Capo
I
Modifiche
alla legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 36
Art. 1
Modifica
all’articolo 4
della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 36
1.
Al comma 7 dell’articolo 4
, titolo I, della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19
maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica
nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), le parole: “dal
1° gennaio 2019”, come sostituite dall’articolo 2 della legge regionale 27 marzo
2018, n. 6, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2020”.
Art.
2
Modifica
all’articolo 7
della l.r.
36/2016
1.
Il comma 2 dell’articolo 7
, titolo I, della l.r.
36/2016 è sostituito dal seguente: “2. In fase di prima applicazione il
termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31
ottobre 2019.”.
Art.
3
Modifica
all’articolo 18
della l.r.
36/2016
1.
Al comma 1 dell’articolo 18
, titolo III, della l.r.
36/2016, le parole: “entro il 31 dicembre 2018”, come sostituite
dall’articolo 3
della l.r.
6/2018, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”.
Capo
II
Disposizioni
in materia di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione
vegetale
Art.
4
Adesione
al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione
vegetale
1.
La Regione Puglia aderisce al “Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito presso il
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con
decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.
2.
La Regione Puglia privilegia la qualificazione dei seguenti materiali di
moltiplicazione vegetale: agrumi, olivo, prunoidee, pomoidee, nocciolo, fico,
vite, carciofo o specie di interesse agrario a propagazione agamica e delle
ulteriori eventuali accessioni che il Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo potrà riconoscere idonee per tale scopo.
Art.
5
Centro
per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e centro di
premoltiplicazione (CP)
regionale
1.
La Regione Puglia sostiene le attività inerenti la gestione delle piante
madri categoria “Pre-Base” e “Base” delle accessioni libere di privative e forme
di brevetto ottenute nei diversi programmi di selezione sanitaria e clonale,
finanziati in toto o in parte dalla stessa Regione.
2.
La
Regione Puglia sostiene le attività svolte dal Centro di conservazione per la
premoltiplicazione (CCP) e dal Centro per la premoltiplicazione (CP) operanti
sul territorio regionale, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo con decreto direttoriale n. 12533 del 5
aprile 2018, emesso in forza del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047:
a)
CCP:
Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università
degli studi di Bari “Aldo Moro” per le accessioni di cui all’articolo 4, comma
2, e Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali (DiSTeBA)
dell’Università del Salento;
b)
CP:
Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia”
per le accessioni di cui all’articolo 4, comma 2.
Art.
6
Programmazione
delle attività e risorse economiche
1.
La Regione Puglia intende valorizzare gli investimenti consistenti in
strutture, attrezzature, competenze e nel germoplasma realizzati nel tempo a
vantaggio del CCP e del CP di cui all’articolo 4, comma 2, e dare continuità
all’attività di pubblico interesse dagli stessi svolta.
2.
La Giunta regionale definisce le linee guida per l’attuazione
dell’attività di cui all’articolo 4, comma 1, e dare continuità all’attività di
pubblico interesse dagli stessi svolta.
3.
La Regione Puglia, permanendo il riconoscimento di cui al d.m.
12533/2018, contribuisce annualmente a sostenere i costi di gestione ordinaria
che il CCP e il CP di cui all’articolo 5, comma 2, sopportano annualmente per
assicurare il mantenimento delle piante madri categoria “Pre-Base” e “Base”
delle accessioni di cui all’articolo 4, comma 2.
4. Nell’ambito della missione 16, programma
1, titolo 1, del bilancio regionale sono istituiti due nuovi distinti capitoli
di spesa a valere sul bilancio autonomo e con le seguenti dotazioni di cassa
annuale:
a)
C.N.I. -Contributi per sostenere i costi
di gestione ordinaria del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione
del “Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – euro 60 mila per ogni anno
solare;
b)
C.N.I. – Contributi per
sostenere i costi di gestione del Centro per la premoltiplicazione del “Centro
di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura –
Basile Caramia” – euro 160 mila per
ogni anno solare.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.