Art. 1
Finalità
1. La
presente legge attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la
diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa (di seguito organismo
specificato) e individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare
il paesaggio, l’ambiente, la salute, l’identità e l’economia delle aree
colpite.
Art. 2
Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo
specificato
1. Chiunque
venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa
immediatamente il Servizio fitosanitario regionale e fornisce tutte le
informazioni pertinenti.
2. Il
Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il
Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza
anche presunta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per
accertare tale segnalazione.
4. Il
Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente della presenza anche
presunta dell’organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e
delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante
potenzialmente colpite dall’organismo specificato.
Art. 3
Definizione della zona delimitata
1. Se la
presenza dell’organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario
regionale definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al comma 2,
di seguito denominata “zona delimitata”.
2. La zona
delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto:
a)
la zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate
dall’organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da
indicare la possibile infezione da parte dell’organismo specificato e tutte le
altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro
vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione
comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante
ottenute da queste ultime;
b)
la zona cuscinetto ha una larghezza di 10 km, intorno alla zona infetta.
3. Se la
presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la
delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente
modificata di conseguenza.
4. Se, in
base al piano di monitoraggio di cui all’articolo 4 in una parte della zona
delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un
periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.
Art. 4
Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative
all’organismo specificato
1. Il
Servizio fitosanitario regionale effettua costantemente indagini ufficiali sulle
piante specificate, per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo
specificato, sulla base di uno specifico piano annuale di monitoraggio
regionale.
2. Le
indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della
biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della
biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell’organismo specificato
definite ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione
europea, di seguito denominate “piante ospiti”, nonché di tutte le altre
informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell’organismo
specificato.
3. Il piano
di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali
condotte da ispettori/agenti fitosanitari, muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, anche in assenza del proprietario/conduttore, secondo linee
guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale. Il monitoraggio consiste in
esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei
periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo specificato. I
campioni sono analizzati esclusivamente presso laboratori accreditati dal
Servizio fitosanitario regionale.
4.
Nell’ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio
fitosanitario regionale conduce al momento opportuno ispezioni annuali nelle
seguenti zone:
a)
zona cuscinetto;
b)
zona infetta, entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto.
La zona da
ispezionare è suddivisa in una griglia con aree di 100 m per 100 m. La presenza
dell’organismo specificato è controllata in ciascuna di tali maglie.
5. Nelle
aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree
considerate a maggiore rischio di introduzione dell’organismo specificato, quali
ad esempio:
a)
aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;
b)
vie di comunicazione su cui insistono piante specificate per alberature
stradali;
c)
aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante
specificate;
d)
aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.
6. Nella
zona cuscinetto e nell’area indenne si effettua anche il monitoraggio degli
insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o
potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno
sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza
dell’organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta
la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al
campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di
ritrovamento.
7. Il
Servizio fitosanitario regionale comunica mensilmente al Servizio fitosanitario
centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo
stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità
indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:
a)
numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;
b)
numero di campioni analizzati, la specie e i relativi risultati;
c)
mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.
Art. 5
Misure di eradicazione
1. Il
Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui
alla lettera b), comma 2, articolo 3, dispone in tale zona le misure di cui ai
commi 2,3,4,5,6 del presente articolo.
2. Il
Servizio fitosanitario regionale dispone e controlla la rimozione immediata
della pianta risultata infetta dall’organismo specificato agli esami di
laboratorio.
3.
Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio
fitosanitario regionale dispone, nel raggio di 100 m, l’abbattimento di tutte le
piante ospiti presenti nonché il campionamento e l’analisi delle piante
specificate. Nel caso di piante erbacee e arbustive ospiti di Xylella, è
possibile prevedere l’immediata rimozione della pianta nel raggio di 100 m.
(1)
4. Nel
raggio di 100 m dalla pianta infetta si dispone l’attuazione delle operazioni
necessarie alla lotta al vettore che, in relazione al ciclo dell’insetto,
possono consistere in sfalcio/triturazione di tutte le piante erbacee,
lavorazione superficiale del terreno, ovvero trattamenti con prodotti
fitosanitari previsti nel “Disciplinare regionale di difesa integrata”.
5. Nelle
more dell’esecuzione di quanto previsto al comma 4, al fine di evitare la
diffusione del batterio, l’areale contenuto nel raggio di 100 m dalla pianta
infetta verrà isolato dal contesto esterno con protezioni meccaniche quali
incappucciamento degli alberi ovvero recinto di protezione con rete di altezza
adeguata.
La
protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie
per la lotta al vettore conosciuto e potenziali: sfalcio di tutte le essenze
erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti
fitosanitari previsti nel “Disciplinare regionale di difesa integrata”.
6. Il
Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di
contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, applicando un approccio
integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.
(1) Per interpretazione autentica vedi art 1,
l.r.
37/2017, comma1
Art. 6
Misure di contenimento
1. In
deroga all’articolo 5, solo nelle zone infette di cui all’articolo 3, comma alla
lettera a), comma 2, dell’articolo 3, il Servizio fitosanitario regionale
applica misure di contenimento, come indicato al comma 2.
2. Il
Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le
piante che sono risultate infette dall’organismo specificato se si trovano in
una delle seguenti ubicazioni:
a)
entro il raggio di 200 m dai siti, salvo diverse specificazioni da parte di
norme sovraordinate;
b)
in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale,
culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;
c)
all’interno delle zone di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b). (2)
3. Il
Servizio fitosanitario regionale, entro il raggio di 100 m attorno alle piante
di cui al comma 2, e che risultano essere state colpite dall’organismo
specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in
conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le
analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l’anno.
(2) Per interpretazione autentica vedi art
2,
l.r.
37/2017, comma1
Art. 7
Ulteriori disposizioni per il contenimento e l’eradicazione del
batterio
1. Il
Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione in situ o la rimozione e
il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui agli articoli 5 e 6 in
un luogo vicino designato a tal fine all’interno dell’area infetta.
2. Il
Servizio fitosanitario regionale prescrive le pratiche agricole per la gestione
dell’organismo specificato e dei suoi vettori e provvede a fornire adeguata
comunicazione per assicurare la massima diffusione degli interventi previsti per
il contenimento della batteriosi nelle aree infette.
3. Ai
soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui alle presenti disposizioni
non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione
Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare
di appalto o a bandi per l’erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali
promossi da parte della Regione Puglia.
4. Il
Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla
minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure
adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione sul territorio
regionale.
Art. 8
Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio
economico nelle zone infette
1. La
Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il
ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate.
2. La
Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, opera affinché i
proprietari o i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di
contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione
delle misure fitosanitarie contenute nelle presenti disposizioni.
3. Le
imprese agricole e le aziende vivaistiche non agricole hanno diritto ad accedere
nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38) per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i
danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30 per cento della
produzione lorda vendibile aziendale. (3)
4. Per
sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari di .qualità e rispettose
dell’ambiente e delle risorse naturali, nelle zone infette si promuove
l’applicazione dei principi dell’economia circolare mediante:
a)
il sostegno all’agricoltura biologica e all’agricoltura integrata o
ecosostenibile, anche attraverso la ricerca di principi attivi validi e
autorizzati contro il vettore;
b)
la priorità nella programmazione regionale di infrastrutture per il riuso delle
acque reflue collegandole con il contenimento dell’eccessivo utilizzo dell’acqua
di falda;
c)
la promozione di iniziative finalizzate al riequilibrio della sostanza organica
nel terreno, in particolare, incentivando l’utilizzo di ammendanti derivanti da
rifiuti organici di origine agricola o dalla frazione organica del rifiuto
solido urbano;
d)
la priorità nelle misure di tutela e valorizzazione della biodiversità.
5. Poiché
la Regione Puglia intende proteggere l’inestimabile pregio culturale e
paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto
nella presente legge, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all’articolo
2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del
paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di
isolamento delle piante dal relativo contesto. La Giunta regionale promuove
tutte le iniziative volte ad aggiornare l’elenco degli ulivi e degli uliveti
monumentali di cui all’articolo
5 della l.r. 14/2007; a tal fine provvederà a inviare, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita richiesta a
tutti i comuni della Regione contenente l’invito a segnalare l’elenco di tutti
gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. I comuni sono tenuti a
dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito. In caso di
mancata risposta o di risposta incompleta, la Regione provvederà in via
sostitutiva al rilevamento degli ulivi monumentali presenti sul territorio del
comune inottemperante, addebitando al comune stesso le spese sostenute. (4)
6. La
vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A
tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca
scientifica. (5)
7. Per
prevenire l’infezione degli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto, la
Regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi
monumentali dal contesto ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle
aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le
operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura
soprattutto delle aree abbandonate.
7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli
olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la
verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla
normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2
della l.r.
14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati
dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì
ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura
delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e
nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è
subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte
della Giunta regionale. (6)
8. Nelle
aree infette si promuove la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del
paesaggio.
9. Il
Servizio fitosanitario regionale su istanza di parte e purché non vietato da
norma sovraordinata, autorizza la sostituzione delle piante infette con cultivar
della stessa specie per le quali vi è stata dimostrazione scientifica di
maggiore tolleranza all’organismo specificato.
9 bis. Le
proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella
fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144
(Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo)
e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano
la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla
medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà
riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di
vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici.
(7)
(3) Per interpretazione autentica
vedi art 3
l.r.
37/2017, comma 1;
(4) Per interpretazione autentica vedi art 3
l.r.
37/2017, comma 2;
(5) Per interpretazione autentica vedi art 3
l.r.
37/2017, comma 3;
(6) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 99, comma 1, lett. a).
(7) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 99, comma 1, lett. b).
Art. 9
Ricerca scientifico
1. È fatto
divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella
fastidiosa o ogni materiale infetto da essa e che possa costituire fonte
d’inoculo o diffusione dell’organismo specificato.
2. In
deroga a quanto previsto al comma 1, le istituzioni scientifiche e gli altri
soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione
sull’organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al
Servizio fitosanitario regionale e devono tempestivamente comunicarne i
risultati allo stesso Servizio, prima di darne diffusione pubblica.
3. La
Regione Puglia sostiene la ricerca e promuove l’istituzione nell’area infetta di
un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia
sperimentazione da parte delle istituzioni scientifiche interessate e
l’opportuno coinvolgimento delle imprese agricole coinvolte.
Art. 10
Spostamento delle piante specificate all’interno della Regione
Puglia
1. Il
presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono
state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.
2. È
vietato lo spostamento, all’esterno della zona delimitata e dalla zona infetta
verso la rispettiva zona cuscinetto, di piante specificate che sono state
coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale nella zona delimitata stabilita
ai sensi dell’articolo 3.
3. In
deroga al comma 2, gli spostamenti possono avere luogo se le piante sono state
coltivate in siti autorizzati ai sensi della normativa europea e nazionale.
4. Le
piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o
all’interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti
a prevenire l’infezione da parte dell’organismo specificato o dei suoi
vettori.
5. I siti
di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate a
eccezione delle piante ospiti, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3,
solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono
essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e
indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.
5 bis. La
Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone
delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m.
circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2,
dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro
ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati
all’emissione de! passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio
fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente
all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle
piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la
tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante
specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti
richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate
siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia
garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale
svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per
verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento
della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate
più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere
a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali). (8)
(8) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 99, comma 1, lett. c).
Art. 11 (9)
Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura
(ARXIA)
[1. Si
affida alla Giunta regionale il compito di proporre entro quaranta giorni
l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura, di
seguito denominata “Agenzia”, quale ente strumentale della Regione Puglia,
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
2.
L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle
politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della
caccia e della pesca. In particolare, opera nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale e verticale quale ente tecnico-operativo preposto
all’attuazione di attività e servizi a connotazione non economica finalizzati
alle seguenti funzioni:
a) promozione della
ricerca applicata e della sperimentazione nonché diffusione, supporto e
trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche,
organizzative, di processo e di prodotto al fine di migliorare la competitività
delle imprese e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi;
b) promozione delle
attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell’ambiente dedicate al settore
ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre;
c) valorizzazione
della qualità delle produzioni locali regolamentata (DOP-IGP-BIO), con il
supporto alla gestione del regime di qualità “prodotti di qualità” garantito
dalla Regione Puglia e delle coltivazioni biologiche e a basso impatto
ambientale;
d) sostegno alla
diversificazione delle attività delle imprese agricole, in particolare alle
funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico e delle
masserie didattiche regionale;
e) salvaguardia e
tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico
e ittico;
f) raccordo con i
portatori di interesse territoriali al fine di rilevare il fabbisogno formativo
degli operatori;
g) gestione del
servizio integrato agrometeorologico della Regione Puglia a supporto
dell’attuazione del Piano di azione nazionale sull’uso sostenibile dei
fitofarmaci;
h) gestione
dell’Osservatorio faunistico;
i) programmazione,
progettazione e attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e
regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca;
j) studio e analisi
degli impatti della normativa nazionale e europea sul sistema agro-alimentare
pugliese
e sulle funzioni
del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale e ambientale;
k) gestione
dell’Osservatorio agro-alimentare e ittico.
3. L’Agenzia opera
a supporto del Servizio fitosanitario regionale per la realizzazione dei fini
delle presenti disposizioni. Sono assegnate all’Agenzia le seguenti ulteriori
funzioni:
a) l’attuazione di
un sistema coordinato e integrato di iniziative finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella Fastidiosa con particolare riferimento
all’implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e
comunicazione;
b) l’attività
istruttoria per il riconoscimento di eventuali contributi finanziari integrativi
a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie
contenute nella presente legge;
c) l’attribuzione,
in deroga a quanto previsto dall’articolo
1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni
regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità
atmosferiche.
Abrogazione della
legge
regionale 11 aprile 1979, n. 19 e della legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 38) delle funzioni amministrative in
materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa al
fine di garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole
il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al
d.lgs. 102/04;
d) la promozione e
il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale
produttivo danneggiato dalla batteriosi nonché delle misure di ripristino
dell’equilibrio ambientale delle aree infette;
e) le attività
volte alla tutela del patrimonio paesaggistico della Regione Puglia con
particolare riferimento all’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei
propri ulivi monumentali.]
(9)
Articolo abrogato dalla l.r.
19/2019, art. 3,
comma 1.
Art. 11 bis (10)
Esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie
1. Le misure fitosanitarie
obbligatorie in materia di profilassi interna zionale di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall’articolo 1 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali) e s.m.i., prescritte per prevenire e contenere la diffusione
dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, sono attuate anche in deroga a
disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia, in materia
di vincoli forestali, ambientali, idrogeologi ci e
paesaggistici.
2. Le misure fito sanitarie
obbligatorie sono disposte dal Servizio fitosanitario regionale e sono eseguite
immediatamente dai proprietari/conduttori o titolari della gestione del bene, a
qualunque titolo, di terreni agricoli, di aree boschive, di aree a macchia
mediterranea, di aree a parco, di aree a pascolo e di qualsiasi area anche non
agricola.
(10) Articolo aggiunto dalla l.r.
64-2017, art.1,
comma 1.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.