Legge abrogata dalla
l.r. 17/2019, art. 23, comma 1, lett. c)
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 15 novembre
2007, n. 34
[1. Il comma 1 dell’ articolo
1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle
Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività
di agenzia di viaggio e turismo), è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge, nelle more del completamento del
processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), disciplina le competenze amministrative
delle Province per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione.]
Art. 2
Modifiche all’ articolo 3 della l.r. 34/2007
[1. L’ articolo
3 della l.r. 34/2007, come modificato e integrato dall’ articolo
1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6, è sostituito dal
seguente:
“Art. 3
(Attività)
1. Fatto salvo quanto
previsto agli articoli 20 e 22, è attività propria delle agenzie di viaggio
l’organizzazione e la vendita in qualsiasi modo e forma (convenzionali e/o
informatici) di pacchetti turistici risultanti dalla combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) altri servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano una
parte significativa del pacchetto turistico, ivi compresa l’organizzazione di
convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono
altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che
specificatamente le regolano:
a) prenotazione e vendita di biglietti per
conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
b) assistenza ai clienti, sia mediante l’attività di accoglienza,
trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia
con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
c)
prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici,
ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri
operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all’estero;
d)
diffusione e pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre
agenzie di viaggio e turismo;
e) raccolta di adesioni a viaggi, crociere e
soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
f)
assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
g) inoltro,
ritiro e deposito di bagaglio per conto e nell’interesse dei propri clienti;
h) prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto
individuale o collettivo;
i) rilascio e pagamento di assegni turistici o
di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di
valuta;
j) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di
polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
k) distribuzione e vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli
illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
l) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e
manifestazioni;
m) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio
dei clienti.]
Art. 3
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 34/2007
[1. Il comma 4 dell’articolo
11 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:
“4. Dalla data di presentazione della
comunicazione alla Provincia, l’attività può essere avviata. La Provincia,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, verifica
la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito
negativo, la Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia
possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti
alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta
giorni.]
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 settembre 2014