Art. 1
Integrazione
all’articolo
7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1. Dopo il comma 2 dell’articolo
7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle
strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro), è aggiunto il seguente:
“2 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle
tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere
è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la
sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di
età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento
della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di
posti letto previsti.”.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.