Art. 1
Finalità
1.
Con le presenti disposizioni la Regione Puglia, in attuazione della direttiva
2010/31/UE del 19 maggio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla prestazione energetica nell’edilizia e nel rispetto dei principi
fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti
e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici
nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il
catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); fissa i
principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli
impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli
edifici.
2.
Ai sensi del comma 1 la Regione:
a)
disciplina le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni
sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari
riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei
consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione
Puglia;
b)
istituisce:
1.
il “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione
energetica”;
2.
l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di
ispezione;
3.
l’elenco regionale dei professionisti registrati nel sistema regionale per la
trasmissione degli attestati di prestazione energetica degli
edifici;
c)
definisce:
1.
i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei
rapporti di ispezione;
2.
i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli
attestati di prestazione energetica trasmessi;
3.
i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui
affidare le attività di ispezione sugli impianti
termici;
4.
le modalità di gestione del “Catasto regionale degli impianti termici e degli
attestati di prestazione energetica”;
d)
recepisce la direttiva 2010/31/UE e i provvedimenti nazionali di recepimento;
adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica
degli edifici contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme
tecniche nazionali di cui ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015. 3.
I contenuti del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.
74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
costituiscono riferimento minimo inderogabile e si applicano integralmente,
ove non espressamente stabilito in maniera diversa dalla presente legge o dai
provvedimenti attuativi da adottarsi da parte della Giunta
regionale.
4.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al D.lgs.
192/2005 e al decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE).
Titolo
I
Disciplina
delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello
stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R.
74/2013
Art. 2
Autorità
competenti
1. La
Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le
autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e
ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria
competenza. (1) Inoltre, al fine di
garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli
impianti termici avviate ai sensi dell’articolo
4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento
per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo
e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del
territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuno per il
proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2.
I comuni devono comunicare al competente ufficio regionale entro il termine del
31 dicembre 2017 la volontà di voler proseguire lo svolgimento delle attività di
cui al titolo I. Qualora non vi provvedano oppure dichiarino, anche
successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse sono svolte
dalla provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della
Regione.
3.
In caso di inadempienza delle province per le attività di accertamento e
ispezione degli impianti termici la Regione attiva gli opportuni poteri
sostitutivi, previa diffida a provvedere. Le autorità competenti possono
svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio
personale o affidando il servizio a un organismo esterno avente le
caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013. Nel seguito si
indica con “soggetto esecutore” l’autorità competente o, se del caso,
l’organismo esterno delegato all’esecuzione degli accertamenti e delle
ispezioni. Nello svolgimento delle funzioni delegate, le autorità competenti
possono promuovere specifiche intese con le associazioni di categoria e dei
cittadini, atte a consentire, nel rispetto delle funzioni pubbliche, l’ordinato
svolgimento delle attività di accertamento e ispezione.
4.
L’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da
parte dei soggetti esecutori comporta l’organizzazione e la gestione di un
processo complessivo di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo,
che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli
impianti termici nel territorio di competenza.
5.
La Regione Puglia considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore
irrinunciabile e prioritario, pertanto i soggetti esecutori
dovranno:
a)
applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali e aziendali e per il settore di attività e per la località dove
sono eseguite le prestazioni;
b)
garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in
materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, devono porre in essere nei
confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i
comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela
della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e imporre al proprio personale e a tutti i
soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri
preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
c)
ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture) al fine di garantire la salvaguardia dell’occupazione, in
caso di affidamento all’esterno, l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire gli
addetti che operavano per l’appaltatore uscente già affidatario del servizio,
nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di
impresa.
6.
Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere iscritto
nell’apposito elenco regionale di cui all’articolo 6.
(1) Periodo sostituito dalla l.r.
6/2018, art. 1,
comma 1.
Art. 3
Controlli
sugli impianti termici
1.
La Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. 74/2013, adotta disposizioni di
dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli
accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.
2.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere
eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione
dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile) o all’albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l’artigianato) e abilitate ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, lettera c) (impianti di
riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e)
(impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che
gassoso). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che
impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, ove ne sussistano i
presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici e iscritte a
registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012,
n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra).
3.
I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e
manutenzione programmata, all’aggiornamento del libretto di impianto per la
climatizzazione utilizzando i modelli di cui all’allegato I del decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di
impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al
d.P.R. 74/2013).
4.
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto
da rilasciare al responsabile dell’impianto, che deve sottoscriverne copia per
ricevuta. L’originale del rapporto sarà da questi conservato e allegato al
libretto di impianto. Nel rapporto l’operatore, oltre a elencare le operazioni
eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire
la sicurezza dell’impianto, distinguendole fra “raccomandazioni” (l’impianto può
comunque restare in funzione) e “prescrizioni” (l’impianto non può restare in
servizio fino a che le stesse non siano state eseguite). L’operatore può
utilizzare come modello il rapporto di controllo di efficienza energetica
pertinente alla tipologia di impianto sottoposto a controllo di cui agli
allegati II, III, IV e V del decreto Ministero dello sviluppo economico del 10
febbraio 2014, integrandolo se necessario con gli ulteriori controlli previsti
dall’installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme
tecniche applicabili
Art. 4
Controlli
di efficienza energetica e segno identificativo “Bollino
verde”
1.
Con le cadenze di cui al comma 5, in occasione degli interventi di controllo ed
eventuale manutenzione di cui all’articolo 3, su impianti termici dotati di
sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore
alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale
maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione
con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di
12 kW, in uno dei servizi resi (climatizzazione invernale, estiva e produzione
di acqua calda sanitaria), si effettua un controllo di efficienza energetica
riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell’allegato A del
d.lgs. 192/05; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la
verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento
dell’acqua, dove previsti.
2.
La potenza dei sottosistemi di generazione di cui al comma 1, è uguale alla
somma delle potenze utili dei sottosistemi di generazione che alimentano lo
stesso sottosistema di distribuzione.
3.
I modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono quelli di cui
agli allegati II, III, IV e V del decreto del Ministero dello sviluppo economico
del 10 febbraio 2014.
4.
Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Puglia per validare
i rapporti di controllo di efficienza energetica che devono essere inviati al
soggetto esecutore come previsto dall’articolo 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013.
Tale segno è costituito da un bollino verde riportante l’anno di emissione, la
tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all’autorità
emittente competente per territorio.
5.
Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza
energetica con cadenza e il valore è stabilito con provvedimento di Giunta
regionale. Come previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 74/2013 il costo è a carico
dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio
utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere
rimborsato dall’utente senza l’applicazione di costi
aggiuntivi.
6.
I valori dei segni identificativi sono determinati dalla Regione Puglia tenendo
conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti al fine di
coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente
eserciti e manutenuti, nonché per la gestione del “Catasto degli impianti
termici”.
7.
A partire dal 1° gennaio 2020 l’acquisizione dei bollini da parte dei
manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio
digitale. (2) L’acquisto on-line dei
bollini, potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il
manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all’uopo
abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per
conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e
l’associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le
parti.
8.
In caso l’acquisizione venga svolta dalle associazioni, queste ultime provvedono
a caricare il titolo direttamente nel portafoglio digitale del manutentore nel
cui interesse l’acquisto è stato effettuato.
(2) Parole gia sostituite dalla l.r.
6/2018, art. 2,
comma 1, sono state nuovamente sostituite dalla l.r. 44/2019, art. 1,
comma 1.
Art. 5
Accertamenti
e ispezioni sugli impianti termici
1.
Le autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle
ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell’esercizio degli
impianti termici per la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua
calda sanitaria. L’ispezione deve inoltre individuare il corretto
dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico
dell’edificio.
2.
Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici: a)
impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore
collegati a impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale
non minore di 10 kW; b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile
nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di
12 kW.
3.
Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW,
dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o
GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda
sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile
nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di
efficienza energetica è sostitutivo dell’ispezione.
4.
Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si
avvalgono della figura dell’ispettore di impianti termici.
5.
I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell’apposito rapporto di
prova, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a
cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato.
Art. 6
Elenco
regionale ispettori degli impianti termici
1.
L’attività ispettiva può essere affidata e svolta solo da personale iscritto
nell’apposito elenco regionale denominato “Elenco regionale ispettori degli
impianti termici”.
2.
Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale:
a)
i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato
c), punto 7, che hanno positivamente superato un corso di qualificazione
professionale riconosciuto dalla Regione;
b)
i soggetti che hanno maturato esperienza significativa, attestata da parte
dell’autorità competente o organismo da essa delegato, nell’attuazione della
precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di
efficienza energetica previa riqualificazione
professionale.
3.
Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b), e quindi idonei
all’esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti, da
almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 74/2013 purché superino con profitto uno specifico corso di
riqualificazione teorico/pratico predisposto da ENEA o altro ente riconosciuto
dalla Regione Puglia della durata minima di sessantaquattro
ore.
4.
Le attività formative, ivi compresi i corsi di qualificazione e riqualificazione
professionale, nonché le contemplate attività di aggiornamento professionale
delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai sensi dell’articolo 9, comma
6, del D.P.R. 74/2013 o da organismi formativi accreditati in conformità alla
vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata
esperienza nel settore della formazione impiantistica
termoidraulica.
5.
Gli organismi formativi di cui al comma 4, devono essere in condizione di
terzietà, sotto il profilo funzionale, gestionale e proprietario, con gli
organismi esterni cui siano eventualmente affidate attività d’ispezione in
attuazione delle presenti disposizioni.
6.
L’elenco dei soggetti qualificati all’esercizio delle attività di ispezione è di
pubblica consultazione e contiene, oltre all’anagrafica aziendale o
professionale, l’indicazione dei requisiti di ammissione, del corso di
abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo
effettuati.
7.
La Regione promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale
continua, la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed
esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull’attività dei soggetti ed enti
abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento
professionale.
Art.
7
Relazione
biennale sulle ispezioni degli impianti termici
1.
Le autorità competenti ogni due anni trasmettono alla Regione Puglia una
relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della
gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli
impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio, e
indicando puntualmente il numero degli impianti censiti, dichiarati, accertati e
ispezionati.
2.
In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di
cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019.
(2)
(2) Comma sostituito dalla l.r.
44/2019, art. 2,
comma 1.
Art. 8
Sanzioni
e attività sanzionatoria
1.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma
5, del D.P.R. 74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2.
Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i
controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R.
445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 3, 4 e
5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del
D.P.R. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del
condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora
non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di
climatizzazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del D.lgs.
192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 500 e non
superiore a euro 3.000.
4.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provvede a
redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7,
comma 2, del D.lgs. 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 6.000. L’autorità competente in
materia di controlli, che applica la sanzione, comunica alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
5.
Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e
delle presenti disposizioni sono le seguenti:
a)
assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte
dei soggetti competenti. L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del
libretto di impianto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100 a euro 600;
b)
mancato invio della scheda identificativa (scheda n. 1 del libretto di
impianto per la climatizzazione di cui all’allegato I al decreto ministeriale
10 febbraio 2014) ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa
degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del responsabile dell’impianto da euro 100 a euro
600;
c)
mancata comunicazione nomina o revoca incarico terzo responsabile.
L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione prevista dall’articolo
6, comma 5, del D.P.R. 74/2013 comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600;
d)
mancato invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica.
L’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio del rapporto di controllo
dell’efficienza energetica come previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R.
74/2013 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a
carico del responsabile dell’impianto da euro 50 a euro
300;
e)
mancata comunicazione della nomina o revoca incarico amministratore di
condominio. L’Amministratore di condominio servito da impianto di
riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità
stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, omette di
comunicare la propria nomina all’autorità competente per territorio incorre
nella sanzione amministrativa da euro 100 a euro
600.
6.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal
d.lgs. 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie e all’introito delle stesse provvede
l’autorità competente.
7.
Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli
impianti saranno imputate a8. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione
prevista l’autorità competente diffida il responsabile di impianto a effettuare,
entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le
irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato
rispetto della diffida, l’autorità competente provvede a irrogare la
sanzione.
9.
Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine
alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti l’autorità competente
può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato all’irrogazione
della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal d.lgs. 192/2005
rispetto all’importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità
dell’inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare
attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le
irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi
entro il termine previsto, l’autorità competente applica il restante importo
della sanzione.
10.
Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. 689/1981,
processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito la notifica al
trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste
dalla normativa vigente.
11.
Per tutte le sanzioni il titolare dell’azione è il responsabile dell’ente da cui
dipende l’organo accertatore. I proventi spettano. all’ente accertatore. Per.
quanto non previsto all’articolo 8, si applicano le disposizioni della I.
689/1981.
12.
Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati
dagli enti competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle
presenti disposizioni.
Titolo
II
Disciplina
delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle
attività di certificazione energetica degli edifici (D.P.R.
75/2013).
Art. 9
Attestato
di prestazione energetica
1.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e
trasmettono l’attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite
la procedura on-line predisposta dalla Regione Puglia, utilizzando il file
standard XML esitato dal CTI ed ENEA al fine di garantire la compatibilità con
il sistema informativo nazionale SIAPE.
2.
Ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 l’attestato di prestazione
energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli
sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a
vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in
cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o
locazione.
3.
Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli
attestati di prestazione energetica si fa riferimento alle disposizioni di legge
in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti. l soggetto che riveste il
ruolo di responsabile dell’impianto termico.
Art. 10
Controlli
sugli attestati di prestazione energetica
1.
I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli
attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui
all’articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati
all’articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all’articolo 5 del decreto interministeriale
26 giugno 2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l’estrazione del campione sono
stabilite dalla Giunta Regionale.
2.
La Giunta Regionale stabilisce il piano e le procedure che consentono i
controlli di cui al comma 1.
3.
Le autorità competenti di cui all’articolo 2 provvedono a effettuare
l’accertamento della veridicità di quanto indicato negli annunci commerciali di
cui al all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 192/2005.
4.
La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione
energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei
relativi costi.
Art. 11
Registrazione
e accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio
degli attestati di prestazione energetica
1.
L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la
Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei
richiedenti.
2.
L’accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante
l’apposito applicativo nell’ambito del portale denominato “Sistema Puglia”,
prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione
presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell’elenco regionale
e l’assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione
telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i
requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.
Art. 12
Contributo
per l’accesso al sistema regionale di accreditamento
1.
Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti
interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100,
da versare all’atto della domanda secondo le modalità
indicate.
2.
Per l’inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei
soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per
ciascun attestato, da versare all’atto del rilascio o della trasmissione secondo
le modalità indicate.
3.
Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75
per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità
di cui all’articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai
soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con
deliberazione di Giunta regionale e ripartiti a ogni autorità competente in
proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza
delle stesse.
Art. 13
Sanzioni
e attività sanzionatoria
1.
L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del D.lgs. 192/2005
è trasmesso, da parte del soggetto certificatore, al sistema informativo
regionale e, successivamente, reso al cliente in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5,
del decreto interministeriale 26 giugno 2015 la sottoscrizione con firma
digitale ha valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato
digitalmente resta valido a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del
contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma
digitale.
2.
Le autorità competenti che ricevono l’attestato di cui al comma 1 eseguono i
controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R.
445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo.
3.
Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione
energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di
cui all’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 è punito con una sanzione amministrativa
non inferiore a euro 700 e non superiore a euro 4.200. L’autorità competente,
che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs.
192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a euro 3.000 e non superiore a euro
18.000.
5.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto
dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 192/2005, il proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a euro 3.000 e non superiore a euro
18.000.
6.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di
locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 192/2005, il
proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e
non superiore a euro 1.800.
7.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare í parametri energetici
nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6,
comma 8, del d.lgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 3.000.
8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della I. 689/
1981, titolare dell’azione è il responsabile dell’ente da cui dipende l’organo
accertatore. l proventi spettano all’ente accertatore. Per quanto non previsto
si applicano le disposizioni della I. 689/1981.
9.
Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere
utilizzati dalle autorità competenti per finanziare azioni inerenti
l’applicazione delle presenti disposizioni.
Titolo
III
Istituzione
del “Catasto regionale degli impianti termici
e
degli attestati di prestazione energetica”.
Art. 14
Catasto
energetico regionale
1.
La Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 10, comma 4, lettera a) del
D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo e unitario, i dati
relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle
attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e
l’implementazione di un sistema informativo unico regionale per il censimento
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica; al
fine di consentire un agevole utilizzo in funzione delle diverse competenze,
esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità e
articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere integrato con il
sistema informativo relativo agli attestati di prestazione energetica degli
edifici di cui al titolo II.
2.
Il sistema unico informativo regionale di cui al comma 1, assume la
denominazione di “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di
prestazione energetica” e sarà denominato “Catasto energetico regionale”; in
esso dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici
istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli
attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel
territorio regionale.
3.
Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l’implementazione e
la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione
e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività
svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti
termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili
degli impianti, articolato in base alla potenza, all’efficienza e ai fattori di
emissione degli impianti stessi incidendo maggiormente sugli impianti meno
efficienti e più inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio
regionale. L’entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono
stabilite con provvedimento di Giunta regionale.
Art. 15
Obiettivi
1.
Il Catasto energetico regionale permette la dematerializzazione dei documenti,
delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la
gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica
degli edifici e ha i seguenti obiettivi:
a)
assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici e omogenei sul
territorio regionale;
b)
realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici;
c)
la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio
delle attività di ispezione sugli impianti termici;
d)
la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori
energetici;
e)
gestire, attraverso lo strumento del portafoglio digitale, il versamento dei
contributi da parte degli utenti del Catasto energetico regionale a beneficio
della Regione Puglia per l’accesso al sistema di accreditamento e per la
registrazione delle singole attestazioni di prestazione
energetica.
Art. 16
Gestione
del Catasto energetico regionale
1.
La Regione Puglia anche tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvede alle
seguenti attività:
a)
gestione telematica del “Catasto energetico regionale” in tutte le sue
componenti;
b)
coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti
disposizioni;
c)
supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e
ispezioni sui dati degli impianti termici;
d)
supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di
prestazione energetica e i collegi o ordini professionali di appartenenza in
ordine all’utilizzo della procedura telematica;
e)
estrazione ed elaborazione dei dati necessari a Regione , Puglia per la
predisposizione della relazione biennale relativa alle attività ispettive
espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini
programmatori che necessitano dei dati registrati all’interno del Catasto
energetico regionale;
f)
gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle
informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei
dati ricevuti;
g)
predisposizione di campagne informative verso gli utenti ed i soggetti
interessati;
h)
la predisposizione della manualistica relativa alle procedure telematiche per
l’accesso al Catasto e destinata alle differenti categorie di
utenti;
i)
generare il codice impianto da indicare nella relativa targa dell’impianto di
cui all’articolo 17;
j)
predisporre i modelli di comunicazione da ricondurre all’impianto di
riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti
e provvedimenti;
k)
gestire attraverso il sistema telematico la documentazione relativa ai
controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in
esercizio sul territorio regionale;
I)
rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla
normativa.
2.
Ai fini indicati al comma 1, il Servizio regionale preposto, nell’ambito delle
risorse rivenienti dalla previsione formulata al dall’articolo 14, comma 3, è
autorizzato a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della
progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema
automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per
il catasto degli impianti termici.
3.
Nell’ambito della gestione del Catasto energetico regionale, le autorità
competenti sono tenute in particolare:
a)
a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti
localmente, nel “Catasto energetico regionale”;
b)
al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non
inferiore a un mese solare;
c)
alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle
installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul
territorio di propria competenza.
Art. 17
“Targa
identificativa” dell’impianto termico
1.
La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto
in modo univoco attraverso il codice impianto.
2.
La distribuzione agli utenti finali avviene con l’ausilio degli operatori del
settore in fase di installazione o manutenzione dell’impianto e sarà oggetto di
apposita campagna di informazione agli utenti finali. A tal fine le autorità
competenti possono sottoscrivere, appositi accordi per la distribuzione
coinvolgendo ai rispettivi livelli le associazioni dei consumatori riconosciute
dalla Regione Puglia e iscritte nell’apposito albo di cui alla legge
regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l’attuazione delle politiche in
favore dei consumatori e degli utenti).
3.
Il codice generato dal sistema informativo regionale all’atto della prima
registrazione dell’impianto, deve inoltre essere obbligatoriamente riportato sul
libretto di impianto e nell’apposito spazio presente nei vari modelli di
comunicazione da trasmettere all’autorità competente.
4.
Nel caso di impianti composti da più generatori, il codice dell’impianto è
unico.
Art. 18
Formazione
e informazione
1.
La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti
abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di
controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i
collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo
regionale, d’intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di
formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli
edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l’allegato 1 del
D.P.R. 75/2013 “Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati
alla certificazione energetica degli edifici”, erogabile anche mediante
l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l’attività di controllo
e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un’applicazione
corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015
(linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui
all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2019, devono
frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi
elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013. (3)
2.
La Regione Puglia promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte ai
cittadini, volte a favorire l’introduzione di sistemi di climatizzazione
moderni, ad alta efficienza e ambientalmente compatibili e l’attuazione di
quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE) in collaborazione con l’ENEA.
3.
La Regione promuove intese con gli enti locali, ENEA, associazioni e ordini
professionali per l’attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e
2.
(3) Parole gia sostituite dalla l.r.
6/2018, art. 3,
comma 1, sono state nuovamente sostituite dalla l.r.
44/2019, art. 3,
comma 1.
Art. 19
Norma
transitoria e finale
1.
La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna
delle sue sezioni sarà individuata con apposita determinazione del dirigente del
Servizio energie rinnovabili e reti all’esito delle concertazioni tecniche con i
soggetti istituzionali competenti in materia.
2.
A far data dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il
regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 (Regolamento per l’attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione,
ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale)
e sono revocate:
a)
la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - D.lgs. 192/2005
“Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici.
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la
Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee
Guida di prima applicazione del Regolamento;
b)
la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1008 - D.lgs. 192/2005
“Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici.
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione
Professionale. Procedure per l’autorizzazione”;
c)
la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo 21 ottobre 2010, n. 231 - Regolamento regionale 10
febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi del D.lgs. 192/2005” - Accreditamento Certificatori
Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditamento certificatori
energetici;
d)
la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo 16 aprile 2010, n. 68 - Regolamento regionale 10
febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi del D.lgs. 192/2005” - Accreditamento Certificatori
Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura
Telematica;
e)
la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo 9 aprile 2010, n. 60 - Regolamento regionale 10
febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi del D.lgs. 192/2005” - Procedura per l’iscrizione nell’Elenco
regionale dei certificatori energetici e relativi
costi.
3.
Le attività di accertamento e ispezione già avviate dalle autorità competenti di
cui all’articolo
4, comma 2, del r.r. 24/2007, conservano la loro validità e sono portate a
termine entro il 31 dicembre 2017.
4.
A partire dal 10 maggio 2017 le attività di accertamento e ispezione svolte su
tutto il territorio regionale si conformano alle presenti disposizioni
normative.
5.
La spesa derivante dall’istituzione del “Catasto energetico regionale” è stata
determinata sulla base del costo stimato per la convenzione e della ulteriore
necessaria ai fini dell’avvio e della messa a regime del medesimo. Agli oneri
derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede mediante l’istituzione nel
bilancio di previsione autonomo della Regione di apposito capitolo di spesa
nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, capitolo denominato “Spese
funzionamento Catasto energetico regionale”, con una dotazione finanziaria per
l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, alla cui
copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal
titolo 3, tipologia 1, categoria 2, capitolo di entrata di nuova istituzione
denominato “Contributi funzionamento Catasto energetico regionale “ con una
previsione di entrata per l’anno 2016 di euro 100 mila. Per gli esercizi
finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale
e pluriennale.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.