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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
36
Data
05/12/2016
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale
Note
Bollettino n° 141 pubblicato il 09-12-2016
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prestazione energetica nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione:

a) disciplina le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Puglia;

b) istituisce:

1. il “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica”;

2. l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione;

3. l’elenco regionale dei professionisti registrati nel sistema regionale per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica degli edifici;

c) definisce:

1. i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;

2. i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi;

3. i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

4. le modalità di gestione del “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica”;

d) recepisce la direttiva 2010/31/UE e i provvedimenti nazionali di recepimento; adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali di cui ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015. 3. I contenuti del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) costituiscono riferimento minimo inderogabile e si applicano integralmente, ove non espressamente stabilito in maniera diversa dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi da adottarsi da parte della Giunta regionale.

4. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al D.lgs. 192/2005 e al decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Titolo I

Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013

Art. 2

Autorità competenti

1. La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. (1) Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni devono comunicare al competente ufficio regionale entro il termine del 31 dicembre 2017 la volontà di voler proseguire lo svolgimento delle attività di cui al titolo I. Qualora non vi provvedano oppure dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse sono svolte dalla provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione.

3. In caso di inadempienza delle province per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici la Regione attiva gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio personale o affidando il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013. Nel seguito si indica con “soggetto esecutore” l’autorità competente o, se del caso, l’organismo esterno delegato all’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. Nello svolgimento delle funzioni delegate, le autorità competenti possono promuovere specifiche intese con le associazioni di categoria e dei cittadini, atte a consentire, nel rispetto delle funzioni pubbliche, l’ordinato svolgimento delle attività di accertamento e ispezione.

4. L’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da parte dei soggetti esecutori comporta l’organizzazione e la gestione di un processo complessivo di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza.

5. La Regione Puglia considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto i soggetti esecutori dovranno:

a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;

b) garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, devono porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;

c) ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) al fine di garantire la salvaguardia dell’occupazione, in caso di affidamento all’esterno, l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire gli addetti che operavano per l’appaltatore uscente già affidatario del servizio, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa.

6. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere iscritto nell’apposito elenco regionale di cui all’articolo 6.

(1) Periodo sostituito dalla l.r. 6/2018, art. 1, comma 1.

 

Art. 3

Controlli sugli impianti termici

1. La Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. 74/2013, adotta disposizioni di dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile) o all’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) e abilitate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, ove ne sussistano i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici e iscritte a registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

3. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all’aggiornamento del libretto di impianto per la climatizzazione utilizzando i modelli di cui all’allegato I del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al d.P.R. 74/2013).

4. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L’originale del rapporto sarà da questi conservato e allegato al libretto di impianto. Nel rapporto l’operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell’impianto, distinguendole fra “raccomandazioni” (l’impianto può comunque restare in funzione) e “prescrizioni” (l’impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite). L’operatore può utilizzare come modello il rapporto di controllo di efficienza energetica pertinente alla tipologia di impianto sottoposto a controllo di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014, integrandolo se necessario con gli ulteriori controlli previsti dall’installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili

 

Art. 4

Controlli di efficienza energetica e segno identificativo “Bollino verde”

1. Con le cadenze di cui al comma 5, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 3, su impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uno dei servizi resi (climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria), si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell’allegato A del d.lgs. 192/05; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

2. La potenza dei sottosistemi di generazione di cui al comma 1, è uguale alla somma delle potenze utili dei sottosistemi di generazione che alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. I modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono quelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014.

4. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Puglia per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che devono essere inviati al soggetto esecutore come previsto dall’articolo 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno è costituito da un bollino verde riportante l’anno di emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all’autorità emittente competente per territorio.

5. Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e il valore è stabilito con provvedimento di Giunta regionale. Come previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall’utente senza l’applicazione di costi aggiuntivi.

6. I valori dei segni identificativi sono determinati dalla Regione Puglia tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, nonché per la gestione del “Catasto degli impianti termici”.

7. A partire dal 1° gennaio 2020 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. (2) L’acquisto on-line dei bollini, potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all’uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l’associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti.

8. In caso l’acquisizione venga svolta dalle associazioni, queste ultime provvedono a caricare il titolo direttamente nel portafoglio digitale del manutentore nel cui interesse l’acquisto è stato effettuato.

(2) Parole gia  sostituite dalla l.r. 6/2018, art. 2, comma 1, sono state nuovamente sostituite dalla l.r. 44/2019, art. 1, comma 1.

 

Art. 5

Accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria. L’ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.

2. Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici: a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati a impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW; b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

3. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell’ispezione.

4. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura dell’ispettore di impianti termici.

5. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell’apposito rapporto di prova, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato.

 

Art. 6

Elenco regionale ispettori degli impianti termici

1. L’attività ispettiva può essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell’apposito elenco regionale denominato “Elenco regionale ispettori degli impianti termici”.

2. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale:

a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato c), punto 7, che hanno positivamente superato un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione;

b) i soggetti che hanno maturato esperienza significativa, attestata da parte dell’autorità competente o organismo da essa delegato, nell’attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica previa riqualificazione professionale.

3. Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b), e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 purché superino con profitto uno specifico corso di riqualificazione teorico/pratico predisposto da ENEA o altro ente riconosciuto dalla Regione Puglia della durata minima di sessantaquattro ore.

4. Le attività formative, ivi compresi i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché le contemplate attività di aggiornamento professionale delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del D.P.R. 74/2013 o da organismi formativi accreditati in conformità alla vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica.

5. Gli organismi formativi di cui al comma 4, devono essere in condizione di terzietà, sotto il profilo funzionale, gestionale e proprietario, con gli organismi esterni cui siano eventualmente affidate attività d’ispezione in attuazione delle presenti disposizioni.

6. L’elenco dei soggetti qualificati all’esercizio delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e contiene, oltre all’anagrafica aziendale o professionale, l’indicazione dei requisiti di ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati.

7. La Regione promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull’attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale.

 

Art. 7

Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. Le autorità competenti ogni due anni trasmettono alla Regione Puglia una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio, e indicando puntualmente il numero degli impianti censiti, dichiarati, accertati e ispezionati.

2. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019. (2)

(2) Comma sostituito dalla l.r. 44/2019, art. 2, comma 1.

 

Art. 8

Sanzioni e attività sanzionatoria

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del D.lgs. 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 3.000.

4. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 6.000. L’autorità competente in materia di controlli, che applica la sanzione, comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e delle presenti disposizioni sono le seguenti:

a) assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti. L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600;

b) mancato invio della scheda identificativa (scheda n. 1 del libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’allegato I al decreto ministeriale 10 febbraio 2014) ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10). L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile dell’impianto da euro 100 a euro 600;

c) mancata comunicazione nomina o revoca incarico terzo responsabile. L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione prevista dall’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 74/2013 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600;

d) mancato invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica. L’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica come previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 74/2013 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile dell’impianto da euro 50 a euro 300;

e) mancata comunicazione della nomina o revoca incarico amministratore di condominio. L’Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, omette di comunicare la propria nomina all’autorità competente per territorio incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.

6. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all’introito delle stesse provvede l’autorità competente.

7. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate a8. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista l’autorità competente diffida il responsabile di impianto a effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, l’autorità competente provvede a irrogare la sanzione.

9. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti l’autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato all’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal d.lgs. 192/2005 rispetto all’importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità dell’inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto, l’autorità competente applica il restante importo della sanzione.

10. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. 689/1981, processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

11. Per tutte le sanzioni il titolare dell’azione è il responsabile dell’ente da cui dipende l’organo accertatore. I proventi spettano. all’ente accertatore. Per. quanto non previsto all’articolo 8, si applicano le disposizioni della I. 689/1981.

12. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati dagli enti competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni.

 

 

Titolo II

Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 75/2013).

 

Art. 9

Attestato di prestazione energetica

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l’attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura on-line predisposta dalla Regione Puglia, utilizzando il file standard XML esitato dal CTI ed ENEA al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale SIAPE.

2. Ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 l’attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

3. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti. l soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto termico.

 

Art. 10

Controlli sugli attestati di prestazione energetica

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all’articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all’articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all’articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l’estrazione del campione sono stabilite dalla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale stabilisce il piano e le procedure che consentono i controlli di cui al comma 1.

3. Le autorità competenti di cui all’articolo 2 provvedono a effettuare l’accertamento della veridicità di quanto indicato negli annunci commerciali di cui al all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 192/2005.

4. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi.

 

Art. 11

Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.

2. L’accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito applicativo nell’ambito del portale denominato “Sistema Puglia”, prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell’elenco regionale e l’assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.

 

Art. 12

Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento

1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100, da versare all’atto della domanda secondo le modalità indicate.

2. Per l’inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato, da versare all’atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate.

3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all’articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con deliberazione di Giunta regionale e ripartiti a ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse.

 

Art. 13

Sanzioni e attività sanzionatoria

1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del D.lgs. 192/2005 è trasmesso, da parte del soggetto certificatore, al sistema informativo regionale e, successivamente, reso al cliente in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 la sottoscrizione con firma digitale ha valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

2. Le autorità competenti che ricevono l’attestato di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 700 e non superiore a euro 4.200. L’autorità competente, che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs. 192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 3.000 e non superiore a euro 18.000.

5. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 3.000 e non superiore a euro 18.000.

6. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 1.800.

7. In caso di violazione dell’obbligo di riportare í parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, del d.lgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 3.000. 8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della I. 689/ 1981, titolare dell’azione è il responsabile dell’ente da cui dipende l’organo accertatore. l proventi spettano all’ente accertatore. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della I. 689/1981.

9. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle autorità competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni.

 

Titolo III

Istituzione del “Catasto regionale degli impianti termici

e degli attestati di prestazione energetica”.

 

Art. 14

Catasto energetico regionale

1. La Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo e unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l’implementazione di un sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità e articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere integrato con il sistema informativo relativo agli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al titolo II.

2. Il sistema unico informativo regionale di cui al comma 1, assume la denominazione di “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica” e sarà denominato “Catasto energetico regionale”; in esso dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale.

3. Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l’implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza, all’efficienza e ai fattori di emissione degli impianti stessi incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L’entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite con provvedimento di Giunta regionale.

 

Art. 15

Obiettivi

1. Il Catasto energetico regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici e ha i seguenti obiettivi:

a) assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici e omogenei sul territorio regionale;

b) realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

c) la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;

d) la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici;

e) gestire, attraverso lo strumento del portafoglio digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto energetico regionale a beneficio della Regione Puglia per l’accesso al sistema di accreditamento e per la registrazione delle singole attestazioni di prestazione energetica.

 

Art. 16

Gestione del Catasto energetico regionale

1. La Regione Puglia anche tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvede alle seguenti attività:

a) gestione telematica del “Catasto energetico regionale” in tutte le sue componenti;

b) coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;

c) supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici;

d) supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all’utilizzo della procedura telematica;

e) estrazione ed elaborazione dei dati necessari a Regione , Puglia per la predisposizione della relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all’interno del Catasto energetico regionale;

f) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;

g) predisposizione di campagne informative verso gli utenti ed i soggetti interessati;

h) la predisposizione della manualistica relativa alle procedure telematiche per l’accesso al Catasto e destinata alle differenti categorie di utenti;

i) generare il codice impianto da indicare nella relativa targa dell’impianto di cui all’articolo 17;

j) predisporre i modelli di comunicazione da ricondurre all’impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti;

k) gestire attraverso il sistema telematico la documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale;

I) rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, il Servizio regionale preposto, nell’ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata al dall’articolo 14, comma 3, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

3. Nell’ambito della gestione del Catasto energetico regionale, le autorità competenti sono tenute in particolare:

a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel “Catasto energetico regionale”;

b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore a un mese solare;

c) alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.

 

Art. 17

“Targa identificativa” dell’impianto termico

1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso il codice impianto.

2. La distribuzione agli utenti finali avviene con l’ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell’impianto e sarà oggetto di apposita campagna di informazione agli utenti finali. A tal fine le autorità competenti possono sottoscrivere, appositi accordi per la distribuzione coinvolgendo ai rispettivi livelli le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Puglia e iscritte nell’apposito albo di cui alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti).

3. Il codice generato dal sistema informativo regionale all’atto della prima registrazione dell’impianto, deve inoltre essere obbligatoriamente riportato sul libretto di impianto e nell’apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all’autorità competente.

4. Nel caso di impianti composti da più generatori, il codice dell’impianto è unico.

 

Art. 18

Formazione e informazione

1. La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d’intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l’allegato 1 del D.P.R. 75/2013 “Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici”, erogabile anche mediante l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l’attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2019, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013. (3)

2. La Regione Puglia promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, volte a favorire l’introduzione di sistemi di climatizzazione moderni, ad alta efficienza e ambientalmente compatibili e l’attuazione di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in collaborazione con l’ENEA.

3. La Regione promuove intese con gli enti locali, ENEA, associazioni e ordini professionali per l’attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2.

(3) Parole gia  sostituite dalla l.r. 6/2018, art. 3, comma 1, sono state nuovamente sostituite dalla l.r. 44/2019, art. 3, comma 1.

 

Art. 19

Norma transitoria e finale

1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna delle sue sezioni sarà individuata con apposita determinazione del dirigente del Servizio energie rinnovabili e reti all’esito delle concertazioni tecniche con i soggetti istituzionali competenti in materia.

2. A far data dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 (Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale) e sono revocate:

a) la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - D.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento;

b) la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1008 - D.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione”;

c) la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 21 ottobre 2010, n. 231 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.lgs. 192/2005” - Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditamento certificatori energetici;

d) la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 16 aprile 2010, n. 68 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.lgs. 192/2005” - Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura Telematica;

e) la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 9 aprile 2010, n. 60 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.lgs. 192/2005” - Procedura per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi.

3. Le attività di accertamento e ispezione già avviate dalle autorità competenti di cui all’articolo 4, comma 2, del r.r. 24/2007, conservano la loro validità e sono portate a termine entro il 31 dicembre 2017.

4. A partire dal 10 maggio 2017 le attività di accertamento e ispezione svolte su tutto il territorio regionale si conformano alle presenti disposizioni normative.

5. La spesa derivante dall’istituzione del “Catasto energetico regionale” è stata determinata sulla base del costo stimato per la convenzione e della ulteriore necessaria ai fini dell’avvio e della messa a regime del medesimo. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione di apposito capitolo di spesa nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, capitolo denominato “Spese funzionamento Catasto energetico regionale”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal titolo 3, tipologia 1, categoria 2, capitolo di entrata di nuova istituzione denominato “Contributi funzionamento Catasto energetico regionale “ con una previsione di entrata per l’anno 2016 di euro 100 mila. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.