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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2016
Numero
5
Data
22/03/2016
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico”.
Note
Bollettino n° 33 Supplemento pubblicato il 24-03-2016
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 08/03/2016 di approvazione definitiva del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art.1. 

- Oggetto

 

1. Al fine di favorire e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, di seguito ‘legge’, sono disciplinate:

a) le finalità e gli obiettivi dei programmi di intervento di cui all’art. 3 comma 2 della legge regionale n. 39/2013;

b) le modalità e le procedure per l’iscrizione al Registro regionale di cui all’art. 4;

c) la composizione e i compiti della commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 7;

d) i criteri e modalità per l’adesione alla rete di tutela delle risorse genetiche di cui all’art. 8;

e) il funzionamento della Banca regionale del materiale genetico di cui all’art. 9;

f) la quantità e modalità di circolazione del materiale genetico di cui all’art.11;

g) modalità di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art. 12 comma 3 e i requisiti soggettivi e oggettivi necessari all’attribuzione della denominazione di custode e al suo mantenimento di cui all’art.12 comma 1;

h) le modalità di concessione e d’uso del contrassegno di cui all’art. 6.

 

Art. 2

- Programma di intervento

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento è approvato dalla Giunta Regionale un programma di intervento. Il programma è aggiornato a cadenza triennale.

2. II programma di intervento di cui al precedente comma definisce le attività di cui all’art. 3 della legge regionale n. 39/2013 e le relative risorse finanziarie necessarie, nel quadro della norma finanziaria della Regione Puglia e nell’ambito delle disponibilità del bilancio regionale e dei vincoli della spesa pubblica

 

Art. 3

 - Modalità e procedure per l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone

1. La Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, di seguito ‘Regione Puglia’, tiene il Registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui all’art.4 della legge regionale n. 39/2013, assicurando:

- il rispetto dei criteri che consentono l’omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale,

- la sua pubblicizzazione, attraverso il portale istituzionale,

- il suo periodico aggiornamento.

2. La proposta di iscrizione al Registro regionale è presentata alla Regione Puglia da parte di enti scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri soggetti interessati. La proposta di iscrizione al Registro regionale può essere presentata altresì dai soggetti di cui al comma 2 art. 6. L’ iscrizione al Registro regionale avviene anche su proposta della stessa Regione Puglia.

3. La proposta, per ogni singola risorsa genetica autoctona da iscrivere o per più risorse genetiche, è presentata mediante la domanda di iscrizione a cui sono allegate: la documentazione storico-tecnico-scientifica, la scheda dei descrittori, la localizzazione della zona di coltivazione tradizionale e comprovata coltivazione, o allevamento, con continuità.

4. L’iscrizione è subordinata al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 7 della legge, con particolare riferimento al rischio di erosione genetica, alla localizzazione nell’areale tipico e all’originalità genetica ed effettiva possibilità di recupero delle razze.

5. La Regione Puglia comunica al proponente l’esito del procedimento entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni.

6. Ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale, un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa genetica è messo a disposizione dal proponente, ovvero è acquisito tramite la Banca regionale di cui all’art. 9, seguendo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria

 

Art. 4

- Composizione della commissione tecnico-scientifica

1. E’ istituita presso la Regione Puglia la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità di cui all’art. 7 della legge regionale 39/2013. La Commissione è costituita con Deliberazione della Giunta regionale. La Commissione resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili per un massimo di due volte.

2. La commissione è composta:

- dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, che la presiede, o da un suo delegato;

- da un Dirigente della Sezione Agricoltura;

- da tre esperti del mondo scientifico e accademico regionale, competenti in materia di risorse genetiche animali;

- da quattro esperti del mondo scientifico e accademico regionale competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, di cui almeno uno esperto di stato fitosanitario delle piante e uno esperto di conservazione del materiale vegetale.

- da un esperto di agrobiodiversità;

- da un esperto di conservazione delle risorse naturali.

3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, designato dal Direttore.

4. La commissione è validamente convocata, dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, se è presente la maggioranza dei componenti. La Commissione può essere convocata in forma ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali, ovvero per quelle animali. I pareri della commissione sono resi a maggioranza dei presenti.

5. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione, in assenza di valide motivazioni, decadono dall’incarico.

6. Ai componenti della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese eventualmente sostenute dietro presentazione della documentazione giustificativa.

 

Art. 5

 - Compiti della Commissione tecnico- scientifica

1. La Commissione di cui all’art. 4 svolge i seguenti compiti:

a) esprime il parere per l’iscrizione e la cancellazione dal Registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui all’art. 4 della legge regionale n. 39/2013;

b) definisce e aggiorna i criteri, i caratteri e le modalità per l’individuazione delle risorse genetiche autoctone, nonché valuta l’eventuale rischio di estinzione o elevata erosione genetica, in coerenza con quanto definito dalle Linee guida nazionali per la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agricolo;

c) propone le modalità di conservazione in situ, on farm ed ex situ delle risorse genetiche autoctone, in coerenza con le Linee Guida Nazionali;

d) propone criteri e metodi per la produzione, la riproduzione, la circolazione - ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 39/2913 - e la messa a disposizione, in ambito locale, di materiale riproduttivo vegetale e animale relativo alle risorse genetiche autoctone e individua le relative misure per il risanamento e per la protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

e) definisce i criteri per l’assenso o per il diniego all’accesso al materiale genetico conservato presso la  Banca regionale di cui all’art. 7;

f) valuta il dossier per la .registrazione delle varietà da conservazione. o amatoriali ai Cataloghi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

 

Art. 6

 - Criteri e modalità di adesione alla Rete di tutela delle risorse genetiche

1. È istituita presso la Regione Puglia la Rete di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico di cui all'art 8 della legge regionale n. 39/2013.

2. Della Rete fanno parte di diritto i coltivatori e gli allevatori custodi iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 12, comma 3 della legge regionale n. 39/2013 e la Banca regionale del materiale genetico; possono aderire, altresì, enti pubblici o soggetti privati, in forma singola o associata, aventi sede legale o residenza nel territorio della regione Puglia.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere proprietari, possessori o detentori di risorse genetiche autoctone pugliesi, ovvero devono aver svolto ruoli di responsabilità in progetti finalizzati al recupero, allo scambio, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche iscritte al Registro.

4. I soggetti interessati all’adesione alla Rete presentano domanda al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, sulla base del modello predisposto dalla stessa. Gli aderenti alla Rete svolgono le attività e sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 8 della legge regionale n. 39/2013.

5. Le attività della Rete sono previste dai programmi di intervento di cui all’art. 3 comma 2 della legge regionale n. 39/2013.

 

Art. 7

 - Banca regionale del materiale genetico

1. La Banca regionale del materiale genetico è articolata nelle sezioni: frutticoltura, colture erbacee, colture orticole, vite, olivo, specie forestali e zootecnia, sotto il coordinamento del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente.

2. Al fine di assicurare la gestione della Banca per tutte le attività finalizzate alla conservazione ex situ delle risorse genetiche di cui all’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 39/2013 la Regione Puglia attiva accordi o altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative, individuati tenuto conto dei seguenti criteri:

a) possesso di specifica esperienza e capacità professionale, comprovata da iniziative, progetti e pubblicazioni scientifiche in materia di conservazione ex situ di materiale genetico;

b) disponibilità di strutture tecnico-organizzative idonee a consentire la conservazione del materiale genetico.

3. Con gli accordi e le forme di cooperazione di cui al comma 2, sono sempre disciplinate: le modalità di acquisizione del primo deposito del materiale genetico e modalità di recupero dello stesso; l’ubicazione dei campi di conservazione; la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia del materiale genetico acquisito nel rispetto delle prescrizioni tecniche di conservazione; l’obbligo di attivare le procedure di rinnovo del materiale genetico depositato o di ripristino, ove possibile, dell’originaria quantità; l’obbligo di immediata informativa alla Regione Puglia in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato; l’impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all’articolo 8 per l’effettuazione di studi o di ricerche; l’impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso; l’obbligo di tenere e rendere disponibile alla Regione Puglia un elenco indicizzato del materiale depositato, comprensivo dell’indicazione di quantità, stato di conservazione e successive reintegrazioni.

4. II Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente della Regione Puglia informa tempestivamente la Giunta regionale della perdita o del deperimento del materiale genetico conservato presso le sezioni della Banca regionale del materiale genetico, riportandone le motivazioni.

 

Art. 8

- Deposito del materiale genetico

1. II materiale genetico corrispondente alla risorsa iscritta al Registro regionale viene depositato dal richiedente presso la Banca regionale di cui all’art. 7.

2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la conservazione del materiale genetico, la Regione Puglia provvede, ove possibile, al deposito di detto materiale presso più siti di ciascuna sezione di cui è costituita la Banca.

3. Per ciascun deposito presso la Banca regionale del materiale genetico la Regione Puglia rilascia ricevuta al proprietario.

4. La Regione Puglia tiene un registro di tutti i depositi effettuati presso le sezioni della Banca.

 

Art. 9

- Accesso al materiale genetico

1. L’accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione può essere consentito per scopi di studio e di ricerca.

2. L’accesso è consentito previa domanda, indirizzata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente della Regione Puglia, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell’accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 Novembre 2001 e successivi atti internazionali e norme nazionali in materia.

3. La Regione Puglia comunica al richiedente e alla Banca di cui all’art. 7 l’assenso o il diniego motivato all’accesso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

 

Art. 10

 - Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione

1. Gli aderenti alla Rete di cui all’art. 6, previa comunicazione alla Regione Puglia, possono scambiare fra loro senza scopo di lucro, nell’ambito individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 39/2013, materiale genetico delle risorse iscritte nel registro regionale necessario al recupero al mantenimento e alla riproduzione, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1 del precedente articolo.

2. II limite di cui al precedente comma non si applica alle varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione. Per tali varietà è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione prodotti in azienda, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Commissione tecnico-scientifica stabilisce per ciascuna risorsa genetica iscritta al Registro le modiche quantità di materiale genetico oggetto di riproduzione e di propagazione. 4. In nessun caso, ad esclusione delle varietà iscritte nel Registro nazionale di cui al comma 2, gli scambi possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

 

Art. 11

- Elenco dei coltivatori e allevatori custodi

1. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei coltivatori e allevatori custodi per lo svolgimento delle attività descritte all’art 12 della legge regionale 39/2013, soggetti privati, in forma singola o associata, proprietari di aziende agricole, zootecniche o forestali, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta, ubicate nel territorio regionale.

2. I custodi sono tenuti alla conservazione in situ e/o on farm della risorsa genetica nel rispetto delle norme che regolano la buona pratica agricola e il benessere animale. Per le specie animali è necessaria la disponibilità di idonee strutture di allevamento.

3. L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale maturate nella coltivazione e/o riproduzione delle risorse genetiche autoctone, e in particolare:

- nell’esercizio dell’attività agricola e nella gestione delle aree forestali;

- nell’autoriproduzione delle sementi e moltiplicazione delle specie arboree e forestali;

- nell’esercizio dell’attività zootecnica, allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico locale.

4. L’esperienza o capacità professionale di cui al comma 3 sono attestate dal possesso:

- della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), I), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

- di laurea magistrale in scienze agrarie o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nelle categorie LM 42, 69, 73 e 86, ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;

- di diploma di laurea nella classe L20 e L40, come disciplinato nel decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- di diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

Sono altresì attestate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiari di aver svolto da almeno cinque anni attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 3, o aver contribuito alla riscoperta e/o conservazione di razze o varietà locali, da specificare.

 

Art. 12

- Modalità di iscrizione all’elenco dei coltivatori e allevatori custodi

1. Per l’iscrizione all’elenco dei coltivatori e allevatori custodi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 presentano domanda alla Regione Puglia, redatta sul modello predisposto dalla stessa, corredata dei seguenti elementi:

- dati anagrafici del richiedente;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di uno dei titoli di studio di cui all’ articolo 10, comma 4, lettere a), b), c), o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’ articolo 10, comma 3, lettera e);

- copia dell’atto attestante la proprietà o il possesso delle aziende di cui al comma 1 art. 11, con indicazione degli identificativi catastali e del codice aziendale;

- indicazione della o delle specie per le quali il richiedente presenta domanda per la conservazione in situ o on farm e della o delle varietà oggetto della conservazione.

2. Con riferimento alle specie animali la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 1, l’indicazione del codice di iscrizione dell’allevamento rilasciato dalla competente azienda ASL; 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la Regione Puglia comunica per iscritto al richiedente l’esito, specificando i motivi dell’eventuale diniego.

 

Art. 13

- Contributo ai coltivatori e allevatori custodi.

1. All’onere finanziario per assicurare il contributo da destinare ai coltivatori e allevatori custodi per lo svolgimento delle attività descritte al’ art 12 della legge regionale 39/2013 si provvede come indicato al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale.

 

Art. 14

- Criteri per il conferimento di incarico per specifiche esigenze di conservazione

1. Per specifiche esigenze di conservazione la Regione Puglia può conferire apposito incarico ad uno o più coltivatori o allevatori custodi iscritti nell’elenco di cui all’art. 11.

2. La Regione Puglia individua il coltivatore o allevatore custode per le finalità di cui al precedente comma, tra coloro: che svolgono la propria attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell›area di origine della risorsa genetica; che abbiano contribuito alla conservazione/allevamento della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.

Nello svolgimento dell’incarico il custode:

- si attiene alle prescrizioni impartite dalla Regione Puglia sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalla Commissione tecnico scientifica;

- comunica alla Regione Puglia ogni variazione intervenuta nella titolarità del terreno e/o delle strutture dell’allevamento.

 

Art. 14 bis

- Convenzioni con i coltivatori e allevatori custodi

1. Per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art 13 sono stipulate apposite convenzioni.

2. Le convenzioni disciplinano: la durata e le modalità di svolgimento dell’incarico; l’indicazione delle risorse genetiche oggetto dell’incarico; le prescrizioni tecniche di conservazione; l’obbligo di informativa in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato e di ogni mutamento del titolo di proprietà o possesso dell’azienda; l’impegno a richiedere l’autorizzazione alla Regione Puglia ogni attività connessa alla conservazione, cessione, riproduzione e registrazione delle risorse genetiche oggetto dell’incarico; la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico oggetto dell’incarico o su quello derivato da esso; le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge l’incarico.

 

Art. 15

- contrassegno regionale

1. II contrassegno regionale, previsto dall’art 6 della legge regionale n. 39/2013, è apposto sui prodotti ottenuti da razze e da varietà locali iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3.

2. II contrassegno è costituito dalla dicitura: “Ottenuto da risorse genetiche autoctone — Regione Puglia — L.R. n. 39/2013” e possiede le caratteristiche grafiche realizzate dalla Regione Puglia.

3. II contrassegno è concesso ai coltivatori o allevatori custodi iscritti nell’elenco di cui all’art. 11 che ne facciano richiesta e che producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse genetiche autoctone iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 e da esse coltivate on farm. 4.

4. I coltivatori o allevatori custodi che intendono ottenere la concessione in uso del contrassegno presentano domanda alla Regione Puglia, corredata delle seguenti informazioni:

- identificativi dell’azienda;

- indicazione delle razze o varietà locali iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 per i cui prodotti si chiede la concessione del contrassegno;

- indicazione della dichiarazione di conformità o meno dell’azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, e/o al sistema di qualità “Prodotti di Qualità Puglia”;

- indicazione dell’eventuale inserimento del prodotto o meno nell’elenco nazionale e regionale dei prodotti tradizionali, ai sensi del D. M. 8 settembre 1999, n. 350.

5. La concessione in uso del contrassegno, il diniego o la revoca, sono disposte con provvedimento del dirigente della Sezione Agricoltura.

6. L’utilizzo del contrassegno è concesso per i prodotti confezionati. Esso è consentito per i prodotti sfusi solo nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

 

Art. 16

- Disposizioni transitorie

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del Programma di intervento di cui all’art. 2. Si provvede come previsto dall’art. 15 della legge regionale n. 39/2013.

 

II presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 22 MAR. 2016