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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2014
Numero
41
Data
08/10/2014
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa
Note
Bollettino n° 143 Supplemento pubblicato il 14-10-2014
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1 (1)

Finalità


1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2.

2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.

3. E’ fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;

b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;

c) che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo . (2)

(1) Articolo sostituito dalla l.r. n. 7/2016, art. 1. il testo originario era così formulato:"1. Al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo e della destinazione rurale, i terreni soggetti a espianto a causa della xylella fastidiosa, solo per le piante di ulivo monumentale tutelate dalla specifica legge regionale, per effetto della decisione di esecuzione 2014/87/EU della Commissione Europea, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della xilella fastidiosa, e successive sostitutive e integrative, non possono cambiare per almeno quindici anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, salvo che una diversa tipizzazione sia prevista da strumenti urbanistici adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le situazioni di miglioramento fondiario e di riconversione colturale."

(2) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma - Sentenza  n. 105/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.


Art. 2

Elenco terreni infetti


1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito presso l’Area delle Politiche per lo sviluppo rurale, l’elenco dei terreni infetti interessati da espianto.

2. L’elenco contiene le seguenti informazioni:

a) perimetrazione del terreno soggetto a espianto;
b) dati catastali;
c) dati identificativi dei proprietari;
d) superficie interessata;
e) numero di piante espiantate;
f) rilievo georeferenziato dell’area e delle singole piante espiantate.

3. L’elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Sistema informativo territoriale (www.sit.puglia.it) della Regione Puglia.

4. Le informazioni contenute nell’elenco istituito con la presente legge e i relativi aggiornamenti sono altresì comunicati dalla struttura regionale al Comune competente per territorio, il quale provvede alla pubblicazione sull’Albo pretorio.


Art. 3

Criteri premiali


1. A sostegno dell’attività agricola e dello sviluppo rurale per le aree soggette all’espianto di cui all’articolo 2, la Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, valuta l’introduzione di criteri premiali nell’erogazione di finanziamenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 ottobre 2014