Art. 1
(Finalità e definizioni) (1)
1.
In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione
europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente
legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto
bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa
dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4
agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate
o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero dei terreni
agricoli incolti o abbandonati, contenere il degrado ambientale, limitare gli
incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo
svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza i terreni
agricoli incolti o abbandonati, coerentemente con la tutela degli interessi
sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2.
Ai fini della presente legge si intendono:
a)
per ‘terreni agricoli’: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici
vigenti o adottati;
b)
per ‘terreni incolti o abbandonati’: i terreni agricoli suscettibili di
coltivazione, compresi i fabbrica ti rurali insistenti, che non siano
destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due
anni;
c)
per ‘ consumo di suolo ’: la riduzione di superficie agricola per effetto di
interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione,
l’edificazione, la cementificazione, l’escavazione, la contaminazione, la
desertificazione.
3.
Sono esclusi dall’applicazione delle presenti
disposizioni:
a)
i terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa
comunitaria;
b)
i terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992,
serie L 206/7;
c)
i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la
regimazione delle acque o comprometta la conservazione
dell’ambiente;
d)
i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o
civile;
e)
i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e
progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici
competenti;
f)
le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale
diversa da quella agricola;
g)
i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno destinazione
diversa da quella agricola.
4.
La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle
rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo.
A
tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure
rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero
produttivo, nonché il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo
dell’imprenditorialità agricola giovanile.
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 2. Il testo originario era così formulato "Art. 1Finalità - 1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della
Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi
della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi
fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non
rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche
del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.2. Ai fini della presente legge si intende: a. per superficie
agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree
di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione
urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture,
suscettibili di utilizzazione agricola; b. per il consumo di suolo:
la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano
l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione e la
cementificazione.3. La Regione e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle
politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del
consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo
agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle
coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in
agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola
giovanile. "
Art. 2
(Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di
proprietà pubblica) (2)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e
alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della
Regione e degli enti da essa controllati idonei per l’affidamento in concessione
o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività
agricola.
2.
Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali
individuati negli appositi elenchi a favore di chiunque, in forma singola o
associata, voglia esercitare attività agricola, la Regione provvede, ai sensi di
quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n.
23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli
strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine
titulo.
3.
L’elenco dei terreni individuati ai sensi del comma 1 è approvato dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e aggiornato con le
medesime procedure entro la fine di ogni anno solare.
4.
I beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e
di ogni altra utile caratterizzazione, sono inseriti nella Banca della Terra di
Puglia di cui all’articolo 2 quater.
5.
In riferimento a tali beni la Regione, conformemente alle previsioni contenute
nella legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale), della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera nazionale combattenti) e del r.r. 23/2011, predispone bandi
pubblici per l’assegnazione in concessione o locazione, a favore di chiunque, in
forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, secondo le
procedure definite nell’articolo 2 ter.
6.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies i comuni individuano, nell’ambito del proprio
patrimonio, i terreni agricoli da destinare all’assegnazione in concessione o
locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività
agricola. Entro un anno dall’entrata in vigore del medesimo regolamento,
l’elenco dei beni così individuati, completi dei relativi. dati catastali
identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, è trasmesso al
Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella
Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al suo aggiornamento che deve
essere comunicato al Dipartimento agricoltura delle Regione Puglia entro il 30
settembre di ogni anno.
7.
La Regione procede alla assegnazione dei beni compresi negli elenchi trasmessi
dai comuni secondo le modalità definite nell’articolo 2 ter. In ogni caso i
comuni possono procedere autonomamente alla loro assegnazione con propri bandi
pubblici. L’esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal comune
contestualmente alla trasmissione dell’elenco o del suo aggiornamento alla
Regione.
(2) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 3. Il testo originario era così forumulato:"Art. 2 Individuazione degli immobili di proprietà
regionale e di altri enti pubblici :1. Entro e
non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Assessorati regionali al
demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano, nell’ambito dei
beni immobili, l’elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di
proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per la cessione
in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa,
così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 2. Al fine di garantire la
maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi
elenchi a favore dei giovani imprenditori agricoli, la Regione provvede, ai
sensi di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre
2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali), ad
attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di
occupazione sine titulo. 3. Entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Regione, previa definizione di
specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici, predispone un
inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà
pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema
informativo. "
Art. 2 bis
(Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà
privata incolti o abbandonati) (3)
1.
l comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei
terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà
privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o
aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata
a/r.
2.
I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, e, successivamente con cadenza
annuale, pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione
sull’albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso
finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o
aventi titolo, a iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca
della Terra di Puglia di cui all’articolo 2 quater ai fini dell’assegnazione in
concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata,
voglia esercitare attività agricola. Per la medesima finalità può essere
acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono
considerarsi incolti o abbandonati.
3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 2 quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai comuni ai sensi del
comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi
del comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra
utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento agricoltura della
Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I
comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al
Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni
anno.
4.
A beneficio dei comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi
1, 2 e 3, nonché a quelli previsti dal dall’articolo 2, comma 6, la Regione
individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella
concessione di finanziamenti previsti nell’ambito della programmazione regionale
in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi, tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali, sviluppo
urbano sostenibile.
5.
Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti
dai commi 1, 2 e 3, e dall’articolo 2, comma 6, il Dipartimento agricoltura
della Regione Puglia, previa diffida ad adempiere, comunica al comune
inadempiente il termine entro il quale dovrà provvedere. Decorso tale ultimo
termine la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune
inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede.
(3) Articolo inserito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 4.
(4) Comma inserito dalla l.r.
7/2018, art, 1,
comma 1 ; ( in precedenza l'articolo era stato inserito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 4, ed era cosi formulato : Ove i
comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai
precedenti commi 1, 2 e 3 e dall’articolo 2, comma 6, la Giunta regionale nomina
il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi
provvede
Art. 2 ter
(Procedure di assegnazione) (5)
1.
Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell’articolo 2 e ai beni
privati resi disponibili ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, la Regione
predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle
istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo
di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima del
terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione
dell’assegnatario, nonché l’importo del canone da versare al titolare del bene o
ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere
corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al articolo 2 quinquies, contenente la descrizione del lotto,
gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l’indicazione del
periodo per il quale è richiesta l’assegnazione.
2.
La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti
dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies e, in conformità al medesimo,
assegna il bene al richiedente.
3.
In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione
procede all’assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto
dei seguenti criteri di valutazione nell’ordine di priorità così
definito:
a)
residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il
terreno;
b)
stato di disoccupazione;
c)
presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà
locali o tradizionali;
d)
presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di
agricoltura biologica o integrata;
e)
istanza di giovani al primo insediamento;
f)
minore età dei richiedenti;
g)
residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il
terreno.
4.
Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito
secondo i criteri determinati dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies.
In ogni caso, l’importo del canone può essere determinato anche di comune
accordo fra l’assegnatario e il proprietario o l’avente titolo, nel rispetto
della normativa vigente.
5.
Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti
urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l’assegnatario è tenuto al
rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del
proprietario o dell’avente titolo.
6.
I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non
espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati
dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti
agrari).
7.
Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non
sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del comma 2 e
inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o
associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata
da un piano di coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari
o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati. Il comune, previo assenso
del proprietario o dell’avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni
del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa
vigente.
(5) Articolo inserito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 4.
Art. 2 quater
(Banca della Terra di Puglia)
(6)
1.
Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso
produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base
degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento
Agricoltura la Banca della Terra di Puglia.
2.
La Banca della Terra di Puglia consiste in un elenco informatico accessibile al
pubblico, integrato con il Sistema informativo territoriale della Regione Puglia
(SIT) e con il Sistema informativo agricolo della Regione Puglia (SIARP),
articolato in tre sezioni:
a)
beni di proprietà pubblica di cui all’articolo 2;
b)
beni di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità
all’assegnazione dai rispettivi proprietari o aventi titolo ai sensi dell’
articolo 2 bis, comma 2;
c)
beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati dai comuni ai sensi
dell’ articolo 2 bis, comma 1.
3.
Con riferimento a ciascuna sezione la Banca della Terra di Puglia contiene
l’elenco aggiornato di tutti i terreni e fabbricati rurali insistenti, completo
dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei
beni.
4.
In qualunque momento, qualora il terreno non possa ritenersi incolto o
abbandonato o sussista una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 1,
comma 3, il proprietario o l’avente titolo può chiederne la cancellazione dagli
elenchi comunali dei beni censiti e dagli elenchi della Banca della Terra di
Puglia. Alla cancellazione si procede altresì qualora l’interessato trasmetta un
piano di coltivazione corredato da atto di impegno ad avviarne l’attuazione
entro un anno. Qualora il bene sia già oggetto di un bando finalizzato
all’assegnazione, la cancellazione può essere disposta, sempre che non sia
intervenuta l’adozione del provvedimento finale di assegnazione, solo se
l’istanza documenti la sussistenza, di una delle condizioni di esclusione di cui
all’articolo 1, comma 3, o sia corredata da un piano di coltivazione redatto
secondo le modalità indicate dall’articolo 2 ter, comma 1.
(6) Articolo inserito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 4.
Art. 2 quinquies
(Regolamento) (7) (8)
1.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, adotta
il regolamento attuativo della presente legge con il quale
stabilisce:
a)
le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di
cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma
1;
b)
le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca
della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all’articolo 2 bis,
comma 2, e per la relativa istruttoria;
c)
le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi contenuti
nella Banca della Terra di Puglia;
d)
le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuta
inclusione nell’elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la
presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di
cancellazione dall’elenco;
e)
i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui
all’articolo 2 ter, comma 1;
f)
i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;
g)
le modalità di controllo sulla attuazione del piano di
coltivazione;
h)
le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o
avente titolo;
i)
i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e
le garanzie a copertura del regolare pagamento degli
stessi;
j)
i casi di revoca delle assegnazioni;
k)
le procedure per l’aggiornamento della Banca della Terra di
Puglia;
l)
l’informativa sulla privacy;
m)
le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo
nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 7;
n)
ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente
legge.
(7) Articolo inserito dalla l.r.
n. 15/2017, art. 4.
(8) Vedi Reg.
Reg. 16-2018
Art. 3
Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori (9)
[1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1
dell’articolo 2, unitamente allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Le strutture
regionali competenti in materia, conformemente alle previsioni contenute al
comma
1 dell’articolo 18 della legge regionale 26 aprile 1995, n.
27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e al
comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 23/2011, provvedono
all’emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione ai sensi
della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), dei terreni
contenuti in tali elenchi e idonei al conferimento a giovani agricoltori di età
inferiore a quarant’anni, singoli o associati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a
vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell’ambito dei quali
individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico,
alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o
associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE)
1305/2013.
3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono
pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate
alla Regione per l’inserimento nell’inventario previsto al comma 1 dell’articolo
2.
4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a
vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 2,
appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile della Regione, è disposta
conformemente ai principi contenuti nella l.r.
27/1995 e nella legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa
Opera nazionale combattenti), e secondo le procedure per l’utilizzo dei beni
immobili regionali previste nel regolamento
regionale 23/2011.
5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono
prevedere esclusivamente l’affidamento in concessione o locazione dei terreni di
proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a
quarant’anni e con priorità ai giovani al primo insediamento. Le locazioni
devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente
alla durata del rapporto.
]
(9) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 15/2017, art. 5.
Art. 4
Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo
di suoli agricoli
1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico
rivolti alla coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura
nonché quelli funzionali alla conduzione dell’impresa agricola, alle attività di
trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e
animali, all’agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all’articolo
2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico
devono essere preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel
caso di locazione, devono essere attivate le procedure di cui all’articolo 16
della l. 203/82.
2. Nel caso di inosservanza del vincolo di
destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma
1, si applica all’assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e
quantificata non inferiore a euro 5 mila e non superiore a euro 50 mila e la
sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e
autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.
Art. 4 bis
(Clausola valutativa) (10)
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.