IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 128 del 23/02/2016
di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Modifica all’articolo
2 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. L’art.
2 é riformulato come segue:
“1. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per:
a. l’esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione
idraulico-forestali, opere di imboschimento e di rimboschimento;
b. operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori
ad ettari 1 (uno)”.
Art. 2
Modifica dell’articolo
4 edl regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
1 dell’art. 4 dopo il termine “lavori” è aggiunto “oggetto di ciascun
affidamento”.
2. All’art.
4 è aggiunto il seguente comma 3: “3. Nel caso di utilizzazioni boschive e
di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici andrà
ritenuta sufficiente l’iscrizione ad una qualsiasi delle classi, risultando
l’importo dei lavori non facilmente definibile né desumibile dall’autorizzazione
al taglio”.
Art. 3
Modifica dell’articolo
5 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. All’art.
5 è aggiunto il seguente comma: “1. L’iscrizione all’Albo delle imprese
boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla
C.C.I.A. nelle attività economiche dell’agricoltura e della silvicoltura.”
2. Il comma
1 dell’art. 5 diviene comma 2 ed é modificato come segue: il termine
“boschiva” è sostituito da “di cui al comma 1”;
il testo della lettera a) é riformulato come segue: “a) ragione
sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)”.
Art. 4
Modifica dell’articolo
6 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
1, lettera e) dell’art. 6 il termine “meccanici” è eliminato.
Art. 5
Modifica dell’articolo
7 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
2 dell’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: al punto 3) il termine
“1.500” è sostituito da “800”; dopo il punto 4) è aggiunto il seguente periodo:
“Saranno ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative
impegnate in operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta
passiva agli incendi.”
Art. 6
Modifica dell’articolo
9 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. II comma
4 dell’art. 9 é riformulato come segue: “4. Al termine dei lavori della
Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente
della Sezione.”
2. II comma
5 dell’art. 9 é riformulato come segue: “5. Dopo l’adozione dei
provvedimenti di iscrizione, vienepubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese
Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia.”
Art. 7
Modifica dell’articolo
10 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
1 dell’art. 10 i termini “di cui all’art. 8” sono eliminati.
2. Al comma
2 dell’art. 10 i termini “senza specificazione dell’anno di rilascio” sono
eliminati.
Art. 8
Modifica dell’articolo
11 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
1 dell’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
il termine “chiedere” è sostituito da “ottenere”;
il termine “domanda” è sostituito da “istanza”.
Art. 9
Modifica dell’articolo
12 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
2 dell’art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”;
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica
certificata” é eliminata;
la lettera d) è abrogata.
Art. 10
Modifica dell’articolo
13 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
2 dell’art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”;
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica
certificata” é eliminata;
la lettera “a)” ripetuta é sostituita da “b)”;
alla lettera f) i termini “passata in giudicato” sono sostituiti
da “di condanna definitiva”.
Art. 11
Modifica dell’articolo
15 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
1 dell’art. 15 dopo il termine “Pubblici” è aggiunto “per l’esecuzione dei
lavori e delle operazioni di cui all’art. 2”.
2. Al comma
2 dell’art. 15 la frase “per i lavori di cui al comma 2 dell’articolo 1 e/o
all’esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell’articolo 1” &sostituita da
“di cui al precedente comma”.
3. II comma
3 dell’art. 15 é riformulato come segue:
“3. Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all’Albo, in
relazione alla partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche
alla stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che
usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di
altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni.”
4. Il comma 5 dell’art. 15 é abrogato.
Art. 12
Modifica dell’articolo
16 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. Al comma
2 dell’art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: il termine “marzo” è
sostituito da “aprile”; dopo il termine “anno” è aggiunto “successivo a quello
di iscrizione”.
2. All’art.
16 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente
postale 60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi
regionali”, riportando una delle seguenti causali, secondo il caso che
ricorre:
a. “Oneri istruttori per l’iscrizione all’Albo Imprese Boschive
Regione Puglia”
b. ““Tassa annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno
____”.”
Art. 13
Abrogazione dell’articolo
18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9
1. L’articolo
18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 é abrogato.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Datato a Bari, addì 3 marzo 2016