Art.
1
Modifiche
e integrazioni alla legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4
1.
Dopo l’articolo 11
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia) è aggiunto il
seguente:
“Art.
11 bis
Esecuzione
delle misure fitosanitarie obbligatorie
1. Le misure fitosanitarie
obbligatorie in materia di profilassi interna zionale di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall’articolo 1 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali) e s.m.i., prescritte per prevenire e contenere la diffusione
dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, sono attuate anche in deroga a
disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia, in materia
di vincoli forestali, ambientali, idrogeologi ci e
paesaggistici.
2. Le misure fito sanitarie
obbligatorie sono disposte dal Servizio fitosanitario regionale e sono eseguite
immediatamente dai proprietari/conduttori o titolari della gestione del bene, a
qualunque titolo, di terreni agricoli, di aree boschive, di aree a macchia
mediterranea, di aree a parco, di aree a pascolo e di qualsiasi area anche non
agricola.”
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004 , n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.