Art.
1
Istituzione
1. L’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia,
denominata AREM, istituita dall’articolo 25,
comma 5, della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblicoMlocale), è soppressa ed è costituita l’Agenzia strategica per lo
sviluppo ecosostenibile del territorio
(ASSET).
2.
L’ASSET ha nuova e propria personalità giuridica e piena autonomia. Essa può,
con propri regolamenti adottati dal Direttore generale dell’Agenzia e approvati
dalla Giunta regionale, esercitare la propria autonomia organizzativa,
finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.
3.
L’Agenzia è sottoposta nei limiti specificati dagli articoli 2, 6 e 8
all’indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.
Art.
2
Finalità
e competenze
1.
L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione
nonché, nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche
amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la
mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio,
nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi
idrogeologici e sismici.
2.
L’Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di
passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di
mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del
territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di
riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l’uso di tecnologie per la
produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in
contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi
degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la
riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la
valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione
costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico,
acque sotterranee, geotermali e geotermiche.
3.
All’Agenzia sono assegnati, ai sensi del comma 4, i compiti necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i
seguenti:
a) supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi
della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile,
tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e
riuso del patrimonio edilizio esistente;
b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento
al piano di riordino
dell’edilizia
sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della
sanità;
c) definizione di criteri operativi e linee guida per l’attuazione di piani di
miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale
(T.P.R.L.);
d) elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche
propedeutiche all’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi
piani di attuazione;
e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale
e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e
della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali
della comunità regionale;
f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta
regionale, dei livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della
definizione di standard ottimali di gestione.;
g) approfondimento e sviluppo, in un’ottica intermodale, delle linee
d’intervento in tema di merci e
logistica,
attraverso l’elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica
(PML);
h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico
e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione
attuativa del PRT;
i) supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a
evidenza pubblica per
l’affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza
regionale;
j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza
stradale;
k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema
di pianificazione .e sviluppo ecosostenibile del
territorio;
l) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all’Area metropolitana e agli enti
locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali
dell’Agenzia;
m) attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di
miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi
nel Dipartimento associato all’ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è
articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza
dell’Agenzia;
n) analisi di mercato relative ai servizi pubblici
locali;
o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di
edilizia residenziale pubblicoprivata
e
delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
p) promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse
regionale;
q) assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti
di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione
interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di
programma quadro a carattere regionale o interregionale;
r) supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto
idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai
fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni
calamitosi;
s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le
attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti
ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotematiche,
(1) analisi dei piani insediativi e linee guida per una
pianificazione sostenibile,Ndiagnostica e analisi strutturale antisismica degli
edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonioNedilizio e dei centri
storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e
monumentale;
t) supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali
pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica
preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per
ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai
sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme
similari;
u) supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle
grandi opere e dei
programmi
di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.
4.
I compiti di cui al comma 3 sono individuati e attribuiti tramite una apposita
convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione
della Giunta regionale, tra il direttore del dipartimento competente e il
Direttore generale dell’Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro:
gli obiettivi specificamente attribuiti all’Agenzia; i risultati attesi in un
arco temporale determinato; l’entità e le modalità dei finanziamenti da
accordare all’Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le
modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad
assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali
l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
5.
L’Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle
previsioni contenute nella convenzione quadro di cui al comma 4, rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con
altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e.secondo le disponibilità
finanziarie.
6.
Per lo svolgimento di particolari compiti o per specifiche esigenze
adeguatamente documentate
dal
Direttore generale dell’Agenzia e previa autorizzazione della Giunta regionale,
l’ASSET può far ricorso a consulenze esterne da parte di società o singoli
professionisti da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica, nei
limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.
(1) Lettera sostituita a seguito di rettifica ,
pubblicato nel B.U.R. n. 127 del
09/11/2017.
Art. 2 bis. (2)
(Ulteriori competenze)
1.
All’Agenzia sono altresì assegnate le seguenti ulteriori funzioni istituzionali:
a) collabora al rilevamento e alla elaborazione dei
piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e
adotta gli atti di competenza; b) formula proposte per la formazione
dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti
idrografici; c) presta supporto, su richiesta della Regione, ai fini
della redazione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzarsi
nei distretti idrografici; d) predispone annualmente la relazione
sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del
territorio di competenza; e) assume ogni altra iniziativa ritenuta
necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e
del sottosuolo e nei bacini idrografici di competenza; f) elabora
proposte all’Autorità di bacino distrettuale, anche d’intesa con gli enti
locali, ai fini dell’approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere
le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; g) provvede a
prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere e
di interventi previsti nel piano di bacino, sotto il controllo della
Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del
d.lgs. 152/2006; h) adegua e aggiorna la carta d’uso del suolo
e la cartografia tecnica regionale, adottando ogni provvedimento di competenza
funzionale all’aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico e di
ogni altro sistema informativo territoriale.
2. Su esplicita richiesta della Regione, l’ASSET presta altresì
supporto istruttorio nell’ambito delle attività di competenza regionale, nonché
in quelle relative alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni apposte ai
provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 152/2006, salvo che tale verifica sia
espressamente demandata dalla legge o dal relativo provvedimento ad altri organi
o enti.
(2) Articolo inserito dalla l.r.
4/2020 art. 1,
comma 1.
Art.
3
Organi
1.
Sono organi dell’Agenzia:
a)
il Direttore generale;
b)
il Collegio dei revisori contabili.
2.
Gli organi dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati
una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente
superiore a sei anni.
Art.
4
Il
Direttore generale
1.
Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale su
proposta degli assessori ai rami, e sentita la Commissione consiliare
competente, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Giunta
regionale, su proposta degli assessori ai rami, può disporre la revoca del
Direttore generale nell’ipotesi di inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3.
2.
Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ASSET e garantisce la
coerenza dell’azione
dell’Agenzia
con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta regionale ai
sensi degli articoli 2, 6 e 8.
3.
Al Direttore generale sono attribuite le competenze in materia di gestione
dell’Agenzia, ferme le
previsioni
di cui agli articoli 1, 2, 6 e 8.
4.
Il Direttore generale, oltre agli specifici compiti eventualmente indicati
nell’atto di cui all’articolo 6, comma 3, provvede:
a) all’adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle
attività dell’Agenzia;
b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche
dell’Agenzia;
c) all’adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale
dell’Agenzia;
d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui
risultati conseguiti;
e) all’adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione
dell’Agenzia;
f) sovraintende all’organizzazione e al funzionamento delle attività
dell’Agenzia, assicurandone
l’imparzialità,
l’economicità e l’efficienza;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative
modifiche;
h) alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 2;
i) alla cura dei rapporti con l’Amministrazione regionale e a rappresentare
l’Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed
internazionali;
j) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività
svolta dall’Agenzia.
Art.
5
Il
Collegio dei revisori
1.
Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da
tre componenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui
uno con funzioni di presidente.
2.
Il Collegio esamina tutti gli atti emanati dall’Agenzia ai fini della verifica
della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica
e finanziaria dell’Agenzia.
Art.
6
Organizzazione
e Funzionamento
1.
L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, disciplina in maniera autonoma la
propria organizzazione e il proprio funzionamento con appositi regolamenti. Il
Direttore generale, nel rispetto dei regolamenti medesimi, adotta ulteriori atti
di organizzazione di livello inferiore.
2.
L’organizzazione dell’Agenzia è rispondente alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i compensi e le
indennità degli organi
dell’Agenzia
e, all’interno degli ambiti di competenza, può specificare nel dettaglio i
compiti degli organi dell’Agenzia.
Art.
7
Personale
1.
L’Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di
personale distaccato o comandato
dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle
norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2.
L’organico complessivo di personale dell’Agenzia è definito nella dotazione
organica adottata ai sensi dell’articolo 4, la quale è sottoposta
all’approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione
finanziaria assegnata all’Agenzia dalla legge di bilancio
vigente.
3.
L’organico complessivo dell’Agenzia non può essere inferiore alle 12
unità.
Art.
8
Controlli
e vigilanza
1.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i
seguenti atti dell’Agenzia:
a)
i regolamenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma
2;
b)
gli atti di cui all’articolo 4, comma 4, lettere c) e d);
c)
la dotazione organica di cui all’articolo 7, comma 2.
2.
La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione
dell’efficienza dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati dell’Agenzia
ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
3.
Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale e alle
Commissioni consiliari competenti corredati del parere del Collegio dei
revisori.
Art.
9
Risorse
1.
Le spese per il funzionamento dell’ASSET sono finanziate con quanto già
assegnato all’AREM, per gli anni dal 2017 al 2019.
2.
Per le annualità successive si provvederà entro i limiti di stanziamento
nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, da approvarsi con legge di
bilancio.
Art.
10
Compensi
e Indennità
1.
I compensi, incluse eventuali ulteriori indennità, del Direttore generale non
devono in nessun caso superare la retribuzione prevista per un direttore di
dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi
regionali.
2.
La misura dei compensi o delle indennità di cui al comma 1 è stabilita dalla
Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 3.
Art.
11
Norme
Transitorie
1. L’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e
passivi, in capo all’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia
(AREM).
Art.
12
Abrogazioni
1.
È abrogato l’articolo 25
della I.r.
18/2002.
2.
È abrogato l’articolo 21
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali).
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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