Art. 1
Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli
enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare
la stabilità
finanziaria
1. Per
sostenere interventi in favore degli enti locali strutturalmente deficitari è
istituito un fondo di rotazione denominato “Fondo di solidarietà” a sostegno
degli enti locali, per concorrere alla stabilità finanziaria, destinato
all’erogazione di un contributo regionale straordinario per prevenire il
dissesto finanziario.
2. II
“Fondo di solidarietà” è considerato una anticipazione a sostegno degli enti
locali di cui al comma 1 ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse
regionali e dal rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.
3. Le
risorse del “Fondo di solidarietà” vengono stanziate nel bilancio regionale in
misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in
considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e
della disponibilità di bilancio. Con la stessa legge di bilancio si definiscono,
con puntualità, pena l’inapplicabilità, i criteri di accesso al “Fondo di
solidarietà” basati su cause imprevedibili ed eccezionali.
4. Gli enti
locali richiedenti provvedono alla restituzione del “Fondo di solidarietà” in un
periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello della
prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da
stipulare con la Regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge
seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella
predetta convenzione.
Sulle
anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di
effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con
periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un
tasso d’interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione
Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.
5. Gli enti
locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
dell’articolo 243- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), quale presupposto
necessario per accedere al beneficio del “Fondo di solidarietà”.
Art. 2
Erogazione delle risorse agli enti beneficiari
1. La
Giunta regionale prende atto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
redatto dagli enti locali di cui all’articolo 1 ed approva la bozza di
convenzione di cui all’articolo 1, comma 4.
2. II
dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali provvede,
sulla base dell’atto convenzionale di cui all’articolo 1, comma 4, e previa
richiesta formale dell’ente beneficiario, all’erogazione delle risorse, che
potrà avvenire anche, ove richiesto, in un’unica soluzione. Le risorse erogate
hanno specifico vincolo di destinazione.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per far
fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui
all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 18, programma 1,
titolo 3, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2016, di euro 2 milioni con corrispondente
variazione in diminuzione dello stanziamento della missione 20, programma 1,
titolo 1, capitolo 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.
2. Le
restituzioni in parte capitale di cui all’articolo 1, comma 4, sono introitate
con imputazione al titolo 5, tipologia 3, categoria 1.
3. Le
risorse di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuite a ciascun ente locale
tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato le
azioni risarcitorie.
4.II Fondo
di solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante anche in via
complementare qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia
specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate,che consentano
l’integrale copertura delle posizioni debitorie, per cui l’ente locale
interessato richiede il contributo. . (1)
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 23/2016, art. 17, comma a e b ).
Art. 4
Norma temporanea
1. In sede
di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi
dell’articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell’articolo
243-bis del d.lgs. 267/2000.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 23 GIUGNO 2016