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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
44
Data
09/08/2019
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale
Note
Bollettino n. 91, pubblicato il 09/08/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Capo I

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

 

Art. 1

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

1.     Al comma 7 dell’articolo 4 , titolo I, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), le parole: “dal 1° gennaio 2019”, come sostituite dall’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 6, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2020”.

 

Art. 2

Modifica all’articolo 7 della l.r. 36/2016

1.     Il comma 2 dell’articolo 7 , titolo I, della l.r. 36/2016 è sostituito dal seguente: “2. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019.”.

 

Art. 3

Modifica all’articolo 18 della l.r. 36/2016

1.      Al comma 1 dell’articolo 18 , titolo III, della l.r. 36/2016, le parole: “entro il 31 dicembre 2018”, come sostituite dall’articolo 3 della l.r. 6/2018, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”.

 

Capo II

Disposizioni in materia di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale

 

Art. 4

Adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1.         La Regione Puglia aderisce al “Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.

2.         La Regione Puglia privilegia la qualificazione dei seguenti materiali di moltiplicazione vegetale: agrumi, olivo, prunoidee, pomoidee, nocciolo, fico, vite, carciofo o specie di interesse agrario a propagazione agamica e delle ulteriori eventuali accessioni che il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo potrà riconoscere idonee per tale scopo.

 

Art. 5

Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e centro di premoltiplicazione  (CP) regionale

1.         La Regione Puglia sostiene le attività inerenti la gestione delle piante madri categoria “Pre-Base” e “Base” delle accessioni libere di privative e forme di brevetto ottenute nei diversi programmi di selezione sanitaria e clonale, finanziati in toto o in parte dalla stessa Regione.

 2.       La Regione Puglia sostiene le attività svolte dal Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e dal Centro per la premoltiplicazione (CP) operanti sul territorio regionale, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con decreto direttoriale n. 12533 del 5 aprile 2018, emesso in forza del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047:

a)     CCP: Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” per le accessioni di cui all’articolo 4, comma 2, e Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali (DiSTeBA) dell’Università del Salento;

b)     CP: Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” per le accessioni di cui all’articolo 4, comma 2.

 

Art. 6

Programmazione delle attività e risorse economiche

1.         La Regione Puglia intende valorizzare gli investimenti consistenti in strutture, attrezzature, competenze e nel germoplasma realizzati nel tempo a vantaggio del CCP e del CP di cui all’articolo 4, comma 2, e dare continuità all’attività di pubblico interesse dagli stessi svolta.

2.         La Giunta regionale definisce le linee guida per l’attuazione dell’attività di cui all’articolo 4, comma 1, e dare continuità all’attività di pubblico interesse dagli stessi svolta.

3.         La Regione Puglia, permanendo il riconoscimento di cui al d.m. 12533/2018, contribuisce annualmente a sostenere i costi di gestione ordinaria che il CCP e il CP di cui all’articolo 5, comma 2, sopportano annualmente per assicurare il mantenimento delle piante madri categoria “Pre-Base” e “Base” delle accessioni di cui all’articolo 4, comma 2.

 4.     Nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale sono istituiti due nuovi distinti capitoli di spesa a valere sul bilancio autonomo e con le seguenti dotazioni di cassa annuale:

a)             C.N.I. -Contributi per sostenere i costi di gestione ordinaria del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione del “Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – euro 60 mila per ogni anno solare;

b)       C.N.I. – Contributi per sostenere i costi di gestione del Centro per la premoltiplicazione del “Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura – Basile        Caramia” – euro 160 mila per ogni anno solare.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.