TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1
Oggetto e principi generali
1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente
legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla
gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite
dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le
funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni.
2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della
pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella
valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione
e alla tutela del bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio
marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i
compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione
dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione).
4. L’azione regionale in materia di demanio
marittimo si conforma ai seguenti principi:
a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente;
b) pianificazione dell’area costiera;
c) accessibilità ai beni del
demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai
disabili;
d) semplificazione dell’azione amministrativa;
e)
trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione,
attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
g) decentramento
amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
h) armonizzazione
delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della
diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.
5. Sono escluse dalla competenza regionale:
a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale
necessarie all’approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs.
112/1998;
b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente
interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e
alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa
vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
c) i porti di rilevanza
economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)
e successivemodificazioni);
d) le aree e i porti ricadenti nella
circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6
della l. 84/1994.
6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in
demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti
classificati regionali (categoria II - terza classe), ai sensi della l. 84/1994,
compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei
Porti della Regione Puglia.
Art. 2
Pianificazione
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1,
ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli
regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.
2. Il
processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all’articolo 1,
comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo
con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul
demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in
materia ambientale e turistica.
Art. 3
Piano regionale delle coste
1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano
regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato
attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani
territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani
territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli
indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività e gli
interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale,
per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e
patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi
sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino.
4. Il
PRC è adottato dalla Giunta regionale.
5. Entro sessanta giorni dalla
data di adozione del PRC, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono
fare pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.
6.
Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la
Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute,
approva il PRC previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione
consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di
trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.
7. Il PRC
acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
8. Le
varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di
prima approvazione.
Art. 4
Piano comunale delle coste
1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani
comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di
norme regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di
approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello
previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria
comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le
eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni
dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere
del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC,
pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.
5. Ai fini
della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla
Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole.
6. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in via definitiva
dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate
in sede di prima approvazione.
8. In caso di inadempienza di cui al
presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine
di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l’osservanza degli obblighi di
legge, nominando a tal fine un [tecnico della struttura pubblica competente
quale] (1) commissario
ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni.
Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono
posti a carico del comune inadempiente.
8
bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed
esperienza in relazione
all’attività oggetto di sostituzione. (2)
8
ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente
comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di comunicazione dell’avvenuto
esercizio del potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta. (3)
8
quater. Per l’espletamento dell’incarico il commissario ad acta si avvale di
personale individuato con le procedure di affidamento previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra
professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in
relazione all’attività da svolgere. (4)
8
quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al precedente comma 8 ter, non proceda a costituire
nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento finalizzato alla
copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti dal
precedente comma 8, la Regione Puglia provvede a anticipare al comune le
predette somme con specifico vincolo di destinazione. Il recupero delle somme
anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a
favore del comune medesimo. (5)
9. I PCC
possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati
limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti.
(1) Parole soppresse dalla l.r.
67/2017, art. 36,
comma 1 lett. a).
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art. 36,
comma 1 lett. b).
(3) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art. 36,
comma 1 lett. b).
(4) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art. 36,
comma 1 lett. b).
(5) Comma aggiunto dalla l.r.
67/2017, art. 36,
comma 1 lett. b).
Art. 5
Pianificazione dei porti di interesse regionale
1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla
nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale
dell’area portuale, l’ambito territoriale, l’assetto complessivo e le condizioni
di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione
dell’interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.
2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo
del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali
sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. In applicazione dell’articolo
5-bis, comma 7, della l. 84/1994 nei porti classificati di interesse regionale
ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è
adottato dal comune, previa espressione dell’intesa con l’autorità marittima ai
fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza
portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità
delle aree finalizzate al controllo.
4. I comuni adottano il Piano
regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove
esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e
funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non
formalmente approvato ai sensi della l. 84/1994. Dalla data di adozione del
Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come
previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio,
fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della
nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture
o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla
realizzazione di approdi turistici come definiti all’articolo 2, lettera b), del
regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della
Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui
dell’articolo 5, comma 3, della l. 84/1994.
6. Le varianti al Piano
regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione
prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente
tecnico-funzionale.
7. Sono considerate varianti di natura
esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche
contenute in progetti di intervento che congiuntamente:
a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di
programmazione del Piano;
b) non modifichino in modo sostanziale la
conformazione e il dimensionamento complessivo dell’impianto portuale;
c)
non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di
impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.
8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si
pronuncia il Servizio regionale competente.
9. Le concessioni demaniali
marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L’attuazione
delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico
interesse per la revoca, in applicazione dell’articolo 42 del Codice della
navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano
medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di
nuove concessioni demaniali marittime.
Art. 6
Ripartizione delle funzioni amministrative
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che
necessitano di unitario esercizio a livello regionale:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
b)
disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
c) monitoraggio
della gestione del Sistema informativo del demanio (SID);
d) emanazione di
linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la presente
legge;
e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell’uso
del comune medesimo;
f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all’articolo 4, comma 8;
g) Osservatorio regionale delle coste al fine
della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell’uso del bene
demaniale marittimo;
h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la
realizzazione di opere di ingegneria costiera;
i) nulla osta ai fini della
consegna, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della navigazione.
2.
L’espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio
regionale competente.
3. È conferito ai comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni
amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle
espressamente individuate dal comma 1.
4. Le funzioni previste dal comma
3 possono essere esercitate dai comuni costieri in forma singola o associata.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
Sistema informativo del demanio (SID)
1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta
lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi
all’amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale
identificazione e conoscenza del suo reale stato d’uso.
2. I Comuni
hanno l’obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei
procedimenti di competenza.
Art. 8
Concessioni di competenza comunale
1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo
nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento
per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e
delle leggi statali e regionali in materia.
2. La concessione è
rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso
procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della
libera concorrenza.
3. La procedura di selezione del concessionario è
avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le
specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
b)
termini di presentazione della domanda e della documentazione;
c) i
requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione
alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o
persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
d) le cause
di esclusione;
e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare
riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero
idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e
paesaggistico;
f) la composizione della commissione giudicatrice.
4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è
pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito
telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica,
secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti
pubblici.
5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali
all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute
per l’intero anno solare.
6. Il termine per l’emissione del
provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla
data di acquisizione dell’ultimo parere.
7. L’avvio del procedimento è
subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con
provvedimento comunale.
Art. 9
Concessioni per la nautica da diporto
1.Fino alla ridefinizione della materia da parte della Regione
(6) Le concessioni per la realizzazione delle
strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure
di cui al d.p.r. 509/1997. [Fino alla ridefinizione della materia,] e
(7) la Regione assume direttamente la
responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di
approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del dell’articolo 5, comma 10 e
dell’articolo 6, comma 4, del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica
anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata
in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le
Conferenze dei servizi per l’esame e l’approvazione dei progetti.
2. I
progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del d.p.r. 509/1997 sono conformi al Piano regolatore
portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente
tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 7, della presente legge sul
quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l’ammissibilità
nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5 del d.p.r.
509/1997.
3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui
all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il promotore formalizza l’istanza di
concessione demaniale allegando al modello, redatto con le specifiche richieste
nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009,
nn. 10, 11 e 12 e successive modificazioni, il progetto preliminare posto in
approvazione dall’amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo
redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 aprile 1998,
n.519200 (Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare
ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto). Ai fini del rilascio della concessione
demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite
all’articolo 6 del d.p.r. 509/1997.
4. L’attività di vigilanza e
collaudo ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 509/1997, in quanto attività volta
alla verifica dell’esecuzione delle opere contemplate nell’atto di concessione e
dell’assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell’articolo
54 del Codice di navigazione, compete all’amministrazione concedente. La
relativa commissione è composta dal dirigente della struttura dell’ente
competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che
la presiede, e da due funzionari dell’ente, con elevata e specifica
qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l’attività della
commissione, stabilite con regolamento regionale, sono poste a carico del
concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.
(6) Parole aggiunte dalla l.r.
44/2018, art. 13,
comma 2, lett. a).
(7) Parole sostituite dalla l.r.
44/2018, art. 13, comma 2, lett. a).
Art. 10
Revoca, decadenza e sospensione
della concessione
1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte,
ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli
42 e 47 del Codice della navigazione.
2. La concessione è comunque
revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse,
per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno
non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero
determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di
concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità
di condizioni, sulla concessione di nuove aree.
3. L’inosservanza nei
confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 1164 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice
della navigazione). L’assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai
contratti collettivi comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente
periodo nella misura massima.
4. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o
sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione
comporta la decadenza della concessione.
5. Costituisce inadempienza
agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turistico-ricreativa,
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione,
l’inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative
regionali in materia di:
a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente
abili;
b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari,
docce, chiosco-bar, direzione);
c) salvamento;
d) transito libero e
gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale,
qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri
centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.
Art. 11
Affidamento in gestione
Sub-ingresso nelle concessioni
turistico ricreative
1. L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45-bis del
Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in
materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:
a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
b)
per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno
solare e per una volta soltanto nell’ambito della durata della concessione.
2. L’autorizzazione al sub-ingresso di cui all’articolo 46 del
Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti
per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente
a una sola volta in relazione all’area concessa, per l’intera durata della
concessione.
3. Sono fatti salvi il caso di cui all’articolo 46, comma 3, del
Codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e
parenti fino al secondo grado.
Art. 12
Autorizzazione ex articolo 55
del Codice della navigazione
1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio
marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del Codice della navigazione sono
rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal comune, nel termine di
giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Art. 13
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all’esercizio
delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono
esercitate dalla Regione e dai comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime
o sulle zone di mare territoriale in concessione l’esecuzione di opere non
autorizzate o l’utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio,
ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i
provvedimenti previsti dall’articolo 54 del Codice della navigazione, nonché
alla competente autorità giudiziaria.
3. All’attuazione delle procedure
di cui all’articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i
comuni costieri.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E
FINANZIARIE
Art. 14
Norme di salvaguardia e direttive
per la pianificazione
costiera
1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle
seguenti aree e relative fasce di rispetto:
a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua,
comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione
in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici
e ambientali;
f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea. (8)
(8) Ai
sensi l.r.
44/2018, art, 10,
comma1, la presente lettera si interpreta nel senso che, nelle more
dell'adozione del Piano comunale delle coste , l'ampiezza della fascia di
rispetto di cui alla medesima lettera f), del comma 1 dell'art. 14 (Norme di
salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera) della l.r.
17/2015 è da intendersi determinata dai comuni, in sede di
istruttoria delle istanze di concessioni demaniale, in ragione della
concedibilità dell'area come determinata in sede di PRC e tenuto conto delle
specifiche caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato.
2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e
zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio
e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva
valutazione favorevole d’incidenza ambientale.
3. In attuazione
dell’articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all’uso
pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.
4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di
concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante
il periodo invernale disciplinate dall’Ordinanza balneare o dal PCC.
5.
Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per
le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del
territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso
pubblico e alla libera balneazione.
6. Il valore percentuale di cui al
comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed
è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai
fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente
dall’applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.
7. Possono
essere realizzate strutture classificate “spiaggia libera con servizi” nella
misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla
libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve
intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga
servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento
della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni
attrezzatura del gestore.
8. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi
del PRC di cui al comma 2 dell’articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia
di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella
quota concedibile l’intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per
cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte
salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all’articolo 12. Il Piano,
anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali
da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto
con il PCC. (9)
9. Il PCC, nelle
disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello
stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in
essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all’articolo 1, comma
18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza. (10)
10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso,
principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati
nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.
11. I PCC
provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).
12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività
sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare,
quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.
13. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita
a mezzo “consegna” a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della
navigazione, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre
2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione).
14. Per opera di “facile rimozione” va inteso ogni
manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente
recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza
lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere
significativamente la possibilità del riuso.
15. Costituiscono gravi
violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e
automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 01, comma 2-ter, del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei
canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall’articolo
1, comma 250, della l. 296/2006:
a) l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi
pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito
dall’articolo 10, comma 5, lettera d);
b) la realizzazione, dopo la data
di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;
c) la
costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi
altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.
16. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della
pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate
sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la
decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in
strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.
(9) La Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma
-(Sentenza n. 40/2017 -Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie
speciale).
(10) La Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma -(Sentenza n.
40/2017 -Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie
speciale).
Art. 15
Norme transitorie
1. Fino alla data di approvazione del PCC l’esercizio
dell’attività concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.
2. Il PRC di cui alla deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2001,
n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della
presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge
regionale 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e dell’uso della
costa), è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all’
articolo
16, commi 1, 5 e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di
attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami
all’articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.
Art. 16
Riparto risorse economiche
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella
misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale
imposta regionale aggiuntiva. (11)
2. Pari
incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A
esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall’attuazione della
presente legge sono introitate dai comuni e dalla Regione secondo le aliquote
definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell’esatto
pagamento del canone, dell’imposta regionale aggiuntiva, delle spese
d’istruttoria di cui al comma 5 dell’articolo 8, [delle sanzioni
amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al
contenzioso tributario.] (12)
5. Per
l’esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai comuni il 75 per cento
dell’imposta regionale riscossa, [ delle somme introitate per sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni accertate dai comuni alle ordinanze
balneari ] (13) e del contributo per
spese di istruttoria.
(11) La l.r.
35/2020, art. 2,
comma 3 stabilisce che l’ imposta regionale aggiuntiva per le concessioni demaniali marittime
non è dovuta per il biennio 2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota
comunale di cui al comma 5 della medesima disposizione.
(12) Parole soppresse dalla l.r.
44/2018, art. 13,
comma 2, lett.b).
(13) Parole soppresse dalla l.r.
44/2018, art. 13, comma 2, lett.b).
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente
legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli
stanziamenti correnti dell’unità previsionale di base 06.04.01 “Demanio e
Patrimonio” sui seguenti capitoli, rispettivamente:
a) In uscita:
- Capitolo 3431 “Articolo 54 codice della
navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del
demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di
gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell’Autorità militare”
(collegato al capitolo in entrata 3062700)
- Capitolo 3690 “Spese per
interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione,
valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della l.r.
17/2006 e del d.lgs.. n. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata
1018000)
- Capitolo 3692 “Spese per la cura degli aspetti dominicali e per
l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo -
l.r.
17/2006 e d.lgs. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata 1018000).
b) In entrata:
- Capitolo 1018000 “Imposta regionale aggiuntiva, spese
istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari,
relative alle concessioni di aree del demanio marittimo” (collegato ai
capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r.
n. 17 del 23 giugno 2006).
- Capitolo 3062700 “Recupero somme
anticipate per l’applicazione dell’articolo 54 per sanzioni amministrative
conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del
codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze
balneari” (correlato al capitolo in uscita 3431).
TITOLO IV
Art. 18
Abrogazione.
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente
legge, in particolare la l.r.
17/2006.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 aprile 2015
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1 Oggetto e
principi generali
Art. 2 Pianificazione
Art. 3 Piano regionale delle
coste
Art. 4 Piano comunale delle coste
Art. 5 Pianificazione di porti
di interesse regionale
Art. 6 Ripartizione delle funzioni amministrative
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 Sistema informativo del
demanio (SID)
Art. 8 Concessioni di competenza comunale
Art. 9
Concessioni per la nautica da diporto
Art. 10 Revoca, decadenza e
sospensione della concessione
Art. 11 Affidamento in gestione - Sub-ingresso
nelle concessioni turistico ricreative
Art. 12 Autorizzazione ex articolo 55
del codice della navigazione
Art. 13 Vigilanza
TITOLO III - NORME
TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 14 Norme di salvaguardia e direttive per la
pianificazione costiera
Art. 15 Norme transitorie
Art. 16 Riparto
risorse economiche
Art. 17 Norma finanziaria
TITOLO IV
Art. 18
Abrogazione