Art. 1 Norme in materia
di organizzazione e riduzione della dotazione organica e della spesa del
personale
1. Al fine di favorire il necessario processo di
snellimento e di riorganizzazione dell’amministrazione regionale, tenendo conto
dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità
operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta
regionale con appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni
sindacali, provvede:
a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa
complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza
pubblica;
c) alla riduzione delle strutture e degli uffici;
d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la
risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare
oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali;
e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme
di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro
anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse
finanziarie dei rispettivi bilanci.
Art. 2
Norme di attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e al fine di
favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita
dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia
procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, riservate
al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre
2015, i requisiti di cui al comma 529 dell’articolo 1 della l. 147/2013 e che
risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, l’ordine di
priorità nelle assunzioni è fissato con determinazione dirigenziale entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’ordine di
priorità è stabilito in ragione dei titoli di studio e di servizio e
dell’anzianità di servizio del personale a tempo determinato in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 e, a parità di queste condizioni, in ragione del
carico familiare.
3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del
personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento,
del personale collocato nell’elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) e dell’annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle
risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque,
compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l’avvio della
stabilizzazione entro la medesima data.
Art. 3
Clausola di salvaguardia
1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di
cui al comma 1 dell’articolo 2, in considerazione della necessità di garantire
continuità alle attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la
Regione procede alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del
personale utilmente collocato nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 2,
ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nell’elenco fino al
completamento delle procedure di stabilizzazione.
Art. 4 (1)
Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità
di bacino e società in house
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono
intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti,
all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti
regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA.
(1) la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 37/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
Art. 5
Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento
amministrativo
1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento
amministrativo connessi all’attuazione dei programmi finanziati dai fondi
strutturali dell’Unione europea, l’Amministrazione regionale deve
prioritariamente reclutare i lavoratori tra gli iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 2, comma 2, che siano in possesso dei requisiti professionali
richiesti dagli stessi piani.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti
di cui ai capitoli n. 3055 (Indennità supplementare in applicazione
dell’articolo 17 del CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale
rapporto di lavoro) e n. 3056 (Indennità supplementare incentivazione esodo
personale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) della U.P.B. 08.01.01
del bilancio regionale di competenza, così come integrato con legge
regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 14 novembre 2014