IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’ art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1179 del 18 Giugno 2014 e n.
1351 del 27 Giugno 2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Costituzione del Fondo
1. È costituito il Fondo in favore dei dipendenti
regionali, di seguito denominato Fondo, alimentato dai proventi di cui al comma
8 dell’art.
78 della legge regionale n. 18/1974 nonché da altri proventi per effetto di
norme contrattuali, anche in forma decentrata, e/o di legge che dettano
disposizioni in merito.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed è privo di
personalità giuridica.
3. Hanno diritto di accesso al Fondo, secondo le
modalità del presente Regolamento, tutti i dipendenti della Regione Puglia con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I criteri di accesso al
Fondo saranno stabiliti a cura del Consiglio di Gestione (di seguito denominato
C.d.G.).
Art. 2
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha la finalità:
a) di erogare finanziamenti e prestiti ai dipendenti aventi
diritto;
b) di erogare contributi a fondo perduto a seguito di decesso dei
dipendenti deceduti in attività di servizio con situazione familiare economica
di particolare e comprovata difficoltà;
c) di assicurare assistenza
economica ai dipendenti che si trovino a fronteggiare situazioni familiari
impreviste e non altrimenti risolvibili con i mezzi economici posseduti;
d) di prestare qualsiasi altro intervento, all’uopo deliberato dal C.d.G.
del Fondo, coerente con le finalità sociali, assistenziali e di studio
compatibile con le risorse disponibili;
Art. 3
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) il C.d.G.
b) il Presidente del Consiglio di Gestione
c) il Revisore contabile
Art. 4
Il Consiglio di Gestione Composizione
1. Il C.d.G. è composto da sette componenti compreso il
Presidente;
2. Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione
svolge le funzioni di Presidente.
3. Il C.d.G. è composto da:
a) il Dirigente del Servizio Risorse Umane del Consiglio
Regionale;
b) un Dirigente dell’Amministrazione Regionale designato dal
Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione;
c) n.1 componente per
ciascuna delle quattro OO.SS. maggiormente rappresentative, individuate con il
criterio del maggior numero di deleghe possedute nell’ambito
dell’amministrazione regionale.
4. L’incarico di componente del C.d.G. è svolto a titolo
gratuito. Detto incarico non può essere conferito a soggetti che siano stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
5. La verifica della maggiore rappresentatività delle OO.SS. e
l’eventuale aggiornamento della composizione del Consiglio ha cadenza biennale.
6. I componenti indicati dalle OO.SS. possono essere sostituti dalle
organizzazioni di appartenenza durante il corso del mandato.
7. La
mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio
comporta la decadenza dallo stesso.
Art. 5
Il Consiglio di Gestione - Competenze
1. Al C.d.G. spetta:
a) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché
la cura delle attività necessarie per la realizzazione delle finalità di cui
al precedente art. 2;
b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e
quello consuntivo;
c) proporre la eventuale modifica del presente
Regolamento da approvare secondo le norme vigenti;
d) stabilire le
modalità di erogazione a favore dei dipendenti regionali di cui al precedente
art. 2;
e) deliberare le disponibilità finanziarie del bilancio annuale di
riferimento per l’erogazione dei prestiti;
f) verificare l’attività posta
in essere dalla segreteria per la concessione dei prestiti e/o benefici
assistenziali.
2. Il C.d.G., a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
individua l’Istituto di credito per l’espletamento del servizio di tesoreria.
Tutte le operazioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
art. 2 sono effettuate previa accensione di apposito conto corrente presso
l’Istituto individuato sul quale confluiscono tutte le somme di cui all’art. 1
che precede.
Art. 6
Il Consiglio di Gestione Modalità di
funzionamento
1. Il C.d.G. si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale
o a richiesta di almeno due dei Componenti. Il C.d.G. si riunisce, altresì, ogni
qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
2. La convocazione è
effettuata, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale
documentazione, è effettuata a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima
della riunione e contiene l’ordine del giorno.
3. Le riunioni del
Consiglio sono presiedute dal Presidente, con l’assistenza del Segretario.
4. Le funzioni di segretario del C.d.G. sono svolte da un dipendente
dell’Amministrazione regionale di categoria D, nominato dal Presidente dello
stesso C.d.G., tra i dipendenti incardinati presso il Servizio Personale.
5. Il segretario non ha diritto di voto e sottoscrive, congiuntamente al
Presidente, i mandati di pagamento.
6. Le riunioni del Consiglio sono
valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente o suo
delegato.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. La documentazione amministrativa, relativa alla gestione del Fondo,
nonché le deliberazioni del C.d.G., sono conservate nell’apposito archivio del
Fondo.
9. Il Segretario cura le attività amministrative del C.d.G. e si
avvale della collaborazione di dipendenti del Servizio Personale.
Art. 7
Il Presidente del Consiglio di Gestione
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Fondo con tutti i poteri
attinenti l’ordinaria amministrazione, ivi compresi i poteri di nominare
procuratori/delegato determinandone le attribuzioni;
b) convoca e presiede
il C.d.G. e, coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio;
c) adotta gli atti necessari per il perseguimento delle
attività del Fondo;
d) controlla la corretta gestione del Fondo;
e)
cura l’osservanza del presente regolamento;
f) adotta, in caso di urgenza,
ogni opportuno provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio;
g)
nomina il Segretario del C.d.G.
Art. 8
Il Revisore Contabile
1. Il Revisore Contabile è il Dirigente del Servizio
ragioneria o suo delegato. Esso provvede alla verifica dell’amministrazione
finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime
parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua la verifica di cassa.
Art. 9
Impiego somme del Fondo
1. Le risorse del Fondo, oltre ad essere utilizzate per le
finalità di cui al precedente art.2, possono essere impiegate:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in
obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli
obbligazionari;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di
notoria solidità;
c) in altri modi che siano ritenuti convenienti dal
C.d.G. in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali del Fondo.
2. I criteri di individuazione e di rischio nella scelta
degli investimenti devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria
liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a
breve ed a medio termine.
Art. 10
Trasparenza
1. Le deliberazioni del C.d.G., il Bilancio preventivo e
quello consuntivo di cui all’art.5 del presente Regolamento, sono pubblicate sul
sito Prima Noi in apposito link denominato Gestione Fondo dei dipendenti della
Regione Puglia
Art. 11
Accesso al Fondo: norma transitoria
1. Nelle more dell’adozione da parte del C.d.G. di nuova
regolamentazione di accesso al Fondo da parte degli aventi diritto, restano
vigenti i criteri stabiliti per la “concessione dei prestiti ai dipendenti in
attività di servizio”, pubblicati sul BURP n.127 del 07/08/2008, nonché i
“criteri per il conferimento dei benefici di natura assistenziale alle famiglie
dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio” pubblicati sul BURP
n.68 del 07/05/2009.
2. L’erogazione dei prestiti e/o benefici, sarà
garantita tramite l’attuale organizzazione.
Art. 12
Liquidazione
1. Nel caso di liquidazione del Fondo, il C.d.G. nomina il
liquidatore che predispone il bilancio finale di liquidazione ed eroga le somme
disponibili al personale regionale in attività di servizio.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.