a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento
di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le
opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale il rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato
VIA comprende un esperto in materia di paesaggio.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La competenza a rilasciare il parere di compatibilità
paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per
gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti
paesaggistici.”.
“Art. 8
Commissione locale per il paesaggio
1. La
Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti
giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai
procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri
delegati a norma dell’articolo 10, per ogni tipologia di intervento di
natura pubblica o privata, a eccezione dell’accertamento di compatibilità di
cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
b) di rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina
del PUTT-P ai sensi dell’articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del
PPTR.
Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere
facoltativo, in assenza del quale l’ente delegato procede comunque
sull’istanza.
2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di
cinque membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico,
anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione
universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione
territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La
Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere
anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché
sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia
iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa
ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore
e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del
termine perentorio di venti giorni ivi previsto.
3. Nelle ipotesi di
cui all’articolo
8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17
(Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque
componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale
partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
4. La
commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono
parteciparvi per non più di una volta.
5. Le sedute della commissione
sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima
seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto
del presidente.
6. I componenti della commissione si attengono al
dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire
ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione
locale per il paesaggio.
8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire
sul sito web regionale www.sit.puglia.itcopia del provvedimento istitutivo
della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli
membri e i rispettivi currucula professionali, oltre a ogni variazione della
composizione della commissione.
9. Gli enti delegati adeguano i
regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio
alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla
data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione
procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede
nel termine di trenta giorni dal conferimento dell’incarico.
10. Le
commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla
nomina del nuovo organo.
11. Le commissioni locali per il paesaggio in
carica alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano i
compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza
dell’organo.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 aprile 2015