TITOLO I
Disposizioni diverse in materia di garanzia dei livelli
essenziali di assistenza
Art. 1
Interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
1. Al fine di predisporre interventi straordinari per la tutela
della salute nei luoghi di lavoro, in considerazione degli infortuni sul lavoro
che ogni anno colpiscono i lavoratori della Regione Puglia, si individuano le
seguenti aree di intervento:
a) rafforzamento del sistema di sorveglianza basato sulla banca
dati dei nuovi flussi informativi per la prevenzione, INAIL - ISPESL - REGIONI,
finalizzato all'individuazione dei bisogni sul versante degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, compresi i bisogni inerenti la
percezione, la valutazione e la reazione adeguata al rischio, di cui vanno
contemplati anche il supporto psicologico alla persona colpita e alla famiglia;
b) potenziamento delle attività di vigilanza e controllo dei
servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle AUSL nei
settori con indici infortunistici più elevati per la sicurezza e per la salute
psicofisica dei lavoratori, nonché delle azioni di formazione alla sicurezza e
di promozione della sicurezza, in collaborazione con i servizi di psicologia,
per la responsabilizzazione dei lavoratori all'uso dei mezzi di tutela della
sicurezza della salute;
c) azioni di supporto di informazione e assistenza per la
istituzione della rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS);
d) piani specifici dedicati all'informazione e assistenza delle
microimprese e dell'artigianato per favorire l'integrazione sul posto di lavoro
dei lavoratori migranti;
e) coordinamento del Dipartimento di prevenzione e dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA) sulla base di protocolli
condivisi;
f) applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(Attuazione della direttiva 80/1107/CEE, della direttiva 82/605/CEE, della
direttiva 83/477/CEE, della direttiva 86/188/CEE e della direttiva 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212) con la realizzazione dei registri degli
esposti;
g) estensione del principio di precauzione ai lavoratori a
contatto con sostanze cancerogene o presunte tali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e a
sostegno di politiche attive per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Giunta
regionale, all'interno del documento di indirizzo economico-funzionale (DIEF),
individua apposite risorse e fissa gli interventi strutturali e organizzativi
necessari, con particolare riferimento all'implementazione delle dotazioni
organiche.
Art. 2 (1)
Interventi per la tutela degli animali d'affezione e
prevenzione del randagismo.
[1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi
per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
"1-bis) L'anagrafe canina di ogni AUSL deve essere
informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema
unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata
regionale denominata ACIR.";
b) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: "A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di
strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici
di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella
orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le
autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di
provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione.
Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni";
c) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunta, infine, la
seguente lettera:
"e-bis) un rappresentante individuato dall'Associazione
nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.";
d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1
i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso
di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della
Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione.";
e) il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"4. È istituito presso il competente Settore
dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile
regionali".
2. Ai fini della tutela degli animali d'affezione e
prevenzione del randagismo sono assunte le seguenti iniziative:
a) i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono
rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il
risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle
strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di
animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi
autorizzate che opereranno a esaurimento;
b) costituzione di tavoli politici e tecnici per il
monitoraggio del fenomeno del randagismo e l'individuazione delle azioni
necessarie, la cui composizione deve prevedere anche la partecipazione delle
componenti presenti nella Commissione regionale;
b-bis. In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i
comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze
specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere
favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile
e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli
articoli. 8
e 9
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d'affezione e prevenzione del randagismo) (2).]
Articolo abrogato dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.c).
(2) Lettera aggiunta dall'art. 3,
comma 41, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 3
Norme in materia di servizi di emergenza-urgenza.
1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza
sanitaria territoriale "118" di cui all'articolo 41,
commi 1 e 3, della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), in
possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza
sanitaria territoriale e in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, può presentare domanda per l'attribuzione degli incarichi a
tempo indeterminato, di cui all'articolo 63 dell'Accordo collettivo nazionale
Acc. 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, di seguito chiamato Accordo collettivo.
1-bis. Il personale medico adibito ai Servizi di
emergenza-urgenza "118" e quello adibito ai punti di primo intervento, non
iscritto nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, in
possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività emergenza
sanitaria di cui all'articolo 96 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN), può
presentare domanda per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato di
cui all'articolo 92 dell'ACN del 29 luglio 2009 (3) .
2. Il personale di cui al comma 1, non iscritto nella
graduatoria di medicina generale vigente, è inserito in un apposito elenco
aziendale da utilizzare per l'affidamento di incarichi a tempo indeterminato,
nel limite dei posti vacanti da attribuire ai sensi dell'Accordo collettivo e
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia).
3. L'elenco aziendale di cui al comma 2, è utilizzato dopo aver
esaurito le procedure stabilite dall'Accordo collettivo vigente.
4. I criteri per l'inserimento nell'elenco aziendale di cui al
comma 2, sono stabiliti dal Comitato permanente regionale ex articolo 24
dell'Accordo collettivo vigente.
5. Il personale medico adibito, con incarico a tempo
determinato, ai servizi dell'emergenza sanitaria territoriale "118", non in
possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza
sanitaria territoriale, può partecipare ai corsi formativi aziendali di cui
all'articolo 96 dell'Accordo collettivo che le Aziende sanitarie devono
organizzare, sulla base dei criteri fissati a livello regionale, entro e non
oltre il 30 settembre 2006.
6. Il personale di cui al comma 5, conseguito lo specifico
attestato formativo, ha titolo a presentare la domanda per l'inserimento negli
elenchi aziendali di cui ai commi 2 e 3 nonché per il conferimento degli
incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 63 dell'Accordo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
6-bis. Il personale convenzionato di cui al comma 1-bis, ai
fini dell'attribuzione degli incarichi, deve risultare in servizio alla data del
31 marzo 2012 (4) .
6-ter. Il personale di cui al comma 6-bis è inserito in un
apposito elenco aziendale da utilizzarsi per l'affidamento degli incarichi a
tempo indeterminato, a esaurimento delle procedure stabilite dall'ACN vigente, a
favore dei soggetti iscritti nella graduatoria regionale di settore della
medicina generale, nel limite dei posti vacanti (5) .
6-quater. Al fine dell'inserimento nella graduatoria aziendale,
di cui al comma 6-ter, è valutata esclusivamente l'anzianità di servizio
maturata nel Servizio emergenza-urgenza "118". A parità di posizione in elenco,
il personale è graduato nell'ordine della:
a) minore età;
b) voto di laurea;
c) anzianità di laurea (6) .
6-quinquies. L'attuazione di quanto previsto dai commi
precedenti deve corrispondere agli obiettivi economico-finanziari previsti dal
Piano di rientro 2010/2012 di cui alla legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2, atteso che trattasi di spesa già
consolidata, per incarichi di sostituzione a tempo determinato, conferiti negli
esercizi 2010/2012 (7) .
7. Nel servizio di emergenza territoriale "118" è assicurata la
medicalizzazione delle ambulanze. La Giunta regionale, in sede di adozione del
DIEF, ridetermina la dotazione di ambulanze e il relativo organico e il piano di
medicalizzazione.
8. Al personale medico adibito con incarico a tempo
indeterminato, da almeno cinque anni, ai servizi di emergenza sanitaria
territoriale "118", si applica l'articolo 11
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004). L'inquadramento, a seguito dei
giudizi di idoneità e nei limiti della dotazione organica di ciascuna AUSL, è
effettuato nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza
(8) .
9. A seguito dell'inquadramento di cui al comma 8, il personale
opera, secondo le esigenze aziendali, sia sui mezzi di soccorso che nelle
strutture di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, pronto soccorso e
punti di primo intervento territoriale.
10. Le Aziende sanitarie, nel rispetto dei limiti di dotazione
organica dei posti di autisti di ambulanza, coperti con personale precario,
attivano le procedure per la copertura dei posti con personale a tempo
indeterminato, con applicazione dei criteri previsti dalla legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005) e dalla legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione
Puglia) e successive modificazioni e integrazioni in materia di riserva di posti
per il personale precario.
10
bis. Nelle more di un’organica ridefinizione del servizio di emergenza-urgenza e
al solo fine del conferimento degli incarichi provvisori (118 e P.P.I.T.) per
fronteggiare situazioni eccezionali, le ASL adeguano le graduatorie e conformano
i bandi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel
rispetto delle seguenti priorità:
a)
il personale medico inserito nella graduatoria regionale di Settore emergenza
sanitaria territoriale definitiva di Medicina generale valevole per l’anno 2016
di cui al bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 7 dicembre 2016,
in possesso dell’attestato d’idoneità di cui all’articolo 96 dell’Accordo
collettivo nazionale (A.C.N.) del 29 luglio 2009, con priorità per quelli
residenti nel territorio dell’azienda sanitaria che pubblica il singolo
bando;
b)
al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori della
emergenza, l’attribuzione degli incarichi provvisori può essere concessa anche
ai soggetti già incaricati a tempo determinato in possesso del solo attestato di
cui all’articolo 96 dell’A.C.N. 29 luglio 2009. A tal fine gli aspiranti saranno
graduati in separato elenco da utilizzarsi in via residuale e a esaurimento
delle procedure stabilite dall’A.C.N. vigente secondo i criteri recepiti con
determinazione dirigenziale regionale del 27 settembre 2007, n. 155. (9)
10
ter. La graduazione di cui al comma 10 bis. è così
determinata:
1)
anzianità di servizio nel 118;
2)
a parità del requisito sub 1, la “residenza nell’azienda;
3)
a parità del requisito sub 2, la maggiore età;
4)
a parità del requisito sub 3, il voto di laurea;
5)
a parità del requisito sub 4, l’anzianità di laurea.; (10)
10
quater. Agli effetti di quanto disposto dai commi 10 bis. e 10 ter., i periodi
di sostituzione potranno essere valutati ai fini dell’inserimento nella
graduatoria esclusivamente dopo aver acquisito il requisito di accesso
all’inserimento nella graduatoria regionale. (11)
(3) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
28 marzo 2012, n. 7.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
28 marzo 2012, n. 7.
(5) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lettera b),L.R.
28 marzo 2012, n. 7.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
28 marzo 2012, n. 7.
(7) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lettera b),L.R.
28 marzo 2012, n. 7 .
(8) Vedi anche, per l'estensione delle
disposizioni di cui al presente comma, l'art.25,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(9) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art.7,
comma 1.
(10) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art.7,
comma 1.
(11) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art.7,
comma 1.
Art. 4
Dipartimento interaziendale regionale per l'allarme e
l'emergenza sanitaria.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito il Dipartimento interaziendale regionale di allarme ed emergenza
sanitaria territoriale "118".
2. Il Dipartimento è struttura operativa interaziendale,
trasmurale, interdipartimentale e trasversale, funzionalmente sovraordinata
rispetto alle strutture complesse e semplici individuate nel sistema di
emergenza-urgenza "118".
3. L'organizzazione del Dipartimento si articola su due livelli
di direzione:
a) il Comitato del Dipartimento;
b) il Direttore del Dipartimento.
4. La sede operativa del Dipartimento è individuata nell'AUSL
BA/4 di Bari.
5. Il Direttore del Dipartimento è un direttore di struttura
complessa operante nell'area dell'emergenza, in servizio presso una delle
Aziende sanitarie della Regione. La nomina è disposta con provvedimento di
Giunta regionale, sentiti i Direttori generali delle Aziende sanitarie.
L'incarico è conferito per un periodo di tre anni, rinnovabile. L'incarico
cessa, oltre che per mancato rinnovo alla scadenza, in caso di esito negativo
della verifica sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati
dalla Giunta regionale con il DIEF ovvero a seguito della perdita del requisito
di direzione di struttura complessa presso l'Azienda sanitaria di appartenenza.
La funzione di Direttore di Dipartimento non è sostitutiva rispetto a quella di
direzione di struttura complessa di appartenenza ed è incompatibile con
l'attività libero-professionale esterna.
6. Le spese per il funzionamento del Dipartimento sono
individuate dalla Giunta regionale con il DIEF annuale e assegnate all'AUSL
BA/4.
7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento concernente
il modello organizzativo e di funzionamento del Dipartimento.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V,
sent. n. 591 del 08-02-2010 (ud. del 12-05-2009), Romano E. e altri c. Regione
Puglia e altri
T.A.R. Bari
Sez. I, Sent. n.
483 del 04-03-2008 (ud. del 09-01-2008), R.E. e altri c. Regione Puglia e
altri
Art. 5
Assegnazione delle sedi farmaceutiche.
1. I gestori provvisori, le cui sedi farmaceutiche siano state
assegnate in esecuzione delle graduatorie provinciali, risultanti dagli ultimi
concorsi provinciali, approvate con Det. n. 26/2003, con Det. n. 27/2003, con
Det. n. 138/2004 e con Det. n. 141/2004, ma risultati idonei negli stessi o in
quelli precedenti, sono dichiarati assegnatari di sede farmaceutica e immessi
nella titolarità secondo disponibilità esistenti e nell'ordine di una
graduatoria comparativa per titoli secondo il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme
di riordino del settore farmaceutico) (12) .
2. Le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28
febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui
al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Puglia, che
propone la relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore
sanità entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle
domande. Previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della
determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative
assegnazioni a seguito di interpello simultaneo (13) .
3. L'immissione nella titolarità può avvenire previo abbandono
di giudizi eventualmente intentati dagli interessati contro la Regione Puglia.
(12) Comma così modificato dall'art.
1,
comma 1, lettera a), L.R.
12 dicembre 2006, n. 34.
(13) Comma così sostituito dall'art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
12 dicembre 2006, n. 34. Il testo originario era così formulato: «2. In caso
di esaurimento delle sedi disponibili nella provincia di riferimento della
graduatoria, i rimanenti aventi titolo possono optare per una sede vacante e/o
di nuova istituzione sita in un'altra provincia della Regione Puglia.».
Art. 6
Norme in materia di contrasto delle dipendenze patologiche.
1. Al fine di garantire la piena operatività dei SERT e dei
Dipartimenti per le dipendenze patologiche (DDP), in considerazione della
espansione e nuova articolazione del consumo di droghe tra i giovani e gli
adolescenti, nonché della cronicizzazione ed esclusione sociale di soggetti
tossicodipendenti in trattamento, sono individuati i seguenti principi
organizzativi e di indirizzo:
a) l'articolazione delle prestazioni e della programmazione
degli interventi di contrasto delle dipendenze patologiche, intese come area
primaria di interventi per la salute, deve valorizzare gli aspetti di
pluriprofessionalità specialistica propria dell'offerta di servizio,
l'integrazione dei vari attori che direttamente e indirettamente agiscono
nell'area delle dipendenze patologiche, la rilevazione dei bisogni e
l'ottimizzazione delle risorse;
b) i Servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
degli stati di dipendenza patologica (SERT), all'interno delle AUSL, devono
necessariamente avere una corretta collocazione territoriale nell'ambito di una
organizzazione dipartimentale che svolga funzioni di programmazione, controllo e
verifica delle attività e delle azioni concretamente articolate a livello
distrettuale;
c) l'integrazione del privato sociale accreditato, del
volontariato e delle cooperative sociali, nell'ambito di una organizzazione
dipartimentale, deve consentire di organizzare offerte di servizio che tengano
conto delle risorse e dei bisogni emergenti nel territorio per meglio rispondere
alle esigenze di prevenzione primaria, cura e riabilitazione della popolazione
in generale e, in particolare, di gruppi di popolazione specifica. Le aree di
integrazione oggettiva possono investire oltre alla residenzialità, la
semiresidenzialità e specifici moduli organizzativi, gruppi progetto/lavoro
nonché unità di strada ed eventuali altri moduli (tabagismo, gambling e altre
dipendenze comportamentali, inserimenti lavorativi e altro) che si rendessero
necessari e utili a rispondere a bisogni territoriali;
d) integrazione e collaborazione nell'ambito del Consiglio
dipartimentale con i comuni e con gli enti istituzionali concorrenti (scuola,
servizi sociali di tribunale adulti e minori, prefettura, forze dell'ordine,
sindacati, associazioni industriali e imprenditoriali) per lo svolgimento dei
compiti previsti di prevenzione e riabilitazione in riferimento ai piani di zona
in base alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia).
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi e per le
finalità di cui al comma 1, disciplina, con propri atti, i seguenti ambiti di
intervento:
a) linee di indirizzo e di promozione delle azioni di
integrazione socio-sanitaria con particolare riguardo all'implementazione del
Piano regionale delle politiche sociali e dei Piani di zona nell'area della
prevenzione, cura e riabilitazione;
b) adeguamento degli organici, previa verifica e monitoraggio,
con riguardo al D.M. 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità
(Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire
presso le unità sanitarie locali) e successive integrazioni, sulla base del
reale carico di pazienti e di prestazioni, al fine di garantire i livelli
essenziali di assistenza (LEA) e gli obblighi istituzionali previsti dalla
normativa specifica e correlata nell'area della prevenzione primaria, cura e
riabilitazione delle dipendenze patologiche;
c) formulazione di direttive regionali essenziali per
realizzare una piena attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230
(Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30
novembre 1998, n. 419) al fine di garantire un uniforme e sufficiente livello di
assistenza ai detenuti tossicodipendenti;
d) passaggio definitivo e organico delle Unità Operative (UO)
Carcere nelle AUSL, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 230/1999, al fine di
garantire uniformi, adeguati e dignitosi livelli di assistenza ai detenuti
affetti da stati di dipendenza patologica;
e) adeguamento strutturale, tecnico e organizzativo dei servizi
pubblici e del privato sociale accreditato secondo i criteri e i requisiti
strutturali, tecnologici, organizzativi per l'accreditamento come previsto dalla
lettera e) dell'articolo 11
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
coerente uniformità sul territorio aziendale nella erogazione del servizio e
delle prestazioni, al fine di consentire adeguata accessibilità e continuità
assistenziali;
f) monitoraggio periodico, dello stato della realizzazione dei
requisiti di accreditamento delle strutture pubbliche e private afferenti ai
DDP;
g) dettagliata definizione degli obiettivi da perseguire e
degli indicatori di qualità che permettono chiari riferimenti di collocazione e
di funzionamento per tutti gli attori coinvolti nonché definizione dei parametri
tabellari delle prestazioni che consentano una esatta costituzione del budget
complessivo del Dipartimento.
3. Al fine di meglio configurare, razionalizzare e adeguare il
sistema regionale delle dipendenze patologiche, la legge
regionale 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento
delle dipendenze patologiche della AUSL) e le disposizioni connesse sono
adeguate ai seguenti indirizzi:
a) organizzazione del DDP in maniera adeguata per rispondere
alle funzioni di integrazione e di attuazione degli interventi specifici;
b) a integrazione dell'articolo 6
(Unità Operative) della L.R.
n. 27/1999, si individua la doppia diagnosi psichiatrica quale Unità
Operativa specifica nell'ambito del DDP per meglio rispondere alle problematiche
diffuse e sempre più emergenti di ulteriore disagio, patologia e carico
assistenziale;
c) istituzione nell'Assessorato alle politiche per la salute,
di un Ufficio dipendenze patologiche che svolga funzioni di verifica, controllo
e monitoraggio delle attività svolte nei servizi dipartimentali, in attuazione
degli indirizzi e delle indicazioni regionali. Nell'Ufficio regionale trova
collocazione uno specifico Osservatorio epidemiologico a cui afferisce il
sistema rilevazione dati informatizzato della Regione Puglia. L'Ufficio si
coordina con l'Assessorato alla solidarietà ai fini dell'integrazione
socio-assistenziale nonché della programmazione della prevenzione primaria e
della riabilitazione;
d) informatizzazione dei servizi pubblici e privati, in
attuazione del progetto Sesit, di cui alla Delib.G.R. 30
novembre 2005, n. 1722 (Costituzione del Comitato regionale
interdipartimentale sulle dipendenze - CRIDIP).
4. Le AUSL per realizzare, attuare e rendere pienamente
operativi i SERT e i DDP, sono autorizzate a coprire con contratti di lavoro a
tempo indeterminato i posti del ruolo sanitario in organico per i profili
professionali vacanti nelle dotazioni organiche dei SERT. Nelle more
dell'attuazione del presente comma, le AUSL prorogano i rapporti a tempo
determinato attualmente in corso.
[5. Per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra
le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del
SSN ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei
Servizi per le tossicodipendenze), ai fini giuridici, economici e previdenziali
viene riconosciuta l'anzianità del servizio prestato in regime convenzionale con
riferimento all'orario settimanale svolto, secondo i criteri stabiliti nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 (Criteri per la
valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del
servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza
territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale) e con effetti
retroattivi (14) .] *
6. Il personale con qualifica di educatore professionale in
servizio presso i SERT, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24
della L.R.
n. 1/2005, è equiparato alla figura professionale di collaboratore
professionale esperto.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, la Giunta regionale, all'interno del DIEF, individua apposite risorse
e obiettivi per i Direttori Generali.
(14) Comma così sostituito dall'art.
24,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10 (per l'interpretazione autentica di quanto disposto
nel presente comma, vedi l'art. 17,
L.R.
23 dicembre 2008, n. 45); vedi anche, ai fini dell’applicazione del presente
comma e ad integrazione di quanto in esso disposto, l’art.3,
L.R.
27 novembre 2009, n. 27. Il testo originario era così formulato: «5. Per il
conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al
personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18
febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le
tossicodipendenze), ai fini giuridici ed economici, viene riconosciuta
l'anzianità del servizio prestato in regime convenzionale con riferimento
all'orario settimanale svolto.».
* La corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17 della L.R. Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia
sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della L.R.
Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella
parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima
dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del
Servizio sanitario nazionale ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia
coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale
dipendente;
Art. 7
Tutela della salute dei detenuti e internati negli Istituti
penitenziari.
1. La Regione Puglia tutela il diritto alla salute dei detenuti
e degli internati presenti negli Istituti penitenziari ubicati nel territorio
regionale assicurando adeguati livelli di prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione, con particolare riferimento alla tutela della salute mentale,
analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli
obiettivi di salute e dei LEA individuati nel Piano regionale di salute (PRS),
con particolare riferimento alla tutela della salute mentale.
2. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 1 la Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa consultazione della rappresentanza dei DDP e dell'Amministrazione
penitenziaria adegua il protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e la stessa
Amministrazione, garantendo adeguato livello di assistenza farmaceutica.
3. Gli oneri conseguenti all'adeguamento del protocollo
previsti per l'anno 2006, in misura non superiore a euro 1 milione e 200 mila,
comprensivi della quota trasferita dallo Stato per la remunerazione del
personale convenzionato, sono ripartiti tra le Aziende sanitarie all'interno del
DIEF per l'anno 2006.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione emana disposizioni organiche di attuazione del
decreto legislativo n. 230/1999 prevedendo la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i
soggetti impegnati nell'assistenza sanitaria nella disciplina di criminologia
clinica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Disposizioni in materia di attività residenziali
extra-ospedaliere.
1. La Giunta regionale disciplina la classificazione e le
funzioni delle strutture sanitarie residenziali extra-ospedaliere, le relative
tariffe e gli obiettivi relativi a flussi informativi promuovendo l'attività
residenziale territoriale quale alternativa, in presenza di condizioni cliniche
che lo consentano, al ricovero ospedaliero.
2. Il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie e
protette, è individuato come segue:
a) residenza sanitaria assistenziale di cui alla Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento di
organizzazione e funzionamento delle RSA): quattro posti letto ogni 10 mila
abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili,
che siano gravemente non autosufficienti, fatti salvi i posti già assegnati con
la Delib.G.R. 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi
ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla Delib.C.R. n. 380/1999 e
successive modificazioni di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 - Definizione dei
rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”) (15) ;
b) residenze socio-sanitarie assistenziali, di cui al Reg.
reg. 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), e
successive modificazioni, e alla L.R.
n. 19/2006: 8,5 posti letto ogni 10 mila abitanti (16) ;
b-bis) 0,5 posti letto ogni 10 mila abitanti destinati a centri
diurni per pazienti affetti da Alzheimer, che possono essere anche annessi alle
strutture di cui alle lettere a) e b) (17) .
3. La distribuzione dei posti letto è assicurata su base
territoriale provinciale e tenendo conto della popolazione standardizzata con
l'indice di vecchiaia.
3-bis. Nel limite dei posti letto stabiliti dal comma 2, gli
accordi contrattuali con le residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) per
le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore generale
dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei
sindaci competente per territorio (18) .
3-ter. I direttori generali delle ASL pervengono alla stipula
degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia) e dal relativo Reg.
reg. 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di
valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione
delle strutture nonché della publicizzazione aggiornata semestralmente della
invalicabile disponibilità dei posti letto (19) .
3-quater. All’istanza presentata dal legale rappresentante
delle strutture deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione
al registro di cui all’articolo 53 della L.R.
n. 19/2006 (20) .
3-quinquies. L’iscrizione al registro di cui al comma 3-quater
deve intendersi quale classificazione secondo le indicazioni dell’articolo 66
del Reg.
reg. n. 4/2007 e non costituisce diritto all’accordo contrattuale (21) .
3-sexies. L’accordo contrattuale si rinnova con cadenza
triennale, rinnovabile ai fini della continuità assistenziale, a seguito della
verifica di cui all’articolo 52
della L.R.
n. 19/2006 . L'accordo contrattuale
continua a produrre effetti ed efficacia nelle more della nuova sottoscrizione.
Ai fini di assicurare la continuità assistenziale, il rinnovo è dovuto alla sola
condizione della permanenza dei requisiti minimi di autorizzazione di cui
all'articolo 52 della legge
regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) (22)
.
3-septies. In caso di contestuali istanze di accordo
contrattuale, a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a
parità di diritto, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi
contrattuali dando priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta
di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari nel rispetto di linee guida da
emanarsi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria
(23) .
3-octies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi
contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in
regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati
nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per convenzioni in essere si intendono anche le convenzioni con le
residenze socio-sanitarie assistenziali non classificate ai sensi del Reg.
reg. 2 aprile 1997, n. 1 (Art. 4, comma 2, lettera b), legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette). Ai fini
della continuità assistenziale, le convenzioni già in essere alla data del 10
aprile 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche
nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a
quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel
distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo
del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con
indice di vecchiaia (24) .
3-nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non
utilizzati alla data del 10 aprile 2013, tenuto conto della riserva di cui al
comma 3-octies, devono rispettare i criteri di priorità di cui al comma
3-septies (25) .
3-decies. Fino alla stipula degli accordi contrattuali di cui
al comma 3-octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se scadute
e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge
(26).
3-undecies. Qualora i direttori generali non ottemperino nei
termini di cui al comma 3-octies, la Giunta regionale nomina il commissario ad
acta (26) .
(15) Lettera così sostituita dall’art. 41,
comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma
2 del medesimo articolo e l' art.
4 della l.r. n. 1/2016). Il testo originario era così formulato: «a)
Residenza sanitaria assistenziale di cui alla Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 210
(Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA): 5,5 posti letto ogni
10 mila abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze
senili e 0,5 a centri diurni.».
(16) Lettera così sostituita dall’art. 41,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del
medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «b) Residenze
socio-sanitarie assistenziali di cui al Reg.
2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette) e successive
modificazioni e alla L.R.
n. 19/2006: sette posti letto ogni 10 mila abitanti, fatti salvi i posti già
assegnati con la Delib.G.R. 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione
dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla Delib.C.R. n. 380/1999
e successive modificazioni di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 - Definizione dei
rapporti con la Congregazione religiosa "Casa della Divina Provvidenza").».
(17) Lettera aggiunta dall’art. 41,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma
2 del medesimo articolo).
(18) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art.10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti era il seguente: «3-bis.
Fino all'esaurimento dei posti letto di cui al fabbisogno stabilito dal comma 2,
alla classificazione delle residenze socio sanitarie assistenziali, a modifica
del comma 4 dell'articolo 2
del Reg.
2 aprile 1997, n. 1, provvede con propria determinazione il dirigente del
Settore assistenza ospedaliera e specialistica entro trenta giorni dalla data di
ricezione del parere espresso dal direttore generale della ASL di competenza
.3-ter. Il direttore generale della ASL di riferimento
perviene all'espressione del parere di cui al comma 3-bis a seguito di
aggiornata publicizzazione della invalicabile disponibilità di posti letto e di
positiva istruttoria dell'istanza di classificazione da parte delle strutture
interessate.3-quater. All'istanza presentata dal legale
rappresentante delle strutture in questione deve essere allegata la
documentazione attestante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 53
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), e il possesso di tutti i requisiti stabiliti dai vigenti regolamenti
regionali.3-quinquies. La globale verifica dei requisiti
funzionali corrispondenti alla richiesta tipologia di classificazione deve
essere portata a termine entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L'eventuale
richiesta di documentazione integrativa relativa agli standard organizzativi e
servizi speciali deve essere soddisfatta dalla struttura protetta entro 30
giorni dalla formale notifica, trascorsi i quali l'istanza deve ritenersi
decaduta.3-sexies. In caso di contestuali istanze a
fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di
diritto, il direttore generale, ai fini dell'espressione del proprio parere, può
dare priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di servizi
rispetto a quelli minimi regolamentari.3-septies. In
prima applicazione della presente norma, sono fatte salve tutte le
classificazioni e convenzioni stipulate dalle ASL alla data di entrata in vigore
della presente legge.».
(19) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(20) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(21) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(22) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 poi
così modificato dall'art. 1,
comma 1, L.R.
5 agosto 2013, n. 21. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo
ha abrogato il comma 39 dell’art.3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(23) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 . In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(24) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Successivamente il presente comma è stato
così modificato dall’art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(25) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Successivamente il presente comma è stato
così sostituito dall’art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «3-nonies.
Gli accordi contrattuali per i posti letto non utilizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge devono rispettare i criteri di priorità di cui al
comma 3-septies.».
(26) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
(27) Comma aggiunto dall’art. 10,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. In pari tempo il comma 1 del medesimo articolo ha
abrogato il comma 39 dell’art.3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, con il quale erano stati aggiunti nel presente
articolo i commi da 3-bis a 3-septies, che pertanto si intendono sostituiti dal
presente comma e dagli altri commi aggiunti dal suddetto comma 2 dell’art. 10,
L.R.
n. 4/2010. Il testo originario dei commi sostituiti è riportato in nota al
comma 3-bis.
Art. 9
Disposizioni programmatiche per la tutela della salute
mentale.
1. Al fine di assicurare in Puglia lo sviluppo delle politiche
di salute mentale, con uno o più atti della Giunta regionale, sono adottati
interventi finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) completa realizzazione dei Dipartimenti di salute mentale,
secondo la legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e principi per il funzionamento dei
Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36), con l'adeguamento della dotazione del
personale, in tutti i profili professionali previsti, così come stabilito anche
dal Progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998/2000" approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999;
b) istituzione di Centri di salute mentale (CSM) funzionanti
sperimentalmente ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, dotati
di posti letto eccedenti quelli previsti nei servizi psichiatrici di diagnosi e
cura (SPDC) con tipologia di utenti individuata con circolare di Giunta
regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il bacino d'utenza dei CSM, di norma, deve coincidere con
l'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario;
c) realizzazione di strutture terapeutico-riabilitative
residenziali a tipologia "familiare" con caratteristiche di civile abitazione e
un massimo di dieci posti letto. Sono confermate le strutture residenziali con
missione fortemente connotata e semiresidenziali psichiatriche previste dal Reg.
27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private)
con il vincolo dell'innalzamento degli standard minimi per l'accreditamento e
l'istituzione di una commissione di controllo con la presenza di associazioni di
utenti e familiari;
d) realizzazione di "case per la vita" per utenti cronici,
soli, ma con sufficiente capacità di autonomia, da organizzare con regolamento
nei successivi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) sviluppo delle forme alternative alla assistenza
residenziale, come l'affido eterofamiliare realizzato attraverso un sostegno
economico alle famiglie affidatarie, previo percorso per le stesse di
formazione, selezione e sostegno unitamente a verifiche programmate nonché
realizzazione di gruppi-appartamento, con caratteristiche di civile
abilitazione, attraverso l'assegnazione di una quota di alloggi dell'edilizia
economica e popolare riservata ai pazienti psichiatrici secondo quanto previsto;
f) realizzazione di Centri diurni, con caratteristiche di
Centri integrati tra sociale e sanitario, facilmente accessibili, gestiti, di
norma, in ambito pubblico, fino a un numero massimo di venti;
g) al fine di favorire il processo di riconversione degli ex
ospedali psichiatrici "Casa della divina provvidenza" di Bisceglie e Foggia, le
AUSL BA/2 e FG/3 possono affidare alle Opere don Uva la gestione delle nuove
strutture da attivarsi sul territorio di cui ai commi c), d) ed f);
h) gestione, in via sperimentale di forme di autogestione di
Centri diurni da parte di utenti e gruppi di self-help;
i) iniziative di sostegno anche economico, alle Associazioni di
utenti dei servizi psichiatrici e dei loro familiari per la promozione della
salute mentale e la lotta allo stigma;
j) organizzazione della assistenza domiciliare specialistica
all'interno dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) così come nei compiti
istituzionali dei CSM con il controllo del DSM;
k) assegnazione di risorse ai DSM per la costruzione e lo
sviluppo delle reti sociali naturali e formali all'interno dei Piani sociali di
zona (PSZ), attraverso l'assegnazione di budget vincolato;
l) presa in carico da parte dei DSM dei pazienti detenuti, in
attuazione del D.Lgs. n. 230/1999 e dei ricoverati in Ospedale psichiatrico
giudiziario per i quali vanno realizzate forme alternative di residenzialità;
m) organizzazione da parte delle AUSL di percorsi formativi per
tutti gli operatori del DSM, compresi quelli del privato sociale, mirati a
sviluppare competenze e professionalità, a partire dalla centralità territoriale
degli interventi in salute mentale; attivazione di tirocini formativi presso i
CSM per gli specializzandi in psichiatria e gli studenti di medicina,
psicologia, scienze dell'educazione, scienze sociali;
n) istituzione di una Commissione regionale per le iniziative
di tutela della salute mentale, con la presenza di rappresentanti di
associazioni per la difesa dei pazienti psichiatrici, con la funzione di
controllo, proposta e monitoraggio delle problematiche e delle criticità in
ambito regionale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e
alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto
dello standard previsto dal Reg.
2 marzo 2006, n. 3 (art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), della L.R.
n. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di
compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie). Sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale le
strutture interessate possono procedere a eventuali riconversioni di attività
eccedenti il fabbisogno in altre tipologie di strutture che dovessero risultare
carenti.
3. La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti attuativi
del presente articolo e della L.R.
n. 30/1998 per la parte non modificata dalla presente legge.
Art. 10
Attuazione della legge n. 68/1999.
1. Ai fini della piena attuazione della legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) la Giunta regionale costituisce
una Commissione regionale interassessorile per il monitoraggio dell'esecuzione
delle iniziative previste dalla legge stessa.
Art. 11
Norma di garanzia del livello essenziale di assistenza
ospedaliera.
1. Al fine di fronteggiare eventuali situazioni di criticità
nell'assicurazione dei LEA, collegate a chiusura temporanea di servizi per
interventi strutturali, con conseguente necessità di trasferimento degli stessi,
a impossibilità logistica di ospitare unità operative così come previste dalla
programmazione regionale e altre difficoltà rilevate nell'attuazione della
programmazione stessa, nonché al fine di ridurre i tempi di attesa, fino
all'adozione del nuovo PRS, fermi restando i vincoli posti dalla programmazione
sanitaria nonché dalle esigenze di equilibrio economico, i Direttori generali
delle AUSL possono disporre l'attivazione di nuove attività o loro trasferimenti
di sede. I relativi provvedimenti devono essere proposti entro 10 giorni dalla
loro adozione alla Giunta regionale, che si esprime entro i successivi trenta
giorni.
2. Nelle more della rimodulazione della rete ospedaliera, le
Aziende sanitarie provvedono all'attivazione di almeno un modulo di quattro
posti letto in ciascuna AUSL o Azienda ospedaliera di Unità di terapia intensiva
pneumologica e un modulo di sei posti letto di Terapia semi intensiva
neurologica (stroke units).
3. Nelle Aziende ospedaliero-universitarie può essere istituita
una struttura semplice amministrativa deputata alla gestione dei rapporti con
l'Università.
TITOLO II
Accreditamento, rapporti contrattuali
Art. 12 (28)
Modifiche alla L.R. n. 8/2004.
[1. Alla L.R.
n. 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6,
come modificato dall'articolo 16
della L.R.
n. 1/2005, è soppresso;
b) al comma 1 dell'articolo 7,
come integrato dall'articolo 17
della L.R.
n. 12/2005, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "fatta
eccezione per le strutture di cui alla lettera a), punto 1), numeri 1.2.2,
1.2.4, 1.3 e punto 2), numeri 2.3 e 2.4, del comma 1 dell'articolo 5".
Il parere di compatibilità non è richiesto per le strutture già autorizzate alla
realizzazione prima dell'entrata in vigore della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2000);
c) al comma 3 dell'articolo 19
le parole "e 8" sono sostituite dalle seguenti: "e 7-bis";
d) dopo il comma 7-bis dell'articolo 19
è aggiunto il seguente:
"7-ter. I professionisti autorizzati ai sensi del comma 2
sono tenuti al pagamento della tassa governativa di cui all'articolo 1, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4
(Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e dei relativi
personale e uffici), recepito conlegge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario), a decorrere dalla data dell'autorizzazione definitiva
all'esercizio, rilasciata ai sensi del comma 6.";
e) al comma 2 dell'articolo 21,
modificato dall'articolo 17
della L.R.
n. 12/2005, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
"h-bis) In sede di adozione del PRS, la Giunta regionale,
in esecuzione della propria Delib.G.R. 28 settembre 2005, n. 1585, ridefinisce
gli standard di posti letto per disciplina secondo criteri di efficacia ed
efficienza, anche al fine di garantire l'equa distribuzione territoriale e la
riduzione della mobilità passiva extra-regionale;
h-ter) In sede di revisione dell'organizzazione
ospedaliera, in esecuzione della Delib.G.R. n. 1385/2005, la Giunta ridefinisce
gli standard secondo criteri di efficienza ed efficacia, anche al fine di
garantire l'equa distribuzione territoriale delle strutture e la riduzione della
mobilità passiva extra-regionale";
f) dopo il comma 4-bis dell'articolo 21
è aggiunto il seguente:
"4-ter. Le strutture di ricovero per acuti già autorizzate
e in esercizio al 31 ottobre 2003 nonché le strutture transitoriamente
accreditate, che sottoscrivono le preintese di cui alla Delib.G.R. 28 settembre
2005, n. 1385 (Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Adeguamento dello
standard di posti letto), possono presentare domanda di accreditamento entro
dodici mesi dalla data di adozione delle preintese da parte della Giunta
regionale. Le strutture che a seguito della sottoscrizione delle preintese
devono riconvertire posti letto per acuti in attività residenziale
extra-ospedaliera o altra fattispecie che configuri una delle condizioni
previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), possono presentare
domanda di accreditamento, entro lo stesso termine di cui al presente comma, per
le nuove attività da assicurare presso la stessa o diversa struttura.
L'approvazione delle preintese da parte della Giunta regionale e la Delib.G.R.
n. 1870/2002 costituiscono valutazione positiva di compatibilità col fabbisogno
ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e di funzionalità rispetto alla
programmazione, in deroga alle procedure di cui all'articolo 7, intendendosi il
fabbisogno determinato all'esito delle suddette preintese e dalle stesse
soddisfatto per quanto riguarda i posti letto per acuti. Per le attività di
nuova realizzazione, tali strutture sono esentate dalla presentazione del piano
di adeguamento di cui al comma 4, fermo restando il possesso dei requisiti
accertato secondo la procedura di verifica degli stessi";
g) il comma 6 dell'articolo 21
è soppresso;
h) all'articolo 24
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Ai fini della riduzione delle liste d'attesa, le
strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1.2, 1.3 e a2,
numeri 2.3 e 2.4, possono presentare domande di accreditamento istituzionale
unitamente alla domanda di autorizzazione, fermo restando il rispetto del
fabbisogno individuato nel regolamento di cui all'articolo 3.
2-ter. I centri prelievo sono permessi solo a coloro che
hanno nello stesso comune un laboratorio di analisi accreditato.";
i) il comma 5 dell'articolo 24
è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il professionista accreditato, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), intenda continuare la propria
attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento
dell'autorizzazione e dell'accreditamento, da effettuarsi con specifico atto
dell'autorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone
costituite da professionisti abilitati all'esercizio professionale nella stessa
branca, previa verifica della sussistenza dei titoli e requisiti nonché le
quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del SSR
nell'ambito degli appositi rapporti, unitamente ad atto consensuale degli
associati che concordino preventivamente nell'eventualità di qualsivoglia
recesso e per qualsiasi causa la titolarità dell'autorizzazione e
dell'accreditamento dell'associazione. In caso di scioglimento della predetta
associazione o di recesso del professionista associato, già titolare
dell'autorizzazione e dell'accreditamento, rivive la titolarità originaria.";
j) il comma 3 dell'articolo 29,
già sostituito dall'articolo 17
della L.R.
n. 12/2005, è sostituito dal seguente:
"3. In fase di prima applicazione della presente legge, per
le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per
l'autorizzazione all'esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti
minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo
della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, fatti
salvi i posti già assegnati con la Delib.G.R. n. 1870/2002 previsti dal riordino
della rete ospedaliera. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati
risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003,
le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione per l'ampliamento
del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura,
configurandosi la fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a),
numero 3). Nel caso in cui non sia richiesto l'aumento o il trasferimento,
l'autorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade dalla data del
provvedimento di rilascio dell'accreditamento istituzionale. Nel caso in cui il
numero dei posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione
minima di cui all'articolo 6, comma 2, le strutture sanitarie che non abbiano
già provveduto possono inoltrare richiesta di adeguamento del numero dei posti
letto o di trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3). In mancanza,
l'autorizzazione all'esercizio per l'intera struttura decade. In entrambe le
ipotesi, nel caso di richiesta di adeguamento del numero dei posti letto o di
trasferimento presso nuova struttura, i termini per uniformarsi ai requisiti
sono quelli di cui all'articolo 19, comma 3.";
k) dopo il comma 4 dell'articolo 29
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le strutture e i professionisti autorizzati e/o
transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni
determinati dai regolamenti regionali di cui all'articolo 3,
in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al Reg.
13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento
definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa
AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta
la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi
valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. A
tal fine si applicano le procedure di cui al comma 4, per quanto compatibili.".
"4-ter. In deroga a quanto previsto all'articolo 24,
comma 4, le strutture provvisoriamente e transitoriamente accreditate ai sensi
del Reg.
27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione
delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e
private), nonché le strutture transitoriamente accreditate di cui alla
Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 813 (Schema di regolamento. «Modifica
dell'articolo5
del Reg.
6 aprile 2005, n. 16 "L.R. n. 8/2004 - art. 3: fabbisogno di posti
letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno"»), possono presentare domanda di
accreditamento istituzionale.";
l) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 29,
come modificato dall'articolo 16
della L.R.
n. 1/2005, la parola "distretto" è sostituita dalla seguente:
"AUSL";
m) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 29,
come modificato dall'articolo 1
della L.R.
n. 1/2005, il termine "quattro" è sostituito dal seguente:
"cinque";
n) dopo il comma 6 dell'art. 29
è aggiunto il seguente:
"6-bis. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno
realizzato interventi strutturali per le cui opere è stata rilasciata
concessione edilizia prima della data di entrata in vigore della L.R.
n. 28/2000 hanno diritto alla conferma dei posti letto in esercizio
alla data del rilascio della concessione e possono chiedere l'ampliamento, ai
soli fini dell'autorizzazione, dei posti letto in conformità con il progetto
approvato con la stessa concessione e purché la nuova struttura sia conforme ai
requisiti minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla Regione. Ai
posti letto autorizzati ai sensi del presente comma non si applica il regime
dell'assistenza indiretta.".
2. Le richieste delle strutture sanitarie di adeguamento
del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, di cui al
terz'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 29
della L.R.
n. 8/2004, come sostituito dalla lettera j) del precedente comma 1,
possono essere inoltrate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le domande di accreditamento istituzionale di cui al
comma 4-ter dell'articolo 29
della L.R.
n. 8/2004, introdotto dalla lettera k) del precedente comma 1,
possono essere presentate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge". ]
(28) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. e).
Art. 13
Accreditamento strutture specialistiche.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24
dellaL.R.
n. 8/2004, il bando per l'accreditamento delle strutture eroganti attività
di specialistica ambulatoriale, transitoriamente accreditate, è emanato entro il
30 settembre 2006.
Art. 14
Protocollo d'intesa Casa sollievo della sofferenza di San
Giovanni Rotondo e remunerazione Enti ecclesiastici.
1. Ai fini del completo adempimento da parte della Regione
degli impegni assunti col protocollo d'intesa del 23 settembre 2004 tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Regione Puglia e
Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, sono assicurate le
iniziative di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La somma residua fino alla concorrenza di euro 35 milioni,
che non ha trovato copertura nelle risorse di cui all'articolo 17,
comma 3, della L.R.
n. 1/2005, è liquidata con utilizzo della quota assegnata alla Regione
Puglia in sede di riparto tra le Regioni della somma di euro 2 miliardi di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005).
3. Fino all'assunzione in carico da parte delle competenti AUSL
dei centri dialisi di Manfredonia, Vieste e Rodi Garganico, la Regione
riconosce, a titolo di contributo al sostegno di funzione non sufficientemente
remunerata, la somma annua di euro 500 mila a decorrere dall'anno 2006.
4. In attuazione dell'ultimo periodo del protocollo d'intesa di
cui al comma 1, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'incremento
delle tariffe vigenti in misura pari al 10 per cento delle tariffe ministeriali
in vigore dal 1° gennaio 1998 per i DRG relativi a ricoveri di alta specialità
individuati nella Tariffa unica convenzionale (TUC) e 5,5 per cento per gli
altri DRG, fatta esclusione di quelli di cui all'allegato 2C al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza) e successive modificazioni e integrazioni disposte
anche a livello regionale.
5. Al fine di garantire uniformità di trattamento ai tre Enti
ecclesiastici equiparati per livello di complessità alle Aziende ospedaliere, le
disposizioni di cui al comma 4 sono applicate anche agli Enti ecclesiastici
"Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (29) .
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate anche
a far fronte ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro
nonché a realizzare processi di deospedalizzazione comportanti riduzione di
costi per ricoveri non appropriati (30) .
7. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con
il Fondo sanitario regionale annuale, secondo stanziamenti appositamente
previsti nel DIEF.
(29) Vedi anche, per la conferma per
l'anno 2007 delle disposizioni di cui al presente comma, l'art. 35,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(30) Vedi anche, per la conferma per
l'anno 2007 delle disposizioni di cui al presente comma, l'art. 35, L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 15
Tariffe IRCCS pubblici e privati e Aziende
ospedaliero-universitarie e altri Presidi ospedalieri (31) .
1. Le tariffe DRGs per la remunerazione dei ricoveri
ospedalieri attualmente in vigore per gli IRCCS pubblici e privati, Aziende
ospedaliero-universitarie nonché altri Presidi ospedalieri pubblici sono
incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura prevista
dall'articolo 14,
commi 4 e 5, per le finalità previste al comma 6 e con la copertura finanziaria
di cui al comma 7 dello stesso articolo.
(31) Vedi anche, per la conferma per
l'anno 2007 delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 35,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 16
Tariffe case di cura private (32) .
1. Le tariffe DRG riconosciute alle case di cura private a
decorrere dal 1° gennaio 2006, fatta esclusione di quelle riguardanti i DRGs di
cui all'allegato 2 C al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modificazioni e
integrazioni disposte anche a livello regionale, sono incrementate nelle misure
riportate alle lettere che seguono:
a) DRGs relativi a ricoveri di alta specialità individuati
nella TUC
Classe A 105 per cento delle tariffe ex D.M. 30 giugno 1997
Classe B 100 per cento delle tariffe ex D.M. 30 giugno 1997
Classe C 90 per cento delle tariffe ex D.M. 30 giugno 1997
b) Altri DRGs
Classe A 98 per cento delle tariffe ex D.M. 30 giugno 1997
Classe B 92 per cento delle tariffe ex D.M. 30 giugno 1997
Classe C 85 per cento delle tariffe ex D.M. 30 giugno 1997
c) [La percentuale del 25 per cento prevista
dall'articolo 17,
comma 3, della L.R.
n. 14/2004 è elevata al 50 per cento per i DRGs relativi ai parti, con
esclusione dei parti cesarei] (33) .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche a
far fronte ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro
nonché a realizzare processi di deospedalizzazione comportanti riduzione di
costi per ricoveri non appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino alla definizione
della rete regionale di assistenza riabilitativa ad alta specialità, la funzione
assistenziale di neuroriabilitazione e terapia intensiva, assicurata a pazienti
con esiti di gravi eventi vascolari e traumatici a livello cerebrale dalle
strutture appositamente autorizzate, è remunerata con modalità stabilite dalla
Giunta regionale, sulla base del costo standard di produzione del programma di
assistenza, che garantiscano l'effettiva copertura dei costi relativi ai fattori
produttivi impiegati con riferimento agli standard organizzativi previsti dalla
normativa vigente (34) .
4. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con
il Fondo sanitario regionale annuale.
5. Gli incrementi tariffari disposti dal presente articolo
nonché dagli articoli 14 e 15, si applicano anche alle tariffe DRGs, nuove o
modificate, rispetto a quelle di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1997
(Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui
al decreto ministeriale 14 dicembre 1994), a seguito del passaggio al nuovo
sistema di classificazione CMS versione 19 purché non superino quelle
individuate nella TUC.
(32) Vedi anche, per la conferma per
l'anno 2007 delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 35,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(33) Lettera abrogata dall'art. 3,
comma 3,L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche, quanto disposto dall'art. 4 della
medesima legge riguardo alla sua efficacia.
(34) Vedi anche l'art.3,
comma 37, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 17
Accordi contrattuali case di cura.
1. A decorrere dall'anno 2006 le AUSL, al fine di stipulare gli
accordi contrattuali ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni,
in attuazione dell'articolo 30
della L.R.
n. 4/2003 e dell'articolo 20
della L.R.
n. 1/2005, in conseguenza del rilascio degli accreditamenti istituzionali in
esecuzione della L.R.
n. 8/2004 e successive modificazioni, determinano il volume finanziario di
risorse da trasferire dal regime di rimborso in assistenza indiretta al tetto di
remunerazione delle prestazioni in regime di accreditamento e accordi
contrattuali. Nella stipula degli accordi contrattuali le AUSL tengono conto
della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge
regionale 30 maggio 1985, n. 51 (Disciplina concernente le Case di cura
private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore dell'Assessorato
alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il
DIEF.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, il tetto
invalicabile di remunerazione per ciascuna Casa di cura in precedenza solo
autorizzata, a cui è stato riconosciuto l'accreditamento, deve essere
determinato con riferimento al valore delle prestazioni erogate nel 2005, in
assistenza indiretta, ai pazienti di tutte le AUSL della Regione Puglia,
rivalutato secondo la tariffa di fascia di appartenenza della struttura e tenuto
conto della capacità erogativa delle singole strutture, definita sulla base dei
parametri di qualità funzionali all'accreditamento. Tale tetto deve intendersi
al netto del valore riferito a prestazioni eseguite in mobilità extraregionale e
al netto del costo del materiale protesico.
3. Il valore soglia di ogni singola struttura, ai fini
dell'applicazione della regressione tariffaria del 15 per cento prevista dalla
normativa vigente, è rappresentato dal valore del tetto invalicabile, così come
determinato al comma 2, decurtato del 20 per cento. Ai fini della remunerazione
dei 43 DRGs ad alto rischio di inappropriatezza, le Case di cura
istituzionalmente accreditate sono tenute a rispettare i limiti di ammissibilità
e le modalità di remunerazione previsti dall'articolo 22,
comma 1, della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia).
4. Per le Case di cura di cui al comma 1 valgono tutte le norme
vigenti in materia di accordi contrattuali tra l'ospedalità privata e la Regione
Puglia.
5. Per le Case di cura che hanno ricevuto un provvedimento di
accreditamento parziale dei posti letto, rispetto al totale dei posti letto da
accreditare, il tetto invalicabile, così come determinato al comma 2, e il
valore soglia di cui al comma 3, sono proporzionalmente adeguati al numero dei
posti letto accreditati.
6. Nelle clausole contrattuali deve essere inserito il rispetto
dei requisiti organizzativi con particolare riferimento alla dotazione di
personale, in relazione a volumi e tipologia di prestazioni da assicurare,
garantendo l'applicazione dei Contratti collettivi di lavoro. Nelle clausole
contrattuali devono essere altresì inserite le modalità di assicurazione
dell'attività di emergenza e del collegamento al CUP aziendale ai fini della
riduzione delle liste d'attesa.
Art. 18
Accordi contrattuali con le strutture specialistiche.
1. In sede di stipula degli accordi regionali sulle modalità e
limiti di remunerazione delle prestazioni per le strutture sanitarie
transitoriamente o istituzionalmente accreditate, la Giunta regionale provvede
ad aggiornare e rendere attuali le modalità di calcolo, superando il riferimento
all'anno 1998, tenendo conto della presenza di nuovi soggetti accreditati, della
valorizzazione delle attività territoriali, delle prestazioni introdotte nel
nomenclatore dopo il 1998, della reale capacità erogativa delle strutture nonché
degli obiettivi di appropriatezza e governo della domanda.
2. [A modifica di quanto previsto
dall'articolo 17,
comma 2, della L.R.
n. 14/2004, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le
prestazioni erogate oltre il tetto di spesa sono remunerate nelle percentuali
definite dalla Giunta regionale a seguito dell'individuazione dei costi
marginali effettuata d'intesa con le organizzazioni regionali
rappresentative] (35) .
2-bis. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina
fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) sono remunerate nel limite del tetto
di spesa assegnato a ciascuna struttura in applicazione del documento di
indirizzo economico e funzionale (DIEF) approvato annualmente dalla Giunta
regionale (36) .
2-ter. Nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa
(fisiokinesiterapia) eccedenti il tetto di spesa di cui al comma 2-bis (37) .
3. Negli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende sanitarie
sono individuate le modalità di collegamento al CUP aziendale ai fini della
riduzione delle liste d'attesa.
(35) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 3, L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche, quanto disposto dall'art. 4 della
medesima legge riguardo alla sua efficacia.
(36) Comma aggiunto dall'art. 16,
L.R.
2 luglio 2008, n. 19.
(37) Comma aggiunto dall'art. 16,
L.R.
2 luglio 2008, n. 19.
Art. 19
Contratti per prestazioni domiciliari.
1. Per favorire la piena operatività nel territorio di
riferimento delle strutture pubbliche attive nell’ambito dell’assistenza
domiciliare, le ASL impegnano il personale dipendente e convenzionato per
l’attività necessaria all’attuazione del piano assistenziale individuale (PAI)
anche con il ricorso agli istituti contrattualmente previsti.
2. Previa definizione del fabbisogno di prestazioni nell’ambito
territoriale di ciascuna ASL e della capacità produttiva delle risorse proprie
in relazione alle attività da garantire, le ASL stipulano accordi contrattuali
per le prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui si ravvisi la
necessità.
3. I direttori generali delle ASL, determinato il fabbisogno di
cui al comma 2, stipulano gli accordi contrattuali con i presidi privati già
provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il servizio sanitario per
l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare ex articolo 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),
insistenti nel territorio dell’ASL di riferimento.
4. Qualora il fabbisogno non possa essere soddisfatto
attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio
dell’ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi contrattuali con
strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali, in ragione
dell’abbattimento delle liste di attesa.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere
erogate solo da strutture autorizzate e accreditate per prestazioni domiciliari,
fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 6.
6. La Giunta Regionale con uno o più provvedimenti procede,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’adozione del regolamento dell’assistenza domiciliare per trattamenti
riabilitativi cui devono adeguarsi le strutture provvisoriamente o
istituzionalmente accreditate che intendano erogare prestazioni di assistenza
domiciliare ex articolo 26 della L. 833/1978 (38) .
(38) Il presente articolo, già sostituito
dall'art. 19,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 8,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Contratti per
prestazioni domiciliari. 1. I direttori generali, ferma restando la piena
operatività delle strutture pubbliche, che a tal fine possono utilizzare
personale della continuità assistenziale mediante estensione dell'orario di
lavoro, stipulano contratti con i presidi accreditati per l'erogazione di
prestazioni di riabilitazione in forma domiciliare, insistenti nel rispettivo
territorio e/o in altri ambiti territoriali, rivolte alla presa in carico dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, tenendo conto
del fabbisogno determinato nell'ambito territoriale di ciascuna ASL.
2. La stipula degli accordi contrattuali di cui al comma
1 deve essere ispirata dai raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) esercizio pieno del diritto alla libera scelta da parte
dell'utente, in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dall'articolo 2,
comma 3, della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio
sanitaro regionale); b) facilità di accesso per Putente e
riduzione dei tempi di attesa. 3. Al fine di garantire
un'adeguata assistenza sanitaria domiciliare assicurando l'integrazione degli
interventi socio-sanitari, il servizio sanitario regionale (SSR) promuove il
potenziamento dell'assistenza medica e infermieristica a domicilio erogata nelle
forme dell'assistenza domiciliare sanitaria. A tal fine è assicurata la
formazione del personale dedicato e l'integrazione dell'assistenza domiciliare
con le strutture distrettuali e la medicina di base per la realizzazione della
rete dei servizi territoriali omogenea su tutto il territorio regionale.».
Art. 20
Unioni temporanee di acquisto.
1. La Regione promuove e incentiva le Unioni temporanee di
acquisto tra Aziende e Istituti del SSR.
2. Le Aziende e Istituti del SSR promuovono o partecipano,
sulla base di protocolli d'intesa definiti tra le parti e coordinati dal Nucleo
di cui al comma 3, a "Unioni di acquisto", con l'obiettivo di migliorare il
potere contrattuale della domanda. Gli acquisti unificati riguardano in via
prioritaria prodotti sanitari ed economali per i quali sia possibile
standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di comune
utilizzazione.
3. È istituito, in via sperimentale, presso l'Assessorato alle
politiche della salute il Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni
d'acquisto, incaricato della pianificazione, promozione e sviluppo delle
attività connesse con l'acquisizione della domanda di beni necessari per il
funzionamento delle Aziende e Istituti del SSR che si realizzano attraverso
formalizzati protocolli d'intesa sulla base delle direttive vincolanti impartite
dal Nucleo regionale.
4. Il Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni
d'acquisto è composto da rappresentanti dell'Assessorato alle politiche della
salute, dell'ARES e delle Aziende e Istituti del SSR ed è istituito con
deliberazione di Giunta regionale.
5. Entro il 30 marzo di ogni anno le aziende e istituti del SSR
comunicano all’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle
tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR i
contratti per la fornitura di beni e servizi scaduti o in scadenza nei
successivi dodici mesi in relazione ai quali, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 57, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), e
successive modificazioni, sono obbligate ad avviare le relative procedure
d’acquisto, specificando (39) ;
a) il valore complessivo dell'appalto;
b) la procedura d'acquisto che intendono esperire indicando le
modalità di aggiudicazione prescelte;
c) il ruolo che, eventualmente, intendono assumere nell'ambito
del procedimento da promuovere con particolare riferimento alla definizione
degli obblighi nei confronti dell'azienda che verrà designata, dal Nucleo di cui
al comma 3, "capofila";
d) le modalità con cui intendono procedere, eventualmente, alla
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici.
(39) Alinea così sostituito dall’art. 31,
comma 5, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Entro il 30 marzo di
ogni anno le Aziende e Istituti del SSR comunicano al Nucleo di cui al comma 3 i
contratti per la fornitura di beni e servizi in scadenza nei successivi dodici
mesi, in relazione ai quali intendono costituirsi in Unione d'acquisto,
specificando:».
Art. 21
Disposizioni in materia di appropriatezza.
1. Il SSR persegue l'appropriatezza clinica valorizzando
prioritariamente le seguenti azioni:
a) tutela della salute agendo attraverso azioni di prevenzione
(primaria, secondaria, terziaria) effettuata al fine di ridurre i bisogni di
prestazioni;
b) governo dell'offerta incidendo sulla riorganizzazione,
sull'accessibilità e sulla disponibilità di servizi;
c) qualificazione dei comportamenti dell'utenza attraverso
azioni di comunicazione e di educazione al fine di creare una cultura della
salute e del corretto e responsabile utilizzo dei servizi pubblici;
d) responsabilizzazione dei prescrittori che traducono il
bisogno di salute in domanda di prestazioni sanitarie, attraverso la produzione,
diffusione, implementazione, valutazione e revisione di linee-guida, percorsi
diagnostico-terapeutici, protocolli clinici nonché definizione di protocolli di
farmaco utilizzo finalizzati a ridurre i consumi di farmaci e a massimizzare il
rapporto costo/efficacia delle prescrizioni farmaceutiche;
e) formazione continua dei prescrittori e degli operatori, con
particolare riferimento al governo clinico;
f) attivazione di modelli gestionali per il livello delle cure
primarie mediante la progettazione di strutture organizzative nell'ambito del
distretto (unità territoriali di assistenza primaria, associazionismo MMG/PLS,
budget distrettuale);
g) implementazione del sistema informativo per l'attività
assistenziale erogata sul territorio.
2. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo del buon uso del
farmaco, le AUSL assicurano le seguenti iniziative:
a) i Direttori generali delle AUSL determinano annualmente, per
i Distretti di competenza, i livelli di spesa farmaceutica e predispongono
programmi di attività mirati a perseguire l'appropriatezza e la
razionalizzazione dell'impiego delle risorse, sulla base delle attribuzioni
previste per ciascuna AUSL;
b) fermo restando quanto previsto in materia dal Contratto
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta, al fine di consentire le verifiche
sull'appropriatezza prescrittiva delle componenti professionali e il governo
dell'eventuale superamento del tetto di spesa programmato, periodicamente i
Direttori generali verificano l'andamento della spesa farmaceutica territoriale
e il raggiungimento degli obiettivi assegnati. A tal fine provvedono alla
convocazione dei medici iperprescrittori per individuare le cause del
superamento del tetto programmato;
c) i Direttori generali trasmettono trimestralmente dettagliata
relazione all'Assessorato alle politiche della salute circa le verifiche
eseguite e i casi di superamento del tetto prefissato;
d) i Direttori generali, per il tramite dei servizi
farmaceutici ospedalieri e territoriali, adottano ogni utile iniziativa
finalizzata alla promozione dell'utilizzo appropriato dei farmaci equivalenti;
e) i farmacisti convenzionati, ove rilevino palesi incongruenze
o contraddittorietà nella prescrizione di farmaci, con particolare riferimento
alle controindicazioni del loro uso combinato, sono tenuti a segnalarle
all'assistito nonché al distretto territorialmente competente, nel rispetto
delle norme sulla privacy.
3. È istituito l'Ufficio di coordinamento aziendale delle cure
primarie, che fa parte della Direzione generale dell'AUSL. L'Ufficio ha il
compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la
programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e
assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L'Ufficio è diretto
da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di
concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal
Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal
Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di
partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali (40) .
(40) Comma così sostituito dall'art.
2,
L.R.
12 dicembre 2006, n. 34. Il testo originario era così formulato: «3. È
istituito l'Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie che fa parte
della Direzione generale dell'AUSL. L'Ufficio ha il compito di coordinare e
monitorare le attività svolte dagli Uffici per la programmazione e il
monitoraggio delle attività in medicina generale della Direzione del distretto.
L'Ufficio è diretto da un medico di medicina generale indicato dal Comitato
permanente aziendale per la medicina generale, nominato dal Direttore generale e
fa parte del Collegio di direzione. Per le modalità di partecipazione si
applicano le norme previste dall'Accordo regionale.».
Art. 22
Prestazioni di spettroscopia.
1. Per assicurare la diagnosi completa della malignità dei
tumori cerebrali e di altre patologie secondo indicazioni appropriate le
strutture sanitarie pubbliche o private assicurano l'esame spettroscopico con
oneri a carico del SSR. La tariffa per la scanzione aggiuntiva è quantificata
nella misura del 20 per cento della tariffa prevista per l'esame base di
risonanza magnetica.
Art. 23
Attuazione articolo 1, comma 198, legge 23 dicembre 2005, n.
266.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 198, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), nella Regione
Puglia sono applicate da parte degli enti del SSR secondo principi e criteri di
seguito riportati:
a) la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e IRAP,
riferita all'anno 2004, assunta quale base di calcolo per la quantificazione
delle economie, è determinata al lordo delle riduzioni del 2 per cento previsto
dall'articolo 23
(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)
della L.R.
n. 28/2000, come integrato dall'articolo 8
(Disposizioni in materia di personale) della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2001);
b) alla spesa determinata con il criterio di cui alla lettera
a) si applicano i correttivi di cui all'articolo 1, comma 199, della L. n.
266/2005;
c) alle Ausl BA/2, BAT/1 e FG/2, come riarticolate con la legge
regionale 12 agosto 2005, n. 11 (Modifiche alla legge
regionale 14 giugno 1994, n. 18 - Norme per l'istituzione degli ambiti
territoriali delle Unità sanitarie locali), in conseguenza dell'istituzione
della sesta provincia, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione a obiettive e motivate
carenze di personale, non si applica il limite del 5 e 2 per cento previsto
dall'articolo 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni,
nonché quello di cui all'articolo 1, comma 198, della L. n. 266/2005 (41) ;
d) i limiti di spesa determinati per gli anni 2006-2007 e 2008,
con i criteri di cui ai commi precedenti, sono incrementati in misura pari al 60
per cento della riduzione dell'eventuale saldo negativo finanziario della
mobilità sanitaria extraregionale;
e) la Giunta regionale emana apposite direttive attuative della
presente legge, tenendo conto della peculiarità delle AUSL interessate alla
rimodulazione conseguente all'istituzione della sesta provincia nonché della
necessità che le Aziende e Istituti del SSR adottino misure necessarie a
garantire il rispetto degli obiettivi prioritari del SSR con particolare
riferimento a:
1) assicurazione dei servizi di emergenza urgenza;
2) attivazione di nuovi servizi e attività;
3) riorganizzazione dei servizi secondo criteri di flessibilità
ed economicità;
4) rideterminazione della dotazione organica.
(41) Ai sensi dell’art. 22,
L.R.
31 dicembre 2009, n. 34 le disposizioni di cui alla presente lettera
continuano ad applicarsi alla Asl FG, subentrata alla ex Asl FG/2, fino al 31
dicembre 2010. Vedi anche l'art. 19,
comma 7, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
Art. 24
Indagine conoscitiva sui bilanci d'esercizio.
1. Le Aziende sanitarie, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 291,
della L. n. 266/2005 e nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro della
salute richiamato nella legge suindicata, si avvalgono dell'attività
professionale di una società di revisione iscritta all'Albo speciale di cui
all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per avviare il processo di
introduzione della revisione contabile del bilancio d'esercizio attraverso lo
svolgimento di un'indagine conoscitiva e di limitate procedure di revisione
sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2005, la revisione contabile dello stato
patrimoniale al 31 dicembre 2006 e la revisione contabile del bilancio 2007 e
anni successivi.
2. La Regione individua, secondo le procedure di legge e con
gara a evidenza pubblica, uno o più soggetti di provata esperienza nell'ambito
della revisione contabile per l'espletamento delle attività citate.
Art. 25
Fonti energetiche rinnovabili e contenimento dei costi per
l'energia.
1. La Regione promuove e incentiva l'impiego di tecnologie
utilizzatrici fonti energetiche rinnovabili anche ai fini del contenimento dei
costi energetici mediante l'utilizzo di:
a) impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica;
b) impianti solari per la produzione di acqua a uso sanitario;
c) impianti di cogenerazione per la produzione di energia;
d) adeguate opere di isolamento per il contenimento delle
dispersioni termiche.
2. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al comma 1
la Giunta regionale individua modalità e procedure anche centralizzate o
mediante costituzioni di Unioni di acquisto ovvero sperimentazioni gestionali.
Art. 26
Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni di cui
agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.
1. L'articolo 31
della L.R.
n. 1/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11
e 12
della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità
pubblica e il servizio farmaceutico), è corrisposto un compenso di euro 8,00 per
ogni caso definito. Per il Presidente della commissione il compenso per ogni
caso definito è previsto nella misura di euro 10,00. Al segretario della
commissione è corrisposto un compenso di euro 4,00 per ogni caso definito.
2. Per le visite medico-legali effettuate domiciliarmente è
previsto un ulteriore compenso per il componente che effettua la visita di euro
6,00.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 per i commissari e il
segretario dipendenti delle AUSL sono omnicomprensivi e sono corrisposti solo se
le sedute vengono svolte fuori dall'orario di lavoro.".
2. La corresponsione dei compensi di cui all'articolo 31
della L.R.
n. 1/2005, come sostituito dal precedente comma 1, decorre dal primo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27
Commissione ex D.M. 13 maggio 1993 del Ministro della sanità -
Prestazioni presso centri esteri di altissima specialità.
1. Ai componenti della commissione di cui all'articolo 8 del
D.M. 3 novembre 1989 del Ministro della sanità (Criteri per prestazioni
assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione
all'estero), modificato dal D.M. 13 maggio1993 del Ministro della sanità, è
corrisposto, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, un gettone di
presenza per ogni seduta pari a euro 75,00.
2. Al segretario, per ogni seduta, è corrisposto il gettone di
presenza pari a euro 40,00.
Art. 28
Modifiche alla L.R. n. 20/2005 e alla L.R. n. 4/2003.
1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4
della L.R.
n. 20/2005 è sostituito dal seguente: "Le Aziende sanitarie riservano il 50
per cento dei posti vacanti in organico di cui al comma 3, relativi alle
categorie di personale per l'accesso ai quali è richiesto il solo titolo della
scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le medesime mansioni,
nella stessa o in altra Azienda sanitaria, per almeno dodici mesi, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando e che
non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
successivamente all'espletamento dei concorsi riservati già banditi.
3. Ulteriori disposizioni finalizzate alla razionalizzazione
dell'esternalizzazione dei servizi con potenziamento degli organici sono
adottati all'interno della normativa organica sul precariato da adottarsi da
parte della Regione.
4. All'articolo 34
della L.R.
n. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole "Fino all'emanazione dei modelli
organizzativi di cui al comma 1 e alla conseguente ridefinizione delle dotazioni
organiche definitive" sono soppresse.
Art. 29
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20.
1. A parziale modifica dell'articolo 18,
comma 1, della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002), concernente i LEA, le
certificazioni di idoneità dei soggetti maggiorenni alla pratica sportiva
agonistica - compresi gli accertamenti richiesti per il loro rilascio - sono
parzialmente incluse nei LEA in quanto si applicano le seguenti tariffe
forfettarie:
a) sport rientranti nella tabella A del D.M. 18 febbraio 1982
del Ministro della sanità (Visita medica, esame completo delle urine,
elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità): euro 36,00;.
b) sport rientranti nella tabella B del D.M. 18 febbraio 1982
del Ministro della sanità (Visita medica, esame completo delle urine,
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria, certificato di
idoneità): euro 50,00.
1 bis. Ferma
la necessità di potenziamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, in conformità a
quanto già disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995
(Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti), i medici
specialisti in medicina dello sport sono autorizzati al rilascio delle
certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al comma 1,
previa loro iscrizione ad apposito elenco per specialità sportive gestito dalla
struttura amministrativa regionale competente. (42)
1 ter. Il certificato di cui al comma 1 deve essere redatto sulla
base degli esami strumentali da effettuarsi a norma del decreto del Ministero
della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica) e deve essere compilato su modello differenziato per
disciplina, la cui validità è subordinata alla registrazione in apposito sistema
telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti all’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis, a
tutti gli abilitati al rilascio delle certificazioni
e alle società sportive. Anche il diniego dell’idoneità deve essere registrato
nel sistema telematico. (43)
1
quater. Per tutti gli adempimenti previsti dai commi 1 bis e 1 ter, e in
particolare per le modalità di formazione e gestione dell’elenco per specialità
sportive di cui al comma 1 bis e per l’istituzione e gestione del sistema
telematico, provvede, con regolamento, il servizio competente della Regione
Puglia, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
comma. (44)
1
quinquies. Anche il procedimento di rinnovo della certificazione, la cui
validità è determinata dalla legge o da atto amministrativo emanato
dall’autorità competente, deve essere assoggettato al medesimo procedimento di
registrazione telematica previsto dal comma 1 ter. (45)
1 sexies. Le
società sportive devono tesserare esclusivamente gli atleti in possesso del
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. (46)
1
septies. Per ciascuna inadempienza alla prescrizione di cui al comma 1 sexies
la Regione
commina una sanzione di euro 5 mila, posta a carico e in solido delle società
sportive e delle federazioni di appartenenza. (47)
2. I costi degli esami specialistici integrativi previsti per
alcuni tipi di sport dal D.M. 18 febbraio 1982 e degli eventuali ulteriori esami
richiesti dal medico visitatore su motivato sospetto clinico sono a carico
dell'interessato e le relative tariffe sono stabilite dal nomenclatore
tariffario.
3. È confermata l'esenzione per i minori di anni diciotto di
cui al comma 6 dell'articolo 18
della L.R.
n. 20/2002.
(42) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 18.
(43) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 18.
(44) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 18.
(45) Comma aggiunto dall'art.1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 18,.
(46) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 18.
(47) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 18.
Art. 30
Copertura posti personale infermieristico.
1. La percentuale del 30 per cento di cui all'articolo12,
comma 9, della L.R.
n. 12/2005 è elevata al 50 per cento.
2. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 12
della L.R.
n. 12/2005, introdotto dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge
regionale 22 novembre 2005, n. 14, è inserito il seguente:
"9-ter Le prove concorsuali consistono in una prova pratica e
in una prova orale su materie inerenti il profilo da ricoprire. Per la
valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle prove concorsuali, come
precedentemente determinate, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale). Le Commissioni di concorso possono articolarsi in sottocommissioni
secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.".
3. I bandi delle prove concorsuali di cui al comma 9-ter
dell'articolo 12
della L.R.
n. 12/2005, introdotto con il precedente comma 2, devono essere pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e concludersi entro centottanta giorni
dalla stessa data.
4. Ai lavoratori socialmente utili (LSU) adibiti ai servizi
delle Aziende sanitarie da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in presenza di posti vacanti in pianta organica e i cui oneri
già gravano sui bilanci delle Aziende medesime, possono essere conferiti
incarichi a tempo indeterminato nei posti attualmente occupati. I Direttori
generali, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni legislative per i LSU, nonché il possesso dei requisiti soggettivi
per il conferimento dell'incarico nell'ambito delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia, possono procedere al conferimento dell'incarico a tempo
indeterminato con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468 (Revisione sulla disciplina dei LSU, a norma dell'articolo
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196).
Art. 31
Errata-corrige all'articolo 3 della L.R. n. 11/2005 - Rettifica
popolazione.
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1
(48) della L.R.
n. 11/2005 la popolazione del Comune di Monopoli nella USL BA/5 è
rettificata da 61.163 abitanti a 49.734.
(48) Nel Bollettino Ufficiale è
indicata erroneamente la lettera b) dell'articolo 3 (peraltro inesistente nella
L.R.
n. 11/2005).
Art. 32
Modifica e integrazioni all'articolo 36 della L.R. n.
1/2005.
1. All'articolo 36
della L.R.
n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del
Reg.
n. 7/2002" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2006";
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La remunerazione attualmente prevista negli accordi
contrattuali con le strutture private di riabilitazione psichiatrica
transitoriamente accreditate è mantenuta fino al termine massimo del 31 ottobre
2006.
1-ter. Entro la suddetta data del 31 ottobre 2006 sono
ridefinite le tariffe sulla base dei costi derivanti dall'applicazione dei
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal Reg.
13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie). Dette tariffe sono uniche per le strutture
transitoriamente, provvisoriamente o istituzionalmente accreditate.".
Art. 33
Estensione disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (49) .
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11
(Medicina dei servizi) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sono estese al personale che
risulta laureato alla data del 30 novembre 2006 e che opera nei servizi delle
tossicodipendenze o dell'integrazione scolastica o addetto ai servizi di ricerca
e analisi di laboratorio, nonché al personale di altri profili appartenenti
all'area di comparto per la cui copertura è richiesto attualmente il possesso
del diploma universitario (laurea breve o titolo equipollente) che, alla data
del 31 dicembre 2006, ha prestato la propria attività per almeno trentasei ore
settimanali e, continuativamente, per un periodo non inferiore a diciotto mesi
(50) .
(49) Vedi anche, per l'estensione
delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 27,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(50) Articolo così sostituito dall'art.
5,
L.R.
12 dicembre 2006, n. 34. Il testo originario era così formulato: «Art. 33.
Modifica alla L.R.
n. 14/2004. 1. I benefici di cui al comma 6 dell'articolo 11
(Medicina dei servizi) della L.R.
n. 14/2004 sono estesi al personale laureato non medico, che opera nei
servizi delle tossicodipendenze o dell'integrazione scolastica, o addetto ai
servizi di ricerca e analisi di laboratorio, che ha prestato la propria attività
per almeno trentasei ore settimanali e, continuativamente, per un numero di anni
non inferiore a cinque alla data di entrata in vigore della presente legge.».
Art. 34
Servizio infermieristico-ostetrico e delle professioni
tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione.
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie e
l'attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività
assistenziali e delle funzioni connesse, incentivando la revisione
dell'organizzazione del lavoro attraverso modelli di assistenza personalizzata,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e
integrazioni, presso ogni AUSL e ogni Azienda ospedaliera è istituito il
Servizio infermieristico e ostetrico ospedaliero con competenza riferita ai
Presidi ospedalieri come individuati dal PSR e, presso le AUSL, il Servizio
infermieristico e ostetrico distrettuale e territoriale con competenza riferita
alle attività sanitarie svolte dai Distretti sanitari.
2. Sono altresì istituiti in ogni AUSL i Servizi delle
professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione nonché
il Servizio professionale sociale. Il Servizio delle professioni
tecnico-sanitarie e quello della riabilitazione sono istituiti anche nelle
Aziende ospedaliere.
3. I Servizi di cui ai commi 1 e 2 operano in autonomia
tecnico-professionale nel rispetto dei decreti ministeriali d'individuazione
delle figure e dei relativi profili professionali delle professioni sanitarie
non mediche, nonché nel rispetto della legge 26 febbraio 1999, n. 42
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie).
4. Le funzioni di direzione dei predetti Servizi sono affidate
al personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento.
5. I Direttori generali delle AUSL e delle Aziende ospedaliere
di rilievo nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge devono adeguare i propri atti aziendali con la previsione di
quanto stabilito ai commi 1 e 2.
6. I Direttori generali delle AUSL e delle Aziende ospedaliere
sono autorizzati all'istituzione dei posti in organico di dirigente dei Servizi
infermieristici, delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della
riabilitazione nonché di posti di dirigente dei Servizi professionali sociali.
7. Il provvedimento del Direttore generale di ridefinizione
della dotazione organica di cui al comma 6, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al
controllo ai sensi dell'articolo 20,
comma 8, della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e dell'articolo12,
comma 1, della L.R.
n. 20/2002.
8. I Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende
ospedaliere sono altresì autorizzati a procedere alla copertura a tempo
indeterminato dei posti di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui al comma 7
dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 35
Integrazioni e modifiche alla disciplina dell'Agenzia regionale
sanitaria. (51)
[1. Alla legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale
sanitaria pugliese - ARES), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere h), j), k), l), q) e r) dell'articolo 2
sono abrogate;
b) il comma 2 dell'articolo 8
è abrogato;
c) al comma 3 dell'articolo 8:
1) le parole: "dirigente responsabile" sono sostituite
dalla seguente: "direttore";
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai direttori
di area si applica l'articolo 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni.".
2. [A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge i compiti in materia di controllo degli atti delle
Aziende sanitarie, affidati all'ARES dall'articolo 12 della L.R. n. 20/2002,
sono affidati al competente Settore dell'Assessorato al bilancio. L'ARES
assicura il completamento del controllo dei bilanci di esercizio relativi agli
anni 2002, 2003 e 2004] .
3. Il comma 2 dell'articolo 12
della L.R.
n. 20/2002 è soppresso.
4. La dotazione organica massima dell'ARES è ridotta da
trentanove a trentasei unità di cui nove di posizione dirigenziale in servizio
con contratti ex articoli 15-septies e 15-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni ovvero per comando o distacco da Aziende sanitarie e
altri settori della pubblica amministrazione. ]
(51) Articolo dapprima modificato
dall’art. 11,
L.R.
6 luglio 2011, n. 14, unitamente all’art. 36,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10 successivamente abroigato dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, lett. e).
Art. 36
Interazione con gli organismi di volontariato.
1. I Direttori generali delle AUSL favoriscono l'interazione
con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti per lo svolgimento di
attività integrative e non sostitutive delle funzioni assistenziali dell'area
socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di
handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della
donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e
invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell'AIDS, ricomprendendo
inoltre tutte le iniziative rivolte all'educazione sanitaria, alla prevenzione,
alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale. Ai fini della
regolamentazione dei reciproci rapporti si applica la legge
regionale 16 aprile 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul
volontariato).
Art. 37
Snellimento e accelerazione delle procedure e degli adempimenti
amministrativi per le persone con disabilità.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è autorizzata, ai sensi del comma 1
dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), ad adottare con
proprio atto, nell'ambito delle proprie competenze, disposizioni dirette a
semplificare, accelerare e unificare le procedure di accertamento sanitario di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche e integrazioni
all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni, in materia di
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), per
l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento
dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni, effettuate
dalle apposite commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti
nei quali è previsto un accertamento legale.
TITOLO III
Contributo ai cittadini pugliesi portatori di handicap
psicofisici che applicano il "Metodo Doman o Vojta o Fay"
Art. 38
Contributi ai portatori di handicap (52)
.
1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo,
alle spese non coperte dal Fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini
portatori di handicap psicofisici, residenti in Puglia da almeno dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, che si avvalgono del
"metodo Doman o Vojta o Fay o ABA", quale trattamento riabilitativo di centri
specializzati (53) .
(52) Con Delib.G.R. 13 aprile 2007,
n. 468 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative per la concessione
dei contributi di cui al presente articolo. Vedi anche, per l'estensione delle
disposizioni di cui al presente articolo ai pazienti affetti da malattia di
Duchenne, l'art. 4,
L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
(53) Comma così modificato dall'art. 9,
L.R.
23 dicembre 2008, n. 45.
Art. 39
Modalità di presentazione delle domande di contributo.
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta
regionale definisce con apposita deliberazione le modalità di presentazione
delle domande di contributo di cui all'articolo 38 e per l'accreditamento delle
relative somme alle AUSL di residenza.
Art. 40
Norma finanziaria (54).
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 38 e 39
per l'esercizio finanziario 2006 si provvede mediante prelevamento, per
competenza e per cassa, di euro 150 mila dal cap. 1110010 e con iscrizione e
stanziamento, per competenza e per cassa, di euro 150 mila nello stato di
previsione della spesa, sul capitolo di nuova istituzione 721028 - u.p.b. 120201
"Settore assistenza ospedaliera e specialistica" - denominato "Contributo ai
cittadini pugliesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo
Doman o Vojta o Fay".
(54) Vedi, anche, la Delib.G.R. 13
aprile 2007, n. 468.
Art. 41
Norma finale.
1. Nell'ambito dell'autonomia gestionale loro attribuita, i
Direttori generali, attraverso gli strumenti di programmazione e l'adozione
dell'atto aziendale, attuano la presente legge tenendo conto delle risorse
finanziarie annualmente assegnate con il riparto del Fondo sanitario regionale e
assicurando il vincolo del bilancio.
Art. 41-bis
Incremento del numero dei posti dei corsi di laurea.
1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell'80 per
cento il numero di posti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie di
Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia, definendo apposite intese con le università pugliesi.
2. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione
del riparto del Fondo sanitario regionale (55).
(55) Articolo aggiunto dall'art. 3,
L.R.
12 dicembre 2006, n. 34.
Art. 41-ter
Copertura dei posti del personale sanitario.
1. Alle procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori
posti del personale del comparto si applica, con le stesse modalità, quanto
previsto dall'articolo 12,
comma 9, della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005), così come modificato dall'articolo
2
della legge
regionale 22 novembre 2005, n.
14 e dall'articolo 30
della L.R.
n. 26/2006 (56) .
(56) Articolo aggiunto dall'art. 4,
L.R.
12 dicembre 2006, n. 34.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.