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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
39
Data
12/12/2016
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
Note
Bollettino n° 143 pubblicato il 14-12-2016
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2016 al Servizio sanitario regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per il finanziamento dell’Accordo integrativo regionale per la medicina generale, per le maggiori spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nell’ambito del bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2016, alla missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni e alla missione 13, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 30 milioni.

2. Alla copertura degli oneri rivenienti dal comma 1, pari a euro 50 milioni, si provvede per euro 15 milioni mediante l’utilizzo dello stanziamento previsto all’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016)) e per euro 35 milioni nell’ambito della variazione di cui all’articolo 3 della presente legge.

Art. 2

Erogazione ulteriore contributo in favore dei Consorzi di bonifica commissariati

1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica) nelle more della imminente approvazione di nuove norme di riordino dei Consorzi di bonifica commissariati, la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento lì Foggi, un ulteriore contributo di euro 7 milioni, per l’anno 2016.

2. Le somme stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;

b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;

c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;

d) spese di gestione;

e) spese per contenzioso tributo 630.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziate iscritte nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), missione 20, programma 3, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2016, le cui risorse saranno iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091, missione 16, programma 1, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2016.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto .

5. Dall’attuazione del comma 4 non derivano oneri per la finanza regionale.

6. Le somme previste al comma 1, saranno decurtate dalla dotazione prevista all’articolo 19 della l.r. 1/2016.

Art . 3

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016- 2018) è apportata la variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1,della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.