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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
26
Data
09/12/2013
Abrogato
 
Materia
Acque e acquedotti
Titolo
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)
Note
Bollettino n° 166 pubblicato il 17-12-2013
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

 


 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’ art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2346 del04/12/2013 di adozione del Regolamento;

 


 

EMANA

 

 


Il seguente Regolamento:

 

 


 

CAPO I

disposizioni generali

 

Art. 1

(Campo di applicazione)

 

 

 


1. Il presente Regolamento disciplina ed attua quanto previsto all’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.


2. Le acque meteoriche non disciplinate dalla presente normativa non sono soggette a controlli, vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.

 

3. E’ comunque vietato lo scarico e/o il rilascio di acque meteoriche in maniera diretta nelle acque sotterranee, fatte salve le situazioni di cui all’art. 4 comma 2.



 

Art. 2

(Principi generali)


 

1. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti.

 2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti. Ai fini del riutilizzo le acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II della presente disciplina, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e riportati nella Tab. 1 dell’allegato 1 del Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.

3. L’obbligo di riutilizzo vige per nuovi edifici ed installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere.

4. Qualora risulti l’impossibilità tecnica del riutilizzo di cui al precedente comma 2, il titolare dello scarico, di cui all’art 15 del presente Regolamento, allega all’istanza motivata e circostanziata relazione, redatta da tecnico abilitato, per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 2, i Regolamenti edilizi comunali prevedono l’adozione di opportuni sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione.

6. Gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche di dilavamento di cui al presente regolamento, non devono recare pregiudizio al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.

7. Lo scarico e l’immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi previsti al Capo II del presente Regolamento, non sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.



 

Art. 3

(Definizioni)

 

 


 

1. Fatte salve le definizioni di cui all’art. 74 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., ai fini del presente regolamento si intende per:

a. Acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che precipitano sull’intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all’immissione;

b. Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita: I. di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq; II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione dell’estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima pioggia; III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, superiori a 50.000 (cinquantamila) mq; IV. unicamente nel caso di fognature urbane separate, di cui all’art. 4 del presente regolamento, con superfici scolanti aventi estensioni superiori a 50.000 (cinquantamila) mq, in alternativa al calcolo attraverso l’altezza di cui al precedente punto III., le acque di prima pioggia possono essere considerate quelle, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei primi 15 minuti dall’inizio delle precipitazioni. La portata delle acque di prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non inferiori a 5 (cinque) anni.

c. Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;

d. Acque di lavaggio: acque non meteoriche utilizzate per operazioni di lavaggio di aree esterne impermeabili o per altre operazioni diverse da quelle di processo;

e. Suolo: corpo naturale composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente in orizzonti di spessore variabile, differenziato dalle formazioni geologiche sottostanti per la composizione chimico-fisica ed i caratteri biologici;

f. Sottosuolo: l’intera zona in profondità sottostante il suolo;

g. Strato superficiale del sottosuolo: corpo naturale immediatamente sottostante il suolo o una sua parte, posto ad una distanza di sicurezza dal livello di massima escursione della falda; tale distanza è definita come franco di sicurezza;

 h. Franco di sicurezza: lo strato di suolo e sottosuolo posto al di sopra del livello di massima escursione delle acque sotterranee che, per sua natura e spessore, garantisce la salvaguardia qualitativa delle stesse. Il suo spessore minimo deve essere di 1,5 (uno virgola cinque) m valutato e verificato in funzione delle effettive caratteristiche del sottosuolo;

i. Vasca di prima pioggia: manufatto a tenuta stagna adibito alla raccolta ed al contenimento del volume delle acque di prima pioggia. La medesima vasca può essere adibita, se dimensionata e/o equipaggiata con apparecchiature idonee, al trattamento delle stesse acque;

j. Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento;

k. Tempo di ritorno: l’intervallo medio di tempo all’interno del quale un evento di precipitazione sarà uguagliato o superato;

l. Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;

m. Dissabbiatura: trattamento per la rimozione di “particelle solide sospese” di dimensioni superiori a 0,20 (zero virgola venti) mm;

n. Bacino endoreico: bacino idrografico in cui il reticolo idrografico non sfocia a mare o in altro corpo idrico superficiale sfociante a mare, ma recapita in una zona depressa interna al bacino stesso;

o. Recapito finale di bacino endoreico: zona più depressa di un bacino endoreico.

p. Immissione di acque meteoriche: rilascio delle acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria.  

 

 

Art. 4

(Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento

provenienti da reti fognarie separate)


 

1. Le acque di fognature urbane di tipo separato, che convogliano le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente connessa ad attività produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali, ma è comunque vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito realizzare sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo nei casi di fognature urbane di tipo separato il cui scarico ricade nel recapito finale di un bacino endoreico e per le quali sia dimostrata, con relazione tecnica firmata da professionista abilitato, l’impossibilità di realizzare sistemi di smaltimento a gravità in altri corpi ricettori. Esclusivamente con ordinanza di cui all’art. 54 del D.lgs. 18.07.2000 n. 267, è ammesso l’utilizzo dei predetti sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di emergenza, in caso di superamento dei livelli di guardia oltre i quali si determinano condizioni di allagamento dei centri abitati e gravi pericoli per l’incolumità pubblica.

3. Nei casi di cui al comma 2, deve essere comunque perseguita in maniera prioritaria la possibilità di sfruttare la capacità assorbente e filtrante del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo, al fine di adottare lo scarico di emergenza nel sottosuolo solo per i volumi eccedenti rispetto alla capacità di assorbimento del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo. Dovranno in ogni caso essere assunti tutti i provvedimenti idonei ad evitare la dispersione in falda di potenziali inquinanti pericolosi.

4. Quanto previsto al precedente comma 2 non costituisce motivo di riduzione della pericolosità idraulica dell’area interessata. Nei casi di cui al precedente comma 2, in sede di rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dello scarico da parte dell’Autorità competente, sul suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo, sarà necessario acquisire il parere vincolante sull’istanza, prima della realizzazione delle opere, da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia.

5. Le acque di prima pioggia, provenienti da reti fognarie separate di cui al comma 1 del presente articolo, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte, prima del loro scarico nei ricettori finali, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.

6. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata secondo le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui dilavano per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.

7. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di riutilizzo, possono essere recapitate nella rete fognaria nera, previo parere del Soggetto Gestore, se il sistema fognario/depurativo risulti compatibile ed idoneo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari dello stesso Soggetto Gestore.

8. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dello scarico può richiedere, in funzione dell’impatto e dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia.

9. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree provviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento, possono essere immesse nella rete esistente previa autorizzazione e prescrizioni del Soggetto Gestore, fermo restando quanto previsto all’art. 2 comma 7 del presente Regolamento.

10. Le acque meteoriche di dilavamento incidenti su strade extraurbane provviste di sistemi di collettamento, anche a cielo aperto, sono soggette a quanto previsto nei commi 1, 5 e 6 del presente articolo.

 

 

Art. 5

(Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento

effettuate tramite altre condotte separate)

 


 

1. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.

2. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata, secondo le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui dilavano, per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.

3. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o alla ricezione della comunicazione allo scarico potrà richiedere, in funzione dell’impatto e dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia.

4. Le acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di lotti edificatori, cosi come individuati dai piani urbanistici esecutivi, destinati alla sola residenza e localizzati in aree sprovviste di fognatura separata, possono non essere sottoposte a trattamento così come indicato nel comma 1 di codesto articolo ed avviate al recapito finale, fermo restando sia l’obbligo di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento e sia la sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.

5. E’ fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, come già sancito dal regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. 36 del 20/7/84 e ss. mm. ii. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3819 del 06.10.1984.



 

Art. 6

(Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti

da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale)

 


 

1. Gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di autorizzazione unica ambientale, di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di autorizzazione alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l’Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

 

 


 

Art. 7

(Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche

di dilavamento provenienti da attività non pericolose)

 


 

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011, gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano.

2. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano.

3. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, è prevista una fascia di rispetto di 200 (duecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.

3 bis. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010. (1) 

 

4. Restano tutte salve le competenze in materia di controllo ai sensi dell’art. 5 del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008. (2)

 

5. Le zone di rispetto devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare dell’autorizzazione ovvero della comunicazione, allo scarico, è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all’ARPA competente per territorio, all’ASL competente per territorio e ad ogni altro soggetto competente.

 

(1) Comma aggiunto dal r.r. n. 15/2015, art. 2

(2) Comma modificato dal r.r. n. 15/2015, art. 2

 

CAPO II

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione

Art. 8

(Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione)

 


1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori.


2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:

a. Industria petrolifera;

b. Industrie ed impianti chimici;

c. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;

d. Trattamento e/o rivestimento dei metalli;

e. Concia e tintura delle pelli e del cuoio;

f. Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;

g. Produzione di pneumatici;

h. Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;

i. Produzione di calcestruzzo;

j. Aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali;

k. Autofficine;

l. Carrozzerie;

m. Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;

n. Depositi di rottami e/o produzione di fluff;

o. Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di autoveicoli;

p. Impianti di trattamento delle acque reflue industriali;

q. Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

r. Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;

s. Attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

 

 

 


 

Art. 9

(Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque

di prima pioggia e di lavaggio)


1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell’area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive.

2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.

3. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere comunque trattate secondo quanto stabilito all’art. 10 della presente disciplina.

 

Art. 10

(Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia

e di lavaggio delle aree esterne)


1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire:

a. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali;
b. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.

 

3. L’immissione delle acque trattate in fognatura nera, come previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, è consentito purché sia verificata l’idoneità del sistema fognario/depurativo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

4. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo scarico e l’immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell’arco di tempo dell’evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta e l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.


6. All’interno di aree e relativi bacini scolanti nei quali vi sia la presenza di più attività di cui all’art. 8 precedente, nei sottobacini sprovvisti di sistemi di trattamento per i quali le acque di prima pioggia confluiscano nel sistema di trattamento di competenza del bacino principale, ciascuna attività di cui all’art. 8 della presente disciplina si deve dotare di un sistema di raccolta che provveda all’intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per l’aliquota di competenza. Lo smaltimento delle acque trattate in ciascun sottobacino potrà avvenire nella rete di fogna nera del bacino principale ma con i limiti di accettabilità compatibili con le caratteristiche dell’impianto di trattamento del bacino stesso e con l’autorizzazione del Soggetto Gestore. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi.


7. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di attività cui all’art. 8, comma 2, lettera r) della presente disciplina si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all’art.108 commi 1 e 2 del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed il rispetto dei valori limite di emissione è accertato sui campioni prelevati all’uscita del relativo impianto di trattamento.


8. Resta fermo il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento contenenti le sostanze previste al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n.152/06 e ss. mm. ed ii.


9. E’ fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 4 del presente articolo.


10. Durante le precipitazioni atmosferiche non possono essere scaricate le acque di prima pioggia trattate in qualsiasi recapito finale.



 

Art. 11

(Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)


1. Fermo restando l’obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall’art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l’impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale:

 

a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario / depurativo;

b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali;

c. corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.

 


 

Art. 12

(Prevenzione dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)


1. Le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della presente disciplina devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

2. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti.

3. I materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo.

4. L’autorità competente, in relazione al rischio potenziale che possano verificarsi sversamenti accidentali nell’area scolante, può prescrivere l’adozione di sistemi di intercettazione delle sostanze di facile e tempestiva attivazione, che impediscano lo sversamento sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze suddette.


 

Art. 13

(Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche

di dilavamento soggette a regolamentazione)


1. Nelle more dell’individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del Dl.gs. n. 152/06, gli scarichi di cui all’art. 10 della presente disciplina, nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano. Qualora si dimostri, nella relazione idrogeologica firmata da tecnico abilitato, che la direzione ed il verso di moto della falda idrica sotterranea ricada a valle idrologica dell’opera di captazione potabile e che il cono di depressione della falda idrica indotto da quest’ultima non raggiunga il punto di scarico, possono essere autorizzati scarichi fino a 300 (trecento) metri di distanza dall’opera di captazione.

2. Gli scarichi, di cui all’art. 10 della presente disciplina, nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate a consumo umano.

3. Per gli scarichi di cui all’art. 10 del presente regolamento, nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.

3 bis. Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010.  (3)

4. Restano tutte salve le competenze in materia di controllo ai sensi dell’art. 5 del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008. (4)

5. Gli scarichi di cui all’art. 10 comma 1 della presente disciplina, nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee per uso irriguo.

 

6. Le zone di rispetto devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all’ARPA competente per territorio, all’ASL competente per territorio e ad ogni altro soggetto competente.


(3) Comma aggiunto dal r.r. n. 15/2015, art. 3

(4) Comma modificato dal r.r. n. 15/2015, art. 3

 

CAPO III

regime autorizzatorio e sanzionatorio

Art. 14

(Competenze)


1. Ai sensi della LR n.31/95, nonché del Titolo VIII della LR n. 17/2000, è attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali. (5)


2. L’Autorità competente, di cui al precedente comma 1, forma e aggiorna un catasto degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, assicura la georeferenziazione dei dati e garantisce la trasmissione degli stessi alla Regione Puglia ai fini del popolamento di un sistema informativo territoriale.

3. E’ attribuita al Soggetto Gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste.


(5) Comma modificato dal r.r. n. 15/2015, art. 4
 

Art. 15

(Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

 e della domanda di autorizzazione)


1. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da rete fognaria separata, di cui all’art. 4 del presente regolamento, è tenuto a richiedere all’Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell’attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere. Tale autorizzazione all’attivazione non è soggetta ai termini di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, fermo restando che la stessa dovrà essere rinnovata prima della realizzazione di qualsiasi modificazione rispetto a quanto autorizzato e decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.

 

2. Il titolare dell’immissione delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, di cui all’art. 4 del presente regolamento, è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Soggetto Gestore della fognatura prima della realizzazione delle opere. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, il Soggetto Gestore autorizza l’immissione o comunica, nei casi di immissione in fognatura nera delle acque di prima pioggia, l’impossibilità tecnica della stessa. In caso di richiesta di chiarimenti o di modifica delle soluzioni tecniche proposte, qualora ritenute inadeguate, il termine per la pronuncia si intende sospeso.

3. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all’art. 5 del presente regolamento, per superfici scolanti superiori a 5.000 (cinquemila) mq, è tenuto a richiedere l’autorizzazione all’Autorità competente prima della realizzazione delle opere.

4. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all’art. 5 della presente disciplina, per superfici scolanti inferiori a 5.000 (cinquemila) mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia competente apposita comunicazione, prima della realizzazione delle opere. L’autorità competente nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.

5. Il titolare dell’immissione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8 del presente regolamento, in pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione al Soggetto Gestore della fognatura prima della realizzazione delle opere. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, il Soggetto Gestore autorizza l’immissione o comunica, nei casi di immissione in fognatura nera delle acque di prima pioggia, l’impossibilità tecnica della stessa. In caso di richiesta di chiarimenti o di modifica delle soluzioni tecniche proposte, qualora ritenute inadeguate, il termine per la pronuncia si intende sospeso.

6. Il titolare dello scarico delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all’art. 8 della presente disciplina, fuori dalla pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione all’Autorità competente prima della realizzazione delle opere.


 

Art.16

(Autorizzazioni per edifici esistenti)


1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al presente regolamento, che all’entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo a costruire.

2. Per gli edifici o installazioni di cui al comma 1 del presente articolo la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, l’Autorità competente di cui all’art. 14 del presente regolamento, autorizza lo scarico invitando eventualmente il soggetto responsabile a fornire, in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta), chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche proposte qualora ritenute inadeguate, nel qual caso il termine per la pronuncia si intende sospeso.

4. Con l’autorizzazione allo scarico sono prescritti i termini per la realizzazione delle opere occorrenti a regolarizzare la situazione in atto e per l’avvio e la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento. I termini sono fissati in non oltre 36 (trentasei) mesi e possono essere ridotti, comunque a non meno di 18 (diciotto) mesi, per le opere o parti di esse necessarie a regolarizzare situazioni di particolare gravità.

5. Il titolare responsabile dello scarico informa, dell’avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento, l’Autorità competente, la quale, previo accertamento con esito positivo, perfeziona definitivamente l’autorizzazione.

Art. 17

(Autorizzazione per nuovi edifici ed istallazioni)


1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al presente regolamento per le quali, all’entrata in vigore della presente disciplina, non sia ancora efficace il titolo abilitativo a costruire.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico concernenti le attività di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità competente si pronuncerà nei termini previsti dall’articolo 16 comma 3 della presente disciplina.

3. L’Autorità competente, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico, può assegnare un periodo di tempo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla attivazione dello scarico per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento durante la fase di avviamento. Tale periodo temporale può essere prorogabile su motivata richiesta ed in via del tutto straordinaria di un ulteriore arco temporale non superiore a 60 (sessanta) giorni. Durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, la disciplina dello scarico è definita con l’autorizzazione.


 

Art. 18

(Validità della autorizzazione e della comunicazione)


1. L’ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è valida per 4 (quattro) anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.


2. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini predetti, lo scarico di cui al comma 1 del presente articolo può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento.


3. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.


4. Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte terza del Dl.gs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

 

5. La comunicazione, di cui all’art. 15, comma 4 della presente disciplina, si rinnova tacitamente fermo restando che la stessa dovrà essere ripresentata per avvenute modificazioni rispetto a quanto comunicato.


 

Art. 19

(Revoca dell’autorizzazione)


1. L’ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne deve essere revocata in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.


2. Prima di revocare l’autorizzazione, l’Autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 della presente normativa, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto, l’autorità competente contestualmente alla revoca dell’autorizzazione, ingiunge l’immediata cessazione dello scarico. (6)

3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, l’Autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato.

 

(6) Comma modificato dal r.r. n. 15/2015, art. 5

 

CAPO IV

disposizioni finali

Art. 20

(Vigilanza e Controllo)

 


1. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne vengano recapitate nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle fattispecie di cui al Capo II del presente Regolamento, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da consentire il prelievo in corso di spandimento o dispersione e l’effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.

2. L’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione attua ed organizza la vigilanza ed il controllo sugli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, avvalendosi per gli eventuali controlli analitici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA). Restano salve le competenze di cui all’art. 135 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. e di cui alla LR n. 17/2000.

3. Restano salve le competenze in materia di controllo del Soggetto Gestore della fognatura ai sensi di quanto stabilito dalla Parte Terza - Titolo IV- Capo III del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii.


 

Art. 21

(Sanzioni)


1. Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative riguardanti le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni previste nel Titolo V della parte terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

2. All’accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di sorveglianza e controllo di cui all’art. 20 della presente disciplina. I soggetti cui compete effettuare l’accertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche per procedere alle necessarie operazioni di rilevazione e controllo.


 

Art. 22

(Norme transitorie e finali)


1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in possesso di autorizzazione ovvero abbiano già presentato comunicazione si dispone che:

 

a. se l’autorizzazione ovvero la comunicazione non è in contrasto con la presente disciplina, restano autorizzati fino alla scadenza della stessa ovvero la comunicazione è tacitamente rinnovata;

b. se l’autorizzazione ovvero la comunicazione è in contrasto con la presente disciplina, devono presentare richiesta di rinnovo ovvero ripresentare la comunicazione all’Autorità competente, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tali scarichi restano autorizzati all’esercizio fino al termine della nuova procedura autorizzativa.

 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme di cui all’Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13.06.2002 e di cui al Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21.11.2003.


4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti regolanti tale disciplina.

 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



Dato a Bari, addì 9 dicembre 2013

 

 

 

INDICE

CAPO I
disposizioni generali
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Principi generali)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)
Art. 5 (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)
Art. 6 (Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale)
Art. 7 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose)

CAPO II
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione
Art. 8 (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione)
Art. 9 (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
Art. 10 (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)
Art. 11 (Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)
Art. 12 (Prevenzione dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
Art. 13 (Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione)

CAPO III
regime autorizzatorio
e sanzionatorio
Art. 14 (Competenze)
Art. 15 (Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione)
Art. 16 (Autorizzazioni per edifici esistenti)
Art. 17 (Autorizzazione per nuovi edifici ed istallazioni)
Art. 18 (Validità della autorizzazione e della comunicazione)
Art. 19 (Revoca dell’autorizzazione)

CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 20 (Vigilanza e Controllo)
Art. 21 (Sanzioni)
Art. 22 (Norme transitorie e finali)