IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 690 del 02/04/ 2015 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità
Il presente Regolamento individua il fabbisogno, disciplina
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, individua i requisiti
minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio, individua gli ulteriori requisiti per l’accreditamento delle
strutture extraospedaliere denominate Presidi territoriali di recupero e
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste ( di seguito indicati come Presidi di
riabilitazione funzionale), nonchè i criteri di eleggibilità degli assistiti che
possono accedere ai predetti Presidi.
Art. 2
Tipologie dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilita’ fisiche, psichiche, sensoriali
o miste
Si definiscono Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
le strutture che erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno che
provvedono al recupero funzionale e/o al completamento del processo di recupero
e/o al mantenimento-prevenzione della progressione della disabilità dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da
qualunque causa.
I Presidi territoriali di recupero e riabilitazione
funzionale sono organizzati in nuclei di tipo residenziale, semiresidenziale,
ambulatoriale e domiciliare dedicati per tipologia di intensità di prestazioni e
di paziente (adulto o in età evolutiva). Ciascun nucleo deve essere autorizzato
all’esercizio ed accreditato secondo le modalità dettate dal presente
regolamento.
Le tipologie di nuclei previsti dal presente regolamento sono:
TIPOLOGIA
DI ASSISTENZA |
MODULO
IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO RIABILITATIVO |
TIPOLOGIA
DI PAZIENTE/NUMERO DI POSTI PER MODULO |
TIPOLOGIA
DI PAZIENTE/NUMERO DI POSTI PER MODULO |
ASSISTENZA |
Nucleo
di riabilitazione Intensiva* |
Età
adulta 20 posti letto |
Età
evolutiva 10 posti letto |
Nucleo
di Riabilitazione estensiva* |
Età
adulata 20 posti letto |
Età
evolutiva 10 posti letto |
Nucleo
di riabilitazione in fase di mantenimento * - tipologia di paziente 1 |
Età
adulata 20 posti letto |
|
Nucleo
di Riabilitazione in fase di mantenimento
* - tipologia di paziente 2 |
Età
adulata 20 posti letto |
|
ASSISTENZA
SEMIRESIDENZIALE |
Nucleo
di Riabilitazione estensiva * |
|
Età
evolutiva 20 posti |
Nucleo
di riabilitazione in fase di mantenimento * |
Età
adulta 20 posti |
|
*cfr. Documento "Prestazioni residenziali e
semiresidenziali" del Ministero della Salute -
Direzione generale della programamzioe sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei
principi etici di sistema - Commissione nazionale per la definizione e
l'aggiornamneto
dei
livelli essenziali di assistenza.
*cfr. DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei
Livelli Essenziali di assistenza" sez. 1.C
"Area
integrazione sociosanitaria", punti 8 "Assistenza territoriale
semiresidenziale",
micro
livello "Attività saniatria sociosanitaria nell'ambito di progarmmi
riabilitativi
a favore
di disabili fisici, psichici e sensoriali" e punto 9 "Assistenza territoriale
residenziale",
micro
livello "ttività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi
riabilitativi a
favore di
disabili fisici, psichici e sensoriali"
I Presidi territoriali di
Recupero e Riabilitazione possono prevedere nuclei specializzati per una o più
tipologie d’intensità di cura.
L’assistenza riabilitativa per l’età
evolutiva deve essere erogata in nuclei esclusivamente dedicati. Al fine
dell’erogazione dei servizi di riabilitazione nei nuclei dedicati all’età
evolutiva, il compimento della maggiore età non costituisce elemento discretivo
ai fini della sussistenza dei requisiti di inquadramento del paziente
all’interno del modulo dedicato. La valutazione sulla possibilità di inserimento
all’interno di nucleo dedicato dovrà essere condotta attraverso l’analisi
complessiva delle condizioni del paziente, del percorso seguito, della risposta
al progetto riabilitativo erogato e/o erogando, e di ogni altra circostanza
utile.
I Presidi territoriali che erogano prestazioni di tipo intensivo
devono prevedere nuclei di tipo estensivo.
Nell’assistenza semiresidenziale
possono essere predisposti uno o più nuclei dedicati alle prestazioni di
riabilitazione estensiva e/o alle prestazioni di riabilitazione nella fase di
mantenimento. Al nucleo riabilitativo per la fase di mantenimento può accedersi
anche al completamento del progetto-percorso di riabilitazione
estensiva.
Art. 3
Nucleo di assistenza residenziale
riabilitativa intensiva
Il nucleo ospita pazienti adulti o minori che
hanno superato la fase acuta della malattia, stabilizzati nelle funzioni vitali
e con necessità d’intervento riabilitativo intensivo secondo il modello previsto
dal presente regolamento e di supporto multiprofessionale distribuito nell’arco
delle 24 ore. Il paziente deve essere in grado di offrire partecipazione attiva
al programma riabilitativo e presentare un basso rischio di instabilità clinica.
In riferimento ai pazienti minori, il nucleo ospita pazienti con patologie
di pertinenza prevalente della Medicina Fisica e Riabilitazione.
Alla riabilitazione intensiva si
accede:
1) previa prescrizione del Medico
dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente ove non
disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del
rischio di instabilità clinica deve essere effettuata dal prescrittore, il
quale compila la scheda di presentazione del paziente,di cui all’allegato A al
presente regolamento, in cui è inclusa la NEWS che esprime un indice di
probabilità di deterioramento clinico e la CIRS ( Modified Comulative Illness
Rating Scale - versione 10/2013 ). I dati riportati nella scheda devono essere
stati rilevati non oltre le 48 ore precedenti la richiesta. La NEWS e la CIRS,
benché approvate dalla comunità scientifica, sono soltanto uno strumento
indicativo. Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella
valutazione clinica del paziente.
2) previa prescrizione del Medico
dell’Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell’Unità Operativa di
lungodegenza cod. 60.
La prescrizione dei precedenti punti 1) e 2)
deve essere firmata e timbrata dal dirigente medico che la rilascia sotto la
propria personale responsabilità. La prescrizione deve espressamente indicare
che “il paziente, in condizioni cliniche stabilizzate, necessita di n. ____ gg
di trattamento riabilitativo residenziale intensivo. Il paziente richiede
elevato impegno assistenziale (nursing infermieristico articolato nell’arco
delle 24 ore) e non può essere avviato alla riabilitazione ambulatoriale e/o
domiciliare.”
Si può accedere alla riabilitazione intensiva territoriale se
sussiste il bisogno riabilitativo intensivo e il paziente è in condizioni
cliniche stabilizzate.
In nessun caso un paziente che necessiti di
riabilitazione ma che sia in condizione di potenziale alto rischio di
instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione extraospedaliera.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata dalla struttura,
entro 5 giorni lavorativi, alla Unità Operativa territoriale del Dipartimento di
Medicina Fisica e Riabilitativa (DIP. MFeR) della ASL nella quale insiste la
struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, alla Unità Operativa (U.O.) territoriale del DIP. MFeR di
residenza del paziente. Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di
residenza del paziente l’avvenuta presa in carico. Resta impregiudicata
l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe).
La durata del trattamento
riabilitativo residenziale intensivo è pari ai valori soglia per la
riabilitazione ospedaliera (disciplina cod. 56) (riabilitazione neurologica 60
giorni; riabilitazione ortopedica 40 giorni; 30 giorni tutti gli altri casi). Al
termine del percorso di trattamento riabilitativo intensivo, persistendo il
bisogno del paziente di assistenza, questi sarà trasferito in altro setting
assistenziale appropriato nel rispetto delle procedure previste negli specifici
paragrafi del presente regolamento o di altri regolamenti regionali.
La richiesta di proroga per
l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione intensiva deve essere
preventivamente autorizzata, secondo le procedure che saranno definite con i
soggetti interessati, dal DIP. MFeR della ASL nella quale insiste la struttura
erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 10
giorni lavorativi prima della scadenza, notifica inderogabilmente la richiesta
di proroga alla U.O. territoriale del DIP. MFeR della ASL nella quale insiste la
struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, alla U.O. del DIP.MFeR di residenza del paziente.
Il DIP.
MFeR della ASL nella quale insiste la struttura erogante provvede, anche per il
tramite delle proprie UU.OO. territoriali, alle valutazioni della richiesta di
prosecuzione del trattamento ed a comunicare, in caso di esito favorevole,
l’autorizzazione alla struttura richiedente e all’U.O. del DIP. MFeR di
residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in regime di
proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla
richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 10 gg. lavorativi,
la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività
di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente competente
sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica
dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo di proroga tacitamente
accordato.
II nucleo erogativo di assistenza residenziale intensiva per
l’età adulta è costituito da 20 posti letto.
II nucleo erogativo di
assistenza residenziale intensiva per l’età evolutiva è costituito da 10 posti
letto.
Art. 4
Nucleo di assistenza residenziale
riabilitativa estensiva
Il nucleo ospita pazienti adulti o
minori con compromissione funzionale tale da richiedere un percorso
riabilitativo di recupero per paziente non gestibile al proprio domicilio né in
ambulatorio per la necessità di assistenza e sorveglianza infermieristica h24.
Il ricovero in tale nucleo è di durata limitata, può anche conseguire alla fase
intensiva per il completamento del recupero funzionale. Al nucleo possono
accedere pazienti con bisogno di recupero funzionale, qualora siano peggiorati i
livelli di autonomia e delle abilità comunicativo-relazionali, provenienti
dall’ambulatorio specialistico o dal domicilio su specifica autorizzazione dell’
U.O. territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione insistente nel DSS ove ha
residenza il paziente.
Il paziente è in grado di offrire partecipazione
attiva al programma di riabilitazione estensiva. Il conseguimento degli
obiettivi esplicitati nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) (oppure la
costatazione per mezzo di valutazioni specialistiche e scale validate
dell’impossibilità del loro raggiungimento) segna il termine di questo tipo di
assistenza residenziale. Nel prosieguo, persistendo il bisogno di assistenza in
regime residenziale, in assenza di margini di recupero funzionale, il paziente
adulto sarà ospitato nel nucleo di mantenimento, se non avviabile al ricovero di
mantenimento in strutture sociosanitarie. Resta impregiudicata la possibilità
della presa in carico del paziente nei setting assistenziali ambulatoriale e
domiciliare.
Si può accedere alla riabilitazione estensiva extraospedaliera
se il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate. In nessun caso un paziente
che necessiti di riabilitazione ma che sia in condizione di potenziale alto
rischio di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione
extraospedaliera.
In riferimento ai pazienti minori, il nucleo ospita
pazienti con patologie di pertinenza prevalente della Medicina Fisica e
Riabilitazione.
Alla riabilitazione estensiva si
accede:
1) previa prescrizione del Medico
dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente ove non
disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del
rischio di instabilità clinica deve essere effettuata dal prescrittore, il
quale compila la scheda di presentazione del paziente,di cui all’allegato A al
presente regolamento, in cui è inclusa la NEWS che esprime un indice di
probabilità di deterioramento clinico e la CIRS ( Modified Comulative Illness
Rating Scale - versione 10/2013 ). I dati riportati nella scheda devono essere
stati rilevati non oltre le 48 ore precedenti la richiesta. La NEWS e la CIRS,
benchè approvate dalla comunità scientifica, sono soltanto uno strumento
indicativo. Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella
valutazione clinica del paziente.
2) previa prescrizione del Medico
dell’Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell’Unità Operativa di
lungodegenza cod. 60. La prescrizione deve essere firmata e timbrata dal
medico specialista che la rilascia sotto la propria personale responsabilità.
La prescrizione dei precedenti punti 1) e 2) deve espressamente indicare
che “il paziente, in condizioni cliniche stabilizzate, necessita di n. ____ gg
di trattamento riabilitativo residenziale estensivo. Il paziente richiede
elevato impegno assistenziale (nursing infermieristico articolato nell’arco
delle 24 ore) e non può essere avviato alla riabilitazione ambulatoriale e/o
domiciliare.”
La presa in carico del paziente deve essere comunicata,
entro 5 giorni lavorativi, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR della ASL
nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del
monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR di residenza
del paziente.
Il DIP. MFeR potrà definire con i soggetti interessati
canali di comunicazione specifici al fine di semplificare e velocizzare le
procedure.
3) Con preventiva autorizzazione rilasciata
dalla U.O. del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante, su
richiesta avanzata dalla struttura di riabilitazione intensiva territoriale
ove, alla fine del periodo di riabilitazione intensiva, il paziente necessiti
di proseguire il trattamento riabilitativo in regime residenziale.
A tal
fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 10 giorni lavorativi
prima della scadenza, notifica la richiesta di trattamento alla U.O. del DIP.
MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini
del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O.del DIP. MFeR di
residenza del paziente. Il DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura
erogante provvede, quindi, per il tramite delle proprie UU.OO. territoriali,
alle valutazioni della richiesta del trattamento ed a comunicare, in caso di
esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e alla U.O.del
DIP. MFeR di residenza del paziente.
Analoga procedura è attivata in caso
di esito negativo alla richiesta di trattamento.
4) Con preventiva autorizzazione rilasciata
dalla U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha residenza il paziente su
prescrizione-proposta del MMG o PLS.
La presa in carico del paziente deve
essere comunicata dalla struttura, entro 5 giorni lavorativi, alla U.O. del
DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per
conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del
DIP. MFeR presente nella ASL di residenza del paziente.
In tutti i casi innanzi previsti, l’U.O. del
DIP. MFeR di residenza comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del
paziente l’avvenuta presa in carico.
La durata del trattamento
riabilitativo residenziale estensivo è fino a 60 giorni, salvo proroga.
La richiesta di proroga per
l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione estensiva deve essere
preventivamente autorizzata dall’U.O.del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la
struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente,
almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza, notifica la richiesta di
proroga alla U.O. territoriale del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la
struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente.
Il DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante provvede,
quindi, per il tramite delle proprie UU.OO. territoriali, alle valutazioni della
richiesta di prosecuzione del trattamento ed a comunicare, in caso di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e all’U.O. del DIP. MFeR
della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto
Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in
regime di proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo
alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 10 gg.
lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata
l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica
dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo di proroga tacitamente
accordato.
II nucleo erogativo di assistenza residenziale estensiva per
l’età adulta è costituito da 20 posti letto.
II nucleo erogativo di
assistenza residenziale estensiva per l’età evolutiva è costituito da 10 posti
letto.
Art.5
Nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento riabilitativo
(per disabili ad ALTA complessità assistenziale
sanitaria)
Il nucleo è dedicato a pazienti ad ALTA
complessità assistenziale sanitaria. I “NUCLEI” per Assistenza Residenziale di
Mantenimento Riabilitativo possono essere di due tipi diversi che accolgono due
tipologie di pazienti.
1ª tipologia: disabile
adulto in condizioni di soddisfacente compenso clinico delle funzioni vitali
ma che necessita di assistenza medica per il mantenimento della stabilità
clinica, che non possiede i requisiti per l’inserimento nel Centro Risvegli di
cui al R.R. n. 24/2011 ma presenta tutte le caratteristiche sotto elencate:
a) necessità di assistenza
infermieristica h24 per attività complesse che non possono essere gestite al
domicilio del paziente (assistenza respiratoria, nutrizionale per via
parenterale o PEG, infusioni protratte di terapia e.v, altre procedure
infermieristiche che richiedano anche vigilanza del paziente e delle
apparecchiature a supporto delle funzioni vitali).
b) ridotta possibilità
di recupero funzionale (l’attività riabilitativa è compresa fra i 30 ed i 60
minuti al giorno ed è finalizzata al mantenimento della funzioni riacquistate,
ove possibile al contrasto del declino funzionale in caso di patologie
neurodegenerative ed alla prevenzione delle complicanze terziarie).
2ª tipologia:
Disabile adulto non autosufficiente per disabilità connatali o acquisite in
età evolutiva che ha completato il processo di recupero funzionale ma che
necessita di prestazioni di riabilitazione e sorveglianza sanitaria per il
mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità e
dell’esclusione sociale. Il nucleo non può ospitare pazienti provenienti dalle
strutture di cui all’art.1, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale n.
14/2014 i quali potranno proseguire il percorso assistenziale presso le
strutture psichiatriche.
Questo tipo di paziente deve possedere
tutte le caratteristiche sotto elencate:
a) Necessità di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa alla
persona che non può essere gestito al domicilio;
b) Ridotta possibilità di recupero delle autonomie con rischio di scompenso
emotivo-comportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato
dall’abituale contesto educativo e relazionale;
c) Necessità di una presa in carico assistenziale sanitaria e di tutela nel
lungo termine (medica, psicologica, infermieristica e riabilitativa) che non
può essere garantita in ambito familiare e in altro setting assistenziale.
Si può accedere alla riabilitazione di
mantenimento extraospedaliera se il paziente è in condizioni cliniche
stabilizzate. In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che
sia in condizione di potenziale alto rischio di instabilità clinica può accedere
al presidio di riabilitazione extraospedaliera. (1)
(1) Tipologia sostituita dal R.R.
22/2019,art. 11,
comma 11.1.
Alla riabilitazione sanitaria di
mantenimento si accede:
in riferimento alla 1ª tipologia di
paziente
1) previa prescrizione del Medico
dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente, ove non
disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del
rischio di instabilità clinica deve essere effettuata prescrittore, il quale
compila la scheda di presentazione del paziente,di cui all’allegato A al
presente regolamento, in cui è inclusa la NEWS che esprime un indice di
probabilità di deterioramento clinico e la CIRS ( Modified Comulative Illness
Rating Scale - versione 10/2013 ). I dati riportati nella scheda devono essere
stati rilevati non oltre le 48 ore precedenti la richiesta. La NEWS e la CIRS,
benchè approvate dalla comunità scientifica, sono soltanto uno strumento
indicativo. Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella
valutazione clinica del paziente;
2) previa prescrizione del Medico
dell’Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell’Unità Operativa di
lungodegenza cod. 60. La prescrizione deve essere firmata e timbrata dal
medico specialista che la rilascia sotto la propria personale responsabilità;
3) Con preventiva autorizzazione rilasciata dall’U.O. del DIP. MFeR
insistente nella ASL ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del
MMG o PLS.
La prescrizione dei precedenti punti 1), 2) e
3) deve espressamente indicare che “il paziente, in condizioni cliniche
stabilizzate, necessita di n. ____ gg di trattamento riabilitativo residenziale
di mantenimento. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale (nursing
infermieristico articolato nell’arco delle 24 ore) e non può essere avviato alla
riabilitazione ambulatoriale e/o domiciliare.”
La presa in carico del paziente deve essere
comunicata, entro 5 giorni lavorativi, alla struttura territoriale del DIP. MFeR
presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai
fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, all’U.O. del DIP. MFeR
presente nella ASL di residenza del paziente.
Il DIP. MFeR potrà definire
con i soggetti interessati canali di comunicazione specifici al fine di
semplificare e velocizzare le procedure.
in riferimento alla 2ª tipologia
di paziente (2)
A
seguito di valutazione e autorizzazione rilasciata dall’U.O.del DIP. MFeR
insistente nella ASL ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del
MMG o anche su proposta dello stesso Presidio di Riabilitazione che ospita il
paziente in altro setting assistenziale o su proposta del MMG. La U.O.del DIP.
MFeR valuta la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b)
e c) ai fini della presa in carico del paziente.
La prescrizione dei precedenti punti 1), 2) e
3) deve espressamente indicare che “il paziente, in condizioni cliniche
stabilizzate, necessita di n. ____ gg di trattamento riabilitativo residenziale
di mantenimento. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale sanitario e
di tutela nel lungo termine ( medica, psicologica, infermieristica e
riabilitativa) che non può essere garantita in ambito familiare e in altro
setting assistenziale.”
La presa in carico del paziente deve essere
comunicata, entro 5 giorni lavorativi, alla struttura territoriale del DIP. MFeR
presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai
fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, all’U.O. del DIP. MFeR
presente nella ASL di residenza del paziente. Il DIP. MFeR potrà definire con i
soggetti interessati canali di comunicazione specifici al fine di semplificare e
velocizzare le procedure.
(2) Tipologia sostituita dal R.R.
22/2019,art. 11,
comma 11.2.
In tutti i casi innanzi previsti:
La durata del trattamento riabilitativo residenziale di
mantenimento è fino a 365 gg, salvo proroga.
Per la richiesta di proroga si procede nel seguente
modo:
in riferimento alla 1ª e 2^ tipologia
di paziente (3)
l’ulteriore permanenza
nel nucleo di riabilitazione di mantenimento deve essere preventivamente
autorizzata dall’U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la
struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente,
almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza, notifica la richiesta di
proroga alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste
la struttura erogante e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL di residenza del
paziente.
Il DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura
erogante provvede, quindi, per il tramite delle proprie UU.OO. territoriali,
alle valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento ed a
comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura
richiedente e alla U.O. del DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente
la prosecuzione del trattamento in regime di proroga.
(3) Capoverso sostituito R.R.
22/2019,art. 11,
comma 11.3.
[in riferimento alla 2ª tipologia
di paziente (4)
l’ulteriore permanenza nel
nucleo di riabilitazione di mantenimento deve essere preventivamente autorizzata
dall’UVM presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine
la struttura che ha in carico il paziente, almeno 30 giorni lavorativi prima
della scadenza, notifica la richiesta di proroga al DSS presente nella ASL in
cui insiste la struttura erogante e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del
percorso riabilitativo, al DSS presente nella ASL di residenza del paziente.
Il DSS della ASL in cui insiste la struttura erogante provvede, quindi, per
il tramite dell’UVM, alle valutazioni della richiesta di prosecuzione del
trattamento e a comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla
struttura richiedente, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL
in cui insiste la struttura erogante e alla U.O. del DIP MFeR della ASL di
residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in regime di
proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla
richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi,
la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività
di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP sui trattamenti erogati
(ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto
salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di
assistenza riabilitativa residenziale di mantenimento è costituito da 20 posti
letto per ciascuna delle due tipologie di pazienti adulti ( tipologia di
paziente 1 e 2).]
(3) Capoverso sostituito R.R.
22/2019,art. 11, comma 11.4.
Art. 6
Nucleo di
assistenza semiresidenziale riabilitativa estensiva per l’eta’ evolutiva
Il nucleo è dedicato a pazienti in età
evolutiva che devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) Paziente
per il quale è necessario un progetto riabilitativo erogabile nell’arco delle
12 ore, finalizzato al recupero e sviluppo funzionale, non autosufficiente,
portatore di disabilità derivanti da patologie di pertinenza prevalente della
Medicina Fisica e Riabilitazione;
b) Necessità di interventi
multidisciplinari orientati all’acquisizione ed al mantenimento delle
competenze neuromotorie, neuropsicologiche e comunicativo relazionali a
supporto dell’autonomia personale;
c) Insufficiente supporto familiare
nelle ore diurne, documentate dalla struttura inviante (U.O. territoriale di
Medicina Fisica e Riabilitazione insistente nel DSS ove ha residenza il
paziente)
Alla riabilitazione in regime semiresidenziale
si accede:
Con preventiva autorizzazione rilasciata dall’U.O. del DIP. MFeR
insistente nella ASL ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del
MMG o PLS.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata, entro 5
giorni lavorativi, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in
cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio
del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL di
residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente l’avvenuta presa in carico.
La durata del trattamento riabilitativo
semiresidenziale è fino a 280 giorni e di norma coincidente con il periodo di
frequenza scolastica.
La richiesta di proroga per l’ulteriore
permanenza nel nucleo di riabilitazione semiresidenziale deve essere
preventivamente autorizzata presente nella ASL in cui insiste la struttura
erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 20
giorni lavorativi prima della scadenza, notifica la richiesta di proroga
all’U.O. del DIP MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante e
per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O.
del DIP. MFe R presente nella ASL di residenza del paziente.
La U.O. del DIP
MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante provvede, quindi,
alle valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento ed a
comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura
richiedente e alla U.O. del DIP MFeR della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del
paziente la prosecuzione del trattamento in regime di proroga.
Analoga
procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 20 gg. lavorativi, la proroga s’intende
tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività di verifica
dell’appropriatezza da parte dell’UVARP sui trattamenti erogati (ingressi e/o
proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto salvo il
periodo di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di assistenza
riabilitativa semiresidenziale è costituito da 20 posti.
Art. 7
Nucleo di assistenza
semiresidenziale di mantenimento per l’età adulta
Il nucleo, che eroga prestazioni riabilitative per disabili
gravi, è finalizzato alla tutela del disabile anche attraverso prestazioni di
riabilitazione, compresi gli interventi di sollievo alla famiglia*, ed è dedicato esclusivamente a pazienti in età
adulta provenienti dal nucleo del predecente art.6 che devono
rispondere ai seguenti requisiti:
Paziente che ha completato il processo di
recupero funzionale ma che necessita di prestazioni riabilitative per il
mantenimento delle abilità acquisite e/o la prevenzione della progressione della
disabilità e la promozione e mantenimento dell’inclusione sociale;
Ridotta
possibilità di recupero o di stabile acquisizione delle autonomie con rischio di
scompenso emotivo-comportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato
dall’abituale contesto educativo e relazionale;
Necessità di presa in carico
e di tutela nel lungo termine che non può essere garantita in ambito familiare e
in altro setting assistenziale.
*cfr. DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza” sez. 1.C “Area integrazione
sociosanitaria”
Al nucleo di assistenza di mantenimento in regime
semiresidenziale si accede:
A seguito di valutazione effettuata dall’Unità
di Valutazione Multidimensionale (UVM) del Distretto Socio Sanitario ( DSS) ove
ha residenza il paziente su proposta dell’U.O. del DIP MFeR o della U.O. di
Neuro Psichiatria Infantile o dello stesso Presidio di Riabilitazione che ospita
il paziente nel nucleo semiresidenziale per l’età evolutiva. La UVM valuta la
sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) e, attraverso
un’indagine sociale, documenterà la sussistenza di un’insufficiente supporto
familiare o informale della persona disabile.
Il Presidio di Riabilitazione,
a seguito della proposta fatta, può trasferire il paziente dal setting
semiresidenziale per l’età evolutiva al setting semiresidenziale di
mantenimento, in attesa della valutazione dello stesso da parte dell’UVM.
La
presa in carico del paziente deve essere comunicata dal DSS ove ha residenza il
paziente, entro 5 giorni lavorativi, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR
presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai
fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR
presente nella ASL di residenza del paziente.
La durata del trattamento riabilitativo
semiresidenziale è fino a 280 giorni.
La richiesta di proroga per l’ulteriore
permanenza nel nucleo semiresidenziale di mantenimento deve essere
preventivamente autorizzata dall’UVM del Distretto Socio Sanitario presente
nella ASL in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che
ha in carico il paziente, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di proroga al DSS presente nella ASL in cui insiste la
struttura erogante e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
socioriabilitativo, al DSS della ASL di residenza del paziente.
L’UVM del
Distretto Socio Sanitario presente nella ASL in cui insiste la struttura
erogante provvede, quindi, alla valutazione della richiesta di prosecuzione del
trattamento. Il relativo DSS comunica, in caso di esito favorevole,
l’autorizzazione alla struttura richiedente, alla U.O. del DIP. MFeR presente
nella ASL in cui insiste la struttura erogante e alla U.O. del DIP MFeR della
ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in regime di
proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla
richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi,
la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività
di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP sui trattamenti erogati
(ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto
salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di
assistenza semiresidenziale di mantenimento è costituito da 20 posti.
Art. 8
Progetto riabilitativo, programma riabilitativo e progetto di
struttura
Le attività sanitarie di riabilitazione
richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona
mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua
realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi.
8.1. PROGETTO RIABILITATIVO
Si definisce progetto riabilitativo individuale l’insieme di proposizioni,
elaborate dall’équipe riabilitativa della struttura che prende in carico il
paziente, coordinata dal medico responsabile. Il progetto riabilitativo
individuale:
- indica il medico specialista
responsabile del progetto stesso;
- tiene conto in maniera globale dei
bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari, quando è
necessario), delle sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, delle
abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali
e personali;
- definisce gli esiti desiderati, le aspettative e le
priorità del paziente, dei suoi familiari, quando è necessario, e dell’équipe
curante;
- deve dimostrare la consapevolezza e comprensione, da parte
dell’intera équipe riabilitativa, dell’insieme delle problematiche dei
paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi specifici, e
di regola può non. prevedere una quantificazione degli aspetti di cui sopra,
ma ne dà una descrizione, in, termini qualitativi e generali;
- definisce
il ruolo dell’équipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente
formato, rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli
esiti desiderati;
- definisce, nelle linee generali, gli obiettivi a
breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le condizioni
necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati;
- è comunicato in
modo comprensibile ed appropriato al paziente. e ai suoi familiari;
- è
comunicato a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
-
costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall’équipe
riabilitativa.
Il medico coordinatore dell’équipe
riabilitativa, d’intesa con la stessa équipe, provvede a garantire un flusso
costante di informazioni da e con il medico di famiglia, e con tutte le
strutture coinvolte nel percorso riabilitativo.
Il progetto riabilitativo
individuale deve essere modificato, adattato e nuovamente comunicato al paziente
ed agli operatori qualora si verifichi un cambiamento sostanziale degli elementi
in base a cui è stato elaborato (bisogni, preferenze, menomazioni,
abilità-disabilità residue, limiti ambientali e di risorse, aspettative,
priorità) anche in relazione ai tempi, alle azioni o alle condizioni
precedentemente definiti.
Il PRI deve essere redatto entro 5 giorni dalla
presa in carico del paziente. Qualora in sede di stesura del PRI dovesse
risultare che il setting riabilitativo prescritto non è compatibile con le
condizioni cliniche del paziente, la struttura provvede a trasferire il paziente
nel setting appropriato e ne dà comunicazione scritta alla struttura
territoriale del DMFeR della ASL nella quale insiste la struttura e di quella di
residenza del paziente.
8.2 PROGRAMMA RIABILITATIVO
La realizzazione del progetto riabilitativo avviene mediante uno o più
programmi riabilitativi elaborati dalla struttura coinvolta nel percorso
riabilitativo. Il “programma riabilitativo” definisce le aree di intervento
specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione
degli interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi.
In
particolare:
- definisce le modalità della presa in
carico da parte della struttura;
- definisce gli interventi specifici
durante il periodo di presa in carico;
- individua ed include gli
obiettivi immediati (da raggiungere nello spazio di pochi giorni) e/o gli
obiettivi a breve termine (da raggiungere nell’ambito di poche settimane) e li
aggiorna nel tempo;
- definisce modalità e tempi di erogazione delle
singole prestazioni previste negli stessi interventi;
- definisce le
misure di esito appropriate per la valutazione degli interventi, l’esito
atteso in base a tali misure ed il tempo di verifica del raggiungimento di un
dato esito;
- individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e
ne definisce il relativo impegno, nel rispetto delle relative responsabilità
professionali;
- viene puntualmente verificato ed aggiornato
periodicamente durante il periodo di presa in carico;
- costituisce un
elemento di verifica del progetto riabilitativo.
8.3 PROGETTO DI STRUTTURA
Il Presidio
territoriale di recupero e riabilitazione elabora il Progetto di struttura nel
quale esplicita la programmazione della disponibilità e dell’organizzazione
degli spazi, del lavoro e delle modalità operative di tutta la struttura per
garantire una idonea funzione di supporto, finalizzata alla protezione ed alla
stimolazione delle capacità funzionali e relazionali di tutti i soggetti
assistiti.
Nel Progetto di Struttura sono definite, ex ante, in particolare
le caratteristiche, la mission, la dotazione organica con le figure
professionali e relative specifiche competenze, le procedure utilizzate.
Art. 9
Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
per l’autorizzazione
all’esercizio dei presidi territoriali di
recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche,
sensoriali o miste
L’offerta riabilitativa territoriale per le
persone con disabilità è graduata in trattamenti intensivi, estensivi e
riabilitativi di mantenimento, erogabili in nuclei.
Le strutture si
articolano in nuclei che possono ospitare fino a un massimo di 20 persone.
All’interno delle singole strutture possono coesistere, in riferimento
all’assistenza in regime residenziale, nuclei diversi, intensivo, estensivo,
riabilitativo di mantenimento.
All’interno delle singole strutture possono
coesistere nuclei di assistenza in regime residenziale e semiresidenziale.
La capacità recettiva delle strutture di nuova realizzazione va da un minimo
di 20 fino a un massimo di 60 posti residenza nelle diverse tipologie di nuclei.
In caso di strutture autorizzate all’esercizio per altra tipologia di
assistenza sanitaria e/o sociosanitaria, la parte dell’immobile o del complesso
di immobili destinato a Presidio di Riabilitazione deve essere indipendente
dalla restante parte della struttura, dotato di ingresso separato ed in possesso
dei requisiti minimi di seguito riportati. E’ fatto divieto di possedere
requisiti in comune tra il Presidio di Riabilitazione e altra tipologia di
struttura autorizzata all’esercizio, ovvero non è consentita l’utilizzazione di
spazi in comune quali quelli corrispondenti alle aree generali e di supporto,
all’area di socializzazione e all’area della valutazione e delle terapie.
9.1.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
PER L’ASSISTENZA RESIDENZIALE
Standard dimensionali e strutturali
Gli
standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo
presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in
quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni
specifiche:
a) la superficie totale utile
funzionale delle strutture è fissata in un minimo mq 40 per ospite;
b) per
le camere (bagno escluso):
mq 12 per una persona;
mq 20 per due
persone (per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, mq 18 per due persone );
c) le restanti aree di
attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di 40 mq
per ospite di cui alla precedente lettera a);
Le porte devono possedere
caratteristiche tali da limitare l’ingombro durante l’apertura (P. es. porte
scorrevoli, rototranslanti..). Le porte di accesso a camere, bagni o ambienti
con spazi di manovra ridotti devono aprire verso l’esterno anche per consentire
il soccorso a pazienti in caso di caduta. Quando la porta apre verso vie di fuga
o uscite di emergenza il senso di apertura deve essere verso l’esodo. La luce
netta della porta deve essere di misura tale da consentire il passaggio di letti
con ruote, barelle doccia e carrozzine.
I pavimenti devono avere una
superficie antisdrucciolo e non presentare dislivelli, asperità, sconnessioni e
gradini nelle aree utilizzate dai degenti. Nelle aree di transito comuni a
degenti e visitatori eventuali dislivelli devono essere eliminati con brevi
rampe a bassa pendenza (max 4-5%).
I corridoi devono avere
larghezza sufficiente per consentire il transito di due carrozzine o barelle
affiancate e comunque dimensioni e caratteristiche adeguate all’esodo in
situazioni di emergenza.
I percorsi esterni non devono presentare
buche o sporgenze che li ingombrino così da rendere sicuro il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Area abitativa
Devono
essere presenti:
- camere da 1 o 2 letti. All’interno di
ogni camera deve essere garantita:
- la privacy degli ospiti, anche
attraverso l’impiego di divisori mobili, l’accesso e il movimento delle
carrozzine, l’uso dei sollevatori e il passaggio delle barelle;
- a
ciascun posto letto, l’accessibilità contemporanea di due operatori per lato,
onde garantire le necessarie manovre assistenziali, nonché la possibilità di
trasferimento dei pazienti sia su carrozzina che barella;
- la presenza di
bagno assistito, dimensionato secondo la normativa vigente, adeguato ai
pazienti non autosufficienti, con possibilità di accesso e rotazione completa
delle carrozzine e sollevatore, dotato di lavandino, wc, doccia a pavimento o
vasca, bidet;
- la presenza di un armadio porta abiti e di un mobile basso
(con funzione di comodino, scarpiera) per posto letto. Gli arredi devono
essere compatibili con la patologia del paziente;
- TV e telefono
collegato con l’esterno.
Servizi di nucleo
Devono
essere presenti per ciascun nucleo:
- locale soggiorno/gioco/TV/spazio
collettivo;
- sala da pranzo anche plurinucleo;
- Deposito
attrezzature, ortesi e ausili vari;
- cucinetta;
- locale di servizio
per il personale con annessi servizi igienici;
- bagno assistito con vasca
ospedaliera e con doccia per persone con disabilità (dovranno essere garantiti
spazi idonei a consentire le manovre al personale di assistenza);
- bagno
assistito con vasca ad ultrasuoni;
- locale deposito biancheria pulita
(articolato per piano);
- locale deposito materiale sporco, con vuotatoio
e lavapadelle (articolato per piano);
- locale deposito per attrezzature,
carrozzine e materiale di consumo, etc. (articolato per piano);
- servizio
igienico per i visitatori;
- locale attività pedagogico-educativa,
addestramento professionale, tempo libero.
Area destinata alla valutazione e
alle terapie
Tale area, che deve essere opportunamente individuata
e indicata all’interno della struttura, può servire anche diversi moduli. In tal
caso devono essere presenti, per ognuna delle tipologie di locali elencati di
seguito, almeno un locale per nucleo. Devono essere previsti:
- ambulatorio o studio medico
attrezzato per visite e valutazioni specifiche la cui superficie non deve
essere inferiore a 16 mq ciascuno;
- locali per l’erogazione delle
attività specifiche di riabilitazione la cui superficie non deve essere
inferiore a 16 mq ciascuno. Nello specifico:
- locale per
fisiokinesiterapia;
- locale per terapia occupazionale;
- locale per
terapia cognitiva;
- locale per terapia del linguaggio;
- locale per
urologia (patologie cerebrali e/o spinali), con annesso servizio igienico ed
area separata per spogliarsi, tale da garantire il rispetto della privacy
dell’utente ( il servizio igienico è da escludersi dal computo dei mq 16);
- locale per rieducazione neuropsicomotoria (per i nuclei di pazienti in
età evolutiva);
- palestra con attrezzature e presidi necessari per le
specifiche attività riabilitative previste di dimensione non inferiore a 60
mq;
- locale per l’attività infermieristica la cui superficie non deve
essere inferiore a 16 mq;
- In prossimità dell’area destinata alla
valutazione e alle terapie deve essere presente almeno un bagno per gli
assistiti ed un bagno per gli operatori.
Area della socializzazione
Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata
all’interno della struttura, può servire anche diversi nuclei.
Devono essere
presenti:
- servizi per l’assistenza religiosa e
relativi locali;
- locale bar (in alternativa distributori automatici di
alimenti e bevande);
- soggiorni polivalenti di 30 mq per nucleo;
-
Sala mensa utenti (a questa funzione può essere adibito anche il soggiorno
polivalente)
- bagni per i visitatori, di cui almeno uno accessibile alle
persone con disabilità;
- aree verdi attrezzate, e accessibili alle
persone con disabilità, all’interno del complesso. L’area verde è obbligatoria
per le strutture di nuova realizzazione; per le strutture già autorizzate ed
accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento le stesse
possono adeguare la struttura per tale requisito.
Servizi a richiesta
dell’utenza
- locali per servizi al
degente (es.: barbiere, parrucchiere, podologo);
- possibilità di servizio
lavanderia esterno;
Aree generali e di supporto
Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno
della struttura, può servire anche diversi moduli.
Devono essere previsti:
- ingresso con portineria, posta,
telefono;
- uffici amministrativi;
- archivio per la documentazione
clinica e amministrativa;
- Sala riunioni;
- cucina, dispensa e locali
accessori (se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo
sporzionamento);
- lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato
all’esterno locali per lo stoccaggio);
- servizio di pulizia ( se il
servizio è appaltato all’esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e
materiale vario);
- magazzini;
- spogliatoi per il personale con
annessi bagni;
- sala mensa per il personale;
- deposito pulito;
-
deposito sporco;
- camera mortuaria con sala dolenti.
Tutti i corridoi e le scale devono essere
forniti di corrimano.
In caso di strutture a più piani, devono essere
presenti impianti elevatori tra cui almeno due montalettighe e un ascensore. Le
dimensioni degli ascensori devono essere tali da garantire l’accesso almeno ad
una carrozzina e un operatore. In caso di strutture organizzate a più nuclei per
piano, ogni ala della struttura deve essere dotata di un ascensore e di due
montalettighe.
Qualora la struttura abbia uno o più moduli dedicati all’età
evolutiva, gli spazi devono essere dedicati e adeguatamente attrezzati per le
distinte esigenze dei minori in rapporto alla fascia di età di appartenenza
(infanzia e adolescenza). Anche i servizi igienici dell’area abitativa, dei
servizi di nucleo e area destinata alla valutazione e alle terapie devono essere
adeguatamente attrezzati per le due fasce di età dei minori. Devono, inoltre,
essere previsti spazi comuni dedicati ed utilizzabili dai minori con i genitori.
9.1.2 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
PER L’ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
Standard dimensionali e strutturali
Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che
seguono, tenendo presente che gli standard rapportati alle persone sono da
considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo
svolgimento delle funzioni specifiche.
La superficie totale utile funzionale
delle strutture è fissata in mq 20 per ospite. Nella superficie totale utile
funzionale rientrano le aree verdi attrezzate nel limite massimo di mq 5 per
ospite. (5)
Le porte devono possedere caratteristiche
tali da limitare l’ingombro durante l’apertura (P. es. porte scorrevoli,
rototranslanti..). Le porte di accesso a camere, bagni o ambienti con spazi di
manovra ridotti devono aprire verso l’esterno anche per consentire il soccorso a
pazienti in caso di caduta. Quando la porta apre verso vie di fuga o uscite di
emergenza il senso di apertura deve essere verso l’esodo. La luce netta della
porta deve essere di misura tale da consentire il passaggio di carrozzine.
I pavimenti devono avere una superficie
antisdrucciolo e non presentare dislivelli, asperità, sconnessioni e gradini
nelle aree utilizzate dai degenti. Nelle aree di transito comuni a degenti e
visitatori eventuali dislivelli devono essere eliminati con brevi rampe a bassa
pendenza (max 4-5%).
I corridoi devono avere larghezza sufficiente
per consentire il transito di due carrozzine e comunque dimensioni e
caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni di emergenza.
I percorsi esterni non devono presentare
buche o sporgenze che li ingombrino così da rendere sicuro il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Servizi di nucleo
Devono
essere presenti per ciascun nucleo:
- locale
soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo attrezzato con poltrone reclinabili e con
superficie non inferiore a 3 mq per ospite);
- sala da pranzo anche
plurinucleo;
- Deposito attrezzature, ortesi e ausili vari;
-
cucinetta;
- locale di servizio per il personale con annessi servizi
igienici;
- almeno n.2 bagni assistiti;
- locale deposito materiale
sporco, con vuotatoio e lavapadelle ( articolato per piano);
- locale
deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc. (
articolato per piano);
- servizio igienico per i
visitatori/accompagnatori;
- locale attività pedagogico-educativa,
addestramento professionale, tempo libero;
Area destinata alla valutazione e
alle terapie
Tale area, che deve essere opportunamente individuata
ed indicata all’interno della struttura, può servire anche diversi nucleo. In
tal caso devono essere presenti, per ognuna delle tipologie di locali elencati
di seguito, almeno un locale per nuclei. Devono essere previsti:
- ambulatorio o studio medico
attrezzato per visite e valutazioni specifiche la cui superficie non deve
essere inferiore a 16 mq ciascuno;
- locali per l’erogazione delle
attività specifiche di riabilitazione la cui superficie non deve essere
inferiore a 16 mq ciascuno. Nello specifico:
- locale per terapia
fisiokinesiterapia;
- locale per terapia occupazionale;
- locale per
terapia cognitiva;
- locale per terapia del linguaggio;
- locale per
rieducazione neuropsicomotoria;
- almeno 2 locali per le attività
educative di superficie minima di mq 35 per 10 assistiti
- palestra con
attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività riabilitative
previste di dimensione non inferiore a 60 mq;
- locale per l’attività
infermieristica la cui superficie non deve essere inferiore a 16 mq ciascuno;
- In prossimità dell’area destinata alla valutazione e alle terapie deve
essere presente almeno un bagno per gli assistiti ed un servizio igienico per
gli operatori;
- locali spogliatoio/guardaroba per gli utenti delle
dimensioni tali da destinare a ciascun assistito almeno mq.3.
Area della socializzazione
Tale area, che deve essere opportunamente individuata ed indicata
all’interno della struttura, può servire anche diversi moduli.
Devono essere
presenti:
- locale bar, anche in comune con altri
nuclei (in alternativa distributori automatici di alimenti e bevande);
-
servizi igienici per i visitatori/accompagnatori, di cui almeno uno
accessibile alle persone con disabilità;
- aree verdi attrezzate, e
accessibili alle persone con disabilità, all’interno del complesso. L’area
verde è obbligatoria per le strutture di nuova realizzazione; per le strutture
già autorizzate ed accreditate alla data di entrata in vigore del presente
regolamento le stesse possono adeguare la struttura per tale requisito.
Aree generali e di
supporto
Tale area, che deve essere opportunamente individuata ed
indicata all’interno della struttura, può servire anche diversi nuclei.
Devono essere previsti:
- ingresso con portineria, posta,
telefono;
- uffici amministrativi;
- archivio per la documentazione
clinica e amministrativa;
- Sala riunioni;
- cucina, dispensa e locali
accessori (se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo
sporzionamento);
- magazzini;
- spogliatoi per il personale con
annessi servizi igienici;
- sala mensa per il personale;
- deposito
pulito;
- deposito sporco;
- servizio di pulizia ( se il servizio è
appaltato all’esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e materiale vario).
Tutti i corridoi e le scale devono essere
forniti di corrimano.
In caso di strutture a più piani, devono essere
presenti impianti elevatori tra cui due ascensori. Le dimensioni degli ascensori
devono essere tali da garantire l’accesso almeno ad una carrozzina e un
operatore. In caso di strutture organizzate a più nuclei per piano, ogni ala
della struttura deve essere dotata di un ascensore e di due montalettighe.
Gli spazi devono essere dedicati e adeguatamente attrezzati per le esigenze
dei minori. Anche i servizi igienici dell’area abitativa, dei servizi di nucleo
e area destinata alla valutazione e alle terapie devono essere adeguatamente
attrezzati per i minori. Devono, inoltre, essere previsti spazi comuni dedicati
ed utilizzabili dai minori con i genitori.
Nel caso in cui la struttura sia
autorizzata all’esercizio anche per nuclei di assistenza riabilitativa in regime
residenziale, le aree generali e di supporto possono essere in comune.
9.2 REQUISITI MINIMI
TECNOLOGICI
Tutti gli ambienti delle varie aree e
servizi (area abitativa, servizi di nucleo, area destinata alla valutazione e
alle terapie, area della socializzazione, aree generali e di supporto) devono
essere dotati di impianto di riscaldamento e di condizionamento.
In ogni
struttura è presente e accessibile il carrello per la gestione delle
emergenze/urgenze, completo di defibrillatore, saturimetro, materiale per
l’assistenza respiratoria [pallone AMBU (Assistant Manual Breathing Unit),
maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio
emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto intervento
previsti dalla normativa vigente.
Devono essere presenti:
a - degenza
- letti di
degenza a tre segmenti regolabili, con spondine e relativi “trapezi” e
“archetti alzacoperte”e con almeno il 50 % della dotazione regolabile in
altezza;
- materasso antidecubito ad aria con compressore per ogni posto
letto; nella dotazione complessiva deve esservi la disponibilità di materassi
per pazienti a rischio medio alto di lesioni da pressione o con lesioni da
pressione gravi (IV stadio secondo la scala di Braden) p. es materassi a
fluttuazione e materassi a cessione d’aria.
- 1 sollevatore pazienti
elettrico con diverse tipologie di imbragature;
- 1 carrozzina per p.l.,
parte standard con ruote grandi posteriori (dimensioni varie) e con tavolino
avvolgente per carrozzina;
- 1 sistema pesapersone per disabili;
-
disponibilità di cuscini antidecubito;
- apparecchi per aerosol terapia;
- almeno n. 2 poltroncine doccia;
- comodini bidirezionali per
disabili.
b - posti semiresidenziale
- 1 sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di
imbragature;
- almeno 1 carrozzina ogni 2 posti, parte standard con ruote
grandi posteriori (dimensioni varie) e con tavolino avvolgente per carrozzina;
- 1 sistema pesapersone per disabili;
- disponibilità di cuscini
antidecubito;
- apparecchi per aerosol terapia;
c - Attrezzature per la valutazione
in fisioterapia
- dispositivi per valutazioni dinamometriche
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità motorie;
- apparecchio per saturimetria transcutanea;
- cronometri;
Per il nucleo residenziale in fase
intensiva è previsto anche:
- disponibilità nella struttura di almeno uno
spirometro ed apparecchio per EGA;
- disponibilità nella struttura di un
Bladder scanner.
d - Dotazioni per il trattamento in
fisioterapia
- lettini per rieducazione motoria ad altezza
variabile (cm 100 minimi x 200 x 44/85h);
- letto di grandi dimensioni per
rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 200 x 200 x 44/85h)(Bobath);
- letti di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile;
-
lettini per masso-fisioterapia strumentale in legno con testata ad
inclinazione regolabile (cm180x70x75/80h);
- lettino ad altezza regolabile
e a più segmenti per manipolazione;
- sollevatore elettrico con diverse
tipologie di imbragatura (fasce, amaca standard ed amaca con poggiatesta) in
grado di sollevare il paziente dal piano-pavimento;
- standing ad altezza
variabile;
- materassini per cinesiterapia a pavimento (o piano materasso
grande);
- parallele ad altezza variabile;
- specchi a muro per
cinesiterapia (non quadrettati);
- specchi per cinesiterapia su ruote;
- bilance con quadrante basso;
- scala modulare per rieducazione
motoria;
- apparecchi vari per terapia fisica strumentale;
-
deambulatori ad altezza regolabile tipo “walker”;
- deambulatori ad
altezza regolabile tipo “rollator”;
- ausili vari per la deambulazione
(bastoni, tripodi, etc.);
- cicloergometro o tapis roulant;
- piani
oscillanti e sussidi per la rieducazione propriocettiva;
- serie di
sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale;
- serie di
ausili per il rinforzo muscolare;
- spalliera svedese;
- serie di
bastoni per cinesiterapia;
- cuscini in gommapiuma a densità graduata e
rivestiti in similpelle e di diverse dimensioni e forme;
- 1 maxicilindro
(cm 100x85 dim);
- cronometri;
- tavolo ergoterapico ad altezza ed
inclinazione variabile ad uno o più segmenti;
- sgabelli ad altezza
regolabile;
- carrello portausili per cinesiterapia a più ripiani;
-
sedie e sgabelli vari;
- apparecchio elettrostimolatore per muscolatura
normale e denervata
- apparecchio per terapia antalgica
e - Dotazioni per la valutazione e
il trattamento in logopedia
- sussidi manuali ed elettronici per
la valutazione del linguaggio, della voce, della sordità, delle turbe
neuropsicologiche e della deglutizione. La dotazione testistica deve essere
appropriata per le valutazioni in età evolutiva e adolescenziale (solo per i
nuclei dedicati a queste età), nell’adulto e nell’anziano;
- sussidi
manuali ed elettronici per il trattamento dei disturbi del linguaggio, i
disturbi della voce, della sordità, delle turbe neuropsicologiche e dei
disturbi della deglutizione. La dotazione strumentale deve essere appropriata
per il trattamento in età evolutiva e adolescenziale (solo per i nuclei
dedicati a queste età), nell’adulto e nell’anziano.
- la dotazione minima
per l’ambiente dedicato alla logopedia deve prevedere anche:
- Tavolo con
due sedie
- Armadi per riporre strumenti e materiali
f - Dotazioni per la valutazione in
terapia occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per la
valutazione delle abilità, interessi lavorativi e capacità lavorative residue,
funzioni psico-intellettive, capacità fisiche ed esecutive. La dotazione
testistica deve essere appropriata per le valutazioni in età evolutiva e
adolescenziale (solo per i nuclei dedicati a queste età), nell’adulto e
nell’anziano.
g - Dotazioni per il trattamento in
terapia occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per il
recupero di abilità nell’ambito delle autonomie personali, strumentali e
lavorative. La dotazione strumentale deve essere appropriata per il
trattamento in età evolutiva e adolescenziale (solo per i nuclei dedicati a
queste età), nell’adulto e nell’anziano. La dotazione minima dell’ambiente
dedicato alla terapia occupazionale deve prevedere:
- Pannello a parete
posizionabile ad altezze variabili con sussidi per la simulazione di attività
quotidiane
- Sussidi da tavolo per la simulazione di attività quotidiane
- Giochi con pedine, dadi o altre forme in metallo o legno per gesti
finalizzati a incrementare la concentrazione, la memoria, le abilità
finimotorie, il coordinamento oculomotorio le capacità sensoriali.
-
Tavolo per la terapia occupazionale regolabile in altezza e con piano
inclinabile, dotato di sistema di ancoraggio del braccio e della mano per il
miglior controllo posturale della testa e del tronco.
- Armadi per riporre
strumenti e materiali
h - Dotazioni per la valutazione in
neuropsicomotricità (Solo per i nuclei dedicati all’età evolutiva)
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione in età evolutiva di
abilità cognitive, motorie, sensoriali, della coordinazione, del linguaggio e
dell’apprendimento. La dotazione testistica deve essere appropriata per le
valutazioni in età evolutiva e l’adolescenza.
i - Dotazioni per il trattamento in
neuro psicomotricità (Solo per i nuclei dedicati all’età evolutiva)
- sussidi manuali ed elettronici per l’evocazione in età evolutiva di
abilità cognitive, motorie, sensoriali, della coordinazione, del linguaggio e
dell’apprendimento. La dotazione minima dell’ambiente dedicato alla terapia
occupazionale deve prevedere:
- Tavolo regolabile in altezza con sedute
idonee per l’età evolutiva
- Armadi per riporre strumenti e materiali.
- 2 materassini in gommapiuma con rivestimento ignifugo, sfoderabile e
lavabile.
- Palloni per la riabilitazione di differenti diametri.
-
Cuscini colorati di varie forme (Cuneo, cubo, parallelepipedo, cilindro,
semicilindro) rivestiti di materiale ignifugo e lavabile.
- clavette
colorate, sacchetti motori, funi colorate da mt. 3, corde per saltelli con
contrappeso, corde per saltelli con manopole, sfere in legno colorato, palle
per ritmica, ceppi in legno colorati, cerchi in nylon colorati ø cm 60, dischi
materiale morbido per percorsi di deambulazione, clavette da cm 31, palle
mediche vinile (kg 1÷5), bastoni legno da cm 90, bastoni legno da cm 120,
tamburelli con batacchio, palle ritmiche da gr 420
l - Dotazioni per la valutazione in
riabilitazione cognitiva
- sussidi manuali ed elettronici per la
valutazione delle funzioni cognitive e psicomotorie. La dotazione testistica
deve essere appropriata per le valutazioni nell’adulto e nell’anziano.
m - Dotazioni per trattamento in
riabilitazione cognitiva
- sussidi manuali ed elettronici per la
riabilitazione delle funzioni cognitive e psicomotorie. La dotazione minima
dell’ambiente dedicato alla riabilitazione cognitiva deve prevedere:
-
Tavolo con due sedie
- Armadi per riporre strumenti e materiali
- Kit
di riabilitazione cognitiva non informatizzato.
- Strumenti informatici
(hardware e software) adatti allo svolgimento di esercizi di riabilitazione
cognitiva (esercizi di riconoscimento, riordino, classificazione,
associazione, attenzione, calcolo, orientamento, riproduzione di modelli,
pianificazione, analisi di situazioni, problem solving etc.)
-
attrezzature, dispositivi e strumenti standardizzati per la valutazione delle
varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa;
- presidi e
attrezzature atte allo svolgimento di trattamenti da parte di medici
specialisti e degli altri operatori della riabilitazione;
- attrezzature
per la riabilitazione motoria (es.: letti per fisioterapia movimentabili,
articolati e ad altezza variabile, sgabelli, cuscini, tappeti, cunei,
cilindri, parallele, palloni di varie dimensioni, scala di deambulazione,
gruppo parallele per deambulazione, tavoli fisioterapici per trattamenti
individuali, spalliere, panche irrovesciabili pesi varie misure cyclette
specchi quadrettati palloni tipo Bobath tavolo oscillante asse di equilibrio
(specifiche per la riabilitazione) pedane oscillanti materassini bastoni in
metallo con appoggio regolabile cuscini sgabelli deambulatori canadesi,
tripodi, cunei);
- apparecchio elettrostimolatore per muscolatura normale
e denervata;
- apparecchio per terapia antalgica;
-
elettrocardiografo;
- materiali e strumenti per la riabilitazione
cognitiva e neuropsicologica (esempio: materiali modellabili, oggetti per la
stimolazione stereognosica, memory test, materiali semistrutturati
didattico/educativi con supporto cartaceo e/o informatico, ausili informatici:
comunicatori, puntatori, tastiere speciali);
- materiali e strumenti per
la riabilitazione logopedica ( N indicator, S indicator, spirometro,
metronomo, speech emplasis indicator, registratori, vari giochi sonori
luminosi di memoria, spazio-temporale per la manipolazione, giochi affettivi.
- In caso che venga svolta attività diagnostica: impedenziometro,
audiometro.
- materiali e strumenti per la terapia occupazionale;
-
barella-doccia.
La struttura rende disponibili tutti i
presidi non strettamente personali necessari ad ospiti non deambulanti e non
autosufficienti, compresi quelli antidecubito (es.: letti, comodini, armadi,
materassi idonei, cuscini, sollevatori, deambulatori, carrozzine, carrozzine con
sistemi posturali).
(5) Frase sostituita dal R.R.
22/2019, art. 12,
comma 12.1.
9.3 REQUISITI MINIMI
ORGANIZZATIVI
Il ruolo di
Responsabile sanitario della struttura è affidato a un medico in possesso dei
requisiti di cui all’art. 13 della L. R. n. 8/2004.
In caso di assenza o
d’impedimento temporanei le funzioni del Responsabile sanitario vengono assunte
da un altro medico con le stesse caratteristiche professionali.
Fermo
restando l’esclusività prevista dal comma 6, art.13, L.R. n.8/2004, il
Responsabile sanitario delle strutture con meno di cinquanta posti residenziali
e/o semiresidenziali deve garantire la presenza per almeno 19 ore settimanali.
Il medico cui è affidata la direzione:
- garantisce la formulazione e
l’applicazione del regolamento interno;
- risponde della idoneità del
personale, delle attrezzature e degli impianti;
- vigila sulla puntuale
osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e sicurezza dello
strumentario e dei locali, sulla validità e corretta applicazione delle
metodologie in uso;
- vigila sulla gestione dei farmaci;
- vigila sul
rispetto delle norme che regolamentano le incompatibilità del personale;
-
garantisce la regolare presenza del personale;
- è responsabile della
predisposizione per ciascun paziente del Progetto Riabilitativo Individuale e
della sua regolare erogazione;
- è responsabile della registrazione delle
cartelle cliniche degli ospiti, del loro aggiornamento periodico e
dell’archiviazione;
- vigila sull’aggiornamento tecnologico e formativo in
funzione delle disabilità trattate e delle necessità identificate dall’équipe
della struttura;
- provvede all’aggiornamento delle metodiche;
-
rilascia certificazioni agli aventi diritto.
Tutto il personale operante nel Presidio
extraospedaliero di Riabilitazione è in possesso delle necessarie qualificazioni
professionali prevista per gli operatori del SSN, ovvero, nel rispetto della
normativa vigente, deve essere in possesso di titolo di studio idoneo per
l’accesso ai ruoli sanitari del Servizio sanitario Nazionale. La tipologia delle
figure professionali e il debito orario variano a seconda di quanto previsto
specificatamente per i diversi nuclei di cui agli articoli seguenti.
Tutto
il personale operante nella struttura deve essere assunto a tempo indeterminato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno ammesse per provvedere a sostituzioni
di personale in organico a seguito di assenze giustificate e previste dalla
normativa in materia di tutela dei lavoratori.
Il personale operante nella
struttura deve essere garantito, in termini numerici (equivalente a tempo pieno)
per ciascuna figura professionale, fermo restando che il personale assunto deve
essere a tempo indeterminato ed il numero delle varie figure professionali deve
essere sufficiente a garantire il debito orario a tempo pieno ( 38 ore sett. per
il medico, 36 ore sett. per le altre figure professionali).
Il personale
medico è composto da medici specialisti in riabilitazione. Per medico
specialista in riabilitazione si intende un medico con specializzazione in
medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di
specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle
normative concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica e
riabilitazione, ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre
discipline che, come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in
strutture dedicate ad attività riabilitative così come individuate dal presente
regolamento.*
*cfr. Documento “Piano
d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
Presso ogni struttura, comprendente uno o più
nuclei, deve essere presente un medico che garantisca la guardia medica nelle
ore notturne e festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support &
Defibrillation) e ILS (Immediate Life Support) in riferimento ai nuclei per
l’età adulta e PBLSD ( Pediatric Basic Life Support & Defibrillation) in
riferimento ai nuclei per l’età evolutiva.
La struttura trasmette l’elenco
della dotazione organica al competente Ufficio regionale opportunamente
dettagliato con i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il
titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il
debito orario.
Per ogni utente è:
- redatto il Progetto Riabilitativo
Individuale così come definito al precedente art.8.1;
- compilata la
cartella clinica che deve contenere i dati relativi al paziente (anagrafici,
operatori di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il Progetto
Riabilitativo Individuale, la scheda infermieristica con il dettaglio delle
attività riabilitative di propria competenza effettuate e quella relativa agli
specifici programmi riabilitativi eseguiti, i risultati degli strumenti di
valutazione utilizzati, le verifiche con l’indicazione dei risultati raggiunti
e la motivazione della chiusura del programma; in cartella sono registrate le
eventuali assenze dell’utente dalla struttura, con la relativa motivazione.
Nello specifico:
- il Medico specialista in riabilitazione è responsabile
della redazione del PRI. Qualsiasi trattamento riabilitativo non può avere
decorrenza da data precedente alla redazione del PRI. La redazione del PRI e
le valutazioni specialistiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi
riabilitativi, anche attraverso la compilazione di scale, da parte del medico
responsabile devono essere puntualmente documentati in cartella.
- le
attività del personale infermieristico, che concorrono al raggiungimento
dell’orario giornaliero richiesto per l’intervento riabilitativo, sono quelle
strettamente legate all’addestramento del paziente/caregivers per:
-
L’utilizzo di dispositivi per il controllo/trattamento dei disordini legati
all’evacuazione);
- Cateterismi intermittenti;
- Alimentazione per OS
- SNG - PEG;
- Prevenzione lesioni da pressione;
- Aspirazione delle
mucosità orofaringee, pulizia del cavo orale, gestione cannula tracheostomica;
- Movimentazione dei carichi;
- Cambi posturali a letto,
letto/carrozzina, carrozzina/WC;
- Igiene - vestizione.
- La durata di
ognuna di queste attività di addestramento deve essere riportata in cartella.
E’ da considerarsi attività
infermieristico/riabilitativa anche quella preventiva per l’individuazione di
soggetti a rischio, attraverso la compilazione di scale di valutazione
specifiche (es.: Indice di Braden, Scala Morse, Scala Stratify), a cura del
personale infermieristico ( Anche il tempo necessario per la compilazione di
ognuna di queste scale deve essere riportato in cartella).
- per i Fisioterapisti - Logopedisti -
Terapisti Occupazionali - Terapisti della Neurosicomotricità dell’età
evolutiva: l’intervento riabilitativo deve essere erogato da tali figure
professionali nel rapporto terapista/paziente 1:1. L’impegno orario di tali
figure professionali deve essere documentato nella cartella riabilitativa e
controfirmato dal paziente, come da modulo di trattamento riabilitativo di cui
all’allegato B al presente regolamento. Qualora il paziente sia impedito, il
modulo verrà controfirmato dal Direttore sanitario.
- per l’Assistente
Sociale - Psicologo: l’impegno orario di tali figure professionali deve essere
documentato nella cartella riabilitativa.
L’organizzazione garantisce
all’ospite:
- prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto
rapportati alle particolari condizioni degli ospiti;
- il rispetto della
dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità e
delle convinzioni religiose;
- la continuità dei rapporti sociali e della
vita di relazione;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni
riabilitative;
- consulenza e controllo dietologico;
- prestazioni di
aiuto personale e di assistenza tutelare;
- prestazioni di prevenzione
della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del tempo
trascorso a letto;
- attività di animazione, attività occupazionale,
ricreativa di integrazione e di raccordo con l’ambiente familiare e sociale di
origine; le autonomie e la partecipazione familiare e sociale sono favorite
utilizzando anche le risorse del contesto territoriale in cui è ubicata la
struttura,
- comprese le associazioni di volontariato;
- prestazioni
per la cura personale (es.: barbiere, parrucchiere, lavanderia) a richiesta
degli ospiti e con oneri a carico degli stessi;
- l’assistenza religiosa e
spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda
della confessione degli ospiti.
Qualora la struttura prenda in carico persone
in età evolutiva, oltre ai trattamenti riabilitativi sono erogati anche
trattamenti psico-educativi e attività didattico-formative.
Le prestazioni
di diagnostica strumentale, di laboratorio e per immagini, farmaceutiche e di
assistenza protesica e le prestazioni odontoiatriche, sebbene non erogate dalla
struttura, sono assicurate agli ospiti della stessa ai sensi della normativa
vigente, anche attraverso i servizi delle ASL.
Un eventuale peggioramento
delle condizioni cliniche del paziente che determini la necessità di ricovero
ospedaliero per acuzie determinerà l’attivazione del servizio territoriale di
emergenza.
La struttura redige la carta dei servizi, da consegnare agli
ospiti e ai familiari di riferimento al momento dell’ingresso. Il documento deve
specificare:
- la mission;
- la dotazione del
personale con le rispettive attribuzioni/compiti;
- le norme igienico
sanitarie;
- le finalità ed i metodi riabilitativi;
- l’organizzazione
della vita all’interno della struttura, con particolare riguardo sia agli
orari dei pasti e delle visite che alle modalità dei rapporti con la famiglia,
gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;
-
l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni
erogate dal SSR;
- le modalità di raccolta dei reclami e/o dei
suggerimenti per il miglioramento della qualità della struttura.
È garantita alla famiglia una adeguata
informazione e partecipazione nonché specifica formazione prima del rientro del
paziente nel proprio ambiente di vita.
Il sistema di archiviazione delle
cartelle cliniche deve consentire un rapido accesso ai dati.
Le strutture
assolvono al debito informativo nei confronti della Regione, delle ASL e delle
UVARP anche attraverso l’adesione al Sistema Informativo per l’Assistenza
Riabilitativa, secondo modalità e tempistica definite a livello regionale.
Art. 10
Requisiti specifici strutturali, tecnologici e organizzativi
per l’autorizzazione all’esercizio
dei presidi territoriali di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche e
sensoriali
10.1 REQUISITI SPECIFICI PER UN
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE RIABILITATIVA INTENSIVA
10.1.1 REQUISITI SPECIFICI
STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti
descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali.
10.1.2 REQUISITI SPECIFICI
TECNOLOGICI
Oltre ai requisiti indicati
nell’art.9.2 Requisiti minimi tecnologici devono essere presenti:
- letti elettrici articolati con sponde
e ruote (per tutti i posti letto residenza) e che si possano abbassare fino a
40 cm;
- sistema di chiamata/allarme, inclusi quelli per tetraplegici a
succhio-soffio o con bottone;
- materassi antidecubito ad alta tecnologia
(se a camere d’aria alternanti, deve essere prevista la possibilità di
sgonfiaggio veloce per il massaggio cardiaco);
- bronco-aspiratori
portatili con sistema a batteria ricaricabile;
- macchina per la tosse,
- almeno 3 apparecchi per aerosolterapia;
- 1 sollevatore elettrico
per nucleo con più imbracature;
- 1 sollevatore per obesi plurinucleo;
- almeno 2 seggioloni polifunzionali
- disponibilità nella struttura
di almeno uno spirometro ed apparecchio per EGA;
- disponibilità nella
struttura di un Bladder scanner
E’ presente la distribuzione centralizzata di
ossigeno medicale e vacuum.
10.1.3 REQUISITI SPECIFICI
ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni
paziente, la predisposizione del Progetto Riabilitativo Individuale con gli
specifici programmi e i tempi di realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie
e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
-
riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle
funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle
funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del
caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzione carico emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
-
infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
-
operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito
all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei con numero di posti
letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA PER ADULTI DA 10 POSTI
LETTO |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N. UNITA’ * |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA |
2 |
30 |
30 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE presenza h
24 |
6 |
72 |
45+ |
OSS
Presenza
h 24 |
8 |
95 |
|
FISIOTERAPISTA |
6 |
72 |
72 |
LOGOPEDISTA |
1 |
12 |
12 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1,5 |
18 |
18 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI
TERAPIA RIABILITATIVA |
305 |
183 |
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA PER ADULTI DA 10 POSTI
LETTO |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N. UNITA’ * |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA
|
1 |
30 |
30 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE presenza h
24 |
3 |
72 |
45 |
OSS
Presenza
h 24 |
3 |
72 |
|
FISIOTERAPISTA |
1,5 |
36 |
36 |
LOGOPEDISTA |
1,5 |
36 |
36 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1,5 |
36 |
18 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
1,5 |
36 |
36 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI
TERAPIA RIABILITATIVA |
324 |
225 |
* cfr. Documento "Prestazioni residenziali e
semiresidenziali" del Ministero della salute -
Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi
etici di sistema -
Commissione nazionale per definizione e l'aggiornamento dei livelli
essenziali di
assistenza.
Le figure
professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo
pieno; l'indicazione
dei tempi assistenziali - minuti assist./paz./ die
rappresentano
parametri medi di
assistenza, fermo restando i minuti di terapia riabilitativa
1
unità di medico = 38 ore sett.
1
unità di altre figure professionali = 36 sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana.
I
minuti di assistenza paziente sono comprensivi dei minuti di terapia
riabiliotativa.
L’attività medica non è inferiore a 30
minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno o più nuclei, deve
essere presente un medico che garantisca la guardia medica nelle ore notturne e
festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS
(Immediate Life Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta e PBLSD (
Pediatric Basic Life Support & Defibrillation) in riferimento ai nuclei per
l’età evolutiva.
La struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro
specialista della ASL territorialmente competente secondo le specifiche esigenze
dei pazienti presenti.
I professionisti sanitari della riabilitazione (
fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000;
logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 -
D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -
D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 -
D.M. 27 luglio 2000) non possono essere tra loro intercambiabili; l’assistenza
garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore ai minuti al giorno
per paziente riportati nelle tabelle precedenti.
Nel modulo dedicato all’età
evolutiva le figure professionali previste devono avere competenze specifiche
per l’età evolutiva.
I minuti assistenza per paziente riferiti allo
Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo riferimento al
fabbisogno settimanale.
L’assistenza infermieristica è assicurata sulle 24
ore per un minimo di 72 minuti/die/paziente. Nei nuclei dedicati all’età
evolutiva, fermo restando che il numero degli infermieri è pari a 3 per nucleo,
per poter garantire un turno completo, l’assistenza infermieristica h 24 sarà
assicurata mediante l’utilizzo del personale infermieristico assegnato ai
diversi nuclei dedicati all’età evolutiva. Qualora il nucleo sia organizzato su
più piani la presenza dell’infermiere sulle 24 ore deve essere garantita per
ciascun piano.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per
non meno di 95 minuti pro/die a paziente nel nucleo per adulti e per non meno di
72 minuti pro/die a paziente nel nucleo per l’età evolutiva. Nei nuclei dedicati
all’età evolutiva, fermo restando che il numero degli OSS è pari a 3 per nucleo,
per poter garantire un turno completo, l’assistenza OSS h 24 sarà assicurata
mediante l’utilizzo del personale operatore socio-sanitario assegnato ai diversi
nuclei dedicati all’età evolutiva. Qualora il nucleo sia organizzato su più
piani la presenza dell’ OSS sulle 24 ore deve essere garantita per ciascun
piano.
10.2 REQUISITI SPECIFICI PER UN
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE RIABILITATIVA ESTENSIVA
10.2.1 REQUISITI SPECIFICI
STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1
Requisiti minimi strutturali.
10.2.2 REQUISITI SPECIFICI
TECNOLOGICI
Sono confermati i requisiti indicati nell’art.9.2
Requisiti minimi tecnologici.
10.2.3 REQUISITI SPECIFICI
ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione
del progetto Riabilitativo Individuale con gli specifici programmi e tempi di
realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie
e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
-
riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle
funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle
funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del
caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/ riduzione carico emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
-
infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
-
operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito
all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei con numero di posti
letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA PER ADULTI DA 20 POSTI
LETTO |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N. UNITA’
* |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA
|
0,8 |
15 |
15 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE presenza h
24 |
6
h24 |
72 |
45 |
OSS
Presenza
h 24 |
8
h24 |
95 |
|
FISIOTERAPISTA |
3 |
36 |
36 |
LOGOPEDISTA |
1 |
12 |
12 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
0,5 |
6 |
6 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI
TERAPIA RIABILITATIVA |
242 |
120 |
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA PER ADULTI DA 20 POSTI
LETTO |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N. UNITA’ * |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA
|
0,4 |
15 |
15 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE presenza h
24 |
3 |
72 |
45 |
OSS
Presenza
h 24 |
3 |
72 |
|
FISIOTERAPISTA |
1 |
|
|
LOGOPEDISTA |
0,5 |
72
|
72 |
TERAPISTA
NEUROPSOCOMOTRICE |
0,5 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
1 |
PSICOLOGO |
6
ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6
ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6
ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI
TERAPIA RIABILITATIVA |
237 |
138 |
* cfr. Documento "Prestazioni
residenziali e semiresidenziali" del Ministero della salute -
Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi
etici di sistema -
Commissione nazionale per definizione e l'aggiornamento dei livelli
essenziali di
assistenza.
Le figure
professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo
pieno;
l'indicazione dei tempi assistenziali - minuti assist./paz./ die
rappresentano
parametri medi di
assistenza, fermo restando i minuti di terapia riabilitativa
1
unità di medico = 38 ore sett.
1
unità di altre figure professionali = 36 sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana.
I
minuti di assistenza paziente sono comprensivi dei minuti di terapia
riabiliotativa.
L’attività medica non è inferiore a 15
minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno o più nuclei, deve
essere presente un medico che garantisca la guardia medica nelle ore notturne e
festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS
(Immediate Life Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta e PBLSD (
Pediatric Basic Life Support & Defibrillation) in riferimento ai nuclei per
l’età evolutiva.
Per il nucleo dell’età adulta, i professionisti sanitari
della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27
luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio
2000; terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio
1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio
1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre
1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) non possono essere tra loro intercambiabili;
l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore ai
minuti al giorno per paziente riportati nelle tabelle precedenti.
Per il
nucleo dell’età evolutiva, i professionisti sanitari della riabilitazione (
fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000;
logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 -
D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -
D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 -
D.M. 27 luglio 2000) possono essere tra loro intercambiabili in relazione alla
tipologia di disabilità prevalentemente trattata e per esigenze di turnazione,
fermo restando il numero complessivo di 3 unità; l’assistenza garantita dal
suddetto personale non dovrà essere inferiore a 109 minuti al giorno per
paziente.
Nel modulo dedicato all’età evolutiva le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’età evolutiva.
I minuti
assistenza per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno
erogati facendo riferimento al fabbisogno settimanale.
L’assistenza
infermieristica è assicurata sulle 24 ore per un minimo di 72
minuti/die/paziente. Nei nuclei dedicati all’età evolutiva, fermo restando che
il numero degli infermieri è pari a 3 per nucleo, per poter garantire un turno
completo, l’assistenza infermieristica h 24 sarà assicurata mediante l’utilizzo
del personale infermieristico assegnato ai diversi nuclei dedicati all’età
evolutiva. Qualora il nucleo sia organizzato su più piani la presenza
dell’infermiere sulle 24 ore deve essere garantita per ciascun piano.
Gli
operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 95
minuti/die/paziente nel nucleo per l’età adulta e per non meno di 72
minuti/die/paziente nel nucleo per l’età evolutiva. 72 minuti pro/die a
paziente. Nei nuclei dedicati all’età evolutiva, fermo restando che il numero
degli OSS è pari a 3 per nucleo, per poter garantire un turno completo,
l’assistenza OSS h 24 sarà assicurata mediante l’utilizzo del personale
operatore socio-sanitario assegnato ai diversi nuclei dedicati all’età
evolutiva. Qualora il nucleo sia organizzato su più piani la presenza dell’ OSS
sulle 24 ore deve essere garantita per ciascun piano.
10.3 REQUISITI SPECIFICI PER UN
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO
(per disabili ad ALTA complessità assistenziale sanitaria) - TIPOLOGIA DI
PAZIENTE 1
10.3.1 REQUISITI SPECIFICI
STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art.
9.1
Requisiti minimi strutturali.
10.3.2 REQUISITI SPECIFICI
TECNOLOGICI
Oltre ai requisiti indicati nell’art.9.2 Requisiti
minimi tecnologici devono essere presenti:
- letti elettrici articolati con sponde
e ruote (per il 50% dei posti residenza) e che si possano abbassare fino a 40
cm;
- sistema di chiamata/allarme, inclusi quelli per tetraplegici a
succhio-soffio o con bottone;
- materassi antidecubito ad alta tecnologia
per tutti i posti residenza (se a camere d’aria alternanti, deve essere
prevista la possibilità di sgonfiaggio veloce per il massaggio cardiaco);
- almeno 10 per n. 20 p.l. apparecchi per saturimetria transcutanea;
-
almeno 4 per n. 20 p.l. bronco-aspiratori portatili con sistema a batteria
ricaricabile;
- almeno 6 apparecchi per n. 20 p.l. per aerosolterapia;
- almeno n.1 macchina per la tosse;
- almeno 2 ventilatori di diversa
tipologia (AutoCPap, BiLevel, pressovolumetrici);
- disponibilità di monitoraggio pressorio, emogasanalisi.
Ulteriore strumentazione tecnologica per
assistenza respiratoria, nutrizionale per via parenterale o PEG e per infusioni
continue di terapia e.v. sono assicurate agli ospiti anche attraverso i servizi
distrettuali delle ASL ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, devono
prevedersi per ogni 20 posti letto:
- N.4 posti letto dotati di
monitoraggio delle funzioni vitali con possibilità di ventilazione meccanica.
10.3.3 REQUISITI SPECIFICI
ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni
paziente, la predisposizione del Progetto riabilitativo individuale con gli
specifici programmi e i tempi di realizzazione previsti. Le attività sotto
elencate sono finalizzate al mantenimento delle abilità acquisite ed alla
prevenzione della regressione funzionale:
- riabilitazione delle funzioni motorie
e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
-
riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle
funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle
funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del
caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzionecarico emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
-
infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
-
operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito
all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei con numero di posti
letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA PER ADULTI DA 20 POSTI LETTO - TIPOLOGIA DI
PAZIENTE 1 |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N. UNITA’
* |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia
riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA
|
0,8 |
15 |
15 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE presenza h
24 |
6 |
72 |
45 |
OSS
Presenza
h 24 |
6 |
72 |
|
FISIOTERAPISTA |
2 |
24 |
24 |
LOGOPEDISTA |
1 |
12 |
12 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI
TERAPIA RIABILITATIVA |
201 |
102 |
* cfr. Documento "Prestazioni
residenziali e semiresidenziali" del Ministero della salute -
Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi
etici di sistema -
Commissione nazionale per definizione e l'aggiornamento dei livelli
essenziali di
assistenza.
Le figure
professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo
pieno;
l'indicazione dei tempi assistenziali - minuti assist./paz./ die
rappresentano
parametri medi di
assistenza, fermo restando i minuti di terapia riabilitativa
1
unità di medico = 38 ore sett.
1
unità di altre figure professionali = 36 sett.
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana.
I
minuti di assistenza paziente sono comprensivi dei minuti di terapia
riabiliotativa.
L’attività medica non è inferiore a 15 minuti/die/paziente.
Presso ogni struttura, comprendente uno o più nuclei, deve essere presente un
medico che garantisca la guardia medica nelle ore notturne e festive con
abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate
Life Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta.
I professionisti
sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741-
D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27
luglio 2000 ) non possono essere tra loro intercambiabili; l’assistenza
garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore ai minuti al giorno
per paziente riportati nella relativa tabella.
I minuti assistenza per
paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale.
L’assistenza infermieristica è
assicurata sulle 24 ore per un minimo di 72 minuti/die/paziente.
Gli
operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 72 minuti
pro/die a paziente.
10.4 REQUISITI SPECIFICI PER UN MODULO DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO - TIPOLOGIA DI PAZIENTE
2
10.4.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1
Requisiti minimi strutturali.
10.4.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Si
confermano i requisiti indicati nell’art.9.2
Requisiti minimi tecnologici.
10.4.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto
riabilitativo individuale con gli specifici programmi e tempi di realizzazione
previsti. Le attività sotto elencate sono finalizzate al mantenimento delle
abilità acquisite ed alla prevenzione della regressione funzionale:
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni motorie e
sensoriali;
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni
cardio-respiratorie;
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni
vescico-sfinteriche;
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni
digestive (disfagia, deglutizione);
- mantenimento/riabilitazione delle
funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- potenziamento delle
autonomie personali e promozione di attività di socializzazione, culturale e
di formazione;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzionecaemozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici
specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- educatori
professionali;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività
assistenziale per 20 posti letto; per nuclei con numero di posti letto inferiori
a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti inferiore a 20.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE RIABILITATIVA INTENSIVA PER
ADULTI DA 20 POSTI LETTO - TIPOLOGIA DI PAZIENETE
2 |
FIGURE PROFESSIONALI |
N. UNITA’ * |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia
riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA
|
0,8 |
15 |
15 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
3 |
36 |
22 |
OSS
Presenza
h 24 |
6 |
72 |
|
FISIOTERAPISTA |
1 |
36 |
36 |
LOGOPEDISTA |
1 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
1 |
12 |
12 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI TERAPIA
RIABILITATIVA |
177 |
91 |
*cfr. Documento “Prestazioni
residenziali e semiresidenziali” del Ministero della Salute -
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principi eticidi sistema - Commissione nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
1unità di medico = contratto a 38 ore
1unità di altre figure professionali =
contratto a 36 ore
Laddove sono
indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
I minuti di assistenza paziente sono
comprensivi dei minuti di terapia riabilitativa
L’attività medica non è inferiore a 15
minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno o più nuclei, deve
essere presente un medico specialista in riabilitazione che garantisca la
guardia medica nelle ore notturne e festive.
I professionisti sanitari della
riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio
2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000;
terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000;
educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000)
non possono essere tra loro intercambiabili; l’assistenza garantita dal suddetto
personale non dovrà essere inferiore ai minuti al giorno per paziente riportati
nella relativa tabella.
Gli educatori professionali (ex D.M 8 Ottobre 1998 -
D.M. 27 Luglio 2000) dovranno garantire un carico orario non inferiore a 12
minuti a paziente.
L’assistenza infermieristica è assicurata per un minimo
di 36 minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire
assistenza per non meno di 72 minuti pro/die a paziente.
I minuti assistenza
per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati
facendo riferimento al fabbisogno settimanale.
10.5 REQUISITI SPECIFICI PER UN
MODULO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE RIABILITATIVA ESTENSIVA PER L’ETA’
EVOLUTIVA
10.5.1 REQUISITI SPECIFICI
STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1
Requisiti minimi strutturali.
10.5.2 REQUISITI SPECIFICI
TECNOLOGICI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.2
Requisiti minimi tecnologici.
10.5.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
La struttura eroga prestazioni in regime semiresidenziale per
5-6 giorni alla settimana e per almeno 280 giorni all’anno.
La durata di
permanenza dell’assistito presso la struttura deve essere di 5-8 ore giornaliere
comprensive del pasto.
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione
del Progetto Riabilitativo Individuale con gli specifici programmi tempi di
realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
-
riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione delle
funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni digestive
(disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni
cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzione emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici
specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori
socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività
assistenziale per 20 posti; per nuclei con numero di posti letto inferiori a 20,
il personale è comunque proporzionato al numero di posti inferiore a 20.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE RIABILITATIVA INTENSIVA
PER L’ETA’ EVOLUTIVA DA 20 POSTI
|
FIGURE PROFESSIONALI |
N. UNITA’ |
Min.assist./paz/die* |
Min.tersapia
riabil./paz/die* |
MEDICO
SPECIALISTA
|
0,8 |
15 |
15 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
1 |
15 |
10 |
OSS
|
2 |
30 |
|
FISIOTERAPISTA |
2 |
109 |
109 |
LOGOPEDISTA |
1 |
TERAPISTA
DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOL. |
1 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
2 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI TERAPIA
RIABILITATIVA |
175 |
137 |
*cfr. Documento “Prestazioni residenziali e
semiresidenziali” del Ministero della Salute -
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principi eticidi sistema - Commissione nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
1unità di medico = contratto a 38 ore
1unità di altre figure professionali =
contratto a 36 ore
Laddove sono
indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
I minuti di assistenza paziente sono
comprensivi dei minuti di terapia riabilitativa
L’attività medica non è inferiore a 15 minuti/die/paziente.
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14
settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre
1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) possono
essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità
prevalentemente trattata e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero
complessivo di 7 unità; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà
essere inferiore a 109 minuti al giorno per paziente.
Le figure
professionali previste devono avere competenze specifiche per l’età evolutiva ed
è indispensabile il medico specialista in neuropsichiatria infantile.
L’assistenza infermieristica è assicurata per un minimo di 15
minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire
assistenza per non meno di 30 minuti pro/die a paziente.
I minuti assistenza
per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati
facendo riferimento al fabbisogno settimanale.
10.6 REQUISITI SPECIFICI PER UN NUCLEO DI ASSISTENZA
SEMIRESIDENZIALE DI MANTENIMENTO PER L’ETA’ ADULTA
10.6.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1
Requisiti minimi strutturali, eccetto che per la presenza del
locale per rieducazione neuropsicomotoria.
10.6.2 REQUISITI MINIMI E SPECIFICI
TECNOLOGICI
Tutti gli ambienti delle varie aree e servizi (area abitativa,
servizi di nucleo, area destinata alla valutazione e alle terapie, area della
socializzazione, aree generali e di supporto) devono essere dotati di impianto
di riscaldamento e di condizionamento.
In ogni struttura è presente e
accessibile il carrello per la gestione delle emergenze/urgenze, completo di
defibrillatore, saturimetro, materiale per l’assistenza respiratoria [pallone
AMBU (Assistant Manual Breathing Unit), maschere facciali e orofaringee],
sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe, materiale per
medicazione e farmaci di pronto intervento previsti dalla normativa vigente.
Devono essere presenti:
a - posti semiresidenziale
- 1
sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di imbragature;
-
almeno 1 carrozzina ogni 2 posti, parte standard con ruote grandi posteriori
(dimensioni varie) e con tavolino avvolgente per carrozzina;
- 1 sistema
pesapersone per disabili;
- disponibilità di cuscini antidecubito;
-
apparecchi per aerosol terapia;
b - Attrezzature per la valutazione in
fisioterapia
- dispositivi per valutazioni dinamometriche
-
sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità motorie;
-
apparecchio per saturimetria transcutanea;
- cronometri;
c - Dotazioni per il trattamento in
fisioterapia
- lettini per rieducazione motoria ad altezza
variabile (cm 100 minimi x 200 x 44/85h);
- sollevatore elettrico con
diverse tipologie di imbragatura (fasce, amaca standard ed amaca
conpoggiatesta) in grado di sollevare il paziente dal piano-pavimento;
-
standing ad altezza variabile;
- materassini per cinesiterapia a pavimento
(o piano materasso grande);
- parallele ad altezza variabile;
-
specchi a muro per cinesiterapia (non quadrettati);
- specchi per
cinesiterapia su ruote;
- bilance con quadrante basso;
- scala
modulare per rieducazione motoria;
- ausili vari per la deambulazione
(bastoni, tripodi, etc.);
- piani oscillanti e sussidi per la rieducazione
propriocettiva;
- serie di sussidi per l’esercizio terapeutico
manipolativo funzionale;
- serie di ausili per il rinforzo muscolare;
- spalliera svedese;
- serie di bastoni per cinesiterapia;
-
cuscini in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di
diverse dimensioni e forme;
- 1 maxicilindro (cm 100x85 dim);
-
sgabelli ad altezza regolabile;
- carrello portausili per cinesiterapia a
più ripiani;
- sedie e sgabelli vari;
- apparecchio elettrostimolatore
per muscolatura normale e denervata
- apparecchio per terapia antalgica
d - Dotazioni per la valutazione e il trattamento in
logopedia
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione del
linguaggio, della voce, della sordità, delle turbe neuropsicologiche e della
deglutizione. La dotazione testistica deve essere appropriata per le
valutazioni dedicate alla tipologia dell’utenza.
- sussidi manuali ed
elettronici per il trattamento dei disturbi del linguaggio, i disturbi della
voce, della sordità, delle turbe neuropsicologiche e dei disturbi della
deglutizione. La dotazione strumentale deve essere appropriata per il
trattamento in età evolutiva e adolescenziale (solo per i nuclei dedicati a
queste età), nell’adulto e nell’anziano.
- la dotazione minima per
l’ambiente dedicato alla logopedia deve prevedere anche:
- Tavolo con due
sedie
- Armadi per riporre strumenti e materiali
e - Dotazioni per la valutazione in terapia
occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione
delle abilità, interessi lavorativi e capacità lavorative residue, funzioni
psico-intellettive, capacità fisiche ed esecutive. La dotazione testistica
deve essere appropriata per le valutazioni dedicate alla tipologia
dell’utenza.
f - Dotazioni per il trattamento in terapia
occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per il recupero di
abilità nell’ambito delle autonomie personali, strumentali e lavorative. La
dotazione strumentale deve essere appropriata per il trattamento nell’adulto.
La dotazione minima dell’ambiente dedicato alla terapia occupazionale deve
prevedere:
- Pannello a parete posizionabile ad altezze variabili con
sussidi per la simulazione di attività quotidiane
- Sussidi da tavolo per
la simulazione di attività quotidiane
- Giochi con pedine, dadi o altre
forme in metallo o legno per gesti finalizzati a incrementare la
concentrazione, la memoria, le abilità finimotorie, il coordinamento
oculomotorio le capacità sensoriali.
- Tavolo per la terapia occupazionale
regolabile in altezza e con piano inclinabile, dotato di sistema di ancoraggio
del braccio e della mano per il miglior controllo posturale della testa e del
tronco.
- Armadi per riporre strumenti e materiali
10.6.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
La struttura eroga prestazioni in regime semiresidenziale per 5-6 giorni
alla settimana e per almeno 280 giorni all’anno.
La durata di permanenza
dell’assistito presso la struttura deve essere di 5-8 ore giornaliere
comprensive del pasto.
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione
del Progetto Riabilitativo Individuale con gli specifici programmi e tempi di
realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione
delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni
digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni
cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzionecarico emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici
specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori
socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività
assistenziale per 20 posti; per nuclei con numero di posti letto inferiori a
20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti inferiore a 20.
MODULO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE DI MANTENIMENTO PER
ADULTI DA 20 POSTI
|
FIGURE PROFESSIONALI |
N. UNITA’ * |
Min.assist./paz/die * |
Min.tersapia
riabil./paz/die |
MEDICO
SPECIALISTA
|
8
ore |
4 |
4 |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
0,33 |
6 |
4 |
OSS
|
2 |
30 |
|
FISIOTERAPISTA |
1,3 |
90 |
90 |
LOGOPEDISTA |
0,5 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1,2 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
2 |
PSICOLOGO |
6ore |
3 |
3 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6ore |
3 |
3 |
AMMINISTRATIVO |
6ore |
|
|
TOTALE MINUTI ASSISTENZA E TOTALE MINUTI TERAPIA
RIABILITATIVA |
136 |
104 |
* l'unità delle varie figure professionali =
contratto a 36 ore
I minuti di assistenza paziente sono
comprensivi dei minuti di terapia
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista
ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14
settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17
gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8
ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) possono essere tra loro
intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità prevalentemente
trattata e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero complessivo di 5
unità; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore
a 90 minuti al giorno per paziente.
L’assistenza infermieristica è
assicurata per un minimo di 6 minuti/die/paziente.
Gli operatori
socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 30 minuti pro/die a
paziente.
I minuti assistenza per paziente riferiti al medico specialista,
allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo riferimento al
fabbisogno settimanale.
Art. 11
Requisiti per l’accreditamento dei
presidi di riabilitazione funzionale
dei soggetti portatori di disabilita’ fisiche, psichiche e
sensoriali
Il presente capo disciplina i requisiti che i Presidi
extraospedalieri di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale devono possedere per accedere all’accreditamento
istituzionale.
I requisiti sono formulati nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 8-quater del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni
e sulla base degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione nazionale e
regionale e degli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta regionale 23
aprile 2013, n. 775.
OBIETTIVO 1 - SISTEMA DI GESTIONE
11.1.1 Politica, obiettivi e piano di
attività.
La direzione della struttura provvede alla definizione delle
politiche complessive ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la
tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni per le quali intende
accedere all’accreditamento istituzionale.
Per esplicitare le politiche
complessive, gli obiettivi e le relative modalità di realizzazione, la direzione
adotta un documento in cui sono riportati:
a) la missione e cioè la ragione d’essere della
organizzazione ed i valori cui si ispira;
b) i campi prioritari di azione
ed i metodi da adottare per raggiungere gli obiettivi che devono:
1) essere articolati nel tempo;
2) risultare
congruenti con gli obiettivi previsti nei documenti di programmazione
sanitaria regionale.
La direzione della struttura deve coinvolgere nella
elaborazione del documento tutte le articolazioni organizzative al fine di
garantirne la forte condivisione dei contenuti.
La direzione della struttura
deve altresì tenere in considerazione le indicazioni provenienti da associazioni
e comitati e i suggerimenti raccolti direttamente dagli utenti attraverso
comunicazioni, interviste, questionari, reclami.
La direzione deve
esplicitare a tutte le articolazioni organizzative interessate gli obiettivi e
le funzioni ad esse assegnate.
11.1.2 Obiettivi della struttura sanitaria
Gli obiettivi della struttura devono tenere in considerazione i seguenti
elementi:
a) la valutazione dei bisogni e della domanda;
b) il
soddisfacimento del cittadino-utente in conformità alle norme e all’etica
professionale;
c) il continuo miglioramento del servizio;
d)
l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni di servizio.
11.1.3 Obiettivi generali
Gli obiettivi
generali sono commisurati al lungo periodo di quattro anni e devono:
a) essere stabiliti sia per quanto riguarda la tipologia
dei servizi che la qualità delle prestazioni che si intendono erogare;
b)
essere congruenti con le risorse specificamente assegnate;
c) essere
compatibili con gli impegni che la direzione della struttura è in grado di
sostenere per garantirne il raggiungimento;
d) essere motivati (sulla base
del bisogno, della domanda o di un mandato).
11.1.4 Obiettivi specifici
Gli
obiettivi specifici costituiscono la base della pianificazione economica
operativa della struttura sanitaria e hanno la caratteristica di essere
improntati sul medio e breve periodo.
Gli obiettivi specifici devono
coniugare realisticamente i volumi di attività previsti, le risorse disponibili,
le iniziative programmate di adeguamento delle risorse, le attività di
miglioramento e i risultati attesi in termini di efficacia e di efficienza delle
prestazioni.
Essi debbono inoltre:
a) essere inseriti in un piano di attività in cui sono
chiaramente identificate le responsabilità per la loro attuazione;
b)
essere misurabili;
c) assoggettati a scadenze (inizio e fine delle
attività connesse);
d) essere articolati nel tempo;
e) essere
sottoposti a valutazione periodica per verificare in quale misura sono stati
raggiunti.
Il piano di attività deve, in particolare, comprendere:
a) la tipologia ed il volume di attività erogabili, in
rapporto alle risorse strutturali tecnologiche ed umane presenti nella
struttura ed ai limiti di spesa fissati a livello regionale e locale;
b)
le modalità di erogazione del servizio;
c) l’organigramma con il quale
sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni
di supporto tecnico-amministrativo, definite le loro funzioni;
d)
l’assegnazione di specifiche responsabilità durante le varie fasi previste per
il raggiungimento degli obiettivi specifici, comprese quelle inerenti alle
revisioni o modifiche del piano stesso durante la sua realizzazione;
e) le
specifiche procedure documentate o le istruzioni da applicare;
f) il
metodo, le scadenze e gli strumenti, indicatori, per misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi specifici;
g) eventuali nuove iniziative
previste per conseguire gli obiettivi specifici.
Il documento della struttura deve essere datato, firmato dalla
direzione e riesaminato dalla stessa a intervalli prestabiliti, almeno ogni
quattro anni, in modo da assicurarne la continua adeguatezza alle linee di
indirizzo, l’efficacia a generare eventuali cambiamenti strutturali ovvero
organizzativi, la idoneità in riferimento alle risorse specificamente assegnate.
11.1.5 Diffusione - Condivisione - Motivazione
Per garantire la comprensione, la condivisione o il rispetto degli
obiettivi contenuti nel documento emesso dalla direzione della struttura esso
deve essere reso disponibile al personale coinvolto direttamente o
indirettamente nella erogazione del servizio, affinché tutte le attività possono
essere riferite agli indirizzi che vi sono espressi.
La direzione della
struttura deve sostenere la politica, gli obiettivi e il piano di attività
espressi nel documento, garantendo la disponibilità delle risorse e dei mezzi
necessari e assicurandosi, mediante iniziative specifiche, che il personale
coinvolto lo sostenga, lo comprenda e lo attui, tenuto conto che in
un’organizzazione che eroga servizi, le singole persone costituiscono una
risorsa molto importante e il comportamento e le prestazioni influiscono
direttamente sulla qualità dei servizi erogati.
Per migliorare la
motivazione del personale, la sua crescita, la sua capacità relazionale, la
qualità delle prestazioni erogate, la direzione deve assumersi la responsabilità
o designare un proprio delegato, se le dimensioni o la complessità della
struttura lo richiedono, di:
a) predisporre un ambiente di lavoro che stimola il
miglioramento e consolida i rapporti di collaborazione;
b) assicurare che
siano ben compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da conseguire e il
modo in cui essi influiscono sulla qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate;
c) curare che tutti siano consapevoli di avere un ruolo e di
influire sulla qualità del servizio fornito al cittadino-utente;
d)
verificare il livello di condivisione degli obiettivi per garantire continuità
e correttezza nella misurazione;
e) accertare periodicamente la
motivazione nel provvedere alla qualità del servizio;
f) raccogliere
suggerimenti, proporre iniziative per il miglioramento della qualità
(efficienza, efficacia) delle prestazioni e dei servizi erogati;
g)
verificare i risultati delle iniziative di miglioramento attivate e darne
evidenza alla organizzazione.
11.1.6 Risorse umane
Nelle organizzazioni
sanitarie il personale rappresenta un elemento primario nei vari processi di
produzione ed erogazione di prestazioni e servizi. Le attività sanitarie, per
loro natura, non sono sempre standardizzabili in quanto l’ambito discrezionale
del contributo professionale è sempre presente in relazione al livello di
responsabilità ed in grado quindi di influenzare il risultato, quando il
contributo professionale ai processi produttivi di una organizzazione
rappresenta una variabile così rilevante, la sua gestione assume inevitabilmente
valenza strategica. Di conseguenza, nelle strutture sanitarie, la scelta di
professionalità adeguate e gli strumenti necessari per gestirle, rappresentano
un aspetto molto rilevante per l’organizzazione dei servizi.
I requisiti di
carattere generale cui devono attenersi i soggetti titolari delle strutture
oggetto del presente regolamento sono:
il personale con rapporto di
dipendenza deve garantire la continuità delle prestazioni, la gestione delle
situazioni a rischio ed il regolare svolgimento dei diversi compiti di
assistenza previsti, con l’adozione di un documento che riporta:
1) il fabbisogno del personale a rapporto di dipendenza
definito sulla base dei volumi, delle tipologie delle attività e di quanto
previsto nell’ambito dei requisiti specifici contenuti negli articoli seguenti
del presente regolamento, per ciascuna tipologia di attività;
2) la
dotazione del personale a rapporto di dipendenza in servizio suddiviso per
ruolo, profilo professionale e posizione funzionale, nonché la dotazione di
personale in servizio con altra tipologia di rapporto di lavoro;
3) il
rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa
nel rapporto di lavoro con il personale impiegato;
4) il possesso da parte
del personale sanitario a rapporto di dipendenza - medico, psicologo,
infermieristico,tecnico della riabilitazione e socio-sanitario dei requisiti
di accesso che devono risultare identici a quelli richiesti per l’accesso al
SSN;
5) la corretta applicazione, nei confronti del personale, dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
La programmazione dell’eventuale avvicendamento del
personale deve essere tale da assicurare la continuità relazionale e la presenza
di referenti per singoli pazienti.
11.1.7 Controllo del sistema per misurazioni
Procedure per il controllo e adeguamento del sistema di misurazione del
servizio sono previste per provare validità e affidabilità di tutte le misure
incluse inchieste e questionari di soddisfazione dell’utente.
La struttura
prevede punti di misura e frequenze di misurazione per la rappresentazione
dell’andamento nel tempo e stabilisce le responsabilità della misurazione.
Sono redatte procedure o istruzioni sui dati da raccogliere, indicando come,
dove e da chi sono rilevati e quale modulistica è utilizzata per la
registrazione.
11.1.8 Miglioramento della qualità
La
qualità è una caratteristica essenziale ed indispensabile dell’assistenza
sanitaria, un diritto di ogni paziente e di ogni comunità, un obiettivo
prioritario, specialmente in situazioni di risorse limitate e restrizioni
economiche.
Il fine prioritario della politica sanitaria della Regione
Puglia è la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, in termini di
equità, d’accesso, umanizzazione delle cure, gestione del rischio clinico,
qualità della vita, soddisfazione dell’utente e uso appropriato delle risorse,
anche sulla base di rapporti costi-efficacia.
Una valutazione sistematica e
rigorosa dell’assistenza è legittima per verificare se le risorse sono
utilizzate in maniera appropriata e fornire la migliore qualità possibile
dell’assistenza sanitaria.
I soggetti pubblici e privati hanno la
responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la buona qualità
dell’assistenza fornita ai pazienti, attraverso adeguate politiche di
miglioramento. Le attività di miglioramento continuo della qualità sono definite
come “insieme di attività e di misurazioni integrate e progettate ai vari
livelli nell’organizzazione sanitaria, che tende a garantire ed a migliorare di
continuo la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti”. Queste azioni
riguardano l’insieme del processo assistenziale, dall’identificazione del
bisogno sanitario agli esiti delle cure prestate. Il miglioramento della qualità
è considerato un processo continuo attraverso il quale gli aspetti importanti
dell’assistenza sono monitorati e migliorati se necessario e le novità
selezionate continuamente. Per garantire e migliorare l’assistenza sanitaria è
necessario valutare di continuo se l’assistenza al paziente risponde a criteri
di qualità, per mantenere una buona qualità laddove esiste, identificando
attraverso il confronto fra produttori, le buone pratiche ed applicando nella
pratica i risultati della ricerca clinica e la valutazione delle tecnologie,
attraverso linee guida e raccomandazioni basate sull’evidenza.
Gli aspetti
della struttura, dei processi e dei risultati dell’assistenza (stato di salute,
qualità della vita, soddisfazione, costi) sono valutati e migliorati se
necessario. Le opinioni dei soggetti coinvolti, operatori sanitari, pazienti,
finanziatori, autorità, sulla buona qualità dell’assistenza sanitaria sono
incluse nelle attività di valutazione e miglioramento della qualità.
La
valutazione delle tecnologie è strumento per la misurazione dell’efficacia dei
metodi dell’assistenza sanitaria. Oggetto di valutazione sono sia i metodi
nuovi, sia quelli conosciuti da tempo e stabilizzati di prevenzione, diagnosi e
terapia.
La valutazione interna, il miglioramento ed il mantenimento della
buona qualità si completano con la valutazione esterna, che deve essere
parallela e di supporto alla valutazione interna ed al miglioramento.
Nel
creare le condizioni per il miglioramento della qualità del servizio, occorre:
a) incoraggiare e sostenere uno stile direzionale che sia
d’aiuto;
b) promuovere i valori, gli atteggiamenti ed i comportamenti che
incoraggiano il miglioramento;
c) definire chiari traguardi per il
miglioramento della qualità;
d) incoraggiare una comunicazione efficace e
il lavoro di gruppo;
e) riconoscere i successi ed i risultati ottenuti;
f) formare ed addestrare per il miglioramento.
Attraverso la pianificazione e il coinvolgimento del personale
operativo si persegue il miglioramento con l’identificazione e la segnalazione
di servizi o di situazioni diverse dal pianificato di modo che diventino dovere
e responsabilità d’ogni membro della struttura.
La struttura attua azioni
preventive per l’eliminazione o la riduzione della ricorrenza del problema.
Le condizioni necessarie per attivare il miglioramento della qualità
richiedono valori, atteggiamenti nuovi, comportamenti condivisi, che si
estrinsecano in:
a) focalizzazione sul soddisfacimento dei bisogni degli
utenti, sia interni che esterni;
b) coinvolgimento di tutte le
articolazioni organizzative della struttura nel miglioramento della qualità;
c) dimostrazione dell’impegno, ruolo guida e coinvolgimento della
direzione;
d) enfatizzazione sul miglioramento come parte del lavoro di
ognuno, in gruppo o individuale;
e) facilitazione alla comunicazione
aperta e all’accesso a dati ed informazioni;
f) promozione del lavoro di
gruppo e del rispetto per l’individuo;
g) assunzione delle decisioni sulla
base dell’analisi dei dati.
Le attività di miglioramento della qualità del servizio sono
mirate al conseguimento di miglioramenti nel breve e lungo termine e
comprendono:
a) l’identificazione dei dati pertinenti da raccogliere;
b) l’analisi dei dati, dando priorità a quelle attività aventi il maggior
impatto negativo sulla qualità del servizio;
c) le informazioni di
ritorno, sui risultati delle analisi verso la direzione della struttura con
raccomandazioni per il miglioramento immediato del servizio.
11.1.9 Obiettivi del miglioramento
Gli
obiettivi del miglioramento sono specificati per ogni articolazione
organizzativa, e sono strettamente integrati con gli obiettivi generali definiti
dalla direzione della struttura, tenendo conto della soddisfazione dell’utente e
dell’efficacia ed efficienza dei processi.
Gli obiettivi del miglioramento sono:
a) misurabili nella realizzazione;
b) assoggettati a
scadenza;
c) chiaramente comprensibili;
d) pertinenti.
Le strategie per raggiungere gli obiettivi di cui sopra
sono compresi e concordati da coloro che lavorano insieme per raggiungerli,
oltre che riveduti e rispondenti i cambiamenti d’aspettativa dell’utenza.
I
responsabili dei piani di miglioramento predispongono una metodologia di lavoro,
mirata all’efficienza e all’efficacia del complesso di attività di servizio
delle strutture.
I responsabili stimolano la partecipazione del personale ad
ogni livello attraverso suggerimenti, attività e programmi di miglioramento
continuo tecnico, organizzativo con riduzione dei costi. Ogni risorsa umana
delle varie articolazioni operative, se coinvolta, può presentare proposte
valide, frutto dell’ esperienza diretta.
11.1.10 Metodologia di raccolta suggerimenti
utenti
La valutazione dell’utente è la misura finale della qualità
di un servizio, essa può essere immediata, ritardata o retrospettiva e spesso è
l’unico elemento di giudizio di un utente sul servizio ricevuto.
La
struttura effettua valutazioni e misurazioni continue della soddisfazione
dell’utente, focalizzando su quanto i requisiti del servizio (comprese le
modalità di erogazione) soddisfano le esigenze dell’utenza. A tal fine la
struttura predispone, almeno una volta l’anno, una raccolta (questionari,
sondaggi, indagini) sul grado di soddisfazione degli utenti per tenerne conto in
sede di pianificazione dei programmi per il miglioramento del servizio.
11.1.11 Metodologie di confronto con comitati od
associazioni
Il miglioramento della qualità prevede programmi
dedicati a raccogliere dati, suggerimenti ed idee innovative da realtà esterne e
rappresentative del collettivo dell’utenza, quali organismi di rappresentanza e
di volontariato.
OBIETTIVO 2 - PRESTAZIONI E SERVIZI
11.2.1 La carta dei servizi
I soggetti
erogatori di servizi sanitari revisionano e pubblicizzano, in conformità al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, la carta dei
servizi che costituisce un obbligo di legge ed offre alla organizzazione
l’opportunità di rivedere e gestire i propri processi in efficienza,
focalizzandoli sulla soddisfazione dell’utente, partendo dalla definizione degli
impegni circa il servizio da erogare.
La carta è redatta con la
consultazione delle categorie professionali e delle associazioni di tutela e di
volontariato rappresentative del collettivo dell’utenza. Del processo di
consultazione deve esistere documentazione scritta al fine di preservare
l’evidenza del contributo di ognuno.
La carta dei servizi sanitari è il patto tra le strutture del
SSN ed i cittadini, secondo i seguenti principi informatori:
a) imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e
uguaglianza del diritto all’accesso ai servizi;
b) piena informazione dei
cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
c) definizione di standard e assunzione di impegni da parte
dell’amministrazione locale rispetto alla promozione della qualità del
servizio e alla determinazione di modalità di valutazione costante della
qualità stessa;
d) organizzazione di modalità strutturate per la tutela
dei diritti dei cittadini;
e) ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla
qualità del servizio, espressi dai cittadini direttamente o tramite le
associazioni che li rappresentano attraverso modalità e strumenti di
partecipazione e coinvolgimento.
11.2.2 Struttura della carta dei servizi
La carta dei servizi recepisce gli obiettivi di qualità espressi dalla
struttura e riporta in modo chiaro e comprensibile:
a) informazioni sulla struttura e servizi forniti;
b)
standard di qualità, impegni e programmi;
c) meccanismi di tutela e
verifica.
11.2.3 Eleggibilità e presa in carico dei
pazienti
La struttura, tenuto conto della normativa regionale e
delle disposizioni del presente regolamento in tema di criteri di eleggibilità e
presa in carico dei pazienti, deve:
a) Formalizzare i protocolli per l’eleggibilità dei
pazienti;
b) Adottare e formalizzare protocolli, linee guida e procedure
per la gestione del percorso assistenziale del paziente nelle diverse fasi
della malattia e nei diversi setting assistenziali (intrastrutturali);
c)
Definire la responsabilità per la presa in carico e per la gestione del
paziente;
d) Prevedere la tracciabilità della presa in carico dei pazienti
all’interno della documentazione sanitaria, compresa la riconciliazione;
e) Gestire il trasferimento delle informazioni relative alla presa in
carico all’interno del processo di cura;
f) Verificare la conoscenza e
l’applicazione dei protocolli e delle procedure da parte del personale ed il
loro miglioramento se necessario.
11.2.4 Continuità assistenziale
L’organizzazione della struttura deve progettare ed implementare i processi
di continuità per coordinare l’assistenza dei singoli pazienti tra le varie
articolazioni organizzative. La definizione delle responsabilità e delle
modalità per il passaggio in cura contribuisce a migliorare la continuità, il
coordinamento, la soddisfazione del paziente, la qualità e potenzialmente anche
gli esiti. A tal fine la struttura deve:
a) Identificare per tutto il periodo di degenza un
responsabile della cura del paziente;
b) Formalizzare e mettere in atto
protocolli e linee guida per la continuità assistenziale dei pazienti
(appropriatezza dei trasferimenti all’interno dell’organizzazione, della
dimissione dei pazienti e del follow up);
c) adottare i processi a
supporto di continuità e coordinamento delle cure;
d) definire i
collegamenti funzionali tra le varie articolazioni interne e con le strutture
esterne coinvolte nell’assistenza;
e) adottare modalità strutturate per il
trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i
trasferimenti e i processi di dimissione;
f) adottare e diffondere le
procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia
a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento, al fine di favorire
lo scambio di informazioni per la corretta gestione dei pazienti.
11.2.5 Gestione della documentazione
La
documentazione, che descrive il sistema gestionale e operativo, rappresenta
l’evidenza oggettiva della struttura organizzativa e tecnica; aderisce alla sua
realtà operativa, e per seguirne l’evolversi, è organizzata in maniera
flessibile con gerarchia di contenuti ed articolata in differenti livelli, che
individuano i rispettivi destinatari e le modalità di distribuzione.
11.2.6 Struttura della documentazione
La
documentazione contiene i dati necessari al riscontro oggettivo delle attività
svolte al fine di raccogliere ed elaborare gli stessi al fine di fornire
informazioni relativamente al:
a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e
degli obiettivi specifici;
b) livello di soddisfazione degli utenti circa
la qualità del servizio;
c) risultato di verifica delle attività;
d)
risultato dei piani di miglioramento;
e) analisi per l’individuazione
delle tendenze di qualità;
f) azione correttiva e la sua efficacia;
g)
idoneità delle prestazioni dei fornitori;
h) addestramento e competenza
del personale;
i) confronto con dati nazionali di riferimento.
11.2.7 Controllo della documentazione
La
documentazione che dispone prescrizioni generali e specifiche per l’erogazione
del servizio deve essere leggibile, datata (incluse le date di revisione),
chiara ed identificabile. In funzione della tipologia di documento, sono fissati
metodi per controllare l’emissione, la distribuzione e la revisione.
I metodi di cui sopra assicurano che i documenti siano:
a) approvati dal personale autorizzato;
b) emessi e
resi disponibili nelle aree dove l’informazione è necessaria;
c) compresi
e accettati da parte di coloro che devono utilizzarli;
d) facilmente
rintracciabili;
e) esaminati per ogni necessaria revisione;
f)
ritirati o distrutti quando superati.
11.2.8 Approvazione ed emissione dei documenti
I documenti e i dati, prima dell’emissione, sono verificati e approvati da
personale autorizzato ai fini della loro adeguatezza.
Un elenco generale,
preparato e reso disponibile, o altra equivalente forma di controllo, indica lo
stato di revisione dei documenti in vigore per impedire l’utilizzo di quelli non
più validi o superati.
Il sistema di controllo, di cui sopra assicura che:
a) siano disponibili i documenti necessari in tutti i
luoghi ove si svolgono le attività essenziali per garantire la qualità del
servizio;
b) siano prontamente rimossi da tutti i centri di emissione o di
utilizzazione documenti non validi ovvero superati, per evitare un loro uso
indesiderato;
c) siano identificati i documenti superati e conservati per
motivi legali e di conservazione delle conoscenze.
11.2.9 Distribuzione dei documenti modificati
La distribuzione dei documenti modificati è curata dalla funzione che li ha
emessi e sottoposti a modifica, ovvero dal responsabile incaricato
dell’archiviazione e gestione; la stessa funzione garantisce l’eliminazione dei
documenti superati.
La distribuzione da parte dell’emittente può arrivare
fino al trasferimento della documentazione ai responsabili di altre funzioni, i
quali provvedono alla distribuzione interna, garantendone l’attribuzione di
responsabilità e la rintracciabilità.
11.2.10 Gestione del dato
Il sistema di
gestione del dato è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei
dati di struttura, processo ed esito al fine di:
a) sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi
della struttura;
b) fornire il ritorno informativo alle articolazioni
organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza;
c)
rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati.
I dati di origine generati dallo svolgimento delle attività
sono definiti e coerenti con gli obiettivi della struttura, per garantire che le
informazioni generate siano oggettive ed attendibili.
La struttura della
gestione del dato è dotata di un sistema informativo per la corretta gestione
dei documenti che dispone prescrizioni generali e specifiche allo svolgimento
delle attività finalizzate all’erogazione del servizio.
A tale scopo, la direzione assicura:
a) l’individuazione dei bisogni informativi della
organizzazione;
b) la struttura del sistema informativo (e cioè la sua
identificazione e la sua articolazione);
c) la diffusione della
documentazione presso le funzioni interessate;
d) le modalità di raccolta
dei dati relativi alle attività svolte;
e) la valutazione della qualità
del dato (riproducibilità, accuratezza, completezza);
f) la diffusione ed
utilizzo delle informazioni generate dall’elaborazione dei dati.
E’ individuato un referente del sistema informativo,
responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità
(riproducibilità,accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando
le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.
11.2.11 Registrazione dei dati
La
struttura predispone procedure che individuano modalità di registrazione dei
dati per dimostrare il conseguimento della qualità richiesta e l’efficacia del
sistema qualità, contribuendo alla crescita di un tangibile patrimonio di
conoscenze.
11.2.12 Motivazione delle registrazioni
La
struttura produce e conserva i documenti per dimostrare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e valutare l’opportunità di attuare interventi di vario
tipo, quali in particolare:
a) modifiche alle modalità di erogazione del servizio;
b) programmi di miglioramento;
c) sperimentazioni;
d) nuovi
progetti;
e) interventi sui costi.
I dati raccolti sono utilizzati in modo proficuo se sono
soddisfatte alcune condizioni, come quelle elencate di seguito:
a) essere conosciuti;
b) essere ordinati,
accessibili, organizzati;
c) essere leggibili ed interpretabili con
facilità;
d) essere supportati dalle descrizioni atte a chiarire su quali
basi sono stati prodotti ed entro quali limiti mantengono la loro
significatività.
11.2.13 Conservazione dei documenti
I
documenti di registrazione dei dati e le informazioni generate dalla loro
elaborazione sono conservati in condizioni ambientali e di ordine per evitare
possibili danneggiamenti e permetterne la rintracciabilità.
E’ stabilito il tempo di conservazione per il quale occorre
tener presente i seguenti aspetti:
a) necessità di consultazione;
b) rispetto delle
disposizioni vigenti.
Sono adottate opportune procedure di accesso, protezione dei
dati e conservazione nel caso di utilizzo di supporti informatici (archivi
elettronici).
Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia
alle disposizioni vigenti in materia di “privacy”.
11.2.14 Verifica dei risultati
La
direzione della struttura è responsabile della creazione delle condizioni
organizzative che facilitano e consentono la promozione e il supporto ad
attività valutative.
La direzione della struttura assegna responsabilità
specifiche di controllo periodico delle attività al fine di assicurare la
continua adeguatezza ed efficacia per il conseguimento degli obiettivi generali
e specifici.
Il personale che attua il processo di erogazione del servizio è
investito di responsabilità delle seguenti valutazioni sistematiche:
a) aderenza alle specifiche di realizzazione del
servizio;
b) controllo continuo che le specifiche di servizio siano
soddisfatte;
c) aggiustamento del processo al verificarsi di deviazioni.
11.2.15 Valutazione dei risultati e del servizio da
parte dell’ organizzazione
La valutazione dei risultati e del
servizio da parte della direzione si svolge su dati oggettivi, in collaborazione
con tutti gli operatori, e si sviluppa al livello delle articolazioni
organizzative utilizzando personale interno preparato allo scopo.
La valutazione di cui sopra verifica:
a) il grado di conoscenza e condivisione del personale
delle modalità operative pianificate e dei criteri di registrazione dei dati
generati dallo svolgimento delle attività;
b) il grado di applicazione e
applicabilità delle modalità operative pianificate al fine di valutare
l’adeguatezza delle risorse umane (professionalità e numero) e materiali
(idoneità e disponibilitàall’uso) messe a disposizione della struttura;
c)
il grado di adeguatezza dei processi operativi per garantire sia il livello
qualitativo delle prestazioni dei servizi, sia il raggiungimento degli
obiettivi specifici programmati.
I professionisti sono particolarmente coinvolti ed incoraggiati
all’utilizzo di specifiche tecniche per i processi in esame.
Momenti di
verifica formali tra i componenti dell’equipe, riunioni di gruppo periodiche,
attività interprofessionali di miglioramento della qualità ed audit clinici
possono essere previsti per i professionisti sanitari.
11.2.16 Criteri di registrazione dei dati
La valutazione dei risultati della struttura è continua e svolta su
dati oggettivi per individuare e perseguire azioni di miglioramento.
I criteri di registrazione dei dati per l’analisi riguardano:
a) le attività rilevanti di ogni servizio che hanno
influenza sulla efficacia dell’ organizzazione;
b) le caratteristiche
delle attività che devono essere misurate e controllate per assicurare la
qualità del servizio (indicatori);
c) i metodi di valutazione delle
caratteristiche scelte a riferimento;
d) i mezzi per controllare le
caratteristiche al fine di mantenerle entro i limiti stabiliti (standard).
I criteri di registrazione dei dati consentono un efficace
controllo dei processi di servizio della struttura assicurando che il servizio
erogato risponde a quello atteso dall’utente e dalla struttura.
OBIETTIVO 3 - ASPETTI STRUTTURALI
11.3.1 Idoneità all’uso della struttura
L’organizzazione sanitaria deve essere in grado di offrire ai propri
pazienti, ai loro familiari, al personale e ai visitatori una struttura sicura.
Per raggiungere quest’obiettivo è necessaria una gestione della struttura, degli
impianti volta a ridurre, controllare, prevenire i rischi e i pericoli e
mantenere condizioni di sicurezza.
Pertanto, l’organizzazione,
indipendentemente dalle dimensioni e dalle risorse proprie di ciascuna, è tenuta
ad osservare la legislazione, la normativa e ogni altro requisito cogente
applicabile che determinano il modo in cui una struttura è progettata e
mantenuta in efficienza. La Direzione deve conoscere la legislazione, la
normativa e i requisiti applicabili e inserire a bilancio, pianificare e
implementare tutte le attività volte a soddisfare i requisiti di legge.
A tal fine la struttura deve:
a) pianificare e inserire a bilancio il potenziamento o
sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire
l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano
all’organizzazione;
b) Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in
atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle
infrastrutture;
c) Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in atto
di un programma di monitoraggio dell’idoneità della struttura che fornisca i
dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della
pianificazione della riduzione dei rischi (es. report, audit ed incontri
periodici relativi alla identificazione dei rischi e alla gestione della
sicurezza);
d) Predisporre piani di azione per la risoluzione delle
criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il
programma di gestione del rischio ambientale;
e) Prevedere la formazione e
il coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e
dell’ambiente di lavoro.
11.3.2 Gestione delle attrezzature
Le
attrezzature che sviluppano i processi di erogazione dei servizi hanno impatto
sul livello qualitativo ottenuto per cui la loro corretta gestione è
fondamentale ai fini dell’oggettiva credibilità dei valori risultanti dal loro
utilizzo.
La gestione delle attrezzature, dalla definizione dei bisogni di
acquisto alla loro alienazione, è caratterizzata da una interfunzionalità.
Compito della direzione della struttura è definire, in fase di pianificazione,
le responsabilità delegate alle varie articolazioni organizzative.
L’insieme
di tutti i beni che concorrono in maniera diretta o indiretta alla qualità delle
prestazioni sanitarie è definita attrezzatura. Le regole generali di gestione,
di seguito riportate, si riferiscono in particolare alle attrezzature biomediche
che sono di particolare criticità nel processo di erogazione.
Sono promosse,
per l’acquisizione e gestione delle attrezzature biomediche, attività
interdisciplinari di valutazione ed analisi relative alla sicurezza, ai costi,
ai benefici, all’efficacia ed agli aspetti etici.
11.3.3 Programmazione degli acquisti di
attrezzature
L’acquisizione delle attrezzature è pianificata in
modo documentato da assicurare le prestazioni previste dal piano di attività in
coerenza con gli obiettivi del piano medesimo.
Un programma di acquisto delle attrezzature in generale e, in
particolare, delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici è
previsto al fine di tenere conto:
a) dell’evoluzione delle tipologie dei servizi;
b)
dell’obsolescenza;
c) dell’adeguamento alle norme tecniche;
d) della
eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento
dell’assistenza sanitaria.
11.3.4 Inventario delle attrezzature
La
direzione della struttura adotta un inventario delle attrezzature biomediche in
dotazione, di tipo dinamico, aggiornato con informazioni archiviate su supporto
informatico per:
a) soddisfare gli obblighi di legge;
b) disporre di
dati riassuntivi;
c) permettere la rintracciabilità delle attrezzature
biomediche;
d) fare le analisi per stabilire dei criteri di sostituzione,
al fine di programmare gli investimenti tecnologici, tenendo conto dell’
obsolescenza del parco macchine e delle singole tipologie di apparecchiature
biomediche.
Le informazioni raccolte e rese disponibili sia in forma
aggregata per l’intero parco macchine, sia in forma disaggregata per singola
tipologia di attrezzatura, centro di costo, classe di età, produttore, periodo
di ammortamento e modalità di acquisizione: acquisto, noleggio, leasing,
donazione, in service.
Le apparecchiature temporaneamente disattivate sono
immagazzinate, protette, verificate e controllate ad intervalli idonei per
garantire che i requisiti di precisione, accuratezza e validità, siano
soddisfatti al momento del riutilizzo.
11.3.5 Manutenzione
L’assicurazione della
manutenzione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi specifici
della struttura riguardo ai volumi ed al livello qualitativo delle prestazioni
in quanto garantisce la efficienza ed efficacia delle apparecchiature biomediche
in uso.
La manutenzione è garantita da apposito personale tecnico -
professionale sia interno che esterno.
Il piano per la manutenzione delle apparecchiature biomediche
tiene conto delle:
a) indicazioni relative alla sicurezza in uso;
b)
necessità di manutenzione mediante le indicazioni contenute nei manuali di
servizi;
c) indicazioni contenute nelle normative tecniche relative alla
sicurezza e al mantenimento in uso secondo gli standard di funzionalità.
Il piano di manutenzione generale è articolato sulla base delle
criticità dell’apparecchiatura biomedica per il risultato essenziale,
distinguendo fra manutenzione correttiva, preventiva e controlli periodici di
sicurezza e funzionalità. Il piano di manutenzione che tende a garantire i
necessari standards qualitativi delle prestazioni fornite e di sicurezza, deve
essere documentato per ciascuna apparecchiatura biomedica e reso noto ai diversi
livelli operativi per consentire lo svolgimento dei compiti attribuiti al
singolo operatore.
E’ importante che la documentazione tecnica relativa alle
singole apparecchiature, obbligatoriamente fornita al momento dell’acquisto, sia
a corredo dello strumento e conservata in modo da essere facilmente
rintracciabile dal responsabile della manutenzione per la sua attività.
11.3.6 Manutenzione preventiva e controlli di
funzionalità e sicurezza
Il piano di manutenzione prevede, se
richiesto dalla tipologia delle attrezzature, le attività relative alla
manutenzione preventiva e ai controlli di funzionalità e sicurezza delle
attrezzature al fine di garantire la loro idoneità all’uso.
Il piano di manutenzione per le apparecchiature biomediche
deve:
a) identificare tutte le apparecchiature che possono
influire sulla qualità del servizio offerto, controllarle e metterle a punto
ad intervalli prefissati o prima dell’uso, a fronte dì campioni certificati
riconosciuti nazionali. In mancanza di tali campioni il criterio di controllo
deve essere definito e documentato;
b) definire il processo da utilizzare
per la manutenzione preventiva, compresi i dettagli relativi al tipo di
apparecchiatura biomedica, identificazione univoca, ubicazione, frequenza
delle verifiche, metodo di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti
da adottare qualora i risultati non fossero soddisfacenti;
c) definire il
processo da utilizzare per i controlli di funzionalità e sicurezza delle
apparecchiature biomediche, compresi i dettagli relativi al tipo di
apparecchiatura biomedica, identificazione univoca, ubicazione, frequenza
delle verifiche, metodo di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti
da adottare qualora i risultati non fossero soddisfacenti;
d) identificare
le apparecchiature biomediche mediante contrassegno appropriato o documenti
approvati di identificazione per evidenziare lo stato di controllo;
e)
conservare le registrazioni relative alle manutenzioni preventive e ai
controlli delle apparecchiature biomediche;
f) assicurare che le
condizioni ambientali siano adatte alle operazioni di manutenzione preventiva
e controllo;
g) assicurare che la manipolazione, la custodia e la conserva
conservazione delle apparecchiature biomediche siano adatte a mantenere
l’accuratezza e l’idoneità richiesta;
h) evitare che le apparecchiature
biomediche subiscano interventi che possano pregiudicarne il controllo
funzionale e di sicurezza.
11.3.7 Archivio manutenzioni eseguite
Gli
interventi di manutenzione correttiva e preventiva, compresi i controlli di
funzionalità e sicurezza sulle apparecchiature biomediche in dotazione, devono
essere documentati. Per ogni apparecchiatura biomedica esiste una documentazione
cartacea o preferibilmente elettronica, che riporta i dati significativi per
ogni intervento di manutenzione eseguito.
OBIETTIVO 4 - COMPETENZE DEL PERSONALE
11.4.1 Formazione
Le risorse umane sono
fondamentali per la guida della organizzazione e la sua corretta gestione; è
necessario che le modalità di inserimento, di addestramento, di formazione e
aggiornamento siano tenute in considerazione per il personale ai vari livelli
della struttura.
La direzione della struttura adotta un piano di
formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile e
normalizza le modalità per favorire l’inserimento operativo del personale di
nuova acquisizione.
11.4.2 Inserimento, affiancamento,
addestramento
I criteri di valutazione possono essere individuati
per consentire la copertura di un determinato ruolo sia al personale di nuova
acquisizione, sia a quello da destinare a nuove mansioni.
Le necessità di addestramento sono programmate tenendo
presente:
a) i tempi necessari al raggiungimento dei requisiti e
delle abilità richieste;
b) il turn over del personale;
c) la
numerosità dello stesso.
La struttura organizzativa identifica le esigenze di
affiancamento e di addestramento del personale e predispone attive procedure
documentate per gestirle.
L’addestramento che riguarda procedure e capacità
tecniche onseguite per eseguire i compiti assegnati e l’utilizzo degli
strumenti, attrezzature e dispositivi in dotazione è dimostrabile attraverso
archivi nominativi.
11.4.3 Formazione e aggiornamento
La
formazione continua rappresenta uno strumento di cambiamento e di sviluppo del
servizio erogato.
La direzione della struttura assume o assegna la
responsabilità di coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento,
le cui funzioni sono:
a) individuare le esigenze formative;
b) determinare
gli strumenti e le risorse per far fronte a tali esigenze;
c) prefissare
le priorità di intervento formativo sulla base del budget disponibile e delle
linee strategiche della direzione;
d) selezionare i criteri per il
personale da aggiornare e formare;
e) specificare gli indicatori, per
misurare l’efficacia (impatto) degli interventi formativi;
f) pianificare
sia le attività sulla base delle esigenze formative richieste dal Programma
Nazionale per la Formazione Continua -ECM-, sia quelle volte alla valutazione
dell’efficacia degli interventi formativi.
La formazione della relazione interpersonale per i
professionisti che sono in diretto contatto col paziente è curata con
particolare attenzione.
Le esigenze di aggiornamento interno ed esterno
volte allo sviluppo professionale dell’individuo sono valutate in maniera
trasparente sulla base delle strategie della struttura - mission, vision,
obiettivi generali e specifici.
La struttura prevede metodi (relazioni,
meeting settimanali, incontri mensili, pubblicazioni ) volti a garantire che le
conoscenze maturate all’esterno vengano condivise con tutto il personale
interessato; individua e rende noti e agibili punti di raccolta delle
informazioni- riviste, archivi, pubblicazioni, relazioni - necessarie
all’aggiornamento professionale del personale, valuta annualmente i risultati
complessivi di soddisfazione e di impatto dell’ attività formativa.
Il
personale sanitario operante presso la struttura consegue, ogni anno, i crediti
formativi previsti dal Programma Nazionale per la Formazione Continua - ECM -.
La struttura predispone la programmazione e le specifiche
procedure che prevedono:
a) la facilitazione all’inserimento delle risorse di
nuova acquisizione o assegnate a nuove mansioni mediante la fornitura delle
informazioni necessarie;
b) l’affiancamento a personale esperto al fine di
armonizzare i tempi necessari a rendere pienamente operative le nuove risorse
dal punto di vista tecnico, gestionale, di servizio;
c) l’addestramento di
tutto il personale interessato per abilitarlo a gestire sistemi,
apparecchiature ed attrezzature sia in uso che di nuova introduzione;
d)
la formazione e l’aggiornamento secondo le necessità riconosciute di sviluppo
personale e del servizio.
OBIETTIVO 5 - COMUNICAZIONE
11.5.1 Comunicazione
Per dare trasparenza
alla propria politica e alle caratteristiche del servizio erogato, la struttura
deve munirsi di strumenti idonei a garantire una corretta e sistematica
comunicazione all’interno e all’esterno della organizzazione.
La struttura
deve assicurare la piena informazione circa le modalità erogative, i contenuti e
la capacità delle prestazioni di servizio avendo cura di verificare la
chiarezza, la comprensibilità e la accessibilità delle informazioni in rapporto
alla tipologia dell’utilizzatore-cittadini, istituzioni, associazioni. Nella
comunicazione con gli utenti deve essere posta anche grande attenzione al
recepimento delle loro esigenze. A tal fine, la direzione predispone materiale
informativo in forma sintetica a disposizione dell’utenza, che specifichi
tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni,
orari ed eventuali costi per servizi aggiuntivi. Le caratteristiche del servizio
devono essere diffuse tramite ogni soggetto attivo della struttura, sia come
singolo, sia organizzato in gruppi.
Alle Associazioni dei familiari
maggiormente rappresentative in rapporto a ciascun ente erogatore è riconosciuto
il diritto di informazione e di accesso agli atti che riguardino la pluralità
dei pazienti e le loro esigenze diffuse. L’esercizio è finalizzato alla maggior
tutela dei soggetti disabili e dei soggetti sui quali gravano obblighi di
vigilanza e assistenza in virtù di rapporti familiari e/o di parentela, di
tutela, curatela, amministrazione di sostegno e/o a qualsivoglia altro titolo
assimilabile. A tal fine l’ente erogatore provvederà a consentire effettivo
accesso ed informazione, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sul
trattamento dei dati.
La comunicazione deve essere efficace per informare su:
a) tipologia, disponibilità e realizzazione del percorso
assistenziale;
b) oneri a carico del paziente per servizi aggiuntivi;
c) relazioni fra servizio atteso, servizio percepito ed oneri sostenuti
dal paziente;
d) possibilità da parte del paziente di contribuire a
migliorare la qualità del servizio.
In particolare la persona o il tutore deve essere informata
sulla malattia, sulle disabilità ad essa correlate, sulle possibili evenienze
della fase successiva al percorso assistenziale e amministrativo, in modo che
sia in grado di gestire tale fase. L’informazione alla persona deve essere
garantita con:
a) criteri espliciti di erogazione delle prestazioni;
b) informazione alla persona e ai famigliari sulla codifica di gravità
assegnata;
c) identificazione di un operatore referente;
d)
indicazione dei tempi e luoghi per effettuare l’informazione.
Se necessario, la struttura deve prevedere il coinvolgimento
degli utenti nel percorso clinico e la partecipazione alla definizione del
percorso assistenziale.
11.5.2 Comunicazione interna
La
comunicazione interna garantisce che i principi, gli obiettivi che si prefigge e
quanto la struttura pianifica per raggiungerli, siano condivisi, per il
coinvolgimento, la motivazione e l’ aumento del senso di appartenenza degli
operatori.
La direzione istituisce specifiche figure di riferimento, in
modo che il personale svolga correttamente e con alto grado di motivazione le
attività assegnate per:
a) assicurare che siano compresi i compiti da svolgere,
gli obiettivi da conseguire e il modo in cui essi influiscono sulla qualità;
b) curare che ciascuno sia consapevole di avere un ruolo e di influire
sulla qualità del servizio fornito all’utente;
c) verificare il livello di
condivisione degli obiettivi per garantire continuità e correttezza (validità
e affidabilità) nella misurazione;
d) accertare periodicamente la
motivazione del personale nel provvedere alla qualità del servizio
(questionari, reclami, suggerimenti);
e) evidenziare al personale il grado
di raggiungimento degli obiettivi di qualità;
f) raccogliere suggerimenti,
favorire opportunità di incontro per analizzare le criticità e proporre
iniziative per il miglioramento della qualità (efficienza ed efficacia) delle
prestazioni e dei servizi erogati;
g) verificare i risultati delle
iniziative di miglioramento attivate e darne evidenza a tutto il personale.
La comunicazione all’interno della struttura prevede momenti di
coordinamento e di integrazione per la predisposizione di un ambiente di lavoro,
che migliori i rapporti di collaborazione e cooperazione per la soluzione dei
problemi.
I metodi di comunicazione possono comprendere:
a) incontri informativi della direzione;
b) riunioni
per scambi di informazioni;
c) informazioni documentate;
d) mezzi
informatici.
OBIETTIVO 6 - APPROPRIATEZZA CLINICA E
SICUREZZA
11.6.1 Approccio alla pratica clinica secondo
evidenze
Un’organizzazione deve essere in grado di fornire
interventi efficaci nel rispetto delle preferenze individuali e dei valori
culturali e sociali di ogni paziente. Sono disponibili in letteratura evidenze
che possono guidare le organizzazioni nell’implementare strategie e metodi che
possono essere utilizzati per fornire cure e servizi appropriati ed efficaci. Le
linee guida ed i protocolli adottati dagli operatori devono essere utilizzati in
relazione alle specifiche condizioni organizzative della propria realtà
operativa. Ogni struttura organizzativa ne predispone una raccolta ed il
personale deve essere informato sull’esistenza di tali documenti, che devono
essere facilmente accessibili. Le organizzazioni devono garantire inoltre che i
professionisti sanitari valutino le evidenze disponibili nei processi di
definizione dei percorsi assistenziali e attivino percorsi di miglioramento
laddove necessario. Le strutture devono effettuare una valutazione sistematica
dell’ efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni evidenziandone gli
scostamenti rispetto alle evidenze disponibili e identificando gli ambiti di
miglioramento.
Pertanto, la struttura deve prevedere:
a) la presenza, formalizzazione e messa in atto di
protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza formulali secondo i
principi della evidence based medicine;
b) I’accessibilìtà al personale
della raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida;
c)
l’aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla
base delle evidenze cliniche disponibili;
d) il coinvolgimento del
personale nell’implementazione e nell’applicazione dei protocolli, linee guida
e/o percorsi di cura/assistenza attraverso la diffusione delle conoscenze
necessarie alla loro attuazione e la formazione specifica sui protocolli di
assistenza ad esse correlati;
e) la valutazione dell’efficacia e
dell’appropriatezza delle prestazioni ed attivazione di programmi di
miglioramento se necessario.
11.6.2 Promozione della sicurezza e gestione dei
rischi
Per gestione della sicurezza s’intende l’applicazione e lo
sviluppo di strutture e processi che, sulla base delle evidenze scientifiche,
siano in grado di prevenire e ridurre i rischi all’interno di una struttura.
La sicurezza in un’organizzazione sanitaria è pertanto la gestione integrata
del rischio ambientale, del rischio operatore e del rischio paziente:
- Rischio occupazionale: riguarda gli operatori, sanitari
e.non, nello svolgimento della loro attività lavorativa. Questi rischi sono
generalmente classificati in rischio fisico, chimico e biologico;
-
Rischio “non clinico”: sono problemi di sicurezza In generale, ad esempio
eventi catastrofici, rischi finanziari;
- Rischio clinico: riguarda i
pazienti, fa riferimento alla possibilità per gli stessi di essere danneggiati
in relazione al trattamento sanitario.
I tre tipi di rischio sono tra loro strettamente connessi,
pertanto è necessario prevedere una gestione integrata dei tre livelli di
rischio; ciò implica da un lato la conoscenza dei fattori di rischio comuni e
dall’altro l’adozione di strumenti di analisi, gestione e monitoraggio e di
strategie integrate.
L’organizzazione deve elaborare un piano per la qualità
e sicurezza declinato nei tre ambiti sopra descritti ovvero un piano aziendale
per la gestione del rischio, orientato alla sicurezza di operatori, pazienti e
ambiente, che comprenda anche la prevenzione ed il controllo delle infezioni
correlate all’assistenza e contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate,
monitoraggio, verifiche e formazione.
11.6.3 Programma per la gestione del rischio clinico e
modalità di gestione degli eventi avversi.
Nei sistemi complessi è
richiesto un elevato controllo dei rischi, dei processi e delle vulnerabilità
che devono essere oggetto di una sistematica analisi e verifica e
conseguentemente le organizzazioni devono adottare misure e strumenti atti a
creare una diffusa cultura della sicurezza.
La gestione degli eventi avversi
comprende: l’identificazione e segnalazione degli eventi avversi mediante un
sistema strutturato, le analisi e le valutazioni per comprendere come e perché
l’evento avverso è accaduto e per identificare eventuali misure preventive e
l’implementazione di un piano di azione; una procedura per la comunicazione
aperta e trasparente con i pazienti ed i loro familiari, forme di definizione
stragiudiziale dei contenziosi.
Pertanto, la struttura deve prevedere:
a) l’esistenza di un sistema per l’identificazione e la
segnalazione di near miss, eventi avversi ed eventi sentinella;
b) la
partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale;
c) l’identificazione dei fattori causali e/o contribuenti attraverso le
metodologie di analisi disponibili in letteratura (Root cause analysis, Audit
clinico, Significan event audit) e azioni sistematiche di verifica della
sicurezza (Safety walkround);
d) a presenza di piani di azione e relativi
indicatori per il monitoraggio;
e) l’applicazione e monitoraggio di linee
guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la
sicurezza;
f) la definizione di modalità e procedure per la comunicazione
ai pazienti e/o familiari, la gestione dell’impatto di un evento avverso sugli
operatori, la comunicazione esterna, la risoluzione stragiudiziale dei
contenziosi;
g) la presenza di un Piano di formazione;
h) l’adozione
di metodologie proattive per la valutazione dei rischi.
11.6.4 Strategie sistematiche di comunicazione,
formazione e sviluppo di competenze
Nei sistemi complessi è
richiesto un elevato controllo dei rischi, dei processi e delle vulnerabilità
che devono essere oggetto di una sistematica analisi e verifica e
conseguentemente le organizzazioni devono adottare misure e strumenti atti a
creare una diffusa cultura della sicurezza.
La promozione della cultura
della sicurezza non deve essere solo una dichiarazione di intenti, ma deve
prevedere una strategia sistematica di comunicazione, formazione e sviluppo di
competenze specifiche che comprenda anche la valutazione delle competenze
professionali, sia tecniche che non tecniche.
La sostanziale attuazione di
politiche efficaci per la sicurezza richiede una preliminare analisi per
conoscere le condizioni di partenza e quindi un piano per agire sugli specifici
aspetti di miglioramento.
L’implementazione di ogni progetto di cambiamento
deve essere accompagnato dal monitoraggio e dalla valutazione al fine di
individuare le migliori esperienze e le: buone pratiche da mettere Il
disposizione e diffondere nel SSN.
Pertanto, la struttura deve prevedere:
a) lo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza
in ambiti specifici di attività;
b) la produzione e diffusione di buone
pratiche;
c) la garanzia di competenze specifiche per la analisi degli
eventi avversi;
d) la presenza, formalizzazione e messa in atto di
politiche e procedure per la partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti
ai processi di gestione del rischio clinico.
7 PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ED INNOVAZIONE
11.7.1
Programmi e progetti di miglioramento
La struttura effettua
annualmente al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di
miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria favorendo il coinvolgimento del
personale, sulla base delle indicazioni contenute nel presente regolamento.
11.7.2 Mantenimento dei miglioramenti
acquisiti
I miglioramenti raggiunti devono essere mantenuti
mediante modifica delle procedure, istruzioni operative, addestramento,
formazione e mediante verifica che tali modifiche siano parte integrante del
lavoro di ciascun membro della struttura.
11.7.3 Continuità del miglioramento
Se il
miglioramento desiderato è stato ottenuto, nuovi progetti o attività di
miglioramento devono essere selezionati ed attuati. Ulteriori miglioramenti sono
sempre possibili, con l’attuazione di nuovi progetti o attività dì miglioramento
sulla base di nuovi obiettivi. E’ indispensabile fissare delle priorità e dei
limiti temporali per ogni progetto ed inserirli in piani di attività della
struttura.
La ragione del miglioramento deriva dalla necessità di fornire
valore aggiunto e soddisfazione per gli utenti. Ogni membro della struttura deve
acquisire la consapevolezza che è sempre possibile eseguire una attività in
maniera più efficace ed efficiente riducendo sprechi di risorse.
Una
maggiore efficacia ed efficienza è a vantaggio degli utenti, della struttura,
dei suoi membri e della società in generale.
Art. 12 *
Determinazione del fabbisogno
Il fabbisogno di prestazioni dei presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste è stabilito in misura pari ai posti residenziali e semiresidenziali
autorizzati all’esercizio ed accreditati e in misura pari ai posti residenziali
e semiresidenziali autorizzati all’esercizio precedentemente all’entrata in
vigore del R.R. n. 12/2015 (6) alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, fatti salvi i posti letto occupati da pazienti
ricoverati nell’ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia ed i posti
letto riconvertiti a seguito delle preintese sottoscritte con le strutture
private accreditate che erogano prestazioni in regime di ricovero e recepite con
Deliberazione di Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 683, riconvertiti così come
riportato di seguito:
1. 2 presidi di riabilitazione funzionale per l’età
evolutiva comprendenti ciascuno non più di 1 nucleo specializzato per ognuna
tipologia d’intensità di cura in regime residenziale.
I posti residenziali
attualmente occupati da pazienti in età evolutiva, previa valutazione dei
stessi pazienti, saranno convertiti in nuclei di assistenza sanitaria
residenziale riabilitativa intensiva ed estensiva per l’età evolutiva di cui
al presente regolamento. L’eccedenza, rispetto al predetto fabbisogno, dei
posti attualmente occupati dai pazienti di cui sopra derivanti dall’esclusione
da detto regime assistenziale dovrà essere riconvertita in:
- Posti residenziali per adulti di cui ai seguenti punti
2, 3 e 4 del presente articolo;
- Pacchetti di prestazioni ambulatoriali
con durata fino a 4 ore erogate dai presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste;
-
prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui al R.R. n.16/2010 e s.m.i.
- posti residenziali di strutture di cui al R.R. n.14/2014.
2. 25% dei posti residenziali attualmente autorizzati
all’esercizio ed accreditati convertiti in nuclei di assistenza residenziale
riabilitativa intensiva;
3. 3,65% dei posti residenziali attualmente autorizzati
all’esercizio ed accreditati convertiti in nuclei di assistenza residenziale
riabilitativa estensiva; (8)
4. 10% dei posti residenziali attualmente autorizzati
all’esercizio ed accreditati convertiti in nuclei di assistenza residenziale di
mantenimento riabilitativo (per disabili ad alta complessità assistenziale
sanitaria - tipologia di paziente 1 e 2 ); (9)
5. posti semiresidenziali attualmente autorizzati all’esercizio
ed accreditati convertiti, tenuto conto della valutazione dei pazienti in carico
presso le strutture, in nuclei di assistenza semiresidenziale riabilitativa
estensiva per l’età evolutiva, in nuclei di assistenza semiresidenziale
riabilitativa di mantenimento per l’età adulta o in pacchetti di prestazioni
ambulatoriali con durata fino a 4 ore erogate dai presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste.
Si specifica che i posti residenziali e semiresidenziali
autorizzati all’esercizio ed accreditati ovvero i posti residenziali e
semiresidenziali autorizzati all’esercizio (7) alla
data di entrata in vigore del presente regolamento che, ai sensi di quanto
precisato ai predetti punti 1 e 5 del presente articolo, saranno riconvertiti
in:
- Pacchetti di prestazioni ambulatoriali con durata fino
a 4 ore erogate dai presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
-
prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui al R.R. n.16/2010 e s.m.i.,
- posti residenziali di strutture di cui al R.R. n.14/2014
gli stessi
saranno decurtati nel numero dal totale degli attuali posti residenziali e
semiresidenziali.
In riferimento ai soli posti semiresidenziali riconvertiti in
nuclei per la fase di mantenimento, qualora la condizione del paziente presente
nel nucleo di assistenza sanitaria semiresidenziale riabilitativa estensiva per
l’età evolutiva richieda il passaggio al nucleo per la fase di mantenimento,
accertato che il predetto nucleo sia stato attivato nel presidio di
Riabilitazione ai sensi del presente regolamento ed accertato che nello stesso
nucleo i posti autorizzati ed accreditati sono tutti occupati, su proposta della
struttura è possibile aumentare il numero dei posti mediante diminuzione dei
rispettivi posti del nucleo semiresidenziale per l’età evolutiva.
Il
rispetto delle percentuali di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) del
presente articolo sarà correlato al numero dei posti letto già autorizzati ed
accreditati che formeranno oggetto di apposite preintese da sottoscriversi con
ogni singolo erogatore, nel rispetto del fabbisogno regionale, e che saranno
oggetto di successivo provvedimento.
Il numero dei posti letto occupati da
pazienti ricoverati nell’ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia alla
data di promulgazione del presente regolamento saranno riconvertiti in nuclei di
assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo [ad esaurimento]
(11) con esclusione dei posti letto occupati da pazienti
eleggibili ad altro setting assistenziale di tipo sociosanitario. (10)
- n. 9 nuclei, da n. 20 p.l. ciascuno, di NUCLEO DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2^ tipologia per la
sede di Bisceglie;
- n. 5 nuclei, da n. 20 p.l. ciascuno, di NUCLEO DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2^ tipologia per la
sede di Foggia.” (12)
(6) Parole aggiunte dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 13.1.
(7) Parole aggiunte dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 13.2.
(8) Parole aggiunte dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 13.3.
(9) Parole aggiunte dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 13.4.
(10) Parole aggiunte dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 13.5.
(11) Parole eliminate dal R.R
16/2020, art.1,
comma 1.
(12) Parole aggiunte dal R.R
16/2020, art.1, comma 1.
* Vedi l.r.
25/2021, art. 14,
comma 1.
Art. 13
Autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori
di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste sono soggetti
all’autorizzazione alla realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e
all’accreditamento secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28
maggio 2004, n. 8 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente
Regolamento.
In ogni caso, nella domanda di autorizzazione all’esercizio
ciascun presidio di riabilitazione funzionale deve indicare le tipologie ed il
numero dei nuclei per i quali richiede l’autorizzazione.
Art. 14
Verifiche e sanzioni
Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul
possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali,
impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici per i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione,
ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., per il tramite del Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica.
Le cause di decadenza dell’autorizzazione,
oltre al mancato adeguamento e permanenza alle disposizioni di cui al presente
Regolamento, sono quelle previste dall’art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8
e s.m.i..
Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto
espressamente disciplinato in materia dall’art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n.
8 e s.m.i..
Art. 15 *
Norme transitorie
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori
di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste autorizzati precedentemente
all’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono inclusi nel
fabbisogno regionale, tenuto conto anche dei processi di riclassificazione in
nuclei specializzati per una o più tipologie d’intensità di cura e per una
fascia di età (evolutiva, adulta), che si potrebbero determinare a seguito
dell’adeguamento ai requisiti definiti nel presente Regolamento.
I presidi
di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati dalla Regione
Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini
della conferma dell’autorizzazione e dell’accreditamento, possono riconvertire i
posti residenziali e semiresidenziali già autorizzati ed accreditati nel
rispetto del fabbisogno di cui al precedente art. 12. (13)
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati
alla data di entrata in vigore del R.R. n. 12/2015, ai fini della conferma
dell’autorizzazione e dell’accreditamento, possono riconvertire i posti
residenziali e semiresidenziali già autorizzati nel rispetto del fabbisogno di
cui al precedente art. 12
A tal fine il piano di riconversione, nel rispetto del
fabbisogno regionale di cui al precedente art. 12, sarà oggetto di apposite
preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Direttore
dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle pari
Opportunità, e che sarà approvato da parte della Giunta regionale.
A far
data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 60 giorni
i singoli erogatori presentano alla Regione Puglia istanza di conferma e/o di
riconversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con la
specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come
previsti nel presente regolamento, con le modalità previste dalla L.R. n.8/2004
e s.m.i. ed i successivi atti regolamentari della stessa.
In caso di
conferma, l’istanza dovrà contenere in autocertificazione la dichiarazione del
possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. In caso di riconversione
l’istanza dovrà contenere un piano di adeguamento da attuare con espresso
impegno all’adeguamento entro i limiti temporali stabiliti nel presente
articolo.
In riferimento ai posti residenziali e semiresidenziali eccedenti
la riconversione di cui al precedente art.12, punto 1) e 5) si specifica che:
- la riconversione in
a) Pacchetti di prestazioni ambulatoriali con durata fino a 4
ore erogate dai presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
b) prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui al R.R.
n.16/2010 e s.m.i.,
c) posti residenziali di strutture di cui al R.R. n.14/2014,
sarà oggetto di apposite preintese così come disciplinate dal presente
articolo.
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati
ed accreditati dalla Regione Puglia ovvero già autorizzati all’esercizio (14) alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente Regolamento nei
termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di
ricoversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 18 mesi per i requisiti organizzativi e
tecnologici minimi e specifici;
b) entro 5 anni per i requisiti
strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste già accreditate e verificate per i requisiti
strutturali del R.R. n.3/2005, ovvero in possesso di appositi provvedimenti
regionali di accreditamento, non si adeguano ai requisiti strutturali del
presente regolamento.
In deroga al precedente punto b), i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.12,
L.R. n.4/2010, ovvero accreditate ex lege previa presentazione di istanza
contenente l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti strutturali
previsti dal R.R. n.3/2005, a cui non è ancora seguita verifica da parte del
Dipartimento di Prevenzione, se all’atto della verifica non dimostrano di avere
i requisiti strutturali del R.R. n.3/2005 devono adeguarsi ai requisiti
strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al
precedente punto b).
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di
ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
e dell’accreditamento, il responsabile della struttura invia al Servizio
Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia
un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio
delle attività di verifica.
La mancata presentazione della domanda di
conferma e/o di riconversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento o il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente
regolamento nei termini indicati nel presente articolo comporta la decadenza
dell’autorizzazione e dell’accreditamento e la conseguente chiusura
dell’esercizio.
Nel periodo di transizione, che va dalla data di
approvazione del piano di ricoversione da parte della Giunta regionale alla data
di adozione dei provvedimenti regionali di conferma e/o di riconversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati dalla Regione
Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento manterranno il
numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all’esercizio
ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.
* Vedi l.r.
25/2021, art. 14, comma 1.
(13) Parole aggiunte
dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 14.1.
(14) Parole aggiunte dal R.R.
22/2019, art. 13,
comma 14.2.
Art. 16
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento,
si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.
R. 8/2004 e s.m.i. e al Regolamento
Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla
normativa nazionale vigente in materia.
Per le strutture ammesse alla deroga
di cui al precedente art. 15, punto b), nei limiti di quanto previsto nello
stesso art.15, si rinvia ai requisiti strutturali di cui alla sezione D.01
“Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali” del Regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n.3.
Art. 17
Norma abrogativa
Il presente Regolamento abroga e sostituisce il punto a) della
sezione A dell’art.1 del Regolamento
regionale 2 marzo 2006, n.3.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 16 aprile 2015