Vedi R.R.
n.12/2021
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia favorisce e promuove lo
sviluppo sociale ed economico del proprio territorio contribuendo ad affermarvi
la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di
sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all’emersione dei
fenomeni dell’usura e dell’estorsione, nonché mediante strumenti di tutela e
solidarietà nei confronti delle vittime di tali reati e dei loro familiari.
2. In collaborazione con gli enti locali del
territorio, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo
nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la
realizzazione di un sistema di sicurezza tale da conciliare l’accoglienza,
l’integrazione sociale e il rispetto delle diversità con le esigenze di tutela
della popolazione residente. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la
cultura della partecipazione attiva e dell’appartenenza alla comunità, il
rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenzione e contrasto
della criminalità comune e organizzata.
Art. 2
Modalità di intervento regionale
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle politiche di sicurezza e in
attuazione degli obiettivi programmatici di prevenzione, tutela e solidarietà
nonché di incentivazione delle attività di contrasto della criminalità:
a) promuove intese e accordi di collaborazione
istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici
nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni
sulle modalità attraverso cui i fenomeni criminali incidono sul tessuto
economico e sulla società e in merito alle conseguenti azioni di rilievo
regionale da intraprendere nei settori della sicurezza e della tutela della
libertà di iniziativa economica;
b) sostiene la progettazione degli
interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le
formazioni sociali di cui all’articolo 4, finalizzati a migliorare le
condizioni di sicurezza;
c) predispone e attua progetti sperimentali con
gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell’efficacia di
modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità
anche nell’ambito dei protocolli d’intesa con le prefetture;
d) favorisce
e promuove la massima circolazione delle informazioni, la divulgazione degli
strumenti e delle pratiche posti in essere per la prevenzione e la lotta
all’usura e all’estorsione attuando una politica di sensibilizzazione del
settore creditizio;
e) pone in essere una politica di prevenzione e lotta
all’estorsione e all’usura che si avvale delle esperienze associative maturate
nel territorio regionale nonché delle istituzioni scolastiche e universitarie
sostenendola anche attraverso sistemi di incentivazione volti a premiare le
iniziative che si distinguono per la loro efficacia;
f) favorisce forme di
sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità e ai loro familiari
allorché sporgano denuncia e collaborino, senza reticenze, alla individuazione
dei responsabili dei reati di usura ed estorsione;
g) promuove e sostiene,
anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali
europei, la formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di
specifiche professionalità volte ad assicurare assistenza e consulenza alle
vittime dei reati di cui alla presente legge nonché la formazione degli
operatori economici del territorio al fine di creare condizioni sfavorevoli
all’attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l’iniziativa
economica privata;
h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative
finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e
democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro
la criminalità organizzata e supporta l’attività di ricerca scientifica sui
temi della sicurezza e della legalità di livello universitario;
i)
assicura la propria partecipazione a organismi nazionali e internazionali
operanti nel campo di attività della presente legge;
j) realizza attività
di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
k) persegue le
finalità dell’accordo quadro siglato nel 2007 presso il Ministero
dell’interno.
Art. 3
Attività degli enti locali
1. Gli enti locali del territorio pugliese
intervengono in forma preferibilmente associata nell’attività di prevenzione e
contrasto dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura realizzando progetti
finalizzati prioritariamente:
a) ad assicurare servizi di informazione e
sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e
regionale per i cittadini e le formazioni sociali impegnate in attività
rientranti nell’oggetto della presente legge, anche mediante attivazione di
numeri verdi e sportelli al cittadino;
b) ad approntare servizi di
accompagnamento al credito, di consulenza aziendale e legale, anche attraverso
le organizzazioni del terzo settore riconosciute;
c) a organizzare e
realizzare campagne di sensibilizzazione orientate anche agli operatori del
settore creditizio, attività di comunicazione e pubblicizzazione delle
iniziative avviate e dei servizi garantiti;
d) a predisporre attività di
formazione relativa a specifici campi di intervento, per la prevenzione e
l’emersione di attività criminali e il sostegno alle vittime dei reati di
estorsione e usura anche attraverso l’ausilio nell’accesso agli istituti
previsti dalla presente legge e dalla normativa nazionale;
e) a svolgere
attività di monitoraggio e fornitura di dati statistici all’Osservatorio
regionale antiusura e antiestorsione sui casi affrontati, sulle soluzioni
approntate e sugli esiti registratisi.
2. I progetti possono prevedere la costituzione di
strutture organizzative stabili deputate alla erogazione dei servizi di cui al
comma 1.
3. La Giunta regionale può disporre una
contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali, alle iniziative delle
amministrazioni locali che siano caratterizzate da stabilità, intensità
dell’attività svolta e significatività dei risultati ottenuti. Il regolamento di
attuazione definisce modalità, criteri e condizioni per l’accesso al beneficio.
4. I servizi sono offerti in maniera totalmente
gratuita per chi sia effettivamente vittima di usura o estorsione e per i
rispettivi familiari. L’ente locale è tenuto a costituirsi parte civile nei
processi contro i soggetti accusati dei reati di estorsione e usura per il
recupero delle spese proporzionalmente imputabili alla consulenza e al supporto
prestati nei confronti dei soggetti lesi.
5. Ciascun ente locale del territorio pugliese
individua nella propria dotazione organica e comunica all’Ufficio regionale di
cui all’articolo 8, comma 1, un funzionario referente con compiti di
interlocuzione con la Regione nella materia oggetto della presente legge e di
implementazione del sistema informatico di cui consta l’Osservatorio previsto
all’articolo 8, comma 2.
6. Gli enti locali nelle loro iniziative
coinvolgono in via privilegiata le fondazioni che operano sul loro territorio
aventi i requisiti per l’iscrizione di cui al regolamento recante norme
integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni
previste dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e
dall’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco
presso le prefetture, emanato con decreto del Ministro dell’interno 24 ottobre
2007, n. 220.
Art. 4
Associazionismo di settore
1. La Regione favorisce l’associazionismo di
settore, espressione di sussidiarietà orizzontale.
2. E’ istituito, presso [ l’Assessorato allo
sviluppo economico ] la Presidenza della Giunta regionale
(1) della Regione Puglia, l’Albo regionale
antiusura e antiestorsione suddiviso in tre sezioni:
a) nella sezione prima hanno diritto a essere
iscritte le fondazioni con sede legale in Italia, già iscritte da almeno tre
anni negli elenchi di cui al decreto del Ministro dell’interno 220/2007 tenuti
presso le prefetture pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio
della Puglia da almeno tre anni. Le fondazioni possono aderire ad avvisi
regionali relativi alle attività contemplate dall’articolo 5, comma 4, lettera
a), nonché a quelle di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 5, comma
4, limitatamente a quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi;
b) nella sezione seconda hanno diritto a
essere iscritti i consorzi o le cooperative di garanzia collettiva fidi,
denominati confidi, già iscritti da almeno tre anni [ nell’apposita
sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155, comma 4, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ] nell’elenco di cui all’articolo
112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”; (2) che abbiano costituito gli speciali fondi
antiusura previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e operino sul territorio
pugliese da almeno tre anni. I soggetti individuati nel primo periodo della
presente lettera possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività
contemplate all’articolo 5, comma 4, lettera a);
“b bis) la struttura di cui all’articolo 8,
comma 1, può disporre controlli a campione per l’accertamentodella veridicità
dei dati inseriti nella banca dati e, in caso di assegnazione di fondi
regionali in gestione, della corretta utilizzazione e contabilizzazione degli
stessi. (3)
c) nella sezione terza
hanno diritto a essere iscritti le associazioni, i centri studi e le altre
organizzazioni antiracket e antiusura diversi da fondazioni e confidi con sede
legale in Italia, già iscritti da almeno tre anni negli elenchi di cui al
decreto del Ministro dell’interno n. 220/2007 tenuti presso le prefetture
pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio della Puglia da
almeno tre anni. I soggetti individuati nel primo periodo della presente
lettera possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate
all’articolo 5, comma 4, lettere e) e f), limitatamente a quanto previsto nei
rispettivi statuti e atti costitutivi.
3. L’iscrizione all’Albo regionale antiusura e
antiestorsione è disposta con determinazione dirigenziale su istanza presentata
al competente Ufficio regionale per l’accertamento della sussistenza dei
requisiti ed è condizione necessaria per l’accesso da parte dei soggetti di cui
al comma 2 agli istituti previsti dalla presente legge.
4. A pena di cancellazione dall’Albo, ciascuno dei
soggetti ivi iscritti è tenuto a implementare costantemente, attraverso apposito
referente individuato nel proprio organico e comunicato all’Ufficio di cui
all’articolo 8, comma 1, la banca dati informatica di cui consta l’Osservatorio
regionale previsto all’articolo 8, comma 2, con le informazioni indicate nel
regolamento di attuazione della presente legge a decorrere dalla data di piena
operatività della banca dati stessa.
5. Al di fuori delle iniziative formalizzate in
avvisi e bandi, i soggetti iscritti nelle sezioni prima e terza dell’Albo
possono sottoporre al competente Ufficio regionale iniziative durevoli
caratterizzate da particolare portata innovativa e risultati di eccezionale
rilevanza oggettivamente verificabili, realizzate interamente con proprie
risorse per l’accesso a istituti premiali basati su valutazioni a consuntivo. Il
regolamento di attuazione disciplina il funzionamento del sistema premiante di
cui al presente comma.
(1) Parole sostituite dalla l.r.
12/2021, art.1, lett. a).
(2) Parole sostituite dalla
l.r. 12/2021, art.1, lett.
b).
(3) Lettera aggiunta dalla l.r. 12/2021, art.1, lett.
c).
TITOLO II
RISORSE E LORO UTILIZZO
Art. 5
Fondo regionale globale per la prevenzione,
il
contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura
e dell’estorsione e per la
solidarietà alle vittime
1. E’ istituito il Fondo regionale globale per la
prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime.
2. Il Fondo è ordinariamente finanziato attraverso
la legge di bilancio anche con risorse dei fondi strutturali europei. Può
inoltre essere incrementato per effetto di sottoscrizioni volontarie da parte di
persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private.
3. Il Fondo si reintegra per effetto di revoche e
restituzioni volontarie di elargizioni e somme assegnate in gestione. Per la
parte destinata a strumenti di solidarietà e di sostegno previsti all’articolo
3, comma 3, e alle lettere d) ed e) dell’articolo 3, comma 4, il Fondo è
reintegrato, attraverso la costituzione di parte civile nei processi e la
surroga nei diritti delle vittime dei reati da parte della Regione o degli altri
soggetti pubblici o privati attivamente impegnati nel raggiungimento delle
finalità della presente legge, che abbiano in gestione quote del Fondo stesso.
4. Oltre che per la modalità di utilizzo di cui
all’articolo 3, comma 3, le risorse del Fondo sono destinabili ai seguenti
istituti:
a) assegnazione in gestione di quote a
fondazioni antiusura e confidi iscritti nelle sezioni prima e seconda
dell’albo di cui all’articolo 4 per la prestazione di garanzie in favore
rispettivamente di cittadini residenti in Puglia e imprese del territorio
pugliese a elevato rischio finanziario nei modi, nei limiti e alle medesime
condizioni previsti dall’articolo 15 della l. 108/1996;
b) concessione, in
favore degli orfani delle vittime dell’estorsione, dell’usura e della
criminalità organizzata, di borsa di studio di importo fino ad euro 5.000
annui per il compimento degli studi fino al termine del ciclo universitario,
da anticiparsi per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio in
forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e
universitarie, per l’acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al
trasporto pubblico di linea per ciascun anno che si concluda con profitto;
c) concessione, ai soggetti di cui alla lettera b) che, completato il
ciclo di studi scolastico secondario superiore, non intendano intraprendere
gli studi universitari, di borsa di lavoro di importo fino a euro 5.000 annui
per non più di cinque anni strettamente finalizzata a un inserimento
professionale a tempo indeterminato che risulti qualitativamente in linea con
gli studi effettuati;
d) elargizione di importo fino ad euro 50.000 in
favore del nucleo familiare pugliese che abbia perso un componente a opera
della criminalità organizzata nelle forme dell’usura e dell’estorsione e i cui
membri prestino la propria collaborazione nell’individuazione dei responsabili
senza aver mai riportato condanne penali per attività riconducibili alla
matrice dei predetti reati;
e) attività di assistenza e consulenza legale,
tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza
psicologica specialistica in favore delle vittime dell’usura e dell’estorsione
che risiedano sul territorio pugliese;
f) campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla conoscenza e
all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, alla divulgazione dei
risultati e dei progressi ottenuti nel precedente quinquennio attraverso le
forme di intervento diretto o indiretto di cui alla presente legge, nonché
iniziative per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo, ivi
inclusa la previsione di recapiti per le donazioni tramite messaggio da
telefonia mobile.
5. Il regolamento di esecuzione detta criteri,
modalità e condizioni per l’operatività degli istituti di cui al comma 4.
Art. 6
Destinazione delle risorse
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
la Giunta regionale definisce annualmente, con propria deliberazione, su
proposta [dell’Assessore allo sviluppo economico,] del Presidente della Giunta Regionale (4) sentita la Consulta regionale di cui
all’articolo 7, le linee di intervento e gli strumenti da finanziare fra quelli
previsti dall’articolo 3, comma 3 e dall’articolo 5, comma 4, e i corrispondenti
contingenti di risorse per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. Fatti salvi eventi di eccezionale gravità che
richiedano una diversa ripartizione fra gli istituti previsti dalla presente
legge, le risorse provenienti da sottoscrizioni volontarie del Fondo da parte di
persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private sono assegnate per
il 95 per cento alle associazioni e alle fondazioni iscritte alle sezioni prima
e terza dell’albo di cui all’articolo 4, comma 2, affinché le destinino
all’erogazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera e), con
surroga nei diritti dei soggetti lesi e obbligo di costituzione di parte civile
nei processi contro i soggetti imputati dei reati, per il recupero delle somme
spese. Il restante 5 per cento è destinato alle finalità di cui all’articolo 5,
comma 4, lettera f), limitatamente alle attività di sensibilizzazione per la
promozione delle sottoscrizioni volontarie stesse.
3. Il regolamento attuativo della presente legge
disciplina i termini e le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri per
la selezione dei soggetti ai quali sono assegnate in gestione le somme di cui al
comma 2, nonché per l’utilizzo del restante 5 percento delle risorse derivanti
da sottoscrizioni volontarie del Fondo.
(4) Parole sostituite dallal.r.
12/2021, art, 2,
comma 1.
TITOLO III
ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE
Art. 7
Consulta regionale antiusura ed antiestorsione
1. E’ istituita la Consulta regionale antiusura e
antiestorsione presieduta [dall’Assessore allo sviluppo economico]dal Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato (5) e composta da:
a) un rappresentante per ognuna delle tre
sezioni di cui si compone l’Albo regionale antiusura e antiestorsione,
designato a maggioranza relativa fra i rappresentanti legali dei soggetti
iscritti in ciascuna di esse;
b) il Presidente della Commissione Regionale
ABI (Associazione Bancaria Italiana) o suo delegato;
c) un rappresentante
dell’ANCI regionale;
d) un rappresentante dell’UPI regionale;
e) un
rappresentante dell’UNIONCAMERE regionale;
f) un rappresentante di
Confindustria Puglia;
g) un rappresentante di Confcommercio Puglia;
h)
un rappresentante di Confartigianato Puglia;
i) un rappresentante di
Confagricoltura Puglia;
j) un rappresentante di Confesercenti Puglia;
k) un rappresentante di Confapi Puglia;
l) un rappresentante di
Confconsumatori Puglia;
m) un rappresentante di Coldiretti
Puglia; (6)
n) un rappresentante
della Lega delle Cooperative Puglia (Legacoop Puglia); (7)
o) un rappresentante di
Confcooperative Puglia; (8)
2. Ciascuna prefettura pugliese ha titolo a essere
informata di ogni convocazione della Consulta e a partecipare alle relative
riunioni con un proprio rappresentante.
3. La Consulta regionale antiusura e
antiestorsione è convocata dal suo presidente su iniziativa dello stesso o di
almeno cinque membri dell’organo collegiale ed esprime a maggioranza assoluta
dei voti validamente resi il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché su ogni proposta di modifica o
abrogazione della presente legge e del rispettivo regolamento di attuazione.
Fornisce orientamenti per l’attività normativa e amministrativa in materia di
prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori
della Consulta è libera e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese.
(5) Parole sostituite dalla l.r.
12/2021, art. 3,
comma 1, lett. a).
(6) Parole sostituite dalla l.r.
12/2021, art. 3,
comma 1, lett. b).
(7) Parole sostituite dalla
l.r. 12/2021, art. 3, comma 1, lett. b).
(8) Parole sostituite dalla
l.r.
12/2021, art. 3, comma 1, lett. b).
Art. 8
Struttura regionale competente e Osservatorio
regionale sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione
1. Nell’ambito [dell’Assessorato regionale
allo sviluppo economico, presso la ripartizione organizzativa competente a
trattare la materia del commercio e delle attività economiche, con atto di
organizzazione interna ] della Segreteria generale della
Presidenza (9) è individuata nella Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e
antimafia sociale (10) la struttura titolare
dello svolgimento dell’istruttoria delle istanze relative agli istituti previsti
dalla presente legge e di tutti gli altri adempimenti procedurali, ivi inclusi
quelli volti ad assicurare il funzionamento della Consulta di cui all’articolo
7, mediante attività di segreteria, assistenza e verbalizzazione.
2. Presso la struttura regionale individuata ai
sensi del comma 1, è istituito l’Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura
e dell’estorsione con funzioni di monitoraggio e certificazione, informazione
statistica, consultazione in sede di concessione di garanzie e benefici per la
prevenzione di sovrapposizioni, valutazioni di efficacia delle azioni poste in
essere e supporto decisionale [all’Assessorato regionale allo sviluppo
economico]alla Presidenza della Giunta regionale (11) nella predisposizione della proposta di
riparto delle risorse da sottoporre annualmente alla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, nonché nei confronti della Consulta di cui
all’articolo 7.
3. L’Osservatorio consta di un portale telematico
e di una banca dati da implementarsi costantemente a cura dell’Ufficio regionale
di cui al comma 1, dei referenti di ciascun ente locale e dei soggetti iscritti
nelle tre sezioni dell’Albo di cui all’articolo 4, con i dati relativi alle
pratiche istruite concernenti l’oggetto della presente legge e con le altre
informazioni previste ai sensi dall’articolo 4, comma 4.
(9) Parole sostituite dalla l.r.
12/2021, art. 4,
comma 1, lett. a).
(10) Parole sostituite dalla
l.r. 12/2021, art. 4, comma 1, lett. b).
(11) Parole sostituite dalla
l.r. 12/2021, art. 4, comma 1, lett. c)
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità di cui alla presente legge si
provvede a istituire nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
e pluriennale 2015-17, in parte spesa, la U.P.B. 2.1.7, missione 14, programma
02 denominata “Legalità nell’economia” e, in parte entrata, la U.P.B. 2.1.46,
tit. 2, tip. 01, denominata “Donazioni, lasciti e trasferimenti per la
promozione della legalità nell’economia” e la U.P.B. 3.4.7, tit. 3, tip. 05
denominata “Revoche e recuperi di assegnazioni e di elargizioni per la
promozione della legalità nell’economia”.
2. Sono soppressi i seguenti capitoli di bilancio
del corrente esercizio finanziario:
a) il capitolo 212000 denominato “Spese per
azioni di promozione della cultura anti-racket e antiusura, di formazione
degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di
supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della
legalità - AR”, U.P.B. 2.3.2;
b) il capitolo 212010 denominato “Spese per
la tutela delle vittime della criminalità. Art.
6 l.r. n. 7 del 03/04/2006” U.P.B. 2.3.2;
c) il capitolo 212020
denominato “Spese per la tutela delle vittime dell’estorsione e dell’usura. Art.
7 comma 3 e 4 l.r. n. 7 del 03/04/2006” U.P.B. 2.3.2;
d) il capitolo
212030 denominato “Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime
dell’usura” - articolo
7, comma 6 l.r. n. 7 del 03/04/06” U.P.B. 2.3.2;
e) il capitolo 212050
denominato “Fondo regionale contro l’usura. Finanziamento alle Fondazioni per
le finalità di cui all’ art.
10 bis della l.r. n. 7/2006. (art. 16 L.R. assestamento 2014)”, U.P.B.
2.3.2;
3. Le entrate di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 sono articolate
nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:
a) C.N.I. 3407000 (E.3.05.02.03.000) inserito
nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed
antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate
in gestione ad enti locali - collegato al capitolo di spesa 217000, U.P.B.
2.1.7” di cui alla lett. a) del comma 4°;
b) C.N.I. 3407001
(E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale
globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni
di risorse assegnate in gestione a confidi - collegato al capitolo di spesa
217001, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. b) del comma 4°;
c) C.N.I.
3407002 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo
regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e
restituzioni di risorse assegnate in gestione a ad associazioni e fondazioni
- collegato al capitolo di spesa 217002, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. c)
del comma 4°;
d) C.N.I. 3407003 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B.
3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate
derivanti da revoche e restituzioni di contributi erogati alle famiglie -
collegato al capitolo di spesa 217003, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. d)
del comma 4°;
e) C.N.I. 3407004 (E.3.05.02.04.000) inserito nella U.P.B.
3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate
derivanti da surroghe nei diritti e costituzioni di parte civile promosse
dalla Regione Puglia - collegato al capitolo di spesa 217004, U.P.B. 2.1.7”
di cui alla lett. d) del comma 4°;
f) C.N.I. 2146000 (E.2.01.02.01.000) inserito
nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed
antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte
di famiglie - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005 U.P.B.
2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti
rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
g) C.N.I. 2146001
(E.2.01.03.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale
globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni
volontarie del fondo da parte di imprese - collegato per il 95 per cento al
capitolo di spesa 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di
spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del
comma 4°;
h) C.N.I. 2146002 (E.2.01.04.01.000) inserito nella U.P.B.
2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate
derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di istituzioni
sociali private - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa
217005U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B.
2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
i) C.N.I.
2146003 (E.2.01.01.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo
regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni
volontarie del fondo da parte di amministrazioni pubbliche centrali -
collegato per il 95 per cento al capitolo di 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5
per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente
alle lett. f) e g) del comma 4°;
j) C.N.I. 2146004 (E.2.01.01.02.000)
inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura
ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da
parte di amministrazioni locali - collegato per il 95 per cento al capitolo di
spesa 217005U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006
U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°.
4. Le spese necessarie per l’applicazione
dell’articolo 3, comma 3, dell’articolo 5, comma 4 e dell’articolo 8, comma 3,
sono previste nella U.P.B. 2.1.7 istituita ai sensi del comma 1 del presente
articolo e articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:
a) C.N.I. 217000 (U.1.04.01.02.000) denominato
“Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazioni ad
enti locali - collegato al capitolo di entrata 3407000, U.P.B. 3.4.7.” di cui
alla lett. a) del comma 3°;
b) C.N.I. 217001 (U.1.04.03.99.000) denominato
“Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazione di
somme in gestione a confidi - collegato al capitolo di entrata 3407001, U.P.B.
3.4.7.” di cui alla lett. b) del comma 3°;
c) C.N.I. 217002
(U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed
antiracket: spese per riassegnazione di somme in gestione ad associazioni e
fondazioni - collegato al capitolo di entrata 3407002, U.P.B. 3.4.7” di cui
alla lett. c) del comma 3°;
d) C.N.I. 217003 (U.1.04.02.05.000) denominato
“Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riallocazione di
contributi a famiglie - collegato al capitolo di entrata 3407003, U.P.B.
3.4.7.” di cui alla lett. d) del comma 3°;
e) C.N.I. 217004
(U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed
antiracket: spese per manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e
pubblicità delle iniziative”;
f) C.N.I. 217005 (U.1.04.04.01.000)
denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per
assegnazione in gestione ad associazioni e fondazioni di somme rivenienti da
sottoscrizioni volontarie del fondo - collegato ai capitoli di entrata
2146000, 2146001, 2146002, 2146003, 2146004 U.P.B. 2.1.46” previsti alle lett.
da f) a j) del comma 3°;
g) C.N.I. 217006 (U.1.03.02.02.000) denominato
“Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per la promozione
delle sottoscrizioni volontarie del fondo ex art. 6, comma 2 Legge Antiusura -
collegato ai capitoli di entrata 2146000, 2146001, 2146002, 2146003, 2146004
U.P.B. 2.1.46” previsti alle lett. da f) a j) del comma 3° ”;
h) C.N.I.
217007 (U.1.04.01.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed
antiracket: spese per assegnazioni ad enti locali”
i) C.N.I. 217008
(U.1.04.03.99.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed
antiracket: spese per assegnazione di somme in gestione a confidi”
j)
C.N.I. 217009 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura
ed antiracket: spese per assegnazione di somme in gestione ad associazioni e
fondazioni”;
k) C.N.I. 217010 (U.1.04.02.05.000) denominato “Fondo
regionale globale antiusura ed antiracket: spese per contributi a famiglie”
l) C.N.I. 217011 (U.2.02.03.02.000) denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: spese in c/capitale per l’implementazione
dell’Osservatorio telematico antiusura” con dotazione di cassa e competenza
pari a euro 70 mila rivenienti dalla soppressione del capitolo 212030 - U.P.B.
2.3.2.
5. Per gli esercizi finanziari successivi, la
spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.
(12)
(12) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 31.
Art. 10
Regolamento di attuazione, abrogazioni e altre
disposizioni transitorie
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è adottato il relativo regolamento di
attuazione.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale 3 aprile 2006, n. 7
(Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune
e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);
b) il regolamento
regionale 23 ottobre 2007, n. 25 (Disciplina del Fondo Globale di
Solidarietà).
3. Sono fatte salve le assegnazioni di risorse in
gestione già disposte nei confronti di confidi e fondazioni antiusura per
effetto di previgenti atti normativi regionali disciplinanti la materia e le
relative modalità di presentazione di rendiconto definite con circolare annuale
che si applicano fino alla data di piena operatività dell’istituto di cui
all’articolo 8, comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino a diversa disposizione organizzativa, la struttura regionale
titolare delle competenze di cui all’articolo 8, comma 1, è l’Ufficio
infrastrutture turistiche e fieristiche del Servizio regionale attività
economiche consumatori. (2)
(2) Erroneamente riportato punto 3 nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 aprile 2015
SOMMARIO
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 - Modalità di intervento regionale
Art. 3 - Attività
degli Enti locali
Art. 4 - Associazionismo di settore
TITOLO II - Risorse e loro utilizzo
Art. 5 -
Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei
fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime
Art.
6 - Destinazione delle risorse
TITOLO III - Organi e strutture operative
Art.
7 - Consulta regionale antiusura ed antiestorsione
Art. 8 - Struttura
regionale competente e Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e
dell’estorsione
TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 - Disposizioni finanziarie
Art. 10 - Regolamento di attuazione,
abrogazioni e altre disposizioni transitorie