Art. 1
Modifica all’ articolo
2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40
1. Il comma 6 dell’articolo
2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della
Puglia), è sostituito dal seguente:
“6. L’aula didattica è il luogo o l’area attrezzata a
servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3.”.
Art. 2
Modifiche all’ articolo
4 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell’articolo
4 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 della lettera b) dopo le parole: “iniziative
realizzate” sono inserite le seguenti: “o previste da realizzare”;
b) al
punto 2 della lettera b) dopo le parole: “materiale didattico-informativo
prodotto” sono inserite le seguenti: “o previsto da produrre”;
c) al punto
1 della lettera d) le parole: “piano operativo di sicurezza” sono sostituite
dalle seguenti: “documento di valutazione dei rischi”;
d) al punto 2 della
lettera d) la parola: “fidejussoria” è soppressa.
Art. 3
Modifica all’articolo
6 della l.r. 40/2012
1. Al punto 4 della lettera b) del comma 2 dell’articolo
6 della l.r. 40/2012, la parola “fidejussione” è sostituita dalle seguenti:
“polizza di responsabilità civile verso terzi”.
Art. 4
Modifica all’articolo
7 della l.r. 40/2012
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo
7 della l .r 40/2012 è sostituita dalla seguente:
“a) la messa a dimoranella
giornata dell’alberodi essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari
strati vegetazionali del bosco;”.
Art. 5
Modifiche all’articolo
8 della l.r. 40/2012
1. All’articolo
8 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
“3. Le attività nel bosco
didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi.”;
b) dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
“3 bis. Per i boschi di
latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare tutte le cautele e
prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta
regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi) e della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimentodi funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta
agli incendi boschivi).”.
Art. 6
Modifica all’articolo
10 della l.r. 40/2012
1. Al comma 3 dell’articolo
10 della l.r. 40/2012, dopo le parole “dal bilancio regionale” sono
soppresse le seguenti: “o dai proventi di cui all’articolo 12”.
Art. 7
Modifica all’articolo
11 della l.r. 40/2012
1. La lettera c) del
comma 2 dell’ articolo
11 della l.r. 40/2012 è sostituita dalla seguente:
“c) deterioramento del
bosco per cause che comportano rischi per l’incolumità pubblica (attacchi
parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione
del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).”.
Art. 8
Abrogazione dell’articolo
12 della l.r. 40/2012
1. L’articolo
12 della l.r. 40/2012 è abrogato.
La presente legge è pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015