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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
9
Data
03/05/2013
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 7 maggio 2013, n. 62
Allegati
Nessun allegato

 




IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la L.R. 11 marzo 2009,  n.4 e art.1 della L.R.10 dicembre 2012 n.37 che, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 774 del 23/04/2013 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:


“ALBO REGIONALE
DELLE IMPRESE BOSCHIVE”

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO REGIONALE



Art. 1

(Oggetto)


1. E’ istituito presso il Servizio Foreste della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis e comma 4 della legge regionale 11 marzo 2009, n. 4, novellata dalla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37, l’Albo regionale delle imprese boschive, disciplinato dalle seguenti norme.


Art. 2
 
(Ambito applicativo) (1)


 

1. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per:

a. l’esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione idraulico-forestali, opere di imboschimento e di rimboschimento;

b. operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno)

(1) Articolo riformulato dal r.r. n. 3/2016, art. 1. Il testo originario era così formulato:"1. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esecuzione: a) con fondi pubblici, di lavori, opere e servizi in ambito forestale, di lavori selvicolturali, di opere di imboschimento e di rimboschimento; b) di operazioni di taglio boschivo anche da parte dei privati per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno)."


Art. 3

(Definizioni)


1. Ai fini del presente Regolamento:
a) l’«Albo» è l’Albo Regionale delle Imprese Boschive;
b) le «Imprese Boschive» sono i soggetti, a qualsiasi titolo costituiti e in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 6 e 7, che effettuano i lavori e le opere indicate nel comma 1 dell’articolo 2;
c) la «Classe» è la classe di iscrizione nell’Albo;
d) la «Commissione» è la Commissione regionale per le Imprese Boschive;
e) il «Servizio» è il Servizio Foreste della Regione Puglia.


Art. 4

(Classi)


1. L’iscrizione nell’Albo è distinta in quattro classi secondo gli importi dei lavori oggetto di ciascun affidamento, al netto dell’IVA, di seguito stabiliti: (2)
• Classe A per importi oltre € 300.000,00;
• Classe B per importi sino a € 300.000,00;
• Classe C per importi sino a € 150.000,00;
• Classe D per importi sino a € 40.000,00.

2. Ogni impresa boschiva è iscritta ad una unica classe ed è identificata con un numero progressivo di iscrizione, preceduto dalla lettera di classifica.

3. Nel caso di utilizzazioni boschive e di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici andrà ritenuta sufficiente l’iscrizione ad una qualsiasi delle classi, risultando l’importo dei lavori non facilmente definibile né desumibile dall’autorizzazione al taglio. (3)

(2) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art.2, c. 1.

(3) Comma aggiunto dal  r.r. n. 3/2016, art.2, c.2 .


Art. 5

(Istanza per l’iscrizione all’Albo)


1. L’iscrizione all’Albo delle imprese boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla C.C.I.A. nelle attività economiche dell’agricoltura e della silvicoltura. (4)

2. Per ottenere l’iscrizione all’Albo, il legale rappresentante dell’impresa di cui al comma 1 deve presentare istanza contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi di legge: (5)

a) ragione sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); (6)
b) dati anagrafici del legale rappresentante e, se vi sono, dei soci che rivestono cariche sociali;
c) codice fiscale e partita IVA;
d) attestazione del versamento degli oneri istruttori nella misura indicata dall’art. 16, comma 1 e comma 2.

(4) Comma inserito dal r.r. n. 3/2016, art.3, c. 1 .

(5) Comma modificato dal r.r. n. 3/2016, art.3, c. 2 .

(6) Lettera riformulata dal r.r. n. 3/2016, art.3, c. 3 .


Art. 6

(Requisiti generali)


1. L’istanza, prodotta in carta semplice, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi di legge, relativamente a:

a) data, numero di iscrizione e categoria di iscrizione presso la C.C.I.A.A., codice ditta INAIL e matricola aziendale INPS;
b) esistenza di eventuali carichi pendenti riportati nel casellario giudiziale e di procedimenti penali in atto;
c) eventuale stato di liquidazione o fallimento o presentazione di domanda di concordato;
d) regolare assunzione di operai forestali;
e) possesso, con elenco analitico, di attrezzature e di mezzi [meccanici] per l’esercizio delle attività. (7)

2. Nel caso di Consorzio la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere rilasciata per ciascuna impresa consorziata e per i soci che rivestono cariche sociali.

(7) Lettera modificata dal  r.r. n. 3/2016, art.4 .

 

Art. 7 
(Requisiti specifici)


1. L’istanza deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, attestante le giornate lavorative svolte in attività di cui all’articolo 2 comma 1, complessivamente nell’ultimo triennio, nel rispetto del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 “Tagli Boschivi” e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione di cui all’articolo 8 provvede, in base al numero di giornate attestate, all’inserimento dell’impresa nella classe pertinente secondo il seguente criterio:

1) Classe A: almeno n. 5.000 giornate;
2) Classe B: almeno n. 3.500 giornate;
3) Classe C: almeno n.    800 giornate;
4) Classe D

Saranno ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative impegnate in operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta passiva agli incendi. (8)

3. Nel caso di Consorzio il requisito delle giornate lavorative deve essere conseguito complessivamente dalle imprese consorziate.

4. L’iscrizione alla classe D può essere richiesta da imprese, anche di nuova costituzione a seguito di presentazione della documentazione di cui all’art. 5 e all’art. 6, comma 1 lettera a), b), c), d), e).

(8) Comma modificato dal   r.r. n. 3/2016, art. 5.



Art. 8

(Commissione Regionale per le Imprese Boschive)


1. E’ istituita la Commissione Regionale per l’Albo delle Imprese Boschive per la valutazione:

a) delle istanze pervenute;
b) delle proposte di sospensione, conseguenti all’attività di vigilanza di cui all’art. 12;
c) delle proposte di cancellazione, conseguenti all’attività di vigilanza di cui all’art. 13.

2. La Commissione è costituita da 5 funzionari, uno per ciascuna Sezione Provinciale del Servizio, e da un segretario, tutti nominati dal Dirigente del Servizio.

3. La Commissione si riunisce:
a) per l’esame delle istanze di cui alla lett. a) del comma 1, in via ordinaria una volta all’anno;
b) per l’esame delle proposte di cui alle lett. b) e c) del comma 1, al ricorrerne delle circostanze.

4. Ai membri della Commissione non compete alcun gettone di presenza.


Art. 9

(Procedimento per l’iscrizione all’Albo)


1. L’istanza di iscrizione all’Albo, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti generali e specifici, deve essere trasmessa al Servizio, che sottopone a valutazione soltanto quelle pervenute, esclusivamente, dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno.

2. Il procedimento per l’iscrizione è valutato dalla Commissione di cui all’art. 8, convocata annualmente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze indicati al precedente comma 1.

3. Il procedimento per l’iscrizione nell’Albo si conclude entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

4. Al termine dei lavori della Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente della Sezione. (9)

5. Dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, vienepubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia. (10)

(9) Comma riformulato dal  r.r. n. 3/2016, art.6, c. 1  . Il testo originario era così formulato: "4. Il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente del Servizio."

(10) Comma riformulato dal  r.r. n. 3/2016, art.6, c. 1  . Il testo originario era così formulato: " 5. Al termine dei lavori della Commissione e dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, viene pubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia."


 


Art. 10

(Tenuta ed aggiornamento dell’Albo)


1. L’Albo è tenuto presso il Servizio ed è custodito dal segretario della Commissione [di cui all’art. 8]. (11)

2. I certificati di iscrizione sono rilasciati in carta semplice e hanno numerazione progressiva univoca per ciascuna classe [, senza specificazione dell’anno di rilascio]. (12)

3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, la numerazione riparte dal numero 1 per ciascuna classe.

4. L’Albo è soggetto ad aggiornamento annuale a far tempo dalla pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R. della Puglia.

(11) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art.7, c. 1 .

(12) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art.7, c. 2  .


Art. 11

(Cambio di Classe)


1. L’Impresa Boschiva già iscritta può ottenere l’iscrizione ad una diversa classe di appartenenza, a seguito di istanza da presentare nei tempi fissati dall’art. 9 c. 1, dimostrando di aver conseguito il possesso dei requisiti corrispondenti.  (13)

(13) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art. 8  


Art. 12

(Sospensione)


1. La sospensione viene valutata dalla Commissione su segnalazione conseguente all’attività di vigilanza e controllo da parte del Servizio ovvero da parte di altri Organismi.

2. Il Dirigente del Servizio, su proposta della Commissione, dispone, [con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata], la sospensione dall’Albo sino ad un periodo di 1 anno al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni: (14)

a) mancato versamento della tassa annuale di iscrizione;
b) assenza di specifiche maestranze forestali e del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nei cantieri forestali;
c) mancata regolarità contributiva;
[d) esistenza di procedimenti penali in corso per danneggiamenti al soprassuolo boschivo causati durante l’esecuzione di lavori per gli interventi selvicolturali, le opere di imboschimento e rimboschimento.] (15) 
e) mancata partecipazione ai corsi di cui al successivo art. 17, se non adeguatamente giustificata.

3. Un’impresa sottoposta a procedura di sospensione può essere riammessa al decadere delle motivazioni che hanno determinato la sospensione stessa.

(14) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art. 9    .

(15) Lettera abrogata da  r.r. n. 3/2016, art. 9    .


Art. 13
 
(Cancellazione)


1. La cancellazione viene valutata dalla Commissione su segnalazione conseguente all’attività di vigilanza e controllo da parte del Servizio ovvero da parte di altri Organismi.

2. Il Dirigente del Servizio, su proposta della Commissione, dispone, [con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata], la cancellazione dall’Albo delle imprese boschive al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) richiesta espressa della impresa;
b) liquidazione o cessazione dell’attività dell’impresa;
c) esistenza di una procedura di fallimento;
d) recidiva dei comportamenti di cui all’art. 12 che hanno determinato la sospensione dall’Albo;
e) mancato rispetto del Regolamento Regionale 27/11/2009, n. 31 attuativo della legge regionale 26/10/2006, n. 28 recante norme di “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
f) sentenza penale, di condanna dedfinitiva, per fattispecie di reati ambientali. (16)

3. Un’impresa sottoposta a procedura di cancellazione può avanzare richiesta di nuova iscrizione decorsi almeno 5 anni dalla data di cancellazione medesima.

(16) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art. 10    



Art. 14

(Ricorso in opposizione)


1. Avverso ai provvedimenti di non accoglimento dell’iscrizione all’Albo, di cambio di classe, di non permanenza in una classe, di sospensione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso in opposizione, da presentare al Servizio nel termine di 30 giorni dalla notifica.

2. Il Servizio si esprime, con parere motivato, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.


Art. 15

(Appalti Pubblici e Contributi o Finanziamenti pubblici)


1. Le imprese boschive, per l’ammissione agli appalti indetti dagli Enti Pubblici per l’esecuzione dei lavori e delle operazioni di cui all’art. 2, presentano l’autocertificazione di essere iscritti all’Albo, non occorrendo ulteriori attestazioni ai sensi della legge n. 183 del 12/11/2011. (17)

2. Le imprese boschive non residenti in Puglia possono concorrere agli appalti di cui al precedente comma se rispondono a uno dei seguenti requisiti: (18)

a) essere iscritte all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia;
b) essere iscritte all’Albo delle imprese boschive di altre Regioni, per qualifica e requisiti corrispondenti all’importo dell’appalto.


3. Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all’Albo, in relazione alla partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche alla stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.4. L’iscrizione di una impresa alla categoria OG13 di cui al d.P.R. 25 febbraio 2000, n. 34, non costituisce titolo di iscrizione all’Albo oggetto del presente Regolamento, istituito per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (19)

[5. Le cooperative e i loro consorzi, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2 comma 134, tramite apposite convenzioni, a condizione che siano iscritti all’Albo per la classe adeguata e che l’importo dei lavori o servizi non risulti superiore a 190.000 euro per anno sia per un unico affidamento da parte di un solo Comune sia che si tratti di più affidamenti da parte di Comuni differenti per:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale
.]  (20) 

6. Nel caso di erogazione di contributi e/o di finanziamenti pubblici, il beneficiario, se iscritto all’Albo per classe adeguata, può effettuare direttamente i lavori ammessi a contributo. In questo caso il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto da tecnico laureato diverso dal progettista e/o direttore dei lavori.

7. I proprietari / conduttori che provvedano ad effettuare direttamente il taglio boschivo sui fondi di loro proprietà o dagli stessi condotti, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 quintali, non sono tenuti all’iscrizione all’Albo.

(17) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art. 11,c. 1    .

(18) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art. 11,c. 2   .

(19) Comma riformulato dal  r.r. n. 3/2016, art. 11,c. 3   . Il testo originario era così formulato: "3. Una impresa, in relazione alla partecipazione di gara per lavori forestali, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di impresa boschiva di classe adeguata, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. "

(20) Comma abrogato dal  r.r. n. 3/2016, art. 11,c. 4  



 


Art. 16

(Oneri istruttori)


1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo sono poste a carico dei richiedenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura di € 200,00 a domanda.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello di iscrizione i soggetti iscritti all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione e propri Enti strumentali, sono tenuti a versare, quale tassa di iscrizione annuale la somma di:  (21)

a) € 250,00 per la classe A;
b) € 175,00 per la classe B;
c) € 125,00 per la classe C;
d) € 50,00 per la classe D.

2 bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale 60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”, riportando una delle seguenti causali, secondo il caso che ricorre:

a. “Oneri istruttori per l’iscrizione all’Albo Imprese Boschive Regione Puglia”

b. “Tassa annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno ____”. (22)

 

3. Le istanze da inoltrare al Servizio per l’iscrizione all’Albo, di cui al precedente comma 1, devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata attestazione inibisce l’avvio del procedimento istruttorio ovvero determina la revoca del riconoscimento.

4. L’attestazione del versamento, di cui al precedente comma 2, va inviata al Servizio entro il 15 maggio di ogni anno.

(21) Comma modificato dal  r.r. n. 3/2016, art. 12, c. 1  

(22) Comma aggiunto dal  r.r. n. 3/2016, art. 12, c. 2  .


 


Art. 17

(Formazione tecnico- professionale)


1. In applicazione dell’art. 12, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il Servizio cura la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale, attraverso l’avvio di corsi tecnici e professionali in partenariato con istituti di formazione e/o ricerca riconosciuti, avvalendosi anche delle strutture regionali operanti nel campo della formazione sia per l’organizzazione che per il controllo.


Art. 18
 
(Norme transitorie)  (23)


[1. Sono fatti salvi tutti i contratti in essere alla data di pubblicazione del presente regolamento, per i quali era richiesta alla ditta aggiudicatrice l’iscrizione all’Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia.
2. Sono fatte salve le procedure di evidenza pubblica o gli affidamenti relativi a progetti o contratti in cui rientrano lavori che devono essere svolti da imprese boschive già regolarmente iscritte all’Albo, avviati prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

3. Le Imprese Boschive iscritte ai sensi del
Regolamento Regionale 06/07/2009, n. 15, così come integrato dal Regolamento Regionale 27/11/2009, n. 30, sono inserite nell’Albo di cui al presente Regolamento, secondo il seguente quadro comparativo, avuto riguardo dei requisiti indicati all’art. 7:

Regolamento 15/2009 e Regolamento 30/2009

Presente Regolamento

classe A

classe A

classe B

classe C

iscrizione provvisoria

classe D

 

4. Al 30 settembre 2013 decadono i certificati rilasciati ai sensi del previgente Regolamento.

5. Le Imprese Boschive già iscritte, per l’applicazione del precedente comma 3, devono comunque inviare al Servizio domanda in uno all’attestazione di pagamento della tassa annua di iscrizione per la corrispondente classe, dichiarando, a termine del d.P.R. 445/2000, il sussistere delle condizioni che ne avevano consentito l’iscrizione precedente.

6. In fase di prima applicazione e per i fini di cui al precedente comma 5, le domande potranno essere inoltrate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Puglia del presente Regolamento.

7. Le Imprese Boschive, già iscritte, possono chiedere di essere iscritte ad una classe diversa da quella alla quale sono assegnate secondo la tabella di corrispondenza riportata al precedente comma 3, con la procedura indicata all’art. 11.

8. Le istanze presentate a termini del precdednte comma 5 sono valutate, in seduta straordinaria, dalla Commissione di cui all’art. 8.
]

(23) Articolo abrogato dal  r.r. n. 3/2016, art. 13   .


Art. 19

(Vigilanza e controlli)


1. Nell’ambito della attività di vigilanza e controllo, il Servizio si avvale, per effetto di convenzioni stipulate e/o da stipulare:
a) con il Corpo della Guardia di Finanza per il riscontro della veridicità delle dichiarazioni, della documentazione, della regolarità contributiva, dell’applicazione del C.C.N.L. del comparto forestale e del contrasto al lavoro non regolare;
b) con il Corpo Forestale dello Stato per la corretta esecuzione delle operazioni di taglio.

2. Il Servizio, altresì, potrà effettuare la verifica della regolarità contributiva delle Imprese iscritte all’Albo richiedendo il DURC per via telematica, sul portale dell’INPS o dell’INAIL.


Art. 20

(Norma finanziaria)


1. Le entrate rivenienti dai versamenti eseguiti dai soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Boschive, nonché le spese istruttorie, alimentano, mediante versamenti a effettuarsi sul conto corrente 60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”, il capitolo 3062101, nell’ambito della UPB 03.03.01. Le entrate sono correlate al capitolo in uscita 121071, nell’ambito della UPB 01.04.01, per l’attività di formazione ed informazione in campo forestale.


Art. 21

(Norme finali)


1. Il dirigente di Servizio può delegare con atto scritto l’espletamento delle funzioni attribuite dal presente Regolamento ad altro dirigente.
2. E’ abrogato il Regolamento Regionale 06/07/2009, n. 15, così come integrato dal Regolamento Regionale 27/11/2009, n. 30.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 maggio 2013