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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2014
Numero
26
Data
08/07/2014
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia (1)
Note
Bollettino n° 66 pubblicato il 26-05-2014 Titolo modificato dalla l.r. n. 15/2017, art. 1.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1

(Finalità e definizioni) (1)

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero dei terreni agricoli incolti o abbandonati, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza i terreni agricoli incolti o abbandonati, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per ‘terreni agricoli’: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

b) per ‘terreni incolti o abbandonati’: i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbrica ti rurali insistenti, che non siano destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni;

c) per ‘ consumo di suolo ’: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione, la cementificazione, l’escavazione, la contaminazione, la desertificazione.

3. Sono esclusi dall’applicazione delle presenti disposizioni:

a) i terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa comunitaria;

b) i terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992, serie L 206/7;

c) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente;

d) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;

e) i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;

f) le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale diversa da quella agricola;

g) i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno destinazione diversa da quella agricola.

4. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo.

A tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, nonché il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.

(1) Articolo sostituito dalla l.r. n. 15/2017, art. 2. Il testo originario era così formulato "Art. 1Finalità - 1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.2. Ai fini della presente legge si intende:  a. per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;    b. per il consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione e la cementificazione.3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile. "

 

Art. 2

 (Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)  (2)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l’affidamento in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola.

2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine titulo.

3. L’elenco dei terreni individuati ai sensi del comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e aggiornato con le medesime procedure entro la fine di ogni anno solare.

4. I beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono inseriti nella Banca della Terra di Puglia di cui all’articolo 2 quater.

5. In riferimento a tali beni la Regione, conformemente alle previsioni contenute nella legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti) e del r.r. 23/2011, predispone bandi pubblici per l’assegnazione in concessione o locazione, a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, secondo le procedure definite nell’articolo 2 ter.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies i comuni individuano, nell’ambito del proprio patrimonio, i terreni agricoli da destinare all’assegnazione in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Entro un anno dall’entrata in vigore del medesimo regolamento, l’elenco dei beni così individuati, completi dei relativi. dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, è trasmesso al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al suo aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento agricoltura delle Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.

7. La Regione procede alla assegnazione dei beni compresi negli elenchi trasmessi dai comuni secondo le modalità definite nell’articolo 2 ter. In ogni caso i comuni possono procedere autonomamente alla loro assegnazione con propri bandi pubblici. L’esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal comune contestualmente alla trasmissione dell’elenco o del suo aggiornamento alla Regione.

(2) Articolo sostituito dalla l.r. n. 15/2017, art. 3. Il testo originario era così forumulato:"Art. 2 Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici :1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano, nell’ambito dei beni immobili, l’elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.  2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore dei giovani imprenditori agricoli, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine titulo.  3. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici, predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo. "

 

 

Art. 2 bis

 (Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati) (3)

 

1. l comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.

2. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, e, successivamente con cadenza annuale, pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione sull’albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, a iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca della Terra di Puglia di cui all’articolo 2 quater ai fini dell’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Per la medesima finalità può essere acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono considerarsi incolti o abbandonati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai comuni ai sensi del comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi del comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.

4. A beneficio dei comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché a quelli previsti dal dall’articolo 2, comma 6, la Regione individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella concessione di finanziamenti previsti nell’ambito della programmazione regionale in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali, sviluppo urbano sostenibile.

5. Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, e dall’articolo 2, comma 6, il Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, previa diffida ad adempiere, comunica al comune inadempiente il termine entro il quale dovrà provvedere. Decorso tale ultimo termine la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede.

(3) Articolo inserito dalla l.r. n. 15/2017, art. 4.

(4) Comma inserito dalla l.r. 7/2018, art, 1, comma 1 ; ( in precedenza l'articolo era stato inserito dalla l.r. n. 15/2017, art. 4, ed era cosi formulato : Ove i comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 e dall’articolo 2, comma 6, la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi provvede

 

Art. 2 ter

 (Procedure di assegnazione) (5)

 

1. Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell’articolo 2 e ai beni privati resi disponibili ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, la Regione predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima del terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, nonché l’importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal regolamento di cui al articolo 2 quinquies, contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l’indicazione del periodo per il quale è richiesta l’assegnazione.

2. La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies e, in conformità al medesimo, assegna il bene al richiedente.

3. In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione procede all’assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione nell’ordine di priorità così definito:

a) residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il terreno;

b) stato di disoccupazione;

c) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà locali o tradizionali;

d) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di agricoltura biologica o integrata;

e) istanza di giovani al primo insediamento;

f) minore età dei richiedenti;

g) residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il terreno.

4. Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui all’articolo 2 quinquies. In ogni caso, l’importo del canone può essere determinato anche di comune accordo fra l’assegnatario e il proprietario o l’avente titolo, nel rispetto della normativa vigente.

5. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l’assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del proprietario o dell’avente titolo.

6. I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

7. Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata da un piano di coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati. Il comune, previo assenso del proprietario o dell’avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa vigente.

(5) Articolo inserito dalla l.r. n. 15/2017, art. 4.

 

Art. 2 quater

(Banca della Terra di Puglia) (6)

 

1. Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento Agricoltura la Banca della Terra di Puglia.

2. La Banca della Terra di Puglia consiste in un elenco informatico accessibile al pubblico, integrato con il Sistema informativo territoriale della Regione Puglia (SIT) e con il Sistema informativo agricolo della Regione Puglia (SIARP), articolato in tre sezioni:

a) beni di proprietà pubblica di cui all’articolo 2;

b) beni di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione dai rispettivi proprietari o aventi titolo ai sensi dell’ articolo 2 bis, comma 2;

c) beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati dai comuni ai sensi dell’ articolo 2 bis, comma 1.

3. Con riferimento a ciascuna sezione la Banca della Terra di Puglia contiene l’elenco aggiornato di tutti i terreni e fabbricati rurali insistenti, completo dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei beni.

4. In qualunque momento, qualora il terreno non possa ritenersi incolto o abbandonato o sussista una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 1, comma 3, il proprietario o l’avente titolo può chiederne la cancellazione dagli elenchi comunali dei beni censiti e dagli elenchi della Banca della Terra di Puglia. Alla cancellazione si procede altresì qualora l’interessato trasmetta un piano di coltivazione corredato da atto di impegno ad avviarne l’attuazione entro un anno. Qualora il bene sia già oggetto di un bando finalizzato all’assegnazione, la cancellazione può essere disposta, sempre che non sia intervenuta l’adozione del provvedimento finale di assegnazione, solo se l’istanza documenti la sussistenza, di una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 1, comma 3, o sia corredata da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 2 ter, comma 1.

(6) Articolo inserito dalla l.r. n. 15/2017, art. 4.

Art. 2 quinquies

(Regolamento) (7) (8)

 

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, adotta il regolamento attuativo della presente legge con il quale stabilisce:

a) le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma 1;

b) le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all’articolo 2 bis, comma 2, e per la relativa istruttoria;

c) le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi contenuti nella Banca della Terra di Puglia;

d) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuta inclusione nell’elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di cancellazione dall’elenco;

e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui all’articolo 2 ter, comma 1;

f) i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;

g) le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;

h) le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o avente titolo;

i) i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e le garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;

j) i casi di revoca delle assegnazioni;

k) le procedure per l’aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;

l) l’informativa sulla privacy;

m) le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 7;

n) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.

 

 

(7)   Articolo inserito dalla l.r. n. 15/2017, art. 4.

 (8) Vedi Reg. Reg. 16-2018

 

Art. 3

Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori  (9)

 

[1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, unitamente allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Le strutture regionali competenti in materia, conformemente alle previsioni contenute al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e al comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 23/2011, provvedono all’emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), dei terreni contenuti in tali elenchi e idonei al conferimento a giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni, singoli o associati. 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell’ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013. 

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate alla Regione per l’inserimento nell’inventario previsto al comma 1 dell’articolo 2. 

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 2, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile della Regione, è disposta conformemente ai principi contenuti nella l.r. 27/1995 e nella legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e secondo le procedure per l’utilizzo dei beni immobili regionali previste nel regolamento regionale 23/2011

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono prevedere esclusivamente l’affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni e con priorità ai giovani al primo insediamento. Le locazioni devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.  ]

(9) Articolo abrogato dalla l.r. n. 15/2017, art. 5.

 

Art. 4

Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli 

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell’impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all’agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico devono essere preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, devono essere attivate le procedure di cui all’articolo 16 della l. 203/82. 

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all’assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata non inferiore a euro 5 mila e non superiore a euro 50 mila e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese. 

 

Art. 4 bis

 (Clausola valutativa) (10)

 

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l’abbandono dei terreni agricoli, il consumo di suolo e favorirne il recupero produttivo. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l’istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra di Puglia, con particolare riguardo all’andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;

b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle domande e della disponibilità dei terreni inseriti nella Banca della Terra di Puglia;

c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione;

d) i principali risultati conseguiti in termini di recupero a fini produttivi dei terreni prima abbandonati o incolti e di crescita occupazionale e imprenditoriale.

2. Le informazioni e i dati raccolti per le attività valutative previste dalle presenti disposizioni e le conseguenti relazioni sono resi pubblici attraverso i siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.

(10) Articolo inserito dalla l.r. n. 15/2017, art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.