(1) La l.r.
14/2011, art. 16, al fine di consentire l’attuazione della
presente legge, provvede ad erogare fino alla concorrenza di euro 11 milioni le
somme occorrenti per far fronte a determinate spese di funzionamento. Per
le stesse motivazioni la l.r.
38/2011, art.20 provvede ad erogare ulteriori 10 milioni di
euro. Sempre per le stesse motivazioni la l.r.
18/2012 , art. 14 provvede ad erogare ulteriori 10 milioni di
euro. Sempre per le stesse motivazioni la l.r.
45/2012, art. 34 provvede ad erogare euro 10 milioni per il primo
semestre 2013 e per ulteriori euro 10 milioni per il secondo semestre 2013.
Vedi anche la l.r.
4/2012 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei
consorzi di bonifica” , la l.r.
n. 37/2014, art. 23 , la l.r.
n. 40/2015, art. 5. e la l.r.
n. 37/2016, art. 2.
Art. 1
Decadenza organi consortili
1. Al fine di
agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di
bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre
2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e
Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire,
nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a
copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta
regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere
nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la
riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme
deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la
decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando
contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio
dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le
tariffe minime previste per legge.
2. Qualora si
proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di
più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.
3. Il commissario
e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e
restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino
dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
4. Il commissario
provvede, entro novanta giorni dalla nomina:
a) alla predisposizione dei piani
di classifica di cui all'articolo 2;
b) agli adempimenti previsti
dall'articolo 6.
5. Il collegio dei
revisori svolge le funzioni previste dall'articolo 239 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), nei limiti della sua compatibilità.
6. A supporto
dell'attività affidata al commissario, è istituito un Comitato tecnico composto
dal Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione, o
dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per lo sviluppo
rurale, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area programmazione e
finanza, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle
opere pubbliche, o dirigente da lui delegato. L'Area sviluppo rurale assume le
funzioni di coordinamento e segreteria del comitato.
7. Il commissario
è assistito dalla consulta di cui all'articolo 34 (Amministrazione
commissariale) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di
determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
integrale). In caso di nomina di un commissario unico per più Consorzi, lo
stesso è assistito da una consulta regionale, nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, composta da dieci membri, di cui quattro
scelti su designazione delle organizzazioni professionali del settore agricolo
riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno su
designazione delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a
livello nazionale, uno designato di concerto dalle organizzazioni sindacali, uno
designato dall'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei
miglioramenti fondiari (ANBI) Puglia, uno dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno dalle
associazioni dei consumatori a livello regionale. La Consulta regionale esprime
perentoriamente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, parere
obbligatorio consultivo nelle materie sotto indicate:
a) piano di classifica;
b) bilancio preventivo e
variazioni;
c) bilancio consuntivo.
8. Con proprio
decreto, il Presidente della Giunta regionale, al fine di ultimare
l'espletamento di quanto previsto al comma 3, può prorogare l'attività del
commissario nominato ai sensi dei commi 1 e 2 per una sola volta e per un
termine massimo di dodici mesi. (2)
(2)
La
l.r.
45/2012, art. 36, c.1 e la l.r.
n. 45/2013, art. 42, c. 4 prevedono che in deroga a quanto previsto dal
presente comma 8 il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’espletamento
di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare
l’attività del Commissario straordinario regionale nominato per un ulteriore
termine massimo di mesi dodici. Il comma 2 dell' art.
36 della l.r. n. 45/2012 prevede che nell’espletamento della propria
attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato a
nominare un sub-commissario, individuato anche tra i dipendenti regionali.Vedi
la l.r.
n. 40/2015, art. 5.
Art. 2
Piano di classifica
1. Il piano di
classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche
di bonifica, quali indicati all'articolo 3, stabilisce i parametri per la
quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei
contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il
perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli
immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. Per la
elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della
Giunta regionale, occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad
acta nominato ai sensi della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di
Consorzi di bonifica), nonché la “Guida alla classifica degli immobili per il
riparto della contribuenza”, pubblicato dall'ANBI.
3. Il piano di
classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici
giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in
parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di
pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le
relative controdeduzioni del Consorzio sono trasmessi all'Area politiche per lo
sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento
da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo
l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Art. 3
Contributi di bonifica
1. I proprietari
di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di
contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo
4, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al
pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione,
esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di
funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da
altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle
opere pubbliche di bonifica.
2. Il commissario
nominato ai sensi dell'articolo 1, entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle
spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano
annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli
indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 2.
3. Il piano di
riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per
lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.
4. I contributi
imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura
tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per
l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla
base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
5. Negli avvisi
emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono
indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui
all'articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In
presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso
di pagamento.
Art. 4
Beneficio di bonifica
1. Per beneficio
diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a
seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo
immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o
conservarne il relativo valore.
2. Il beneficio di
bonifica può essere:
a) di presidio idrogeologico dei
territori collinari e montani;
b) di difesa idraulica di
bonifica dei territori di collina e pianura;
c) di disponibilità idrica e
irrigua.
3. Costituisce
beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati
nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica
suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e
di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce
beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili
situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e
dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di
acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di
fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento
meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di
sfioratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce
beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi
in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione,
circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Costituisce
altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili
inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.
7. I benefici di
presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno
economicamente valutati nel piano di classifica e ripartiti fra gli enti
pubblici interessati a tali benefici.
Art. 5
Oneri di contribuenza (3)
1. Dalla data di esecutività dei piani di classifica
riformulati per effetto della presente legge, i Consorzi riprendono le procedure
relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice
tributo 630, sospesi per effetto della L.R.
n. 8/2005, per le spese a partire dall'anno in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Al fine di
consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi, nelle
more dell'emanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione
debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuenza di cui
al comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui
copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:
a) delle retribuzioni e relativi
oneri al personale dei Consorzi e delle quote annuali di adesione all'Unione
regionale delle bonifiche;
b) delle rate di mutuo e di
prestiti obbligazionari scadenti nell'anno di riferimento;
c) dei costi relativi ad attività
indispensabili a garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;
d) del corrispettivo per il
pagamento delle forniture di acqua, di energia elettrica e telefoniche.
3. La
dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da
adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio e da
notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere
del Consorzio di bonifica.
4. Le disposizioni
di cui al presente articolo trovano applicazione anche in presenza di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(3)
Vedi
la l.r.
45/2012,
art.
35
che dispone che a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, i contributi di
bonifica di cui al codice tributo 630 dovuti dalla Regione a ciascun Consorzio
di bonifica commissariato sono portati in detrazione, quale compensazione, alle
anticipazioni erogate ai Consorzi di bonifica medesimi e che entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Consorzi non commissariati
definiscono con il Servizio competente un Piano di rientro delle
anticipazioni.
Art. 6
Ricognizione situazione dei Consorzi
1. Entro il
termine di cui all'articolo 1 tutti i Consorzi presentano alla Giunta regionale
e alla competente Commissione consiliare, tramite l'Assessore alle risorse
agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale,
finanziaria, economica, operativa e organizzativa di ciascun Consorzio.
2. La relazione di
cui al comma 1, in particolare:
a) rileva i singoli elementi che
compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;
b) formula il programma di
alienazione dei beni mobili e immobili non strettamente necessari alla
prosecuzione dell'attività istituzionale;
c) provvede alla ricognizione dei
rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie
e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da
Equitalia S.p.A., già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei
tributi, di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di
personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze
giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi;
d) provvede alla ricognizione di
tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun
dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il
termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il
trattamento giuridico ed economico, previdenziale e assistenziale in atto.
3. I Consorzi provvedono al
costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.
Art. 7
Norme abrogate
1. La presente
legge modifica e integra gli articoli 10
e 11
della L.R.
n. 54/1980.
2. Sono abrogate
tutte le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.
3. È abrogato
l'articolo 2
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga
dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica
Ugento Lì Foggi e cessa di avere efficacia il D.P.G.R. 10 giugno 2008, n. 496.
(Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di
bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il
quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre
d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Le spese dei
commissari e dei revisori sono poste a carico dei Consorzi di bonifica.
Nell'ipotesi di nomina di un commissario unico per più Consorzi le relative
spese sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo uno in
parti uguali.
2. Il compenso dei
commissari nominati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 non può superare il 40
per cento della indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.
Il compenso spettante al commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo
1 non può essere superiore a quello spettante al direttore d'area di struttura
regionale.
3. I componenti
del comitato tecnico svolgono le loro funzioni nell'ambito del proprio incarico
dirigenziale con conseguenti diritti e obblighi. Nessun compenso o rimborso
spese è dovuto ai componenti della Consulta di cui all'articolo 1, comma 7.
4. Sono da
considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 16
della L.R.
n. 54/1980, le anticipazioni di cui agli articoli:
a) 24
(Concorso nelle spese consortili) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002), pari a euro 12.988.561,89;
b) 15
(Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2003), pari a euro 7.507.000,00;
c) 42
(Ripartizione delle risorse ai consorzi di bonifica) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), pari
a euro 4.350.000,00;
d) 36
(Consorzio di bonifica “Terre d'Apulia”. Consumi energetici) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004), pari a euro 5.057.308,83;
e) 2
(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia,
Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo) della legge
regionale 1° dicembre 2004, n. 22 (Addizionale regionale IRPEF e misure
finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica), pari a euro 5.976.949,88;
f) 30
(Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai consorzi di
bonifica) della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 3.499.996,69;
g) 3
(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di
consorzi di bonifica), pari a euro 9.049.285,29;
h) 13
(Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro
14.999.388,01;
i) 1
(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di
bonifica) e
j) 17
(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2006), pari a euro 25.528.387,53.
5. In attuazione e
nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme
erogate ai Consorzi di bonifica.
Art. 9
Commissione d'indagine sulla gestione
dei Consorzi di bonifica
1. È istituita, ai
sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 15 del
Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, una Commissione di
indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.
2. La Commissione
è costituita da nove consiglieri regionali ed è composta in modo da rispettare,
per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.
3. La costituzione
della Commissione non deve comportare incremento di spesa per il bilancio della
Regione Puglia.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1,
della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a bari, add’ 21 giugno 2011
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