boscata o di una sua porzione.

2. Non sono interventi compensativi:
a) le opere di mitigazione o di rinverdimento pur connesse alla realizzazione delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione;
b) le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
c) il rinverdimento di scarpate, di cave, di discariche, e simili;
d) gli interventi di pulizia del bosco finalizzati esclusivamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti.


Art. 11
(Ubicazione degli interventi compensativi)


1. Le aree oggetto di interventi compensativi devono trovarsi nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma, se non possibile, anche in altri bacini il più possibile finitimi, concordati con il Servizio Foreste.


Art. 12
(Cauzione per i lavori di compensazione)

1. Prima dell’inizio dei lavori di trasformazione deve essere prestata una cauzione quinquennale, attraverso la stipulazione di polizza fidejussoria, a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte degli interventi compensativi, con escussione diretta del beneficiario “Regione Puglia - Servizio Foreste”.

2. Il servizio foreste, acquisita la certificazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, a seguito di verifica positiva in loco, svincola la polizza fidejussoria prestata.


Art. 13
(Norme finali)

1. Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

2. Per gli interventi di compensazione boschiva devono prioritariamente ricongiungersi cenosi forestali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di particolare importanza.

3. Per gli interventi di compensazione boschivi vanno utilizzate specie autoctone, in conformità al d.lgs 386/2003.


Art 14
(Spese istruttorie)

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei soggetti richiedenti, pubblici e privati, nella misura di € 200,00 a pratica, da aggiornare a cadenza triennale con provvedimento di Giunta Regionale.

2. Il versamento, da parte dei soggetti obbligati, va effettuato sul conto corretnte 60225323, intestato a “Regione Puglia- tasse, Tributi e proventi regionale” - IBAN it 94 d 076 0104000000060225323 con causale “Oneri trasformazione boschiva”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 novembre 2013