Art. 1
Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo
49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo
9 della legge regionale 6 febbraio 2013, n.7 (Norme urgenti in materia
socio-assistenziale), gli ambiti territoriali e i Comuni prorogano, con apposito
provvedimento, l’autorizzazione provvisoria rilasciata in applicazione del
medesimo articolo
9 della l.r. 7/2013, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, in
ogni caso, non oltre il 6 febbraio 2015, per tutte le strutture per cui, con lo
stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica, l’adeguatezza dei servizi
prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale,
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di
edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e
sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di
lavoro.
2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria,
fino al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al
termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già
presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle
medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in
presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o
convenzionamento con l’Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale
di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 6 febbraio 2015, verificato il
mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca
l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa
corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’articolo
8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26(Interventi in materia
sanitaria), come modificato e integrato dagli articoli
10 e 41
della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.