CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione 2016 —2018 e norme in
materia contabile
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
1. I dati
presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di
previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario
2016 approvato conlegge
regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), sono
rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal
rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015
approvato con legge
regionale 22/2016. Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto
e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 sono rappresentate negli
allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.
Art. 2
Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
1. Il
risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015 già iscritto in via
presuntiva per euro 1.189.238.135,63 nella parte entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2016 approvato con l.r.
2/2016, è rideterminato in euro 1.856.254.718,13 a seguito della
approvazione della legge regionale 22/2016 (Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2015).
Art. 3
Stato di previsione delle entrate
1. Nello
stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono
introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.
2. Per
effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle
entrate per l’esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro
193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro
5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l’esercizio finanziario
2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per
l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini
di competenza.
Art. 4
Stato di previsione delle spese
1. Nello
stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono
introdotte le variazioni di cui all’allegato 4.
2. Per
effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle
spese per l’esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40,
quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25
quanto alla previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2017 risulta
aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l’esercizio
finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di
competenza.
Art. 5
Fondo di cassa
1. Il fondo
di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro
1.322.780.386,60 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della legge
regionale 22/2016 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2015).
Art. 6
Allegati (1)
1. Sono
approvati i seguenti allegati:
1)
Assestamento al bilancio di previsione — entrate;
2)
Assestamento al bilancio di previsione — spese;
3)
Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo e tipologia;
4)
Variazioni al bilancio pluriennale spese per missioni, programma e titolo;
5)
Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo;
6)
Variazioni al bilancio pluriennale spese per titolo;
7) Quadro
generale riassuntivo;
8) Verifica
di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
9)
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
10)
Equilibri di bilancio;
11) Nota
integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione
2016-2018.
(1) Per gli allegati vedi le rettifiche al vol. 8
pubblicate nel B.U.R. n.111/2016
Art. 7
Modifiche alla Lr.
n. 2/2016.
1. Alla legge
regionale n. 2/2016 sono apportate le seguenti rettifiche:
a)
nell’allegato “Entrate” alla voce “Utilizzo avanzo di Amministrazione” l’importo
del risultato di amministrazione presunto iscritto in entrata è diminuito di
euro 170.627.389,67 pari al disavanzo tecnico relativo all’anno 2016 risultante
a seguito delle operazioni di ri-accertamento straordinario dei residui
effettuato con deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586 e 8
ottobre 2015, n. 1739 con conseguente riduzione del totale generale delle
entrate. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il bilancio di
competenza è approvato in disavanzo in misura pari al disavanzo tecnico
medesimo;
b)
nell’allegato “Entrate” alla voce “Utilizzo avanzo di Amministrazione” relativo
alle previsioni per l’anno 2016 viene detratto l’importo di euro 506.337.113,01
con corrispondente iscrizione alla nuova voce “Utilizzo fondo anticipazione di
liquidità”. Per gli anni 2017 e 2018 alla voce “Utilizzo fondo anticipazione di
liquidità” è iscritto rispettivamente lo stanziamento di euro 490.867.978,81 e
di euro 475.057.528,06.
Nell’allegato “Spesa”,
per gli anni 2017 e 2018, alla voce “Fondo Anticipazioni di liquidità” è
iscritto lo stanziamento rispettivamente di euro 475.057.528,06 e di euro
458.897.099,92 e alla voce “Fondo Anticipazioni di liquidità — Utilizzo anno
precedente” lo stanziamento rispettivamente di euro 15.810.450,75 e di euro
16.160.428,14;
c)
all’articolo 13, comma 1, I.e lettere b), c), d) ed e) sono soppresse. I totali
generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono
conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 8
Disposizioni in materia di personale delle Province trasferito alla
Regione Puglia e di promozione del merito e delle politiche di valorizzazione
del personale regionale apicale nell’ambito del comparto non dirigenziale
1. Il
personale trasferito alla Regione Puglia in applicazione della legge
regionale del 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale
di vigilanza della Regione Puglia) e della legge
regionale 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il completamento del
processo di riordino previsto dalla legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 - Riforma del sistema di governo regionale
e territoriale), costituisce contingente effettivo regionale, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Giunta regionale con proprio
provvedimento, nell’ambito del processo di razionalizzazione della propria
organizzazione, adegua la dotazione organica della Regione tenendo conto della
ricognizione del fabbisogno di personale afferente alle preesistenti funzioni
della Regione e provvede all’istituzione di posti di lavoro a tempo parziale in
relazione alla presenza di tale tipologia di rapporto d’impiego nelle categorie
B, C e D del personale trasferito ai sensi delle predette leggi regionali. La
rideterminazione della dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale
entro centottanta giorni dal totale compimento del processo di trasferimento del
personale di cui al presente comma.
2. Dalla
data di trasferimento del personale di cui al comma 1, l’ammontare delle risorse
corrispondenti a quelle erogate dalle Provincie nell’anno 2014 per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché per la retribuzione
di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui ai contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementa le risorse della Regione già
destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici
fondi distinti per singola Provincia, destinati esclusivamente al personale
trasferito. Il rapporto di lavoro del personale trasferito prosegue senza
soluzione di continuità con la Regione Puglia che applica, dalla data di
effettivo subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali e decentrati vigenti presso l’amministrazione di
provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo successivo al contratto collettivo nazionale di lavoro
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge che, pertanto,
si applicherà anche al personale trasferito di cui al comma 1. I fondi per il
trattamento accessorio, per ciascuna delle amministrazioni di provenienza, sono
ridotti in misura pari all’incremento del fondo regionale di cui al presente
comma.
3. Rimane
confermato al finanziamento delle politiche di valorizzazione del personale
regionale apicale del comparto non dirigenziale conseguenti alla soppressione
dei posti nella dotazione organica anche dirigenziale per effetto del processo
riorganizzativo di cui all’articolo
28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 — 2004) e del connesso
contenimento dei costi dotazionali della struttura regionale e alle misure di
razionalizzazione organizzativa disposte con decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della
Giunta della Regione Puglia) e decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 (Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”.
Approvazione Atto di Alta Organizzazione) l’importo di euro 7,5 milioni
stanziato a decorrere dall’anno 2006 nell’ambito del capitolo di spesa 3023. Le
risorse di cui al precedente periodo afferiscono alla parte stabile del fondo
per la contrattazione decentrata integrativa del comparto non dirigenziale. Nel
rispetto delle relazioni sindacali, si procede, al fine della valorizzazione del
merito e della professionalità del relativo personale, alla revisione dei
criteri di utilizzo del fondo destinato alle politiche di valorizzazione del
personale apicale del comparto non dirigenziale.
Art. 9
Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero
dell’economia e delle finanze nel 2015
1.
L’importo di euro 2.646.215,99 risultante dalla definizione delle operazioni di
riacquisto dei titoli obbligazionari regionali e di chiusura del connesso
derivato ai sensi dell’articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 è utilizzato per l’estinzione anticipata parziale
non onerosa del mutuo di euro 397.676.776,00 contratto con il Ministero
dell’economia e delle finanze in data 11 dicembre 2015. Alle medesime finalità,
a seguito della totale eliminazione della clausola di opzione digitale prevista
nel contratto derivato di Amortising lnterest Rate Swap con Sinking Fund
sottoscritto dalla Regione Puglia, è destinato l’accantonamento di euro 5
milioni costituito ai sensi dell’articolo
15, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012).
2. Per le
finalità di cui al comma 1 nell’ambito della missione 50, programma 2, titolo 4,
è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 7.646.215,99.
Art. 10
Disposizioni in materia di servizi di connettività e sicurezza
informatica
1. Al fine
di garantire la gestione del supporto alla connettività e alla sicurezza
informatica delle strutture regionali attraverso apposito servizio
specialistico, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila
per l’esercizio finanziario 2016 e di euro 500 mila, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 Art. 11 Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale e regionale
2. Ai sensi
dell’articolo
16, comma 5, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 20162018
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016) è garantito il
mantenimento dei servizi pubblici, sia regionali che locali, automobilistici,
tranviari, filoviari, lacuali, ferroviari, marittimi e elicotteristici,
nell’alveo dei vigenti contratti di servizio, mediante l’erogazione delle
risorse allocate sui capitoli di spesa numeri 552100, 552130, 552125, 552115 e
552120 del bilancio finanziario gestionale dell’anno 2016 approvato con
deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 159 per un importo
complessivo di euro 24.141.195,65. (1)
(1) nel BURP è riportato punto 1. anziché punto
2.
Art. 11
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e
regionale
1. Ai sensi
dell’articolo
16, comma 5, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 20162018
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016) è garantito il
mantenimento dei servizi pubblici, sia regionali che locali, automobilistici,
tranviari, filoviari, lacuali, ferroviari, marittimi e elicotteristici,
nell’alveo dei vigenti contratti di servizio, mediante l’erogazione delle
risorse allocate sui capitoli di spesa numeri 552100, 552130, 552125, 552115 e
552120 del bilancio finanziario gestionale dell’anno 2016 approvato con
deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 159 per un importo
complessivo di euro 24.141.195,65.
Art. 12
Disposizioni in materia di assegno di cura e modifiche alla legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45
1. La
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge regionale, disciplina il nuovo assegno di cura regionale per la
non autosufficienza, inclusi i pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica
(SLA) e patologie assimilabili per quadro clinico e fabbisogno assistenziale, in
attuazione degli indirizzi per l’utilizzo del Fondo nazionale non
autosufficienza.
2. Con il
provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce anche la
copertura finanziaria annualmente dedicata all’assegno di cura per i gravissimi
non autosufficienti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale non
autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato
4, capitolo di spesa n. 785060 e sul Fondo regionale non autosufficienza di cui
alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4, capitolo di spesa n.
785000 e, comunque, nei limiti dei relativi stanziamenti annuali.
3. E’
abrogato l’articolo
20 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
della Regione Puglia).
Art. 13
Disposizioni in materia delle soppresse comunità montane
1. Ai fini
dell’attuazione dell’articolo
5, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il
conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle
autonomie locali), come modificato dall’articolo
1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 (Modifiche e integrazioni
alla legge
regionale 19 dicembre 2008 n. 36), la Regione Puglia, nelle more della
dichiarazione di estinzione di ciascuna comunità montana, dietro documentata
richiesta da parte del Commissario liquidatore unico, eroga alle comunità
montane in difficoltà finanziaria le somme occorrenti per far fronte agli oneri
derivanti dai debiti contratti dalle stesse e riconosciuti certi, liquidi ed
esigibili dal Commissario liquidatore unico con appositi decreti commissariali
ivi compresi i debiti relativi all’estinzione dei mutui contratti dalle comunità
montane, non assistiti dal rimborso da parte della competente Amministrazione
centrale.
2. Ai fini
della estinzione dei debiti di fornitura, ivi comprese le prestazioni
professionali, il Commissario liquidatore unico delle comunità montane è
autorizzato a definire accordi transattivi con i creditori delle comunità
medesime nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
ammissibilità a transazione solo per i crediti per í quali sia stata
preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile;
b)
rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali
interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni
eventuale onere o spesa accessoria;
c)
rinuncia a eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le
spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia
procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell’accordo;
d)
riconoscimento di uno sconto sul valore facciale del credito nella misura non
inferiore al 20 per cento del valore di fattura oggetto della transazione.
3. Gli
accordi transattivi dovranno essere perfezionati entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge regionale. In esito al perfezionamento
degli atti transattivi di cui al presente comma, le eventuali risorse residue a
valere sullo stanziamento complessivo sono utilizzate per l’estinzione dei mutui
contratti dalle comunità montane, non assistiti nel rimborso da parte della
competente amministrazione centrale.
4. Il
Commissario liquidatore unico delle comunità montane, nell’ambito delle attività
di liquidazione delle soppresse comunità, provvede all’assunzione degli atti di
gestione a valere sulle suddette risorse e ottempera al pagamento delle somme a
favore dei creditori degli enti montani.
5. Per le
finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 18, programma 1,
titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
6. Nelle
more della dichiarazione di estinzione di ciascuna comunità montana, la Sezione
regionale competente in materia di contenzioso amministrativo, in relazione alle
competenze attribuite con legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell’Ufficio
regionale del contenzioso), avvia il recupero dei crediti delle comunità montane
accertati dal Commissario liquidatore unico anche avvalendosi delle procedure di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Per le
finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Commissario liquidatore unico trasmette alla Sezione
regionale competente in materia di contenzioso amministrativo l’inventario dei
crediti accertati e la relativa documentazione probatoria.
Art. 14
Modifiche alla legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41
1. Al fine di consentire l’elaborazione di studi, atti di
indirizzo e strumenti di conoscenza in materia di governo del territorio in
favore delle amministrazioni locali e assicurare la diffusione dei relativi
risultati, il capitolo di spesa 571040 (missione 8, programma 1, titolo 1),
istituito con legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) è cosi ridenominato “Spese
per la redazione e diffusione di studi e atti di indirizzo, per la formazione
del catasto urbanistico e della banca dati dell’abusivismo”.
Art. 15
Modifiche alla Lr.
1/2016
1. All’articolo
19 della I.r. 1/2016, le parole: “euro 8 milioni e 500 mila” sono sostituite
dalle seguenti:
“euro 17
milioni”.
Art. 16
Modifiche alla legge
regionale 25 maggio 2012, n. 131.
Al comma
4, articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la
disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa
delle Province) le parole: “Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni
tre anni, a cura della Provincia” sono soppresse.
Art. 17
Modifiche alla legge
regionale 23 giugno 2016, n. 15
1. All’articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 giugno 2016, n. 15,
(Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il
dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria) sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: “in quanto operante” sono aggiunte le seguenti: “anche in via
complementare” ed è soppressa la parola: “solo”;
b)
dopo le parole: “in qualunque modo denominate” sono aggiunte le seguenti: “che
consentano l’integrale copertura delle posizioni debitorie” e sono soppresse le
parole: “per l’evento”.
Art. 18
Disposizioni per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini
con disabilità
1. La
Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con
disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità), così come ratificata dalla Regione Puglia con deliberazione della
giunta regionale 26 maggio 2009, n. 899, nonché della normativa statale e
regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali,
promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul
territorio regionale.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 2,
è istituito apposito fondo denominato “Fondo per la piena accessibilità dei
parco giochi ai bambini disabili” destinato al rimborso delle spese sostenute e
documentate da parte dei comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la
realizzazione dei lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle esigenze
dei bambini diversamente abili mediante l’inserimento di giochi da essi
fruibili, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
3. La
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le
modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l’entità
massima del finanziamento, le modalità di erogazione delle somme e di verifica
dell’effettiva realizzazione dei lavori.
Art. 19
Disposizioni in materia di assistenza ai malati oncologici
1. Allo
scopo di assicurare la continuità assistenziale ai malati oncologici della
regione Puglia, in fase avanzata e avanzatissima, e alle loro famiglie,
nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata per
l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione
finanziaria di euro 150 mila.
Art. 20
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della
caccia e della pesca
1. Le
funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla
Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate
anche mediante forme di avvalimento e convenzione.
2. Il
personale delle Province e della città metropolitana addetto alle funzioni e ai
compiti in materia di caccia e pesca è trasferito alla Regione con la medesima
decorrenza in attuazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni).
3. La
Sezione regionale personale e organizzazione adotta i conseguenti atti anche ai
fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), dalle suddette disposizioni della I. 56/2014,
nonché delle correlate disposizioni attuative in materia di personale e di altri
profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città
metropolitane.
4. Gli
oneri rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a
complessivi euro 53 mila per l’anno 2016 ed euro 109 mila a decorrere dall’anno
2017, necessari alla contrattualizzazione di quattro unità lavorative, trovano
copertura nell’ambito della missione 1, programma 10, titolo 1 del bilancio di
previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia.
Art. 21
Disposizioni in materia di recupero e valorizzazione delle cave
dismesse
1. Per la
realizzazione di programmi di intervento che consentono il recupero delle cave
dismesse presenti nel territorio regionale e l’utilizzazione delle stesse ai
fini del riuso delle acque reflue, per le sole spese di studio e progettazione,
nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2, è assegnata per l’esercizio
finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di
euro 100 mila.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione \ Puglia.
Data a
Bari, addì 9 Agosto 2016
Vedi allegati:
Allegato I
-(Assestamento al bilancio di
previsione entrate)
-(Assestamento al bilancio di
previsione spese)
-(Variazioni al bilancio
pluriennale spese per Missione Programma e Titolo)
-(Variazioni al bilancio
pluriennale entrate per Titolo)
-(Quadro
generale riassuntivo)
-(Verifica
di congruità dell'accertamento al fondo crediti di dubbia esigibiltà)
Allegato II
- (Nota
integrativa all'assestamento e variazione al Bilancio di Previsione della
Regione Puglia 2016-2018)