Art. 1
Modifiche alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26
1. Il
titolo della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei
giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono dei suoli agricoli) è
sostituito dal seguente:
“Disposizioni per favorire
l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei
suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia”.
Art. 2
Modifiche all’articolo
1 della L.r. 26/2014
1. L’articolo
1 della I.r. 26/2014 è sostituito dal seguente:
“Art.
1
(Finalità e
definizioni)
1. In
attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione
europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente
legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto
bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa
dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4
agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero
dei terreni agricoli incolti o abbandonati, contenere il degrado ambientale,
limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio
attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza
i terreni agricoli incolti o abbandonati, coerentemente con la tutela degli
interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2. Ai
fini della presente legge si intendono:
a) per
‘terreni agricoli’: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici
vigenti o adottati;
b) per
‘terreni incolti o abbandonati’: i terreni agricoli suscettibili di
coltivazione, compresi i fabbrica ti rurali insistenti, che non siano
destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni;
c) per
‘ consumo di suolo ’: la riduzione di superficie agricola per effetto di
interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione,
l’edificazione, la cementificazione, l’escavazione, la contaminazione, la
desertificazione.
3. Sono
esclusi dall’applicazione delle presenti disposizioni:
a)
i terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa comunitaria;
b)
i terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992,
serie L 206/7;
c)
i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o
la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente;
d)
i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
e)
i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e
progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici
competenti;
f)
le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione
finale diversa da quella agricola;
g)
i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno
destinazione diversa da quella agricola.
4. La
Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono
il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte
al contenimento del consumo di suolo agricolo.
A tal
fine, per favorire l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure
rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il
recupero produttivo, nonché il ricambio generazionale in agricoltura e lo
sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo
2 della l.r. 26/2014
1. L’ articolo
2 della I.r. 26/2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Individuazione e
utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e
alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della
Regione e degli enti da essa controllati idonei per l’affidamento in concessione
o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività
agricola.
2.
Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali
individuati negli appositi elenchi a favore di chiunque, in forma singola o
associata, voglia esercitare attività agricola, la Regione provvede, ai sensi di
quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n.
23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli
strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine
titulo.
3.
L’elenco dei terreni individuati ai sensi del comma 1 è approvato dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e aggiornato con le
medesime procedure entro la fine di ogni anno solare.
4. I
beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di
ogni altra utile caratterizzazione, sono inseriti nella Banca della Terra di
Puglia di cui all’articolo 2 quater.
5.
In riferimento a tali beni la Regione, conformemente alle previsioni contenute
nella legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale), della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera nazionale combattenti) e del r.r. 23/2011, predispone bandi
pubblici per l’assegnazione in concessione o locazione, a favore di chiunque, in
forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, secondo le
procedure definite nell’articolo 2 ter.
6.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies i comuni individuano, nell’ambito del proprio
patrimonio, i terreni agricoli da destinare all’assegnazione in concessione o
locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività
agricola. Entro un anno dall’entrata in vigore del medesimo regolamento,
l’elenco dei beni così individuati, completi dei relativi. dati catastali
identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, è trasmesso al
Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella
Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al suo aggiornamento che deve
essere comunicato al Dipartimento agricoltura delle Regione Puglia entro il 30
settembre di ogni anno.
7.
La Regione procede alla assegnazione dei beni compresi negli elenchi trasmessi
dai comuni secondo le modalità definite nell’articolo 2 ter. In ogni caso i
comuni possono procedere autonomamente alla loro assegnazione con propri bandi
pubblici. L’esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal comune
contestualmente alla trasmissione dell’elenco o del suo aggiornamento alla
Regione.”.
Art. 4
Integrazioni alla l.r.
26/2014
1. Alla l.r.
26/2014, dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
“Art. 2 bis
(Individuazione e
utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati)
1. l
comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei terreni incolti o
abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà privata presenti nel
proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o aventi titolo con
modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.
2. I
comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 2 quinquies, e, successivamente con cadenza annuale,
pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione sull’albo
pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso finalizzato ad
acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, a
iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca della Terra di
Puglia di cui all’articolo 2 quater ai fini dell’assegnazione in concessione,
locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare
attività agricola. Per la medesima finalità può essere acquisita la
disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono considerarsi
incolti o abbandonati.
3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai comuni ai sensi del
comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi
del comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra
utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento agricoltura della
Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I
comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al
Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni
anno.
4. A
beneficio dei comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1,
2 e 3, nonché a quelli previsti dal dall’articolo 2, comma 6, la Regione
individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella
concessione di finanziamenti previsti nell’ambito della programmazione regionale
in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi, tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali, sviluppo
urbano sostenibile.
5.
Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti
dai precedenti commi 1, 2 e 3 e dall’articolo 2, comma 6, la Giunta regionale
nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta
che vi provvede.”.
“Art. 2 ter
(Procedure di
assegnazione)
1.
Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell’articolo 2 e ai beni
privati resi disponibili ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, la Regione
predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle
istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo
di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima del
terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione
dell’assegnatario, nonché l’importo del canone da versare al titolare del bene o
ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere
corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al articolo 2 quinquies, contenente la descrizione del lotto,
gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l’indicazione del
periodo per il quale è richiesta l’assegnazione.
2.
La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti
dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies e, in conformità al medesimo,
assegna il bene al richiedente.
3.
In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione
procede all’assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto
dei seguenti criteri di valutazione nell’ordine di priorità così definito:
a)
residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il terreno;
b)
stato di disoccupazione;
c)
presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà
locali o tradizionali;
d)
presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di
agricoltura biologica o integrata;
e)
istanza di giovani al primo insediamento;
f)
minore età dei richiedenti;
g)
residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il
terreno.
4.
Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito
secondo i criteri determinati dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies.
In ogni caso, l’importo del canone può essere determinato anche di comune
accordo fra l’assegnatario e il proprietario o l’avente titolo, nel rispetto
della normativa vigente.
5.
Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti
urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l’assegnatario è tenuto al
rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del
proprietario o dell’avente titolo.
6. I
rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non
espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati
dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
7.
Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non
sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del comma 2 e
inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o
associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata
da un piano di coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari
o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati. Il comune, previo assenso
del proprietario o dell’avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni
del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa
vigente.”.
“Art. 2 quater
(Banca della Terra
di Puglia)
1.
Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso
produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base
degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento
Agricoltura la Banca della Terra di Puglia.
2.
La Banca della Terra di Puglia consiste in un elenco informatico accessibile al
pubblico, integrato con il Sistema informativo territoriale della Regione Puglia
(SIT) e con il Sistema informativo agricolo della Regione Puglia (SIARP),
articolato in tre sezioni:
a)
beni di proprietà pubblica di cui all’articolo 2;
b)
beni di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità
all’assegnazione dai rispettivi proprietari o aventi titolo ai sensi dell’
articolo 2 bis, comma 2;
c)
beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati dai comuni ai sensi
dell’ articolo 2 bis, comma 1.
3.
Con riferimento a ciascuna sezione la Banca della Terra di Puglia contiene
l’elenco aggiornato di tutti i terreni e fabbricati rurali insistenti, completo
dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei
beni.
4.
In qualunque momento, qualora il terreno non possa ritenersi incolto o
abbandonato o sussista una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 1,
comma 3, il proprietario o l’avente titolo può chiederne la cancellazione dagli
elenchi comunali dei beni censiti e dagli elenchi della Banca della Terra di
Puglia. Alla cancellazione si procede altresì qualora l’interessato trasmetta un
piano di coltivazione corredato da atto di impegno ad avviarne l’attuazione
entro un anno. Qualora il bene sia già oggetto di un bando finalizzato
all’assegnazione, la cancellazione può essere disposta, sempre che non sia
intervenuta l’adozione del provvedimento finale di assegnazione, solo se
l’istanza documenti la sussistenza, di una delle condizioni di esclusione di cui
all’articolo 1, comma 3, o sia corredata da un piano di coltivazione redatto
secondo le modalità indicate dall’articolo 2 ter, comma 1.”.
“Art. 2 quinquies
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, adotta
il regolamento attuativo della presente legge con il quale stabilisce:
a)
le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di
cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma 1;
b)
le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca
della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all’articolo 2 bis,
comma 2, e per la relativa istruttoria;
c)
le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi contenuti
nella Banca della Terra di Puglia;
d)
le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuta
inclusione nell’elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la
presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di
cancellazione dall’elenco;
e) i
criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui
all’articolo 2 ter, comma 1;
f) i
criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;
g)
le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;
h)
le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o
avente titolo;
i) i
criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e le
garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;
j) i
casi di revoca delle assegnazioni;
k)
le procedure per l’aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;
l)
l’informativa sulla privacy;
m)
le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo
nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 7;
n)
ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.”.
Art. 5
Abrogazione dell’articolo
3 della Lr. 26/2014
1.
L’articolo 3 della I. r. 26/2014 è abrogato.
Art. 6
Ulteriori integrazioni alla I.r.
26/2014
1. Alla I.r.
26/2014, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Clausola
valutativa)
1.
La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione delle
presenti disposizioni e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare
l’abbandono dei terreni agricoli, il consumo di suolo e favorirne il recupero
produttivo. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a)
lo stato di avanzamento delle azioni previste per l’istituzione, la promozione e
la gestione della Banca della Terra di Puglia, con particolare riguardo
all’andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro
utilizzo;
b)
le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle domande
e della disponibilità dei terreni inseriti nella Banca della Terra di
Puglia;
c)
le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione;
d) i
principali risultati conseguiti in termini di recupero a fini produttivi dei
terreni prima abbandonati o incolti e di crescita occupazionale e
imprenditoriale.
2.
Le informazioni e i dati raccolti per le attività valutative previste dalle
presenti disposizioni e le conseguenti relazioni sono resi pubblici attraverso i
siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.”.
Art. 7
Disposizioni di attuazione
1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, della medesima
presente legge.
2. Entro la
fine dell’anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale trasmette la relazione di cui all’articolo 6, comma
1, della medesima presente legge. Successivamente, la Giunta regionale provvede
al medesimo adempimento con cadenza biennale.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.