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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
23
Data
09/08/2016
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 -2018
Note
Bollettino n° 93 - Volume 1 pubblicato il 10-08-2016
Allegati

 



CAPO I

Assestamento del bilancio di previsione 2016 —2018 e norme in materia contabile

 

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 approvato conlegge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015 approvato con legge regionale 22/2016. Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.

 

Art. 2

Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015 già iscritto in via presuntiva per euro 1.189.238.135,63 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con l.r. 2/2016, è rideterminato in euro 1.856.254.718,13 a seguito della approvazione della legge regionale 22/2016 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015).

 

Art. 3

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di competenza.

 

Art. 4

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 4.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di competenza.

 

Art. 5

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.322.780.386,60 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della legge regionale 22/2016 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015).

 

Art. 6

Allegati (1)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

1) Assestamento al bilancio di previsione — entrate;

2) Assestamento al bilancio di previsione — spese;

3) Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo e tipologia;

4) Variazioni al bilancio pluriennale spese per missioni, programma e titolo;

5) Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo;

6) Variazioni al bilancio pluriennale spese per titolo;

7) Quadro generale riassuntivo;

8) Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

9) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

10) Equilibri di bilancio;

11) Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2016-2018.

(1)  Per gli allegati vedi le rettifiche  al vol. 8 pubblicate nel B.U.R.  n.111/2016

 

Art. 7

Modifiche alla Lr. n. 2/2016.

1. Alla legge regionale n. 2/2016 sono apportate le seguenti rettifiche:

a) nell’allegato “Entrate” alla voce “Utilizzo avanzo di Amministrazione” l’importo del risultato di amministrazione presunto iscritto in entrata è diminuito di euro 170.627.389,67 pari al disavanzo tecnico relativo all’anno 2016 risultante a seguito delle operazioni di ri-accertamento straordinario dei residui effettuato con deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586 e 8 ottobre 2015, n. 1739 con conseguente riduzione del totale generale delle entrate. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il bilancio di competenza è approvato in disavanzo in misura pari al disavanzo tecnico medesimo;

b) nell’allegato “Entrate” alla voce “Utilizzo avanzo di Amministrazione” relativo alle previsioni per l’anno 2016 viene detratto l’importo di euro 506.337.113,01 con corrispondente iscrizione alla nuova voce “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità”. Per gli anni 2017 e 2018 alla voce “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità” è iscritto rispettivamente lo stanziamento di euro 490.867.978,81 e di euro 475.057.528,06.

Nell’allegato “Spesa”, per gli anni 2017 e 2018, alla voce “Fondo Anticipazioni di liquidità” è iscritto lo stanziamento rispettivamente di euro 475.057.528,06 e di euro 458.897.099,92 e alla voce “Fondo Anticipazioni di liquidità — Utilizzo anno precedente” lo stanziamento rispettivamente di euro 15.810.450,75 e di euro 16.160.428,14;

c) all’articolo 13, comma 1, I.e lettere b), c), d) ed e) sono soppresse. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.

 

CAPO II

Disposizioni varie di carattere finanziario

Art. 8

Disposizioni in materia di personale delle Province trasferito alla Regione Puglia e di promozione del merito e delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale nell’ambito del comparto non dirigenziale

1. Il personale trasferito alla Regione Puglia in applicazione della legge regionale del 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) e della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 - Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), costituisce contingente effettivo regionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Giunta regionale con proprio provvedimento, nell’ambito del processo di razionalizzazione della propria organizzazione, adegua la dotazione organica della Regione tenendo conto della ricognizione del fabbisogno di personale afferente alle preesistenti funzioni della Regione e provvede all’istituzione di posti di lavoro a tempo parziale in relazione alla presenza di tale tipologia di rapporto d’impiego nelle categorie B, C e D del personale trasferito ai sensi delle predette leggi regionali. La rideterminazione della dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dal totale compimento del processo di trasferimento del personale di cui al presente comma.

2. Dalla data di trasferimento del personale di cui al comma 1, l’ammontare delle risorse corrispondenti a quelle erogate dalle Provincie nell’anno 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi distinti per singola Provincia, destinati esclusivamente al personale trasferito. Il rapporto di lavoro del personale trasferito prosegue senza soluzione di continuità con la Regione Puglia che applica, dalla data di effettivo subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati vigenti presso l’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge che, pertanto, si applicherà anche al personale trasferito di cui al comma 1. I fondi per il trattamento accessorio, per ciascuna delle amministrazioni di provenienza, sono ridotti in misura pari all’incremento del fondo regionale di cui al presente comma.

3. Rimane confermato al finanziamento delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale del comparto non dirigenziale conseguenti alla soppressione dei posti nella dotazione organica anche dirigenziale per effetto del processo riorganizzativo di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 — 2004) e del connesso contenimento dei costi dotazionali della struttura regionale e alle misure di razionalizzazione organizzativa disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia) e decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 (Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione) l’importo di euro 7,5 milioni stanziato a decorrere dall’anno 2006 nell’ambito del capitolo di spesa 3023. Le risorse di cui al precedente periodo afferiscono alla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del comparto non dirigenziale. Nel rispetto delle relazioni sindacali, si procede, al fine della valorizzazione del merito e della professionalità del relativo personale, alla revisione dei criteri di utilizzo del fondo destinato alle politiche di valorizzazione del personale apicale del comparto non dirigenziale.

 

Art. 9

Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze nel 2015

1. L’importo di euro 2.646.215,99 risultante dalla definizione delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali e di chiusura del connesso derivato ai sensi dell’articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è utilizzato per l’estinzione anticipata parziale non onerosa del mutuo di euro 397.676.776,00 contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze in data 11 dicembre 2015. Alle medesime finalità, a seguito della totale eliminazione della clausola di opzione digitale prevista nel contratto derivato di Amortising lnterest Rate Swap con Sinking Fund sottoscritto dalla Regione Puglia, è destinato l’accantonamento di euro 5 milioni costituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012).

2. Per le finalità di cui al comma 1 nell’ambito della missione 50, programma 2, titolo 4, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 7.646.215,99.

 

Art. 10

Disposizioni in materia di servizi di connettività e sicurezza informatica

1. Al fine di garantire la gestione del supporto alla connettività e alla sicurezza informatica delle strutture regionali attraverso apposito servizio specialistico, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila per l’esercizio finanziario 2016 e di euro 500 mila, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 Art. 11 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale

2. Ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 20162018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016) è garantito il mantenimento dei servizi pubblici, sia regionali che locali, automobilistici, tranviari, filoviari, lacuali, ferroviari, marittimi e elicotteristici, nell’alveo dei vigenti contratti di servizio, mediante l’erogazione delle risorse allocate sui capitoli di spesa numeri 552100, 552130, 552125, 552115 e 552120 del bilancio finanziario gestionale dell’anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 159 per un importo complessivo di euro 24.141.195,65. (1)

(1) nel BURP è riportato punto 1. anziché  punto  2.

Art. 11

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale

1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 20162018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016) è garantito il mantenimento dei servizi pubblici, sia regionali che locali, automobilistici, tranviari, filoviari, lacuali, ferroviari, marittimi e elicotteristici, nell’alveo dei vigenti contratti di servizio, mediante l’erogazione delle risorse allocate sui capitoli di spesa numeri 552100, 552130, 552125, 552115 e 552120 del bilancio finanziario gestionale dell’anno 2016 approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 159 per un importo complessivo di euro 24.141.195,65.

 

 

Art. 12

Disposizioni in materia di assegno di cura e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, disciplina il nuovo assegno di cura regionale per la non autosufficienza, inclusi i pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e patologie assimilabili per quadro clinico e fabbisogno assistenziale, in attuazione degli indirizzi per l’utilizzo del Fondo nazionale non autosufficienza.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce anche la copertura finanziaria annualmente dedicata all’assegno di cura per i gravissimi non autosufficienti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale non autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4, capitolo di spesa n. 785060 e sul Fondo regionale non autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4, capitolo di spesa n. 785000 e, comunque, nei limiti dei relativi stanziamenti annuali.

3. E’ abrogato l’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia).

 

Art. 13

Disposizioni in materia delle soppresse comunità montane

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36), la Regione Puglia, nelle more della dichiarazione di estinzione di ciascuna comunità montana, dietro documentata richiesta da parte del Commissario liquidatore unico, eroga alle comunità montane in difficoltà finanziaria le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse e riconosciuti certi, liquidi ed esigibili dal Commissario liquidatore unico con appositi decreti commissariali ivi compresi i debiti relativi all’estinzione dei mutui contratti dalle comunità montane, non assistiti dal rimborso da parte della competente Amministrazione centrale.

2. Ai fini della estinzione dei debiti di fornitura, ivi comprese le prestazioni professionali, il Commissario liquidatore unico delle comunità montane è autorizzato a definire accordi transattivi con i creditori delle comunità medesime nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ammissibilità a transazione solo per i crediti per í quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile;

b) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;

c) rinuncia a eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell’accordo;

d) riconoscimento di uno sconto sul valore facciale del credito nella misura non inferiore al 20 per cento del valore di fattura oggetto della transazione.

3. Gli accordi transattivi dovranno essere perfezionati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale. In esito al perfezionamento degli atti transattivi di cui al presente comma, le eventuali risorse residue a valere sullo stanziamento complessivo sono utilizzate per l’estinzione dei mutui contratti dalle comunità montane, non assistiti nel rimborso da parte della competente amministrazione centrale.

4. Il Commissario liquidatore unico delle comunità montane, nell’ambito delle attività di liquidazione delle soppresse comunità, provvede all’assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse e ottempera al pagamento delle somme a favore dei creditori degli enti montani.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

6. Nelle more della dichiarazione di estinzione di ciascuna comunità montana, la Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo, in relazione alle competenze attribuite con legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell’Ufficio regionale del contenzioso), avvia il recupero dei crediti delle comunità montane accertati dal Commissario liquidatore unico anche avvalendosi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore unico trasmette alla Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo l’inventario dei crediti accertati e la relativa documentazione probatoria.

 

Art. 14

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41

1. Al fine di consentire l’elaborazione di studi, atti di indirizzo e strumenti di conoscenza in materia di governo del territorio in favore delle amministrazioni locali e assicurare la diffusione dei relativi risultati, il capitolo di spesa 571040 (missione 8, programma 1, titolo 1), istituito con legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) è cosi ridenominato “Spese per la redazione e diffusione di studi e atti di indirizzo, per la formazione del catasto urbanistico e della banca dati dell’abusivismo”.

 

Art. 15

Modifiche alla Lr. 1/2016

1. All’articolo 19 della I.r. 1/2016, le parole: “euro 8 milioni e 500 mila” sono sostituite dalle seguenti:

“euro 17 milioni”.

 

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 131.

Al comma 4, articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province) le parole: “Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia” sono soppresse.

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2016, n. 15

1. All’articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 giugno 2016, n. 15, (Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “in quanto operante” sono aggiunte le seguenti: “anche in via complementare” ed è soppressa la parola: “solo”;

b) dopo le parole: “in qualunque modo denominate” sono aggiunte le seguenti: “che consentano l’integrale copertura delle posizioni debitorie” e sono soppresse le parole: “per l’evento”.

 

Art. 18

Disposizioni per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con disabilità

1. La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), così come ratificata dalla Regione Puglia con deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2009, n. 899, nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 2, è istituito apposito fondo denominato “Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili” destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili mediante l’inserimento di giochi da essi fruibili, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima del finanziamento, le modalità di erogazione delle somme e di verifica dell’effettiva realizzazione dei lavori.

 

Art. 19

Disposizioni in materia di assistenza ai malati oncologici

1. Allo scopo di assicurare la continuità assistenziale ai malati oncologici della regione Puglia, in fase avanzata e avanzatissima, e alle loro famiglie, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 150 mila.

 

Art. 20

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca

1. Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione.

2. Il personale delle Province e della città metropolitana addetto alle funzioni e ai compiti in materia di caccia e pesca è trasferito alla Regione con la medesima decorrenza in attuazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

3. La Sezione regionale personale e organizzazione adotta i conseguenti atti anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dalle suddette disposizioni della I. 56/2014, nonché delle correlate disposizioni attuative in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

4. Gli oneri rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a complessivi euro 53 mila per l’anno 2016 ed euro 109 mila a decorrere dall’anno 2017, necessari alla contrattualizzazione di quattro unità lavorative, trovano copertura nell’ambito della missione 1, programma 10, titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia.

 

Art. 21

Disposizioni in materia di recupero e valorizzazione delle cave dismesse

1. Per la realizzazione di programmi di intervento che consentono il recupero delle cave dismesse presenti nel territorio regionale e l’utilizzazione delle stesse ai fini del riuso delle acque reflue, per le sole spese di studio e progettazione, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 100 mila.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione \ Puglia.

Data a Bari, addì 9 Agosto 2016

 

Vedi allegati:

Allegato I

-(Assestamento al bilancio di previsione entrate)

-(Assestamento al bilancio di previsione spese)

-(Variazioni al bilancio pluriennale spese per  Missione Programma e Titolo)

-(Variazioni al bilancio pluriennale  entrate per Titolo)

-(Quadro generale riassuntivo)

-(Verifica di congruità dell'accertamento al fondo crediti di dubbia esigibiltà)

Allegato II

- (Nota integrativa all'assestamento e variazione al Bilancio di Previsione della Regione Puglia 2016-2018)