Titolo
I
Disposizioni
generali
Art. 1
Oggetto
1.
La Regione Puglia, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e, in
particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche
e prestazione di servizi, con le presenti norme detta disposizioni in materia di
agenzie di viaggio.
Art.
2
Finalità
1. La Regione
riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l’attrattività del
territorio regionale attraverso l’attuazione di politiche di miglioramento del
livello della formazione e della qualificazione nel settore delle agenzie di
viaggio.
2. L’azione regionale in materia di
organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell’articolo
118, comma 1, della Costituzione;
b) semplificazione dell’azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità
amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie
forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
e) miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi prestati
all’utente;
f) garanzia di un livello di formazione professionale con carattere di
omogeneità in grado di qualificare i soggetti aspiranti all’esercizio
dell’attività di direttore tecnico di Agenzia di viaggio;
g) salvaguardia e tutela del consumatore.
3.
Alla Regione spetta la programmazione e l’indirizzo generale.
Art.
3
Riconoscimento
delle associazioni di categoria
1.
La
Regione Puglia riconosce l’attività delle associazioni datoriali (1) di categoria nazionali maggiormente rappresentative a
livello regionale sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di
settore (2) che svolgono, per i soggetti associati,
attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e
assistenza.
2.
La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una
rappresentanza regionale a cui facciano capo un numero di associati non
inferiore al 5 per cento di quelli operanti sul territorio regionale.
3.
La Regione riconosce, con atto del dirigente della Sezione turismo, d’ora
innanzi Struttura competente, le associazioni maggiormente rappresentative quali
organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale.
4.
Le associazioni, di cui al comma 1, devono avere sede stabile e operare
nel territorio regionale.
5.
La Regione definisce forme di consultazione delle associazioni di cui al
comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie
funzioni.
(1) Parola aggiunta dalla l.r.
17/2021, art.1,
comma 1, lett. a).
(2) Parole aggiunte dalla l.r.
17/2021, art.1,
comma 1, lett. b).
Art.
4
Strumenti
di autodisciplina
1.
La Regione favorisce l’elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al
controllo degli standard qualitativi riferiti ai servizi offerti dagli aderenti
alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Titolo
II
Agenzie
di viaggio e turismo
Art.
5
Finalità
1.
Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e
l’organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di
lucro, gruppi sociali e comunità a tutela del consumatore.
Art. 6
Definizione
e caratteristiche dell’attività
1.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via
principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di
biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero
intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
2.
Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma
on line.
3.
Le agenzie di viaggio e turismo, nell’esercizio delle loro attività,
stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente in
materia.
4.
Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al
comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di
Giunta regionale, ivi comprese quelle di informazione e accoglienza turistica.
Art.
7
Apertura
ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1.
L’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto
alla preventiva presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), su modello regionale, al comune competente per territorio.
2.
Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi
a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile
ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo
restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni,
province o regioni italiane.
3.
L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già
legittimate a operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al
comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l’attività, nonché al
comune a cui è stata inviata la SCIA dell’agenzia principale e non necessita
della nomina di un nuovo direttore tecnico.
3
bis. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in franchising è
soggetta alle disposizioni di cui al comma 1. (3)
4.
Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l’attività on line sono
soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è
richiesta la destinazione d’uso commerciale dei locali.
(3) Comma aggiunto dalla l.r.
17/2021, art.2,
comma 1.
Art.
8
SCIA
e comunicazioni di variazioni
1
I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l’obbligo di
comunicare preventivamente al comune la variazione del legale rappresentante nel
caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il trasferimento di sede
nello stesso comune e la sostituzione del direttore tecnico.
2
Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione
dell’agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune,
per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica,
la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione
d’azienda o di ramo d’azienda, per il conferimento o la fusione.
3
Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività oppure la SCIA.
4
La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al
comune competente.
Art.
9
Trasferimento
di azienda o di suo ramo
1
La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo
ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché
tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a
provvedimenti di sospensione o interruzione.
2
Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del
presente titolo.
Art.
10
Assicurazione
1
Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione
della SCIA, congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di
garantire ai clienti il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli
obblighi assunti contrattualmente.
2
Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione
del premio, i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad
assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente,
in conseguenza della mancata o difettosa prestazione dei servizi pattuiti.
3. Le agenzie di
viaggio e turismo assicurano che i contratti di organizzazione di pacchetto
turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i
viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese,
ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore, ai sensi dell’articolo 47, allegato 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, (Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’ articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), garantiscano
senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, in alternativa:
a) il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il
rientro immediato del viaggiatore, nel caso in cui il pacchetto include il
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell’alloggio prima del rientro;
b) la continuazione del pacchetto.
4.
Le agenzie di viaggio e turismo inviano, entro il 31 dicembre di ogni
anno, al comune competente per territorio, la documentazione comprovante la
sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile di cui al
comma 1, relativa all’anno successivo.
Titolo
III
Direttore
tecnico agenzia di viaggi
Art.
11
Direttore
tecnico. Abilitazione
1
La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata a
un direttore tecnico.
2
L’abilitazione di direttore tecnico si ottiene a seguito di specifico
corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione.
3
Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria
[opera con carattere di esclusività nell’agenzia] attività lavorativa
con carattere di esclusività e continuità in un’unica agenzia di viaggi. (4)
(4) Parole sostituite dalla l.r.
17/2021, art .3,
comma 1.
Art.
12
Requisiti
1.
I requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di direttore tecnico di
agenzia viaggi sono soggettivi, formativi e linguistici.
2.
I requisiti soggettivi sono:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o in
uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza extracomunitaria in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi
eventuali accordi bilaterali in materia;
c) godimento dei diritti civili
e politici;
d) assenza di condanne
penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche
temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata
scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena.
3.
Il requisito specifico formativo:
a) diploma di istruzione secondaria
superiore, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da
parte della competente autorità italiana, nonché frequenza dello specifico corso
di formazione, di cui al comma 2, articolo 11.
4.
I requisiti
linguistici prevedono il possesso di attestazioni di conoscenza della lingua
inglese e di una ulteriore lingua straniera a scelta. La competenza linguistica
della lingua inglese dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti
modalità:
a)
certificazione di livello B2 (5) del Common
Framework of Reference for Languages rilasciato da enti certificatori
formalmente riconosciuti, come previsto dal decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 59665
(Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico);
b) diploma
di laurea triennale nella lingua inglese; (6)
c)
attestazione, per il candidato “madrelingua” inglese, di titolo di studio
equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella
lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori.
5.
La competenza
linguistica della seconda lingua straniera scelta dal candidato dovrà essere
certificata attraverso una delle seguenti modalità:
a) certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee,
del Common Framework of Reference for Languages rilasciato da enti certificatori
formalmente riconosciuti, come previsto dal d.m. 59665/2012 o, per quanto
riguarda le lingue extraeuropee, attestato di equipollenza della certificazione;
b) diploma di laurea triennale nella seconda lingua straniera scelta;
c) attestazione, per il candidato “madrelingua” nella seconda lingua
straniera scelta, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria
di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di
nascita o nazionalità dei genitori.
(5) Lettera sostituita dalla l.r.
17/2021, art. 4,
comma 1, lett. a)
(6) Lettera sostituita dalla l.r.
17/2021, art. 4,
comma 1, lett. b)
Art.
13
Corso
di formazione professionale
1
La Regione riconosce e autorizza i corsi di cui all’articolo 11, comma 2,
per il conseguimento dell’abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi.
2
L’erogazione dei suddetti corsi potrà avvenire attraverso organismi
formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione
professionale.
3. I corsi sono facoltativi per
i candidati in possesso del diploma di laurea quinquennale, e/o rilasciato in
base al vecchio ordinamento, in Economia e commercio o titolo equipollente ai
sensi di quanto previsto dal decreto Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 9 luglio 2009, n. 41318 (Equiparazione tra le classi delle
lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex
decreto 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) della
laurea magistrale in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura ed
equipollenti, della laurea magistrale in Progettazione e gestione dei Sistemi
turistici ed equipollenti, del titolo post diploma rilasciato dall’Istituto
tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato (7) [e per i candidati che siano stati alle dipendenze
ufficiali di un’agenzia viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di
viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre
anni. ] (8)
3 bis. I soggetti esonerati dalla frequenza
del corso di formazione, elencati al comma 3, ai finidell’ammissione all’esame
di abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di trecento
ore, presso un’agenzia di viaggi o tour operator. (9)
3 ter. I corsi sono facoltativi per i
candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da
almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte
individuali o di società di persone da almeno tre anni.; (10)
3 quater. Il richiedente ha l’obbligo di
formulare apposita richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta
elettronica certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel
caso riceve tre dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato
dall’obbligo di stage di cui al comma 3 bis. La mancata risposta da parte delle
agenzie e dei tour operator (soggetti ospitanti lo stage) entro quindici giorni
lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta vale come diniego.
(11)
4.
La durata, i contenuti, i requisiti d’accesso e le modalità di attuazione
del corso di formazione saranno stabiliti con successivo provvedimento della
Giunta regionale, su proposta della Struttura competente per la formazione
professionale, di concerto con la Struttura competente per il turismo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(7) Parole inserite dalla l.r.
6/2021 art. 1, comma 1.
(8) Parole soppresse dalla l.r.
17/2021, art. 5,
comma 1, lett. a)
(9) Comma aggiunto dalla l.r.
17/2021, art. 5,
comma 1, lett. b)
(10) Comma aggiunto dalla l.r.
17/2021, art. 5,
comma 1, lett.
b)
(11) Comma aggiunto dalla l.r.
17/2021, art. 5,
comma 1, lett.
b)
Art.
14
Esame
di abilitazione
1.
Al termine della formazione è previsto un esame finale organizzato
dall’ente che ha erogato il corso di formazione, dinanzi ad una commissione
esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di
certificazione delle competenze e secondo le specifiche disposizioni da adottare
con il successivo provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 13,
comma 4.
2.
L’esame di abilitazione è sostenuto anche dai candidati non obbligati a
seguire il corso di formazione.
3.
Le spese di espletamento delle procedure relative all’esame di
abilitazione sono poste a carico dell’organismo erogatore del corso di
formazione.
Art.
15
Commissione
d’esame
1.
La nomina dei componenti, effettivi, supplenti e aggregati, avviene con
determinazione del dirigente della Struttura competente in materia di turismo
della Regione Puglia.
1
bis. Della commissione d’esame deve far parte un direttore
tecnico di agenzia di viaggi abilitato.
(12)
2.
I compensi spettanti alle commissioni sono stabiliti nella misura
prevista dal decreto Presidente Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, n. 546900
(Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche).
3.
A tutti i componenti delle commissioni spetta altresì il rimborso delle
spese di trasporto, vitto e alloggio, alle condizioni e nella misura spettante
ai dirigenti regionali e previa produzione di dovuta documentazione
giustificativa della spesa sostenuta.
(12) Comma aggiunto dalla l.r.
17/2021, art. 6,
comma
1.
Art.
16
Attestato
1.
A seguito del superamento dell’esame di abilitazione, è previsto il rilascio di
un attestato di abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi.
Titolo
IV
Uffici
di biglietteria, Associazioni, gruppi sociali e comunità
Art.
17
Uffici
di biglietteria
1.
Le seguenti disposizioni non si applicano all’apertura di uffici da parte
delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario,
automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se
l’attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e
vendita di propri biglietti di trasporto.
2.
Sono altresì escluse dalle presenti disposizioni le mere attività di
distribuzione dei titoli di viaggio.
3.
Entro trenta giorni dall’apertura degli uffici di cui al comma 1,
l’impresa esercente ne dà comunicazione al comune competente per territorio.
Art.
18
Associazioni,
gruppi sociali e comunità
1.
L’organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni
e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di
associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e di associazioni,
gruppi sociali, comunità ed enti concordatari, aventi finalità ricreative,
culturali, religiose, assistenziali o sociali, nel limite di due volte l’anno,
non è soggetta alle disposizioni del titolo 2.
2.
Gli organizzatori di viaggi di cui al presente articolo stipulano, in
occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di
responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli
assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta, per il
risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.
3.
Il comune, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge
la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata
la sopra richiamata assicurazione.
4.
Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l’organizzazione di
viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
5.
È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di
pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative
di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 3.000,00.
Titolo
V
Competenze
amministrative e funzioni
Art.
19
Elenchi
regionali
1.
La Struttura regionale competente istituisce apposito elenco regionale
dei direttori di agenzia di viaggi, nei quali sono inseriti, a domanda, coloro
che hanno superato l’esame di abilitazione in puglia. (13)
2.
I soggetti già abilitati in base a previgenti regimi normativi possono
essere iscritti, a domanda, secondo procedure e modalità stabilite dalla
preposta Struttura regionale.
3.
La Struttura competente tiene, aggiorna e pubblica nell’area turismo del
portale istituzionale della Regione Puglia l’elenco di cui al comma 1, che è di
pubblica consultazione.
4.
La Struttura regionale competente disciplina con proprio atto le modalità
di tenuta e gestione dell’elenco di cui al comma 1.
[5.
La Regione, per facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni,
pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l’elenco delle
agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali. Il
comune dà tempestiva comunicazione alla Regione dell’apertura o chiusura di
agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie. ] (14)
(13) Parole aggiunte dalla l.r.
17/2021, art. 7,
comma 1, lett. a)
(14) Comma soppresso dalla l.r.
17/2021, art. 7,
comma 1, lett. b)
Art.
20
Funzioni
amministrative di vigilanza e controllo.
1.
Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di
vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui alle presenti disposizioni sono esercitate dai comuni
territorialmente competenti.
2.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni
sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
Art.
21
Sanzioni
amministrative
1.
Per le violazioni delle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro
15.000,00:
1) chiunque intraprende le attività di cui all’articolo 7, senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione, oppure senza aver presentato la SCIA;
2) il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore tecnico non
abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere
il requisito della abilitazione;
b) sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro
5.000,00:
1) le associazioni previste dall’articolo 18 che effettuano attività in
modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non
associati, o che contravvengono all’obbligo di stipulare la polizza
assicurativa;
2) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui
all’articolo 18, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;
c) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro
15.000,00 chiunque fa uso della denominazione o esercita l’attività di agenzia
di viaggio e turismo senza aver ottenuto l’autorizzazione o presentato la SCIA;
d) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro
8.000,00 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la
quale è stata presentata la SCIA;
e) è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00
chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l’agenzia di
viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.
2.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 le sanzioni
sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il
comune procede alla revoca dell’autorizzazione o all’inibizione dell’attività.
3.
Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita l’attività
di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l’attività
per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.
4.
Per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5.
Il comune, nell’ambito delle competenze a esso conferite, dispone la
revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e
turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell’attività in caso di perdita
di anche uno solo dei requisiti necessari per l’ottenimento della stessa, ovvero
per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.
Titolo
VI
Norme
finali
Art.
22
Istituzione
Servizio regionale “Professioni turistiche”
1
Nella struttura organizzativa della Regione Puglia con provvedimento di
Giunta regionale, è istituito, nell’ambito della Sezione turismo, il “Servizio
professioni turistiche” ed è individuata la relativa dotazione organica.
2
Il Servizio ha per oggetto le funzioni in materia di professioni
turistiche, derivanti dalle competenze non fondamentali delle province e della
Città metropolitana, trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della legge
regionale 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il completamento del
processo di riordino previsto dalla legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale).
Art.
23
Abrogazioni
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
disposizioni normative:
a) la
legge regionale 15 novembre 2007 n. 34 (Trasferimento alle province della
competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio e turismo);
b) gli articoli 1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12
e 13,
del capo I della legge
regionale 18 febbraio 2014, n. 6 (Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7
agosto 2013, n. 27 e 11
febbraio 1999, n. 11);
c) la
legge regionale 30 settembre 2014, n. 38 (Modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle Province della
competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio e turismo”);
d) gli articoli 28,
2* e 30,
del capo II della legge
regionale 9 aprile 2018, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese
turistiche - modifiche alla legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex
artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo
di lucro”) e modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della
competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio e turismo)”.
* da intendersi articolo 29
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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