Art. 1
Ambito di applicazione e definizione
1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare
funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle
esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di
servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle
farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.
2. Il Servizio
pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:
a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico,
ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso
ai locali;
b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con
farmacista di guardia all’interno. In tal caso i battenti dell’esercizio
farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire,
oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la
prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
c. a chiamata: quando all’esterno della farmacia il farmacista
indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
3.
Si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito
di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.
4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che
volontario, deve avere un’insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché
strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di
chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne luminose delle
farmacie non in servizio devono rimanere spente.
6. Ai fini della
presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:
a. orario diurno nei giorni feriali di cui all’articolo 2;
b. i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante
l’intervallo pomeridiano di cui all’articolo 3;
c. i turni svolti per servizio la domenica e i giorni festivi
di cui all’articolo 4;
d. i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di
cui all’articolo 6.
7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 6 vengono stabiliti nell’ambito dei singoli comuni e dei quartieri
o dei bacini di utenza dall’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e
trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza
e, per conoscenza, ai comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si
intende l’insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano
le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle
farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.
Art. 2
Orario diurno
1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio
diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano,
e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e
trenta alle ore venti.
2. Nell’ambito del periodo estivo, dal 21 giugno
al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore
diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell’inizio dei
turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.
Art. 3
Turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo
pomeridiano
1. Il turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo
pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato:
a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a
battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia
ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può
svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al
diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila
abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e
da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per
cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può
svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al
diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino
a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le
farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti
chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale
dei medicinali;
d. in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino
a 40 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni
tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura
dell’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali
provinciali delle farmacie pubbliche e private;
e. nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei
quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di
utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali
comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali
uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano
con altre farmacie nell’ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a
chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui
agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.
Art. 4
Turno festivo
1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico
territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da
assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione
superiore a 25 mila.
2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per
motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie
nell’ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere
chiusa salvo quanto previsto dall’articolo 8.
3. Le farmacie di turno
festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti
aperti e, durante l’intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all’articolo
3.
Art. 5
Riposo settimanale
1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella
giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una
giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o
bacini di utenza.
2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti,
le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due
turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l’altro a scelta
nei giorni feriali.
3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di
distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale
alternandosi con altre farmacie nell’ambito di un bacino di utenza, la farmacia
unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall’articolo 8.
4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico
territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per
singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali
dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di
competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
Art. 6
Servizio notturno
1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore
otto e trenta.
2. Il servizio notturno viene assicurato:
a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a
battenti aperti fino a due ore oltre l’orario normale di chiusura e a battenti
chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una
farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio
svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale
previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila
abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l’orario
normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le
farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al
diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino
a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le
farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al
diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
d. nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei
quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di
utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali
comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali
uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno notturno con
altre farmacie nell’ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a
chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui
agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8.
3.
In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per
turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro
disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio
notturno sono regolamentate dall’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e
trasmesse alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai
comuni interessati.
Art. 7
Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni
pomeridiani,
notturni e festivi aggiuntivi
1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla
vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia oltre i turni
obbligatori.
2. Al fine di garantire l’efficienza del Servizio pubblico
farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal
comma 1 devono programmare l’orario di apertura oltre i turni obbligatori,
predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini
delle azioni di verifica e controllo, tramite:
a. avvisi affissi in farmacia;
b. comunicazione all’Ordine
provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell’orario aggiuntivo
sul sito internet, ove presente;
c. avviso sul sito internet della farmacia,
ove presente.
Art. 8
Ampliamento del servizio farmaceutico per le
farmacie uniche e rurali
1 Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da
parte del comune, quest’ultimo deve inoltrare all’Ordine provinciale dei
farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento
economico, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel
territorio.
Art. 9
Chiusura annuale per ferie
1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse
per ferie annuali fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi,
intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato, in coerenza con la
turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la
proposta di ferie all’Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza
assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico
territoriale.
2. La farmacia chiusa per ferie ha l’obbligo di affiggere
un cartello di avviso almeno una settimana prima.
3. Al fine di
assicurare l’assistenza farmaceutica deve in ogni caso essere garantita
l’apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o
bacino di utenza.
Art. 10
Determinazione dei turni di servizio
1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano
i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del
Servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e
9 e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico
farmaceutico regionale.
2. Per obiettive e giustificate esigenze
rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali
dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall’articolo 2.
3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli ordini
provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme
fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano
turni di servizio obbligatori, per singoli comuni o bacini di utenza,
trasmettendoli alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai
comuni interessati.
4. Per particolari e/o improvvise esigenze,
opportunamente documentate, l’Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, può
apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali
modifiche devono essere portate a conoscenza delle ASL e dei comuni interessati.
5. E’ data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, di
aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e
gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.
6. Ogni
farmacia deve tenere esposto al pubblico, all’esterno dei propri locali, un
cartello o idoneo dispositivo con l’indicazione dell’orario di apertura
giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino di utenza e deve
dotarsi di un’insegna idonea all’individuazione dell’esercizio da parte
dell’utente.
7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata
entro e non oltre trenta minuti.
Art. 11
Sostituzione temporanea del titolare
1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con
altro farmacista regolarmente iscritto all’albo nella conduzione professionale
dell’esercizio è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8
novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei
casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in
associazioni o organismi di categoria.
Art. 12
Chiusura temporanea dell’esercizio
1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente,
l’esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia
almeno quindici giorni prima all’Ordine provinciale dei farmacisti per la
successiva notifica al sindaco e alla ASL competente, salvo i casi urgenti e
gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.
Art. 13
Sanzioni pecuniarie
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli
articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato:
a. violazione di cui all’articolo 1, commi 4 e 5:
euro 500;
b. violazione di cui all’articolo
2:
euro 1.000;
c. violazione di cui all’articolo
3:
euro 1.000;
d. violazione di cui all’articolo
4:
euro 1.500;
e. violazione di cui all’articolo
6:
euro 2.000;
f. violazione di cui all’articolo 10, comma
7: euro 2.000.
2. All’accertamento
della violazione provvede la ASL competente per territorio, che la segnala:
a. alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del
regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la
determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma
1;
b. all’Ordine provinciale dei farmacisti per le valutazioni
deontologiche di propria competenza.
Art. 14
Abrogazione
1. Lalegge
regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei turni di servizio delle
farmacie), è abrogata.
Art. 15
Disposizioni per i capoluoghi della
Provincia BAT
1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di
cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione
complessiva dei tre comuni e applicando l’indicatore di una farmacia ogni 80
mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 18 febbraio 2014
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