VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
254 del 15/02/2019 di adozione del Regolamento;
I Nuclei di riabilitazione ambulatoriale rientrano nei Presidi
territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste definiti dal R.R.
del 16 aprile 2015, n.12 e s.m.i..
Il Nucleo di riabilitazione
ambulatoriale eroga prestazioni di riabilitazione ad utenti affetti da
menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple, con possibili esiti
permanenti, elevato grado di disabilità nelle ADL che richiedono un team multi
professionale (almeno 3 tipologie di professionisti della riabilitazione,
compreso il medico specialista in riabilitazione o in NPIA) che effettui una
presa in carico omnicomprensiva nel lungo termine mediante un Progetto
Riabilitativo Individuale in caso di adulto, o un Programma Terapeutico e
Abilitativo/Riabilitativo personalizzato nel caso di soggetti in età evolutiva,
che preveda molteplici programmi terapeutici, con una durata complessiva dei
trattamenti giornalieri di almeno 90 minuti. Per disabilità complessa s’intende
la disabilità con alterazione di più funzioni secondarie a lesioni del SNC, a
polineuropatie gravi, a traumi fratturativi interessanti almeno due arti o un
arto e la colonna vertebrale, a patologia reumatica infiammatoria cronica non
degenerativa (AR, connettiviti), a patologia oncologica. La riabilitazione
ambulatoriale viene prescritta, erogata e retribuita per giornata di assistenza.
Tutte le prestazioni riabilitative ambulatoriali erogate allo stesso paziente
nell’arco della medesima giornata costituiscono un’unica prestazione
riabilitativa ambulatoriale (n. 1 accesso). In nessun caso al paziente può
essere attribuito più di n. 1 accesso/pro die.
-
-sala
riunioni;
-
spogliatoi
per il personale con annessi servizi igienici;
-
deposito
pulito;
-
deposito
sporco;
-
-servizio
di pulizia ( se il servizio e appaltato all’esterno un locale per lo
stoccaggio attrezzi e materiale vario). In caso di strutture organizzate a più
nuclei per piano, ogni ala della struttura deve essere dotata di un ascensore
che garantisca l’accesso ad almeno una carrozzina ed un operatore. Nel caso in
cui la struttura sia ubicata nello stesso corpo di fabbrica ove insistono
anche nuclei di assistenza riabilitativa in regime
residenziale/semiresidenziale, le aree generali e di supporto possono essere
in comune.
2.2
REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI
Tutti
gli ambienti delle varie aree e servizi devono essere dotati di impianto di
riscaldamento e di condizionamento.
In
ogni struttura è presente e accessibile il carrello per la gestione delle
emergenze/urgenze, completo di defibrillatore, saturimetro, materiale per
l’assistenza respiratoria [pallone AMBU (Assistant Manual Breathing Unit),
maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio
emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto intervento
previsti dalla normativa vigente. Devono essere presenti:
a
‐ Attrezzature generiche
- 1 sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di
imbragature;
- almeno 2 carrozzine;
- disponibilità di cuscini antidecubito;
b
‐ Attrezzature per la valutazione in fisioterapia
- dispositivi per valutazioni dinamometriche;
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilita
motorie;
- apparecchio per saturimetria transcutanea;
c
‐ Dotazioni per il trattamento in fisioterapia
-
n.
3 lettini elettrici per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 100
minimi x 200 x 44/85h); -n. 2 letti di grandi dimensioni per rieducazione
motoria ad altezza variabile (cm 200 x 200 x 44/85h)(Bobath);
-
n.
2 letti di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile;
-
n.
2 lettini per masso-fisioterapia strumentale con testata ad inclinazione
regolabile (cm180x70x75/80h);
-
n.
4 materassini per cinesiterapia a pavimento;
-
n.
4 specchi a muro per cinesiterapia;
-
n.
2 bilance con quadrante basso;
-
n.
1 scala modulare per rieducazione motoria;
-
deambulatori
ad altezza regolabile tipo “walker”;
-
deambulatori
ad altezza regolabile tipo “rollator”;
-
ausili
vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, etc.);
-
n.
1 cicloergometro e/o n. 1 tapis roulant;
-
piani
oscillanti e sussidi per la rieducazione propriocettiva;
-
serie
di sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale;
-
serie
di ausili per il rinforzo muscolare;
-
n.
2 spalliere svedese;
-
serie
di bastoni per cinesiterapia;
-
cuscini
in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di diverse
dimensioni e forme;
-
1
maxicilindro (cm 100x85 dim);
-
tavolo
ergoterapico ad altezza ed inclinazione variabile ad uno o piu segmenti;
-
sedie
e sgabelli vari;
-
apparecchio
elettrostimolatore per muscolatura normale e denervata;
-
apparecchio
per terapia antalgica;
-
Attrezzature
tecnologicamente avanzate per il recupero neuromotorio;
d
‐ Dotazioni per la valutazione e il trattamento in logopedia
-
-sussidi
manuali ed elettronici per la valutazione/trattamento del linguaggio, della
voce, della sordità, delle turbe neuropsicologiche e della deglutizione;
-
la
dotazione minima per l’ambiente dedicato alla logopedia deve prevedere anche:
-
Tavolo
con due sedie
-
Armadi
per riporre strumenti e materiali
e
‐ Dotazioni per valutazione e trattamento in terapia occupazionale
-
sussidi
manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità, interessi lavorativi
e capacità lavorative residue, funzioni psico-intellettive, capacità fisiche
ed esecutive. La dotazione minima dell’ambiente dedicato alla terapia
occupazionale deve prevedere:
-
Pannello
a parete posizionabile ad altezze variabili con sussidi per la simulazione di
attività quotidiane
-
Sussidi
da tavolo per la simulazione di attività quotidiane
-
-Giochi
con pedine, dadi o altre forme in metallo o legno per gesti finalizzati a
incrementare la concentrazione, la memoria, le abilità finimotorie, il
coordinamento oculomotorio le capacita sensoriali. -Tavolo per la terapia
occupazionale regolabile in altezza e con piano inclinabile, dotato di sistema
di ancoraggio del braccio e della mano per il miglior controllo posturale
della testa e del tronco.
-
Armadi
per riporre strumenti e materiali
f
‐ Dotazioni per valutazione e trattamento in riabilitazione cognitiva e
psicomotoria
La
dotazione minima dell’ambiente dedicato alla riabilitazione cognitiva e
psicomotoria deve prevedere:
-
sussidi
manuali ed elettronici per la valutazione delle funzioni cognitive e
psicomotorie. La dotazione testistica deve essere appropriata per le
valutazioni nell’età evolutiva e nell’adulto:
-
sussidi
manuali ed elettronici per la riabilitazione delle funzioni cognitive e
psicomotorie.
-
Tavolo
con due sedie
-
Armadi
per riporre strumenti e materiali
-
Kit
di riabilitazione cognitiva non informatizzato. -Strumenti informatici
(hardware e software) adatti allo svolgimento di esercizi di riabilitazione
cognitiva (esercizi di riconoscimento, riordino, classificazione,
associazione, attenzione, calcolo, orientamento, riproduzione di modelli,
pianificazione, analisi di situazioni, problem solving etc.)
2.3
- REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
Il
ruolo di Responsabile sanitario del Presidio di Recupero e Riabilitazione
funzionale è affidato a un medico in possesso dei requisiti di cui all’art.12
della L.
R. n. 9/2017 e s.m.i. In caso di assenza o d’impedimento temporanei le
funzioni del Responsabile sanitario vengono assunte da un altro medico con le
stesse caratteristiche professionali. Il Responsabile sanitario del Presidio
di Recupero e Riabilitazione ed il personale medico sono costituiti da medici
specialisti in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si
intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed
equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini
per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l’accesso
professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo
in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa
concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività
riabilitative cosi come individuate dal presente regolamento. *cfr. Documento
“Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione”del 2011 Nel caso in cui il Presidio
di Recupero e Riabilitazione sia costituito esclusivamente da Nuclei per l’età
evolutiva, il Responsabile di Presidio ed il personale medico dovranno essere
costituiti da medici specialisti in Neuropsichiatria dell’infanzia ed
adolescenza.
Per
ciascun Nucleo di riabilitazione ambulatoriale deve essere prevista e
garantita la presenza di un Medico specialista della Riabilitazione ( cfr.
Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione di cui all’Accordo Stato-Regioni del
10/02/2011) (età adulta) o di un Medico specialista in Neuropsichiatria
infantile (età evolutiva) per 38 ore settimanali che:
-
garantisce
la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
-
risponde
della idoneità del personale, delle attrezzature e degli impianti; -vigila
sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e
sicurezza dello strumentario;
-
garantisce
la regolare presenza del personale;
-
è responsabile della predisposizione per ciascun paziente del Progetto
Riabilitativo Individuale o del Programma terapeutico
abilitativo-riabilitativo e della sua regolare erogazione ed archiviazione;
-vigila sull’aggiornamento tecnologico e formativo in funzione delle
disabilita trattate e delle necessità identificate dall’equipe della
struttura;
-
provvede
all’aggiornamento delle metodiche.
La
tipologia delle figure professionali ed il debito orario variano a seconda di
quanto previsto specificatamente per le diverse tipologie di Nuclei
ambulatoriali e dettagliati nelle tabelle di seguito riportate.
Tutto
il personale operante nel Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale
ambulatoriale deve essere in possesso delle necessarie qualificazioni
professionali prevista per gli operatori del SSN, ovvero, nel rispetto della
normativa vigente, deve essere in possesso di titolo di studio idoneo per
l’accesso ai ruoli sanitari del Servizio sanitario Nazionale.
Tutto
il personale operante nella struttura previsto nelle tabelle di cui
all’articolo 3.3 deve essere assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni a
tempo determinato saranno ammesse per provvedere a sostituzioni di personale
in organico a seguito di assenze giustificate e previste dalla normativa in
materia di tutela dei lavoratori.
Il
personale operante nella struttura deve essere garantito, in termini numerici
(equivalente a tempo pieno) per ciascuna figura professionale, fermo restando
che il personale assunto deve essere a tempo indeterminato ed il numero delle
varie figure professionali deve essere sufficiente a garantire il debito
orario a tempo pieno ( 38 ore sett. per il medico, 36 ore sett. per le altre
figure professionali). Il personale medico è composto da medici specialisti in
riabilitazione o in NPIA nel caso di Nucleo per l’età evolutiva.
Presso
il Presidio di riabilitazione, comprendente uno o più Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale, deve essere presente un medico con abilitazione BLSD (Basic
Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate Life Support). Il Presidio
di riabilitazione trasmette l’elenco della dotazione organica al competente
Servizio regionale opportunamente dettagliato con i nominativi degli
operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di
assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario. Per ogni utente
è:
-
redatto
il Progetto Riabilitativo Individuale o il Progetto Terapeutico-abilitativo
per l’età evolutiva;
-
compilata
la cartella clinica che deve contenere i dati relativi al paziente
(anagrafici, operatori di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il
Progetto Riabilitativo Individuale o il Progetto Terapeutico-Abilitativo per
l’età evolutiva, i risultati degli strumenti di valutazione utilizzati, le
verifiche con l’indicazione dei risultati raggiunti e la motivazione della
chiusura del progetto; in cartella sono registrate le eventuali assenze
dell’utente dalla struttura, con la relativa motivazione. Nello
specifico:
-
il Medico specialista in riabilitazione
è responsabile della redazione del PRI.
-
il
Medico specialista in NPIA è responsabile della redazione del PTAR (Progetto
Terapeutico-Abilitativo/ Riabilitativo per l’età evolutiva). Qualsiasi
trattamento riabilitativo non può avere decorrenza da data precedente alla
redazione del PRI o PTAR. La redazione del PRI o PTAR e le valutazioni
specialistiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi riabilitativi,
anche attraverso la compilazione di scale, da parte del medico responsabile
devono essere puntualmente documentati in cartella.
-
per
i Fisioterapisti -Logopedisti -Terapisti Occupazionali-Terapisti della
Neurosicomotricità dell’età evolutiva: l’intervento riabilitativo deve essere
erogato da tali figure professionali nel rapporto terapista/ paziente 1:1.
L’impegno orario di tali figure professionali deve essere documentato nella
cartella riabilitativa e controfirmato dal paziente, come da modulo di
trattamento riabilitativo di cui all’allegato A al presente regolamento.
Qualora il paziente sia impedito, il modulo verrà controfirmato dal Direttore
sanitario.
-
per
l’Assistente Sociale -Psicologo: l’impegno orario di tali figure professionali
deve essere documentato nella cartella riabilitativa.
L’organizzazione garantisce
all’ospite:
-
il
rispetto della dignità e della liberta personale, della riservatezza,
dell’individualità e delle convinzioni religiose;
-
prestazioni
infermieristiche;
-
prestazioni
riabilitative;
-
prestazioni
di aiuto personale;
La
struttura redige la carta dei servizi, da consegnare ai pazienti e ai
familiari di riferimento al momento dell’ingresso. Il documento deve
specificare:
-
la
mission;
-
la
dotazione del personale con le rispettive attribuzioni/compiti;
-
le
norme igienico sanitarie;
-
le
finalità ed i metodi riabilitativi e abilitativi;
-
l’indicazione
delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal
SSR;
-
le
modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti per il miglioramento
della qualità della struttura. Il sistema di archiviazione delle cartelle
cliniche deve consentire un rapido accesso ai dati. I Presidi di
Riabilitazione assolvono al debito informativo nei confronti della Regione,
delle ASL e delle UVARP e aderiscono al Sistema Informativo per l’Assistenza
Riabilitativa, secondo modalità e tempistica definite a livello regionale.
Art.
3
Requisiti
specifici strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio dei presidi territoriali di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che erogano
prestazioni ambulatoriali
3.1
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono
confermati i requisiti descritti nell’art. 2.1 Requisiti minimi strutturali.
3.2
REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Sono
confermati i requisiti descritti nell’art. 2.2 Requisiti minimi tecnologici.
3.3
- REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
Il
Nucleo di riabilitazione ambulatoriale eroga prestazioni ambulatoriali per
almeno 6 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana.
È
garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto Riabilitativo
Individuale o il Progetto Terapeutico-abilitativo per l’età evolutiva, con gli
specifici programmi e tempi di realizzazione previsti.
Per
ogni Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per l’ETÀ ADULTA (n. 40 pazienti / die),
è garantita la presenza del seguente personale:
-
medico
responsabile del Nucleo;
-
medici
specialisti in riabilitazione;
-
psicologi;
-
assistenti
sociali;
-
professionisti
sanitari della riabilitazione;
-
operatori
socio-sanitari dedicati all’assistenza.
-
personale
amministrativo.
Lo
standard minimo di personale per n. 1 Nucleo di riabilitazione ambulatoriale
per l’ETA’ ADULTA (n. 40 pazienti/die) è quello di seguito riportato:
Nucleo
funzionale di assistenza AMBULATORIALE
Per
ADULTI
(N. 40
PAZIENTI pro die per 5 gg/settimana)
|
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
min. di
assist./ Paz/die |
min. di
terapia riabil../ paz/die |
MEDICO
SPECIALISTA FISIATRA |
1 |
11 |
11 |
FISIOTERAPISTA |
6 |
65 |
90 |
LOGOPEDISTA |
1,3 |
14 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1 |
11 |
OSS |
2 |
21 |
|
PSICOLOGO |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
AMMINISTRATIVO |
6
ore/sett. |
2 |
|
TOTALE
MINUTI DI ASSISTENZA |
128 |
105 |
Lo
standard minimo di personale per n. 1 nucleo funzionale di assistenza
ambulatoriale per l’ETA’ EVOLUTIVA (n. 40 pazienti/die) è quello di seguito
riportato:
Nucleo
funzionale di assistenza AMBULATORIALE
Per ETA’
EVOLUTIVA (N. 40 PAZIENTI pro die per 5 gg/settimana)
|
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
min. di
assist./ Paz/die |
min. di
terapia riabil../ paz/die |
NEUROPSICHIATRA
INFANTILE/FISIATRA |
1 |
11 |
11 |
FISIOTERAPISTA |
1 |
11 |
97 |
LOGOPEDISTA |
3 |
32 |
NEUROPSICOMOTRICISTA
DELL’ETA’
EVOLUTIVA |
3 |
32 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
1 |
11 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1 |
11 |
OSS |
2 |
21 |
|
PSICOLOGO |
1 |
11 |
11 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
AMMINISTRATIVO |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
TOTALE
MINUTI DI ASSISTENZA |
144 |
123 |
Per
entrambe le tipologie (età adulta ed età evolutiva) si intende:
1
unità di personale medico = contratto a 38 ore; 1 unità delle varie figure
professionali = contratto a 36 ore I minuti di assistenza paziente sono
comprensivi dei minuti di terapia riabilitativa
Nelle
ore di apertura del Nucleo di riabilitazione ambulatoriale deve essere
garantita la presenza di medico specialista nella disciplina specifica della
tipologia di assistenza . Per il Nucleo funzionale di assistenza ambulatoriale
dedicato all’età adulta: I professionisti sanitari della riabilitazione (
fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741-D.M. 27 luglio 2000;
logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -D.M. 27 luglio 2000; possono
essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità
prevalentemente trattata e per esigenze di turnazione, fermo restando il
numero complessivo di 8 unità; l’assistenza garantita dal suddetto personale
non dovrà essere inferiore a 90 minuti al giorno per paziente.
Gli
operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 21 minuti
pro/die a paziente. I minuti assistenza per paziente riferiti al medico
specialista, allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale. L’assistenza del medico è assicurata
per non meno di 55 minuti/paziente/settimana. L’assistente sociale deve
assicurare un debito orario di non meno di 40 minuti/ paziente/mese.
Per
il Nucleo funzionale di assistenza ambulatoriale dedicato all’età evolutiva:
I
professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14
settembre 1994 n. 741– D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre
1994, n. 742 – D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 – D.M. 27 luglio 2000;
terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000;
educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000)
possono essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia di
disabilità prevalentemente trattata e per esigenze di turnazione, fermo
restando il numero complessivo di 9 unità; l’assistenza garantita dal suddetto
personale non dovrà essere inferiore a 97 minuti al giorno per paziente. Gli
operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 21 minuti
pro/die a paziente. I minuti assistenza per paziente riferiti al medico
specialista, allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale. L’assistenza del medico è assicurata
per non meno di 55 minuti/paziente/settimana. L’assistente sociale deve
assicurare un debito orario di non meno di 40 minuti/ paziente/mese.
Art.
4
Requisiti
per l’accreditamento dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - Prestazioni
ambulatoriali
Per
i requisiti di accreditamento dei presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali che erogano
prestazioni ambulatoriali si rimanda all’art. 11
del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.
Art. 5
Determinazione
del fabbisogno
Il
fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali
o miste è stabilito nel numero pari alla somma:
·
delle
prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio ed accreditate alla data
di entrata in vigore del presente regolamento;
·
delle
prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali
e semiresidenziali autorizzati all’esercizio ed accreditati secondo le
previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 e e s.m.i.;
·
delle
prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Le
prestazioni ambulatoriali rientranti nel fabbisogno di cui al presente
articolo sono riconvertite in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età
adulta ed in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva nel
rispetto delle valutazioni sul fabbisogno aziendale per tale tipologia di
assistenza che i Direttori generali presentano al Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti.
La
riconversione delle prestazioni ambulatoriali nei Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale per l’età adulta e nei Nuclei di riabilitazione ambulatoriale
per l’età evolutiva sarà oggetto di apposite preintese da sottoscriversi con
ogni singolo erogatore, nel rispetto del fabbisogno regionale, e da approvarsi
con successivo provvedimento di Giunta regionale.
Art. 6
Autorizzazione
alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento
I
Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età adulta ed i Nuclei di
riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva nell’ambito dei presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste sono soggetti all’autorizzazione alla
realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento secondo
le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal
presente Regolamento.
In
ogni caso, nella domanda di autorizzazione all’esercizio ciascun presidio di
riabilitazione funzionale deve indicare le tipologie ed il numero dei nuclei
per i quali richiede l’autorizzazione.
Art. 7
Verifiche
e sanzioni
Le
verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla
permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, impiantistici,
tecnologici e organizzativi minimi e specifici definiti dal presente
regolamento sono effettuate secondo quanto disposto dall’art. 23
della L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.
Le
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e di revoca
dell’accreditamento, oltre al mancato adeguamento e permanenza alle
disposizioni di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dalla L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.
Per
quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente
disciplinato in materia dall’art.14
della L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..
Art. 8
Norme
transitorie
I
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati dalla
Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai
fini della conferma dell’autorizzazione e dell’accreditamento, possono
riconvertire le prestazioni ambulatoriali già autorizzate ed accreditate nei
Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età adulta e nei Nuclei di
riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva, nel rispetto del fabbisogno
di cui al precedente art. 5.
I
Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale e i Centri
ambulatoriali di riabilitazione già autorizzati alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, ai fini della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e del conseguimento dell’accreditamento, possono riconvertire le
prestazioni ambulatoriali già autorizzate nei Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale per l’età adulta e nei Nuclei di riabilitazione ambulatoriale
per l’età evolutiva, nel rispetto del fabbisogno di cui al precedente art. 5.
A
tal fine il piano di riconversione, nel rispetto del fabbisogno regionale di
cui al precedente art. 5, sarà oggetto di apposite preintese da sottoscriversi
con ogni singolo erogatore da parte del Direttore dell’Area Politiche per la
Promozione della Salute, delle Persone e delle pari Opportunità, e che sarà
approvato da parte della Giunta regionale.
A
far data dall’approvazione del piano di riconversione di cui all’art. 5, entro
i successivi 60 giorni i singoli erogatori presentano alla Regione Puglia
istanza di conferma e/o di riconversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento, ovvero istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e istanza per il conseguimento dell’accreditamento, con la
specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di riabilitazione
ambulatoriale così come previsti nel presente regolamento, con le modalità
previste dalla L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ed i successivi atti regolamentari della
stessa.
In
caso di conferma, l’istanza dovrà contenere in autocertificazione la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. In
caso di riconversione l’istanza dovrà contenere un piano di adeguamento da
attuare con espresso impegno all’adeguamento entro i limiti temporali
stabiliti nel presente articolo.
Per
le prestazioni ambulatoriali di cui al precedente art. 5, i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero i Presidi ambulatoriali di
recupero e rieducazione funzionale e i Centri ambulatoriali di riabilitazione
già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente Regolamento nei termini di
seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da
parte della Giunta regionale:
a) entro 18 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e
specifici;
b) entro 5 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In
deroga al precedente punto b), i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già
accreditati e verificati per i requisiti strutturali del R.R.
n.3/2005, ovvero in possesso di appositi provvedimenti regionali di
accreditamento, non si adeguano ai requisiti strutturali del presente
regolamento.
In
deroga al precedente punto b), i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste
accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.12,
L.R. n.4/2010, ovvero accreditati ex
lege previa presentazione di istanza contenente l’autocertificazione circa il
possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R.
n.3/2005 a cui non è ancora seguita verifica da parte del
Dipartimento di Prevenzione, se all’atto della verifica non dimostrano di
avere i requisiti strutturali del R.R.
n.3/2005devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente
regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
In
deroga al precedente punto b), i Presidi ambulatoriali di recupero e
rieducazione funzionale e i Centri ambulatoriali di riabilitazione già
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, se
all’atto della verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione non
dimostrano di avere i requisiti strutturali del R.R.
n.3/2005 devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente
regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
Entro
i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena
di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, il
responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamenti e Qualità della
Regione Puglia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai
fini dell’avvio delle attività di verifica.
La
mancata presentazione della domanda di conferma e/o di riconversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento o il mancato
adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati
nel presente articolo comporta la decadenza dell’autorizzazione e
dell’accreditamento e la conseguente chiusura dell’esercizio.
Nel
periodo di transizione, che va dalla data di approvazione del piano di
riconversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei
provvedimenti regionali di conferma e/o di riconversione dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento, i presidi di riabilitazione funzionale
dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste
già autorizzati ed accreditati dalla Regione Puglia alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento manterranno il numero e la tipologia di
prestazioni per cui sono già autorizzati all’esercizio ed accreditati con le
relative tariffe vigenti alla stessa data.
Art. 9
Norma
di rinvio
Per
quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla
normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.
R. 9/2017 e s.m.i. e al R.R.
n.3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa
nazionale vigente in materia.
Per
le strutture ammesse alla deroga di cui al precedente art. 8, punto b), nei
limiti di quanto previsto nello stesso art. 8, si rinvia ai requisiti
strutturali di cui alla sezione B.02 “Presidi Ambulatoriali di Recupero e
Rieducazione Funzionale” del R.R.
n.3/2005
Art. 10
Norma
abrogativa
Il
presente Regolamento abroga la sezione B.02.01 “Centri ambulatoriali di
riabilitazione” del Regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n.3. Il presente Regolamento abroga la sezione
B.02 “Presidi Ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale” fatta
eccezione per il paragrafo “Requisiti strutturali” al solo fine della deroga
di cui al precedente art. 8, punto b).
Il
presente Regolamento abroga la sezione D.01 “Presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali” del Regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n.3. fatta eccezione per il paragrafo
“Requisiti strutturali” al solo fine della deroga di cui all’art. 15,
punto b) del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12.
Art. 11
Modifica
all’art. 5
“Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo (per disabili
ad ALTA complessità assistenziale sanitaria)” del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12.