Art. 1
Oggetto
1. La
presente legge, in attuazione dei principi fondamentali del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3) e dell’Atto di intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004,
disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati in
fondazioni, “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte e Istituto tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari, di seguito denominati Istituti.
Art. 2
Finalità e organizzazione
1. Gli
Istituti si configurano come enti pubblici a rilevanza nazionale dotati di
autonomia e personalità giuridica che perseguono, secondo standard di
eccellenza, finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel
campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari
ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre
attività aventi caratteri di eccellenza.
2. Gli
Istituti informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.
Art. 3
Organi
1. Sono
organi degli Istituti:
a) il consiglio di indirizzo e
verifica (C.1.V.)
b) il direttore
generale;
c) il direttore
scientifico;
d) il collegio sindacale.” (1)
(1) Comma sostituito dalla l.r.
61/2017, art.1,
comma 1, lett. a).
Art. 4
Consiglio di indirizzo e verifica - C.I.V.
1. Il
Consiglio di indirizzo e verifica, nominato con deliberazione di Giunta
regionale, è composto da tre componenti, dei quali uno designato dal Presidente
della Regione, uno dal Ministro della salute, e un terzo, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Regione d’intesa con il Ministro
della salute. Nel C.I.V. dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte il
componente di designazione regionale è individuato su indicazione dei
rappresentanti degli interessi originari dell’Istituto. Il predetto C.I.V. dura
in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, e i suoi componenti
possono essere rinominati, solo una volta.
2. I
componenti del Consiglio di indirizzo e verifica vengono scelti tra soggetti di
provata competenza scientifica e onorabilità, per i quali non sussistano le
cause di inconferibilità e incompatibilità di cui alla normativa vigente in
materia.
3. Al
presidente del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 25 per cento del
trattamento economico del direttore generale. Ai componenti del C.I.V. spetta un
trattamento economico pari al 30 per cento del trattamento economico del
presidente.
4. Qualora
nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il
soggetto che lo aveva nominato provvede senza indugio — previa designazione
dell’organo di competenza — alla sua sostituzione con altro soggetto per il
residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica. Qualora venga a
cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l’organo è ricostituito con
le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il
Consiglio di indirizzo e verifica svolge le seguenti funzioni:
a) definizione
degli indirizzi strategici dell’istituto, approvazione dei programmi annuali e
pluriennali di attività dell’istituto stesso e conseguente assegnazione al
direttore generale degli obiettivi annuali di salute e assistenziali,
assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la
programmazione sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse
assegnate dallo Stato e dalle regioni ; (2)
b)
verifica della corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti
dall’istituto rispetto agli indirizzi strategici, ai programmi annuali e
pluriennali di attività e agli obiettivi predeterminati di cui al precedente
punto a). Il Consiglio relaziona annualmente, entro il 30 giugno,
all’Assessore regionale alle politiche della salute in ordine alla predetta
verifica. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente
della Regione e al Ministro della salute, proponendo le misure da
adottare;
c)
espressione di parere preventivo obbligatorio — entro quarantacinque giorni
dalla richiesta e da intendersi positivo in caso di silenzio — rispetto agli
atti del direttore generale relativi a bilancio preventivo e di esercizio,
regolamento di organizzazione e funzionamento, alienazione del patrimonio,
costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed
associazioni;
d) nomina
dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore
scientifico.
6. Il
presidente del Consiglio di indirizzo e verifica cura le relazioni con enti,
istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di
instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative
dell’istituto.
7. In caso
di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente
del Consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello
più anziano di età.
8. Il
Consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonché
ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità su istanza di almeno uno dei
suoi componenti.
9. Il
Consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio
funzionamento, si riunisce vali damente con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di
voto, il direttore generale, il direttore scientifico e i componenti del
collegio sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i
soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso.
(2) Lettera sostituita dalla l.r.
61-2017, art. 2,
comma 1, lett.a).
Art. 5
Direttore generale
1. Il
direttore generale dell’IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3), e inseriti nell’elenco nazionale di idonei, è nominato con
provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute,
con le procedure previste per le altre aziende del S.S.R. (3)
2. Il
rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, ha
durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni (4) ed è regolato da apposito contratto di diritto privato
secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.
3. Al
direttore generale sono attribuite funzioni di gestione ordinaria e
straordinaria dell’istituto. In particolare:
a)
rappresenta l’istituto nei confronti di terzi e in giudizio;
b)
assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e i programmi
stabiliti dal Consiglio di indirizzo e verifica nonché con la programmazione
nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria;
c) nomina
il direttore sanitario e il direttore amministrativo, scegliendoli tra i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, del d.lgs.
288/2003 e inseriti nei vigenti albi regionali di idonei alla nomina di
direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del
S.S.R.;
d) nomina
il Collegio sindacale;
[e)
nomina il Collegio di direzione;] (5)
f)
adotta, previa acquisizione del parere del C.I.V., il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’istituto sulla base dello schema-tipo
allegato all’Intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004 e lo trasmette per la
relativa approvazione alla Regione e al Ministero della salute;
g) adotta
i bilanci di previsione annuale e pluriennale e di esercizio, gli atti e i
provvedimenti di alienazione del patrimonio e di costituzione o
partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti.
4. All’atto
della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato,
la cui valutazione intermedia, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 6, del d.lgs.
502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la
conferma o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore
generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di indirizzo e
verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all’articolo 4, comma 5,
lettera a) della presente legge, che sono sottopost i alla valutazio ne del
medesimo consiglio. (6)
5. In caso
di assenza o impedimento temporaneo del direttore generale le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del
direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.
Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla
sostituzione. In caso di vacanza dell’ufficio, ove per comprovati motivi non si
possa provvedere alla nomina del direttore generale entro i sessanta giorni
previsti dalla normativa di riferimento, si applicano le norme re6. Al direttore
generale si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie.
7. Il
tratta mento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato
dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del diretto
regenerale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Il trattamento economico
integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa
valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore
generale rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all’
articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge. (7)
(3) Comma sostituito dalla l.r.
15/2018, art.5,
comma 3.
(4) Parole sostituite dalla l.r.
61-2017, art. 3,
comma 1, lett. a);
(5) Lettera soppressa dalla l.r.
61-2017, art. 3,
comma 1, lett. b);
(6) Comma sostituito dalla l.r.
61-2017, art. 3,
comma 1, lett. c);
(7) Comma sostituito dalla l.r.
61-2017, art. 3,
comma 1, lett. d);
Art. 6
Direttore amministrativo e direttore sanitario
1. Il
direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal
direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nominati dallo stesso
direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e inseriti nei rispettivi albi regionali degli
idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle
aziende ed enti del S.S.R.
2. Il
rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è
esclusivo, regolato da apposito contratto di diritto privato, ha durata pari a
quella del direttore generale ed è rinnovabile ma non prorogabile. L’incarico di
direttore amministrativo e sanitario cessa al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età, nonché con il cessare dell’incarico del
direttore generale che li ha nominati.
3. Il
direttore amministrativo è preposto alla direzione dei servizi amministrativi
dell’istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sul profilo
di legittimità degli atti relativi alle materie di competenza.
Il
direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici
dell’istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sul profilo
tecnico degli atti i relativi alle materie di competenza.
4. Il
trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i direttori
amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del S.S.R. dalla vigente
normativa nazionale e regionale.
5. Al
direttore amministrativo e al direttore sanitario si applicano le disposizioni
in materia di inconferibilità e di incompatibilità vigenti per i direttori
amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie del S.S.R.
6. Negli
Istituti costituiti da un unico presidio le funzioni e i compiti del direttore
sanitario e del dirigente medico di presidio ospedaliero di cui all’articolo 4,
comma 9, del d.lgs. 502/1992 sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti
di legge.
Art. 7
Direttore scientifico
1. Il
direttore scientifico, nominato e revocato secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007 n. 42 (Regolamento
recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico — IRCCS), promuove e coordina l’attività
di ricerca scientifica dell’istituto e gestisce il relativo budget, concordato
annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del Consiglio
di indirizzo e verifica nonché in coerenza con la programmazione nazionale e
regionale in materia di commissariamento delle aziende sanitarie del S.S.R.
2. Il
direttore scientifico stipula con il direttore generale dell’istituto un
contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva, di durata
quinquennale.
3. il
direttore scientifico presiede il Comitato tecnico-scientifico ed esprime parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti inerenti le attività cliniche e
scientifiche, le assunzioni e l’utilizzo del personale medico e sanitario non
medico.
4. Il
trattamento economico del direttore scientifico è pari all’85 per cento di
quello del direttore generale dell’istituto.
Art. 8
Comitato tecnico scientifico
1. Il
Comitato tecnico scientifico è un organismo con funzioni consultive e di
supporto tecnico-scientifico all’attività clinica e di ricerca degli
istituti.
2. Il
Comitato è presieduto dal direttore scientifico, vi partecipa di diritto il
direttore sanitario ed è composto da altri otto componenti, scelti dal Consiglio
di indirizzo e verifica e individuati come di seguito:
a)
quattro componenti scelti tra i responsabili di dipartimento;
b) un
componente scelto nell’ambito del personale medico dirigente;
c) un
componente scelto nell’ambito del personale delle professioni sanitarie con
incarichi dirigenziali;
d) due
componenti esterni, scelti tra esperti di comprovata competenza scientifica in
ambito nazionale ed internazionale.
3. Il
Comitato tecnico scientifico ha durata quinquennale. Qualora nel corso del
mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato, questo
sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei
componenti in carica.
4. I
criteri e le modalità per la nomina dei componenti del Comitato nonché quelli
relativi al funzionamento del Comitato stesso sono stabiliti dal regolamento di
organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.
5. Il
Comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico
sull’attività dell’istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi
e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via
preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.
Art. 9
Collegio di direzione (7)
1. Il direttore
generale coordina le attività di gesti one mediante il collegio di direzione di
cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/ 1992 e successive
modificazioni.
2. Il collegio
di direzione degli istituti è composto come di seguito:
a) il dirigente responsabile
dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o
equivalenti;
b) il responsabile dell’unità
prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
c) un delegato dei dirigent i delle
professioni sanitarie;
d) i direttori di presidio ospedaliero,
qualora l’IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
e) i direttori dei
dipartimenti.
3. I criteri e
le modalità per la costituz ione e il funzionamento del collegio di direzione
sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun
istituto.
4. Ai componenti
del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso
spese.
(7) articolo sostituito dalla l.r.
61-2017, art. 4,
comma 1.
Art. 10
Collegio sindacale
1. Il
collegio sindacale è nominato dal di rettore generale dell’istituto, dura in
carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dal
Ministro dell’economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno
designato dal presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e finanze che
abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti di collegi sindacali. (8)
2. Il
Collegio sindacale, all’atto della prima seduta convocata dal direttore
generale, elegge il proprio presidente.
3. Il
Collegio sindacale vigila sull’attività amministrativa dell’istituto e
sull’osservanza delle leggi, esamina il bilancio preventivo annuale e
pluriennale e il bilancio d’esercizio, verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture
contabili, accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa.
4. I
componenti del Collegio sindacale possono in qualsiasi momento, anche
individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Ai
componenti del Collegio sindacale compete, ai sensi dell’articolo 3, comma 13,
del d.lgs. 502/1992, un’indennità pari al 10 per cento degli emolumenti del
direttore generale dell’istituto. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri
componenti.
(8) Comma sostituito dalla l.r.
61-2017, art. 5,
comma 1, lett. a).
Art. 11
Comitato etico
1. I
programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell’istituto
sono valutati sotto il profilo etico da un comitato etico, organismo
indipendente con competenza territoriale relativa a una o più province, oppure
estesa a uno o più IRCCS, che fornisce pareri sulle questioni a esso sottoposte
dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e
verifica e formula proposte sulle materie di propria competenza. Oltre alle
sperimentazioni cliniche dei medicinali, il comitato etico è competente su
questioni relative all’uso dei medicinali e dei dispositivi medici, all’impiego
di procedure chirurgiche e cliniche o allo studio di prodotti alimentari
sull’uomo.
2. I
criteri e le modalità per l’istituzione, l’organizzazione e funzionamento del
comitato etico sono stabiliti dal decreto del Ministro della salute 12 maggio
2006 (Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali),
dall’articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute) e dal successivo decreto del Ministro della salute dell’8 febbraio 2013
(Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), nonché
dagli atti deliberativi regionali in materia.
Art. 12
Finanziamento
1. Le fonti
di finanziamento degli Istituti sono costituite da:
a)
stanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata di cui all’articolo 12,
comma 2, del d.lgs. 502/1992;
b)
finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;
c)
finanziamenti straordinari europei, nazionali e regionali per attività
specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento
tecnologico e strutturale;
d) altri
eventuali finanziamenti pubblici e privati.
2.
L’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione sulla base dei tetti di
spesa e dei volumi di attività predeterminati annualmente dalla suddetta
programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con la
Regione.
3. E’ fatto
divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all’attività di ricerca per fini
diversi.
Art. 13
Patrimonio e contabilità
1. Il
patrimonio degli Istituti è costituito da:
a) i beni
mobili e immobili di proprietà;
b) i
conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) i
lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che
siano accettati dagli organi competenti.
2. Gli
Istituti adottano la contabilità economico-patrimoniale e sono tenuti al
pareggio di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i
trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.
3. Per la
gestione degli Istituti si applicano, per quanto compatibili, le norme in
materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le
aziende sanitarie della Puglia.
Art. 14
Vigilanza
1. Gli
Istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della salute, d’intesa con
il Ministro dell’economia e finanze e con il Presidente della Regione, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 288/2003.
Art. 15
Riconoscimento del carattere scientifico
1. Gli
Istituti sono sottoposti al procedimento di riconoscimento, revisione e revoca
del carattere scientifico da parte del Ministero della salute, in coerenza con
la programmazione sanitaria regionale, secondo la disciplina degli articoli 13,
14 e 15 del d.lgs. 288/2003.
Art. 16
Norme finali e transitorie
1. Per
quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali
di settore del d.lgs. 288/2003 e dell’Atto di intesa Stato-regioni 1° luglio
2004, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992
e al d.P.C.m. 502/95.
Art. 17
Abrogazioni
1. E’
abrogato l’articolo
14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), come modificato e
integrato dall’articolo
1 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, dall’articolo
15 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e dall’articolo
1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 28.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia