IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.R.
11 marzo 2009, n.4 e art.1
della L.R.10
dicembre 2012 n.37 che, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della
legge;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 774 del 23/04/2013 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
“ALBO REGIONALE
DELLE IMPRESE BOSCHIVE”
PROPOSTA
DI
REGOLAMENTO REGIONALE
Art. 1
(Oggetto)
1. E’ istituito presso il Servizio Foreste della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 1
comma 2 bis e comma 4 della legge
regionale 11 marzo 2009, n. 4, novellata dalla legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 37, l’Albo regionale delle imprese boschive,
disciplinato dalle seguenti norme.
Art. 2
(Ambito applicativo) (1)
1.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per:
a.
l’esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione
idraulico-forestali, opere di imboschimento e di
rimboschimento;
b.
operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori ad ettari 1
(uno)
(1) Articolo riformulato dal r.r.
n. 3/2016, art. 1. Il testo originario era così
formulato:"1. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria
per l’esecuzione: a) con fondi pubblici, di lavori, opere e servizi in ambito
forestale, di lavori selvicolturali, di opere di imboschimento e di
rimboschimento; b) di operazioni di taglio boschivo anche da parte dei privati
per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno)."
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento:
a) l’«Albo» è
l’Albo Regionale delle Imprese Boschive;
b) le «Imprese Boschive» sono i
soggetti, a qualsiasi titolo costituiti e in possesso dei requisiti di cui ai
successivi articoli 6 e 7, che effettuano i lavori e le opere indicate nel comma
1 dell’articolo 2;
c) la «Classe» è la classe di iscrizione nell’Albo;
d) la «Commissione» è la Commissione regionale per le Imprese Boschive;
e) il «Servizio» è il Servizio Foreste della Regione Puglia.
Art. 4
(Classi)
1. L’iscrizione nell’Albo è distinta in quattro classi
secondo gli importi dei lavori oggetto
di ciascun affidamento, al netto dell’IVA, di seguito stabiliti: (2)
• Classe A per importi oltre € 300.000,00;
• Classe
B per importi sino a € 300.000,00;
• Classe C per importi sino a €
150.000,00;
• Classe D per importi sino a € 40.000,00.
2. Ogni impresa boschiva è iscritta ad una unica classe ed è
identificata con un numero progressivo di iscrizione, preceduto dalla lettera di
classifica.
3.
Nel caso di utilizzazioni boschive e di altri lavori selvicolturali non legati a
finanziamenti pubblici andrà ritenuta sufficiente l’iscrizione ad una qualsiasi
delle classi, risultando l’importo dei lavori non facilmente definibile né
desumibile dall’autorizzazione al taglio. (3)
(2) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art.2, c. 1.
(3) Comma aggiunto dal r.r.
n. 3/2016, art.2, c.2 .
Art. 5
(Istanza per l’iscrizione
all’Albo)
1.
L’iscrizione all’Albo delle imprese boschive può essere richiesta da imprese
regolarmente costituite e iscritte alla C.C.I.A. nelle attività economiche
dell’agricoltura e della silvicoltura. (4)
2. Per ottenere l’iscrizione
all’Albo, il legale rappresentante dell’impresa di cui al comma 1 deve
presentare istanza contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, rese ai sensi di legge: (5)
a)
ragione sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC); (6)
b)
dati anagrafici del legale rappresentante e, se vi sono, dei soci che
rivestono cariche sociali;
c) codice fiscale e partita IVA;
d)
attestazione del versamento degli oneri istruttori nella misura indicata
dall’art. 16, comma 1 e comma 2.
(4) Comma
inserito dal r.r.
n. 3/2016, art.3, c. 1 .
(5) Comma
modificato dal r.r.
n. 3/2016, art.3, c. 2 .
(6) Lettera
riformulata dal r.r.
n. 3/2016, art.3, c. 3 .
Art. 6
(Requisiti generali)
1. L’istanza, prodotta in carta semplice, deve essere
corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi di
legge, relativamente a:
a) data, numero di iscrizione e categoria di iscrizione
presso la C.C.I.A.A., codice ditta INAIL e matricola aziendale INPS;
b)
esistenza di eventuali carichi pendenti riportati nel casellario giudiziale e
di procedimenti penali in atto;
c) eventuale stato di liquidazione o
fallimento o presentazione di domanda di concordato;
d) regolare
assunzione di operai forestali;
e) possesso, con elenco analitico, di
attrezzature e di mezzi [meccanici] per l’esercizio delle attività.
(7)
2. Nel caso di Consorzio la documentazione di cui alle
lettere b), c), d), e) deve essere rilasciata per ciascuna impresa consorziata e
per i soci che rivestono cariche sociali.
(7) Lettera modificata dal r.r.
n. 3/2016, art.4 .
Art. 7
(Requisiti specifici)
1. L’istanza deve essere corredata da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, attestante le giornate
lavorative svolte in attività di cui all’articolo 2 comma 1, complessivamente
nell’ultimo triennio, nel rispetto del Regolamento
Regionale 30 giugno 2009, n. 10 “Tagli Boschivi” e successive modifiche e
integrazioni.
2. La Commissione di cui all’articolo 8 provvede, in base
al numero di giornate attestate, all’inserimento dell’impresa nella classe
pertinente secondo il seguente criterio:
1) Classe A: almeno n. 5.000 giornate;
2) Classe B:
almeno n. 3.500 giornate;
3) Classe C: almeno n. 800
giornate;
4) Classe D
Saranno
ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative impegnate in
operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta passiva agli
incendi. (8)
3. Nel caso di Consorzio il requisito delle giornate lavorative
deve essere conseguito complessivamente dalle imprese consorziate.
4.
L’iscrizione alla classe D può essere richiesta da imprese, anche di nuova
costituzione a seguito di presentazione della documentazione di cui all’art. 5 e
all’art. 6, comma 1 lettera a), b), c), d), e).
(8) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art. 5.
Art. 8
(Commissione Regionale per
le Imprese Boschive)
1. E’ istituita la Commissione Regionale per l’Albo delle
Imprese Boschive per la valutazione:
a) delle istanze pervenute;
b) delle proposte di
sospensione, conseguenti all’attività di vigilanza di cui all’art. 12;
c)
delle proposte di cancellazione, conseguenti all’attività di vigilanza di cui
all’art. 13.
2. La Commissione è costituita da 5 funzionari, uno per
ciascuna Sezione Provinciale del Servizio, e da un segretario, tutti nominati
dal Dirigente del Servizio.
3. La Commissione si riunisce:
a) per l’esame delle
istanze di cui alla lett. a) del comma 1, in via ordinaria una volta all’anno;
b) per l’esame delle proposte di cui alle lett. b) e c) del comma 1, al
ricorrerne delle circostanze.
4. Ai membri della Commissione non compete alcun gettone di
presenza.
Art. 9
(Procedimento per l’iscrizione
all’Albo)
1. L’istanza di iscrizione all’Albo, corredata dalla
documentazione comprovante i requisiti generali e specifici, deve essere
trasmessa al Servizio, che sottopone a valutazione soltanto quelle pervenute,
esclusivamente, dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno.
2. Il
procedimento per l’iscrizione è valutato dalla Commissione di cui all’art. 8,
convocata annualmente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze
indicati al precedente comma 1.
3. Il procedimento per l’iscrizione
nell’Albo si conclude entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza.
4.
Al termine dei lavori della Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo
è adottato dal Dirigente della Sezione. (9)
5.
Dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, vienepubblicato l’elenco
aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia. (10)
(9) Comma riformulato dal r.r.
n. 3/2016, art.6, c. 1 . Il testo originario era così formulato:
"4. Il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato
dal Dirigente del Servizio."
(10) Comma riformulato dal r.r.
n. 3/2016, art.6, c. 1 . Il testo originario era così formulato:
" 5. Al termine dei lavori della
Commissione e dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, viene pubblicato
l’elenco aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione
Puglia."
Art. 10
(Tenuta ed aggiornamento
dell’Albo)
1. L’Albo è tenuto presso il Servizio ed è custodito dal
segretario della Commissione [di cui all’art. 8]. (11)
2. I certificati di iscrizione sono rilasciati in
carta semplice e hanno numerazione progressiva univoca per ciascuna classe
[, senza specificazione dell’anno di rilascio]. (12)
3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento,
la numerazione riparte dal numero 1 per ciascuna classe.
4. L’Albo è
soggetto ad aggiornamento annuale a far tempo dalla pubblicazione del presente
regolamento sul B.U.R. della Puglia.
(11) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art.7, c. 1 .
(12) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art.7, c. 2 .
Art. 11
(Cambio di Classe)
1. L’Impresa Boschiva già iscritta può ottenere
l’iscrizione ad una diversa classe di appartenenza, a seguito di istanza da
presentare nei tempi fissati dall’art. 9 c. 1, dimostrando di aver conseguito il
possesso dei requisiti corrispondenti. (13)
(13) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art. 8
Art. 12
(Sospensione)
1. La sospensione viene valutata dalla Commissione su
segnalazione conseguente all’attività di vigilanza e controllo da parte del
Servizio ovvero da parte di altri Organismi.
2. Il Dirigente del
Servizio, su proposta della Commissione, dispone, [con notifica alla
ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a
mezzo posta elettronica certificata], la sospensione dall’Albo sino ad un
periodo di 1 anno al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni: (14)
a) mancato versamento della tassa annuale di iscrizione;
b) assenza di specifiche maestranze forestali e del rispetto dei requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente nei cantieri forestali;
c)
mancata regolarità contributiva;
[d) esistenza di procedimenti penali in
corso per danneggiamenti al soprassuolo boschivo causati durante l’esecuzione
di lavori per gli interventi selvicolturali, le opere di imboschimento e
rimboschimento.] (15)
e) mancata
partecipazione ai corsi di cui al successivo art. 17, se non adeguatamente
giustificata.
3. Un’impresa sottoposta a procedura di sospensione può essere
riammessa al decadere delle motivazioni che hanno determinato la sospensione
stessa.
(14) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art. 9 .
(15) Lettera abrogata da r.r.
n. 3/2016, art. 9 .
Art. 13
(Cancellazione)
1. La cancellazione viene valutata dalla Commissione su
segnalazione conseguente all’attività di vigilanza e controllo da parte del
Servizio ovvero da parte di altri Organismi.
2. Il Dirigente del
Servizio, su proposta della Commissione, dispone, [con notifica alla
ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a
mezzo posta elettronica certificata], la cancellazione dall’Albo delle
imprese boschive al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) richiesta espressa della impresa;
b) liquidazione o
cessazione dell’attività dell’impresa;
c) esistenza di una procedura di
fallimento;
d) recidiva dei comportamenti di cui all’art. 12 che hanno
determinato la sospensione dall’Albo;
e) mancato rispetto del Regolamento
Regionale 27/11/2009, n. 31 attuativo della legge
regionale 26/10/2006, n. 28 recante norme di “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”;
f) sentenza penale, di condanna
dedfinitiva, per fattispecie di reati ambientali. (16)
3. Un’impresa sottoposta a procedura di cancellazione può
avanzare richiesta di nuova iscrizione decorsi almeno 5 anni dalla data di
cancellazione medesima.
(16) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art. 10
Art. 14
(Ricorso in opposizione)
1. Avverso ai provvedimenti di non accoglimento
dell’iscrizione all’Albo, di cambio di classe, di non permanenza in una classe,
di sospensione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso in opposizione, da
presentare al Servizio nel termine di 30 giorni dalla notifica.
2. Il
Servizio si esprime, con parere motivato, entro 90 giorni dal ricevimento del
ricorso.
Art. 15
(Appalti Pubblici e Contributi
o Finanziamenti pubblici)
1. Le imprese boschive, per l’ammissione agli appalti
indetti dagli Enti Pubblici per
l’esecuzione dei lavori e delle operazioni di cui all’art. 2, presentano
l’autocertificazione di essere iscritti all’Albo, non occorrendo ulteriori
attestazioni ai sensi della legge n. 183 del 12/11/2011. (17)
2. Le imprese boschive non residenti in Puglia
possono concorrere agli appalti di
cui al precedente comma se rispondono a uno dei seguenti requisiti: (18)
a) essere iscritte all’Albo delle imprese boschive della
Regione Puglia;
b) essere iscritte all’Albo delle imprese boschive di
altre Regioni, per qualifica e requisiti corrispondenti all’importo
dell’appalto.
3.
Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all’Albo, in relazione alla
partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche alla
stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che
usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di
altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni.4. L’iscrizione di una impresa alla categoria
OG13 di cui al d.P.R. 25 febbraio 2000, n. 34, non costituisce titolo di
iscrizione all’Albo oggetto del presente Regolamento, istituito per le finalità
di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
(19)
[5. Le cooperative e i loro consorzi, che
abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e
che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e
degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto dagli enti locali
e dagli altri enti di diritto pubblico, in applicazione della legge 24 dicembre
2007, n. 244, articolo 2 comma 134, tramite apposite convenzioni, a condizione
che siano iscritti all’Albo per la classe adeguata e che l’importo dei lavori o
servizi non risulti superiore a 190.000 euro per anno sia per un unico
affidamento da parte di un solo Comune sia che si tratti di più affidamenti da
parte di Comuni differenti per:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e
manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la
selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di
consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di
bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle
opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative
di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la
gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili
di origine agricolo-forestale.] (20)
6. Nel caso di erogazione di contributi e/o di finanziamenti
pubblici, il beneficiario, se iscritto all’Albo per classe adeguata, può
effettuare direttamente i lavori ammessi a contributo. In questo caso il
certificato di regolare esecuzione deve essere redatto da tecnico laureato
diverso dal progettista e/o direttore dei lavori.
7. I proprietari /
conduttori che provvedano ad effettuare direttamente il taglio boschivo sui
fondi di loro proprietà o dagli stessi condotti, per superfici boscate inferiori
ad ettari 1 (uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 quintali, non
sono tenuti all’iscrizione all’Albo.
(17) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art. 11,c. 1 .
(18) Comma modificato dal r.r.
n. 3/2016, art. 11,c. 2 .
(19) Comma riformulato dal r.r.
n. 3/2016, art. 11,c. 3 . Il testo originario era così
formulato: "3. Una impresa, in relazione alla partecipazione di gara per lavori
forestali, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di impresa boschiva di classe adeguata, ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni. "
(20) Comma abrogato dal r.r.
n. 3/2016, art. 11,c. 4
Art. 16
(Oneri istruttori)
1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo sono
poste a carico dei richiedenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri
Enti strumentali, nella misura di € 200,00 a domanda.
2. Entro il
30 aprile di ogni anno successivo a quello di iscrizione i soggetti
iscritti all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione e propri
Enti strumentali, sono tenuti a versare, quale tassa di iscrizione annuale la
somma di: (21)
a) € 250,00 per la classe A;
b) € 175,00 per la classe B;
c) € 125,00 per la classe C;
d) € 50,00 per la classe D.
2
bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale 60225323
intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”, riportando
una delle seguenti causali, secondo il caso che ricorre:
a.
“Oneri istruttori per l’iscrizione all’Albo Imprese Boschive Regione Puglia”
b.
“Tassa
annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno ____”. (22)
3. Le istanze da inoltrare al Servizio per l’iscrizione
all’Albo, di cui al precedente comma 1, devono essere corredate dalla
attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata
attestazione inibisce l’avvio del procedimento istruttorio ovvero determina la
revoca del riconoscimento.
4. L’attestazione del versamento, di cui al
precedente comma 2, va inviata al Servizio entro il 15 maggio di ogni anno.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 3 maggio 2013