Art.
1
Modifica
all’articolo 3
della legge
regionale 29 maggio 2017 , n. 17 (1)
1. All’articolo
3
della legge
regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
della Regione Puglia) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“1. Sono organi
degli istituti:
a) il consiglio di indirizzo e
verifica (C.1.V.)
b) il direttore
generale;
c) il direttore
scientifico;
d) il collegio sindacale.”
(1) Rubrica modificata a seguito di rettifica , pubblicato nel
B.U.R. n.9, del 18/01/2018
Art.
2
Modifica
all’articolo 4,
della l.r.
17/2017
1. All’articolo
4,
della 1.r.
17/2017 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
“a) definizione degli
indirizzi strategici dell’istituto, approvazione dei programmi annuali e
pluriennali di attività dell’istituto stesso e conseguente assegnazione al
direttore generale degli obiettivi annuali di salute e assistenziali,
assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la
programmazione sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate
dallo Stato e dalle regioni ;”.
Art.
3
Modifiche
all’articolo 5
della l.r.
17/2017
1. All’articolo
5
della l.r.
17/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “ha
durata quinquennale” sono sostituite dalle seguenti: “ha durata non inferiore ai
tre e non superiore ai cinque anni”;
b) al comma 3, la lettera e) è
soppressa;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. All’atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi
di mandato, la cui valutazione intermedia, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma
6, del d.lgs. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale,
determina la conferma o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza. Al
direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di
indirizzo e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all’articolo
4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottopost i alla valutazio
ne del medesimo consiglio.”;
d) il comma 7 è
sostituito dal seguente:
“7. Il tratta mento economico spettante
al direttore generale è quello disciplinato dall’articolo 1, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502
(Regolamento recante norme sul contratto del diretto regenerale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed
eventualmente quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell’attività svolta e
dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali
di salute e assistenziali di cui all’ articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della
presente legge.”
Art.
4
Modifica
all’articolo 9
della l.r.
17/2017
1. L’articolo 9
della l.r.
17/2017, è sostituto dal seguente:
“Articolo 9
Collegio di direzione
1. Il direttore
generale coordina le attività di gesti one mediante il collegio di direzione di
cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/ 1992 e successive
modificazioni.
2. Il collegio
di direzione degli istituti è composto come di seguito:
a) il dirigente responsabile
dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o
equivalenti;
b) il responsabile dell’unità
prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
c) un delegato dei dirigent i delle
professioni sanitarie;
d) i direttori di presidio ospedaliero,
qualora l’IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
e) i direttori dei
dipartimenti.
3. I criteri e
le modalità per la costituz ione e il funzionamento del collegio di direzione
sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun
istituto.
4. Ai componenti
del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso
spese.”.
Art.
5
Modifica
all’articolo 10
della l.r.
17/2017
1. All’articolo
10
della l.r
. 17 /20 17, è apportata la seguente modifica:
a) Il comma 1 è sostituito
dal seguente:
“1. Il collegio sindacale è
nominato dal di rettore generale dell’istituto, dura in carica tre
anni ed è composto da tre
componenti di cui uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, scelto tra
gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato
dal Ministro della salute e uno designato dal presidente della Giunta regionale,
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze ovvero tra i funzionari del Ministero
dell’economia e finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni
di revisori dei conti o di componenti di collegi
sindacali.”.
La presente
legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/ 05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
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