EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità)
Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 116 del 30.05.2008, recante norme in “Attuazione della
direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, del Decreto Ministeriale
del 29 gennaio 1992 “Aggiornamento delle norme tecniche di cui all’allegato 2
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470, di attuazione
della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”,
nonché del Decreto del Ministero della Salute del 30.05.2010 “Definizione dei
criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche
tecniche per l’attivazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di
recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione”, modifica ed integra il Regolamento
regionale n. 26 del 9.12.2013, recante “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e
ss. mm. ed ii.)”.
Art. 2
(Integrazioni e modifiche dell’art.
7)
All art.
7 “Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da attività non pericolose”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente
comma:
3 bis. “Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di
cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza
regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione
del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o
temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o
previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla
salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei
bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del
29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della
Salute del 30.03.2010.”
Al comma 4, le parole “dell’art. 5 del DPR 8 Giugno 1982 n. 470
e ss. mm. ed ii.” sono sostituite con le parole “dell’art. 5 del DL.gs. n. 116
del 30.05.2008”.
Art. 3
(Integrazioni e modifiche dell’art.
13)
All’art.
13 “Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento
soggette a regolamentazione”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
3 bis. “Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di
cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza
regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione
del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o
temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o
previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla
salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei
bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del
29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della
Salute del 30.03.2010.”
Al comma 4, le parole “dell’art. 5 del DPR 8 Giugno 1982 n. 470
e ss. mm. ed ii.” sono sostituite con le parole “dell’art. 5 del DL.gs. n. 116
del 30.05.2008”.
Art. 4
(Modifiche dell’art.
14)
Al comma 1, le parole “nei corsi d’acqua superficiali” sono
sostituite con le parole “in acque superficiali ”.
Art. 5
(Modifiche dell’art.
19)
Al comma 2, le parole “di cui all’art. 20” sono sostituite con
le parole “di cui all’art. 21”.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 04 giugno 2015