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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2015
Numero
11
Data
23/03/2015
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)
Note
Bollettino n° 43 pubblicato il 27-03-2015
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’ articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40


1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia), è sostituito dal seguente:

“6. L’aula didattica è il luogo o l’area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3.”.


Art. 2

Modifiche all’ articolo 4 della l.r. 40/2012


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 della lettera b) dopo le parole: “iniziative realizzate” sono inserite le seguenti: “o previste da realizzare”;
b) al punto 2 della lettera b) dopo le parole: “materiale didattico-informativo prodotto” sono inserite le seguenti: “o previsto da produrre”;
c) al punto 1 della lettera d) le parole: “piano operativo di sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “documento di valutazione dei rischi”;
d) al punto 2 della lettera d) la parola: “fidejussoria” è soppressa.

Art. 3

Modifica all’articolo 6 della l.r. 40/2012


1. Al punto 4 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012, la parola “fidejussione” è sostituita dalle seguenti: “polizza di responsabilità civile verso terzi”.



Art. 4

Modifica all’articolo 7 della l.r. 40/2012


1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l .r 40/2012 è sostituita dalla seguente:

“a) la messa a dimoranella giornata dell’alberodi essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco;”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2012


1. All’articolo 8 della l.r. 40/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per i boschi di latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimentodi funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi).”.


Art. 6

Modifica all’articolo 10 della l.r. 40/2012

1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 40/2012, dopo le parole “dal bilancio regionale” sono soppresse le seguenti: “o dai proventi di cui all’articolo 12”.


Art. 7

Modifica all’articolo 11 della l.r. 40/2012


1. La lettera c) del comma 2 dell’ articolo 11 della l.r. 40/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l’incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).”.


Art. 8

Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 40/2012


1. L’articolo 12 della l.r. 40/2012 è abrogato.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015