Art. 1
Modifica all’articolo
1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41
1. L’articolo
1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree
colpite da xylella fastidiosa) è così sostituito:
“Art. 1
(Finalità)
1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale,
al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da
infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido
dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o
spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni
la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o
spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi
di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale
divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di
specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le
modalità di cui all’articolo 2.
2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane
la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o
spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando
altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.
3. E’ fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di
alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di
progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;
b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal
provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata
asseverata da tutti gli enti competenti;
c) che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con
ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie
all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo
territoriale.”. (1)
(1) La Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma - Sentenza n. 105/2017
-Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 Aprile 2016