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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2014
Numero
38
Data
30/09/2014
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo
Note
Bollettino n° 139 Supplemento pubblicato il 06-10-2014 Legge abrogata dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. c) Legge abrogata dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. c)
Allegati
Nessun allegato

 



Legge  abrogata dalla l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. c)

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34

[1. Il comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo), è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), disciplina le competenze amministrative delle Province per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.]


Art. 2

Modifiche all’ articolo 3 della l.r. 34/2007


[1. L’ articolo 3 della l.r. 34/2007, come modificato e integrato dall’ articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6, è sostituito dal seguente:


“Art. 3
(Attività)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 22, è attività propria delle agenzie di viaggio l’organizzazione e la vendita in qualsiasi modo e forma (convenzionali e/o informatici) di pacchetti turistici risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico, ivi compresa l’organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:
a) prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
b) assistenza ai clienti, sia mediante l’attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
c) prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all’estero;
d) diffusione e pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
e) raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
g) inoltro, ritiro e deposito di bagaglio per conto e nell’interesse dei propri clienti;
h) prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
i) rilascio e pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
j) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
k) distribuzione e vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
l) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
m) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.]

Art. 3

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 34/2007


[1. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

“4. Dalla data di presentazione della comunicazione alla Provincia, l’attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni.]

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 settembre 2014